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A 2014 36 • VG GR A 2014 36 KI-generiert

Taxpayers v. Municipality: Utility Fee Challenge Upheld

Geschäftsnummer A 2014 36
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Graubünden (CH-GR)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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Taxpayers challenged utility and sewage treatment fees levied by a municipality for a part-time beautician business, arguing the fixed medium-consumption rate was disproportionate, especially given a 350% increase over prior years, and that the partial nature of the work was ignored. The court rejected the appeal, reasoning that the commercial activity was correctly classified as medium water consumption under the communal regulations, which are based on property type (salons of care) rather than granular service comparison or part-time status, and the maximum tariff within that category was properly applied by the municipal council to meet the documented financial needs of the utility services, which had not been adequately funded for years.

Legislator-Regeste

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Art. 30 cpv. 2 RAI, Art. 23 cpv. 3 RAI, Art. 25 cpv. 3 RAS, Art. 73 cpv. 1 LGA; Taxpayers v. Municipality: Utility Fee Challenge Upheld: The court rejected the appeal, reasoning that the commercial activity was correctly classified as medium water consumption under the communal regulations, which are based on property type (salons of care) rather than granular service comparison or part-time status, and the maximum tariff within that category was properly applied by the municipal council to meet the documented financial needs of the utility services, which had not been adequately funded for years.

Schlagwörter

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Wasserverbrauch Abwasseranschlussgebühren Gemeindesteuern öffentliche Nützlichkeit Haushaltsordnung Bestehen des Unternehmens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 73 cpv. 1 LGA

Cited in the final orders to impose the procedural costs on the losing party.

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Volltext

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI

A 14 36

Priuli in qualità di Giudice unico e Krättli-Keller come attuaria

SENTENZA del 10 dicembre 2014

nella vertenza di diritto amministrativo

A._____ e B._____, ricorrenti contro

Comune di X._____, convenuto

concernente tasse approvvigionamento idrico e trattamento acque di scarico

1. Il 28 maggio 2014, il notificava ad’ A._____ le fatturazioni riguardanti diverse tasse per il 2013 che distinguevano l'abitazione occupata dai coniugi e l'attività commerciale esercitata dalla moglie B._____. Per l'attività di estetista svolta da quest'ultima, la fatturazione comprendeva una tassa per l'approvvigionamento idrico di fr. 250.--, quella per il trattamento delle acque luride di fr. 450.-- e la tassa base per i rifiuti di fr.

100.--. La tempestiva opposizione presentata da B._____ e A._____ contro la tassazione per l'attività commerciale, considerata sproporzionata all'effettivo consumo, veniva dell'esecutivo respinta con decisione 25 agosto 2014.

2. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 12 settembre 2014, B._____ e A._____ chiedevano la riduzione della fatturazione in base all'assegnazione dell'attività di estetista alla categoria a basso consumo idrico o eventualmente applicando per l'attività a medio consumo la tariffa minima e non quella massima prevista dalla normativa comunale. In sostanza i ricorrenti ritengono che la specifica attività svolta non richieda che un minimo consumo di acqua e che l'esercizio della professione di estetista a tempo parziale debba trovare il debito riscontro nella fissazione della tassa, che sarebbe altrimenti non più proporzionale alla prestazione fornita, anche considerato che rispetto agli anni precedenti la nuova tassazione verrebbe a corrispondere ad un aumento del 350 %.

3. Nella propria presa di posizione il Comune di X._____ chiedeva la conferma della tassazione decisa. Scopo della nuova normativa approvata a fine 2012 e applicata al prelievo di tasse per l'anno 2013 sarebbe propriamente stato quello di garantire un autofinanziamento delle altrimenti deficitarie aziende comunali per l'approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque di scarico. Per questo il sensibile

incremento delle tasse rispetto agli anni precedenti sarebbe stato reso noto ai votanti prima dell'adozione delle nuove norme. Per il resto, l'attività di estetista sarebbe stata giustamente assegnata alla classe di consumo medio e la tariffa applicabile corrisponderebbe a quella stabilita dal consiglio comunale il 18 dicembre 2012.

4. Replicando e duplicando le parti si riconfermavano essenzialmente nelle loro precedenti allegazioni e proposte. In data 10 dicembre 2014 il Giudice unico eseguiva un sopralluogo sul posto. In detta occasione i ricorrenti e il rappresentante del comune convenuto avevano ancora una volta modo di esporre i rispettivi punti di vista. Sulle argomentazioni avanzate e sulle risultanze del sopralluogo si tornerà, per quanto utile ai fini del giudizio, nelle considerazioni di merito che seguono.

Considerando in diritto:

1. In applicazione all'art. 43 cpv. 3 della legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CS 370.100), il Tribunale amministrativo decide nella composizione di giudice unico, quando il valore litigioso non supera i fr. 5'000.-- e non è prescritta una composizione di cinque giudici. Nell’evenienza non vi è alcuna prescrizione che imponga una composizione a cinque giudici ed il valore litigioso non raggiunge il limite legale, essendo contestata una decisione riguardante tasse di consumo per un ammontare di fr. 700.--.

Infatti, per l'attività di estetista svolta dalla ricorrente è controversa la liceità delle tasse per l'approvvigionamento idrico e l'eliminazione delle acque luride, mentre non viene contestata la tassa sui rifiuti, come precisato dagli istanti anche in sede di sopralluogo.

2. a) Giusta il nuovo regolamento sull'approvvigionamento idrico (RAI) e quello sul trattamento delle acque di scarico (RAS), approvati in votazione comunale il 25 novembre 2012, l'ammontare delle tasse è fissato separatamente nello schema tasse allegato al rispettivo regolamento ed è parte integrante dello stesso. Inoltre, l'ammontare delle tasse commisurate alla quantità è adeguato periodicamente dal consiglio comunale entro i limiti stabiliti nello schema delle tasse al fabbisogno finanziario del finanziamento speciale per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei rifiuti (art. 23 cpv. 2 e 3 RAI e art. 25 cpv. 2 e 3 RAS).

b) Per le attività commerciali varie, lo schema delle tasse per l'approvvigionamento idrico opera, per immobili non muniti di contatore, le distinzioni tra le attività ad alto, medio e basso consumo di acqua. Sono ad alto consumo: commerci, artigiani, negozi, esercizi pubblici, ristorazione, imprese di costruzioni e ditte di trasporto. Nelle attività a medio consumo vengono elencate: commerci, artigiani, negozi, bar, uffici, edifici amministrativi, studi medici, parrucchieri, magazzini per materiale e simili, saloni di cura. Tra le attività a basso consumo figurano: edifici di culto, rimesse, costruzioni accessorie, posteggi, impianti privati per lo sport e il tempo libero. In base a questa classificazione l'attività di estetista della ricorrente è stata assegnata alla classe di consumo medio, essendo i saloni di cura inclusi esplicitamente in detta categoria.

3. a) I ricorrenti contestano tale assegnazione per due ragioni. L'attività non sarebbe a medio consumo in quanto la ricorrente eseguirebbe essenzialmente manicure, pedicure e depilazioni, senza il ricorso a saune, massaggi o altre attività che offrirebbero magari altri saloni di bellezza e che comporterebbero un maggior consumo di acqua. Questo argomento non può essere preso in considerazione. Nella concreta

fattispecie, non vi sono elementi concreti per ritenere che le prestazioni fornite dalla ricorrente in qualità di estetista siano essenzialmente diverse dagli altri saloni di cura. Sarebbe poi del tutto impossibile per l'autorità comunale controllare nel caso specifico quali particolari trattamenti verrebbero eseguiti per stabilire se il consumo di acqua possa essere quantificato come medio o basso. Nello schematismo scelto dal sovrano comunale nel RAI, i saloni di cura sono considerati a medio consumo di acqua, senza che sia possibile (o fattibile) operare una distinzione in base alle concrete prestazioni fornite in seno a detta attività. Visto poi quali attività sono considerate a basso consumo, non vi sono dubbi che la classificazione operata sia corretta, giacché il consumo di acqua di un salone di cura è certamente superiore a quelli di una costruzione accessoria, di un posteggio o di un edificio di culto già per semplici questioni igieniche.

b) A mente degli istanti, anche il fatto che l'attività sarebbe esercitata solo a tempo parziale non sarebbe stato tenuto nella debita considerazione. A questo riguardo i regolamenti comunali sono però silenti. Come si è potuto vedere anche in sede di sopralluogo, la ricorrente fa capo ad un salone di cura perfettamente arredato ed attrezzato allo scopo, con accesso indipendente e con una disposizione dei locali tale da permettere il trattamento alternato di due clienti (due vani separati con lettino).

Oggettivamente pertanto la struttura soddisfa tutti i requisiti per uno svolgimento professionale e completo dell'attività. Ma anche la cifra d'affari, indicativamente di circa fr. 25'000.--, evocata dalla ricorrente non permette un diverso giudizio. Tali introiti non lasciano dubbi sul carattere imprenditoriale del lavoro svolto, indipendentemente dal fatto di sapere se si tratti effettivamente di un'attività tra il 40 e il 50 %. In ogni caso il salone di cura non viene portato avanti solo per hobby, per passatempo o in via meramente accessoria e i quattro appuntamenti richiesti nella mezz'ora

che è durato il sopralluogo, pur tenendo in considerazione le imminenti festività, comprovano l'esistenza di un'attività commerciale svolta professionalmente a tutti gli effetti. Non vi sono pertanto motivi per tenere in considerazione il preteso svolgimento di un'attività a tempo parziale, neppure previsto dalla legge. Del resto l'applicazione di un determinato schematismo non permette propriamente di tenere in considerazione tutti gli aspetti del caso specifico.

c) Accanto allo schematismo sopra indicato, il RAI prevede l'obbligo della posa di un contatore per le attività a forte consumo di acqua, mentre quelle a medio e basso consumo possono essere esentate dalla posa del contatore (art. 30 cpv. 2 RAI). Nel caso che ci occupa, la possibilità di pagare in base al solo consumo effettivo è quindi garantita dalla normativa comunale tramite la richiesta della posa di un contatore. In futuro, se i ricorrenti intenderanno pagare solo in funzione della loro pretesa situazione particolare, avranno in ogni caso la possibilità di chiedere la posa di un contatore. Per l'anno qui in discussione, lo schematismo applicato merita invece conferma.

4. a) I ricorrenti chiedono poi che nell'ambito della classe a consumo medio venga loro applicata la tariffa minima di fr. 150.-- e non quella massima di fr. 250.--. Come è già stato evocato in precedenza, spetta al consiglio comunale adeguare periodicamente entro i limiti stabiliti nello schema l'ammontare delle tasse in funzione del fabbisogno finanziario dell'azienda comunale interessata (vedi art. 23 cpv. 3 RAI e art. 25 cpv. 3 RAS).

Rifacendosi quindi a questa competenza il consiglio comunale ha deciso, il 18 dicembre 2012, che per le tasse per attività commerciali varie venisse applicato l'importo massimo secondo il tariffario. Contrariamente allora a quanto preteso dai ricorrenti, non era possibile applicare la tassa minima, quando da parte del consiglio comunale era stata decisa

l'applicazione per tutti della tassa massima prevista per la categoria. Per la tassa commisurata alla quantità di acqua di scarico la problematica è la stessa. Giusta lo schema delle tasse allegato al RAS, il rapporto della tassa per l'eliminazione di acque luride si situa tra il 90 e il 180 % della tassa d'uso annuale acqua potabile. Il 18 dicembre 2012, anche per questa tassa è stata dal consiglio comunale decisa l'applicazione della percentuale del 180 %.

b) Viene infine censurata la sproporzione tra le tasse precedenti e quelle emesse dopo l'accettazione dei nuovi regolamenti comunali. Come era già stato indicato dall'esecutivo in vista della votazione dei nuovi RAI e RAS, lo scopo principale della revisione della normativa sulle tasse di consumo dell'acqua potabile e per l'eliminazione dei rifiuti era quello di sanare le da anni deficitarie aziende pubbliche. In questo senso è pertanto assodato che un aumento era inevitabile avendo il cittadino versato fino ad allora dei contributi insufficienti a coprire i costi dei servizi.

Il fatto quindi che i cittadini siano tenuti a pagare nel 2013 oltre tre volte tanto quanto corrisposto in precedenza trova la propria giustificazione nella necessità di sanare finanziariamente i due servizi. La differenza appare poi tanto ingente in quanto, come è stato esposto in sede di sopralluogo, era da tanti anni che il comune non aveva più proceduto ad alcun adeguamento delle tasse. Pertanto, anche se a prima vista la differenza tra le tasse pretese nel 2012 e prima appare ingente rispetto a quelle fatturate per il 2013, non è ancora dato ravvisare in detta tassazione una violazione del principio della proporzionalità, essendo le tasse pretese in relazione ai costi del servizio offerto.

5. a) In sede di sopralluogo, i ricorrenti hanno rimproverato all'amministrazione comunale di non aver eseguito un sopralluogo, come era stato da loro richiesto nello scritto del 20 giugno 2014. Il diritto di essere sentito,

sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), comprende il diritto per gli interessati di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare all'assunzione stessa o perlomeno di potersi esprimere sui suoi risultati, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF 126 I 15 cons. 2a, 124 I 49 cons. 3a, 241 cons. 2; JÖRG PAUL MÜLLER/MARKUS SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, 4a ed., Berna 2008, pag. 863 ss. ). Esso non impedisce tuttavia all'autorità di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (DTF

124 I 208 cons. 4a, 122 II 464 cons. 4a, 120 Ib 224 cons. 2b).

b) Nel caso in oggetto, come è stato esposto in precedenza, le peculiarità della situazione degli istanti non sono proprie ad incidere sull'entità della tassa di consumo pretesa. La rinuncia ad un sopralluogo appare in queste condizioni giustificata, non essendo il mezzo di prova offerto proprio ad apportare elementi decisivi al fine del giudizio. Contrariamente al Tribunale amministrativo poi, per l'amministrazione comunale le caratteristiche generali dell'attività della ricorrente erano da reputarsi grosso modo notorie.

6. In conclusione, nella determinazione delle tasse contestate l'autorità comunale ha correttamente applicato la normativa comunale e il ricorso deve essere respinto. L'esito della controversia giustifica l'accollamento dei costi occasionati dal presente procedimento alla parte soccombente giusta quanto sancito all'art. 73 cpv. 1 LGA.

Il Giudice unico decide:

1. Il ricorso è respinto.

2. Vengono prelevate

- una tassa di Stato di fr. 300.--

- e le spese di cancelleria di fr. 194.-- totale fr. 494.--

il cui importo sarà versato da B._____ e A._____ X._____, responsabili in solido, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.

3. [Vie di diritto]

4. [Comunicazioni]