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A 2010 42 • VG GR A 2010 42 KI-generiert

Taxation of Separately Residing Married Couple Regarding Joint Filing, Farming Losses, and Property Deductions

Geschäftsnummer A 2010 42
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Graubünden (CH-GR)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The taxpayers, married but maintaining separate residences, challenged their taxation in one canton for the 2008 fiscal year, arguing for separate taxation based on a matrimonial property agreement and contesting the tax authority's refusal to allow deductions for losses from the husband's purported full-time farming activity, certain social expenses, and property maintenance costs, as well as the inter-cantonal income allocation. The court partially upheld the appeal, finding that while the general tax rule mandates joint filing for married couples regardless of a private property agreement (especially since the agreement was not a public deed), and confirmed the rejection of farming loss deductions because the activity did not meet the threshold for a profit-seeking enterprise, the tax authority erred by summarily applying a lump-sum deduction for property maintenance instead of formally requesting supporting documentation when the taxpayers had claimed actual expenses exceeding the lump sum, thereby violating the taxpayers' right to be heard on that specific point and requiring the case be remanded for reassessment of the real estate income component.

Legislator-Regeste

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Art. 184 CC, Art. 36 lett. g LIG, Art. 35 LIG, Art. 10 cpv. 1 LIG, Art. 25 cpv. 1 CC, Art. 9 cpv. 1 LIFD; Taxation of Separately Residing Married Couple Regarding Joint Filing, Farming Losses, and Property Deductions: The court partially upheld the appeal, finding that while the general tax rule mandates joint filing for married couples regardless of a private property agreement (especially since the agreement was not a public deed), and confirmed the rejection of farming loss deductions because the activity did not meet the threshold for a profit-seeking enterprise, the tax authority erred by summarily applying a lump-sum deduction for property maintenance instead of formally requesting supporting documentation when the taxpayers had claimed actual expenses exceeding the lump sum, thereby violating the taxpayers' right to be heard on that specific point and requiring the case be remanded for reassessment of the real estate income component.

Schlagwörter

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Abzug vom Einkommen Steuerrevision Liegenschaftssteuer Besteuerung von Ehepaaren Sondergut Objektsteuer imposta sul reddito cantonale | Einkommenssteuer

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 35 cpv. 1 lett. b LIG

Cited alongside Art. 32 cpv. 2 LIFD regarding the right to deduct maintenance expenses for private properties.

art. 32 cpv. 2 LIFD

Cited alongside Art. 35 cpv. 1 lett. b LIG regarding the right to deduct maintenance expenses for private properties.

Art. 73 cpv. 1 LGA

Applied to distribute procedural costs proportionally based on the degree of success.

art. 10 cpv. 1 LIG

Cited in the reasoning section to justify the tax assessment practice for spouses with separate residences, although not explicitly in the dispositive orders, it supports the overall rejection/partial acceptance context.

art. 9 cpv. 1 LIFD

Cited in the reasoning section regarding the principle of combining spouses' income and assets for taxation purposes.

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Volltext

A 10 42

4a Camera

SENTENZA

del 12 novembre 2010

nella vertenza di diritto amministrativo

concernente imposta sul reddito cantonale e comunale

1. In data 3 febbraio 2006, … domiciliato nel Comune di … (GR), ha contratto

matrimonio con …, domiciliata a … (TI). Come risulta dagli atti, lo stesso

giorno i coniugi hanno firmato una convenzione matrimoniale adottando il

regime della separazione dei beni ai sensi degli art. 247 e seg. del Codice

Civile Svizzero (CC). Il documento inoltrato, però, non risulta essere stato

oggetto di atto pubblico quale premessa per la validità ai sensi dell’art. 184

CC.

In seguito al matrimonio i coniugi hanno conservato domicili separati, … nel

Comune di … dove svolge a tempo parziale l’attività di agricoltore e … a …

dove esercita la professione di docente.

2. Per quanto concerne il periodo fiscale 2006 la competente autorità del

Cantone dei Grigioni ha emanato nei confronti dei coniugi … una decisione di

tassazione sulla base di un reddito imponibile di fr. 7’600.-- e di un’aliquota

applicabile di fr. 79’000.-- nonché di una sostanza imponibile di fr. 87’000.-- e

di un’aliquota di fr. 216’500.--, per quanto concerne l’imposta cantonale, e

sulla base di un reddito di fr. 3’900.--, rispettivamente di un’aliquota di fr.

79’000.--, nonché di una sostanza di fr. 22’900.-- con aliquota di fr. 216’500.-

- per quanto concerne l’imposta comunale. Gli interessati hanno impugnato

tale decisione di tassazione tramite reclamo chiedendo la tassazione separata

dei due soggetti fiscali in virtù della convenzione matrimoniale di separazione

dei beni nonché contestando il conseguimento di un reddito da parte

dell’azienda agricola e la mancata considerazione delle deduzioni

complessive a titolo di spese condominiali. L’opposizione è stata

integralmente respinta dall’Amministrazione delle imposte per cui la decisione

di tassazione 2006 è cresciuta in forza di giudicato.

La decisione di tassazione grigionese per il periodo fiscale 2007 prevedeva

un reddito imponibile di fr. 39’700.-- con applicazione di un’aliquota di fr.

77’400.-- nonché una sostanza imponibile di fr. 91’600.-- con applicazione di

un’aliquota di fr. 213’400.-- per l’imposta cantonale, rispettivamente un reddito

imponibile di fr. 35’800.-- con applicazione di un’aliquota di fr. 77’400.-- e una

sostanza imponibile di fr. 26’800.-- con l’applicazione di un’aliquota di fr.

213’400.-- per l’imposta comunale. I coniugi … hanno impugnato anche tale

decisione di tassazione adducendo, in sostanza, gli stessi argomenti

presentati nell’opposizione relativa alla tassazione 2006. L’Amministrazione

delle imposte ha respinto integralmente l’opposizione dei contribuenti

riconfermando la decisione impugnata che è quindi cresciuta in forza di

giudicato. La decisione su reclamo emanata dall’Amministrazione fiscale il 16

luglio 2009 era sostenuta da una dettagliata motivazione.

3. Con decisione di tassazione del 17 aprile 2009, relativa al periodo fiscale

2007, l’Ufficio tributario di … ha accertato, per l’imposta cantonale, un reddito

imponibile dei coniugi di fr. 41’100.-- tassabile sulla base di un’aliquota di fr.

82’600.--. In tale contesto il reddito della moglie è stato assoggettato

all’imposta solo in misura di ½ mentre l’altra metà è stata attribuita al Canton

Grigioni. La perdita derivante dalla presunta attività lucrativa indipendente del

marito non è invece stata tenuta in considerazione. Ai fini dell’imposta federale

diretta l’autorità fiscale ticinese ha accertato un reddito imponibile di fr.

83’100.--.

La procedura fiscale nel Canton Ticino si è conclusa tramite sentenza della

Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello del 1. settembre 2010 (no.

80.2009.127) che ha respinto integralmente il ricorso in materia di imposta

cantonale, mentre in relazione all’imposta federale diretta il ricorso è stato

respinto per quanto riferibile alla deduzione delle perdite. La decisione su

reclamo è invece stata annullata per quanto concerne la deduzione delle

spese di manutenzione dell’immobile sito a … e, in tale contesto, gli atti sono

stati rinviati all’ufficio di tassazione al fine di nuova decisione.

4. Il 7 gennaio 2010 l’autorità fiscale grigionese ha notificato a … la decisione di

tassazione definitiva per il periodo tributario 2008. A titolo di imposta

cantonale risulta indicato un reddito imponibile di fr. 42’900.-- e un importo

d’aliquota di fr. 83’500.--. La sostanza imponibile è stata fissata in fr. 108’000.-

- con un importo d’aliquota di fr. 234’800.--. In relazione all’imposta comunale

il reddito imponibile risulta di fr. 38’500.-- e la relativa aliquota di fr. 83’500.--,

mentre la sostanza figura in fr. 41’400.-- tassabile per l’aliquota di fr. 234’200.--

. Per quanto concerne l’imposta federale diretta 2008 non figura alcun reddito.

Tramite reclamo del 26 gennaio 2010 i contribuenti hanno contestato la

decisione di tassazione 2008 lamentando la disparità di trattamento e

opponendosi alla ripartizione intercantonale e intercomunale del reddito da

attività lucrativa conseguito dalla signora. L’amministrazione fiscale avrebbe

ripetutamente omesso di porre in detrazione le perdite generate dall’attività

indipendente agricola a tempo pieno di ... Per l’anno 2008 la perdita

d’esercizio documentata ammonterebbe a fr. 9'694.50.

Non sarebbero neppure state tenute in considerazione le deduzioni sociali del

coniuge e le spese connesse alla manutenzione della proprietà immobiliare

sita a ... I contribuenti hanno inoltre ribadito di opporsi alla ripartizione

intercantonale del reddito da attività lucrativa dipendente e della sostanza

mobile in quanto nel Canton Grigioni sarebbe stato prodotto solo ed

esclusivamente un reddito residuale derivante dal valore locativo

dell’immobile ubicato nel Comune di ... La sostanza mobile deriverebbe

esclusivamente dal risparmio da attività lucrativa della moglie, esercitata nel

Comune di ... Inoltre, quest’ultima non sarebbe vincolata da alcun legame alla

gestione dell’attività indipendente agricola del marito, non sarebbe parte attiva

in tale gestione e non avrebbe proprietà o domicilio nel Comune di ...

Tramite decisione dell’11 maggio 2010 l’Amministrazione delle imposte dei

Grigioni ha respinto integralmente il reclamo dei contribuenti.

5. Tramite ricorso dell’8 giugno 2010 …, anche a nome di sua moglie …, ha

impugnato tempestivamente davanti al Tribunale amministrativo la decisione

su opposizione dell’Amministrazione fiscale chiedendone l’annullamento e la

conseguente equa modifica della tassazione contestata, contestando pure il

riparto intercantonale e intercomunale.

La decisione impugnata non sarebbe munita di alcuna motivazione. A

prescindere da tale vizio formale, l’amministrazione fiscale non avrebbe posto

in detrazione le perdite generate dalla gestione a tempo pieno dell’attività

indipendente agricola del marito che avrebbe visto, per il 2008, un ammanco

di fr. 9'694.50. Tale importo sarebbe costituito esclusivamente da spese

effettive sopportate per l’espletamento dell’attività senza tenere conto di

accantonamenti o ammortamenti di sorta. Contrariamente a quanto sostenuto

dall’amministrazione fiscale la gestione dell’azienda agricola in oggetto

sarebbe da considerare quale attività principale e quindi lucrativa del

ricorrente e non quale “hobby”.

Non sarebbero inoltre state poste in detrazione le deduzioni sociali del

ricorrente, quali le spese di salute individuali e i transitori passivi personali agli

atti ed esaustivamente a conoscenza dell’autorità di tassazione. A maggior

ragione, tali spese sarebbero connesse alle condizioni di salute cagionevole

cronica del marito dovute a degli infortuni risalenti al 1998 e al 2001 con

conseguente inabilità lavorativa parziale.

Viene altresì perorato il computo integrale della deduzione dei costi generati

dalla manutenzione della proprietà immobiliare sita a San Bernardino come

da ripartizione effettuata dall’amministrazione condominiale.

Infine, i contribuenti si oppongono alla ripartizione intercantonale del reddito

da attività lucrativa della moglie appellandosi, fra l’altro, alla convenzione

matrimoniale di separazione dei beni firmata il 3 febbraio 2006 in occasione

del matrimonio. Il reddito dell’attività dipendente della moglie sarebbe

conseguito esclusivamente in Ticino dove la donna esercita l’attività di

insegnante nel Comune di … e dove essa risiede sia di fatto che fiscalmente.

Pure la sostanza espressamente indicata apparterrebbe alla moglie e

costituirebbe il risparmio derivante dall’attività lavorativa. La coniuge non

sarebbe in alcun modo partecipe alla gestione dell’attività agricola del marito

e, tantomeno, sarebbe domiciliata nel Comune di … dove la coppia non

disporrebbe di alcuna casa d’abitazione. I contribuenti chiedono quindi che la

tassazione 2008 di pertinenza del Canton Grigioni sia armonizzata a quella

del periodo fiscale 2006.

6. In data 25 giugno 2010 l’Amministrazione delle imposte del Cantone dei

Grigioni ha inoltrato la propria presa di posizione, tramite la quale chiede di

respingere integralmente il ricorso.

Partendo dal presupposto che i contribuenti avevano inoltrato i moduli

principali della dichiarazione fiscale grigionese 2008 completamente in bianco

apponendo la dicitura “vedi dich. TI”, l’amministrazione fiscale, esaminata la

dichiarazione presentata all’autorità ticinese, considerando che la situazione

familiare e professionale del marito domiciliato a … e della moglie domiciliata

a … non sarebbe mutata rispetto a quella degli anni precedenti, nell’ottica dei

reclami precedentemente evasi tramite decisioni cresciute in forza di

giudicato, avrebbe quindi emanato la decisione di tassazione definitiva per le

imposte cantonale e comunale 2008. Secondo gli accordi intercantonali la

decisione di tassazione per l’imposta federale diretta spetterebbe invece al

Canton Ticino.

In sostanza, il reclamo oggetto di giudizio conterrebbe gli stessi argomenti già

presentati nel contesto delle procedure di tassazione per gli anni precedenti.

Nella decisione di reclamo 2008 l’amministrazione fiscale avrebbe

espressamente rinviato alle motivazioni già addotte nelle precedenti decisioni

in quanto tutti gli argomenti del reclamo in oggetto sarebbero già stati trattati

nel contesto di dette procedure di reclamo. I contribuenti sarebbero usi

impugnare regolarmente le decisioni di tassazione anche presso

l’amministrazione fiscale del Canton Ticino. Al momento dell’inoltro della

presa di posizione in giudizio sarebbe pendente un ricorso presso la Camera

di diritto tributario del Tribunale d’appello contro la decisione di tassazione

2007.

I contribuenti avrebbero presentato la dichiarazione fiscale grigionese per

l’anno 2008 completamente in bianco con la sola dicitura “vedi dich. TI”,

allegando gli appositi moduli compilati in maniera sommaria e incompleta. Nel

modulo no. 2 sarebbero stati dichiarati unicamente i titoli di proprietà del

marito. Nel modulo no. 3 sarebbero state indicate sole le spese professionali

relative al marito. Il modulo no. 4, riguardante l’elenco debiti, sarebbe stato

compilato parzialmente e solo in relazione alla parte commerciale. Nel modulo

no. 5, riguardante i premi assicurativi, non sarebbe stata chiesta alcuna

deduzione, mentre nel modulo no. 6 sarebbe stato dichiarato il rimborso dei

premi relativi alle spese per malattia, infortunio e disabilità. Nel modulo no. 7

sarebbe stato elencato unicamente l’immobile in Ticino. La decisione di

tassazione si sarebbe quindi principalmente basata sulla dichiarazione

completa presentata all’autorità ticinese, pur tenendo in considerazione la

documentazione relativa al Cantone dei Grigioni compilata parzialmente. Alla

luce di tale fattispecie i contribuenti avrebbero disatteso quanto disposto

dall’art. 127 cpv. 2 della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni (LIG)

ai sensi del quale il contribuente deve compilare la sua dichiarazione di

imposta in modo veritiero e completo.

Il coniuge contribuente svolgerebbe un’attività agricola a tempo parziale, da

anni in perdita. Nel formulario per la riscossione dei pagamenti diretti del

maggio 2008 avrebbe dichiarato di non coltivare alcun terreno e di possedere

16 pecore; per l’anno 2009 sarebbe stata notificata la coltivazione di una

superficie pari a 225 are e la proprietà di 15 pecore. Secondo le statistiche,

quindi, tale attività corrisponderebbe a un’occupazione a tempo parziale in

misura di ca. il 20%. Il contribuente avrebbe altresì rinunciato ai pagamenti

diretti. Nell’ottica della prassi del Tribunale Federale, ai fini fiscali sarebbe

considerato quale attività lucrativa indipendente l’esercizio di un’attività

nell’ambito di un’organizzazione propria, scelta liberamente, finalizzata al

conseguimento di un reddito, soggetta alle proprie istruzioni e che assume

essa stessa i rischi aziendali. Tale attività scelta liberamente si paleserebbe

esteriormente quale azienda di commercio, di fabbricazione, di servizi,

artigianale o di altro tipo. Il perseguimento dei profitti verrebbe meno in

particolare se un’attività viene svolta soltanto per diletto (hobby). Tale

fenomeno sarebbe particolarmente attuale nel campo dell’agricoltura. Chi si

dedica all’agricoltura per diletto non sarebbe quindi legittimato a far valere

perdite a livello fiscale. Sintomatiche quale indizio in tale contesto sarebbero

le perdite ripetute causate dall’esercizio dell’attività agricola. Alla luce di tale

prassi, l’amministrazione fiscale avrebbe stralciato le spese per il

mantenimento del cane e i costi per i viaggi giornalieri tra … e …

Le deduzioni sociali sarebbero state riprese come rubricate nella

dichiarazione fiscale 2008 presentata all’autorità ticinese. Non sarebbero stati

accettati i contributi di legge (AVS/AI, infortuni e il 2° pilastro) in quanto lo

stipendio della moglie sarebbe già stato dichiarato al netto. In relazione ai

premi assicurativi del marito, come comprovato dal modulo no. 5 della

dichiarazione fiscale grigionese, non sarebbe stata chiesta alcuna deduzione.

Nell’anno 2008 il marito avrebbe percepito fr. 3’036.-- quale riduzione

individuale dei premi della Cassa Malati, importo dichiarato come rimborso nel

modulo no. 6 della dichiarazione di imposta del Cantone dei Grigioni.

Per quanto concerne la richiesta di deduzione per le spese di disabilità

(modulo no. 6), il contribuente avrebbe fatto valere una deduzione per il

regime dietetico senza presentare alcun certificato medico e senza precisare

il carattere della propria malattia così da poter permettere all’autorità fiscale

l’esame sul diritto alla deduzione. In base ai criteri elencati nelle istruzioni per

la compilazione della dichiarazione fiscale il contribuente non potrebbe

comunque essere considerato quale persona disabile in quanto non godrebbe

del diritto alle prestazioni AI, non beneficerebbe di un assegno per grandi

invalidi, non godrebbe di mezzi ausiliari e non risiederebbe in una casa per

anziani. La deduzione forfetaria a titolo di spese per malattia e infortunio e per

problemi dietetici, secondo la prassi in vigore, non verrebbe più concessa.

Anche ammettendo che il contribuente possa aver avuto degli esborsi a titolo

di partecipazione alle spese mediche, tali spese, ai sensi dell’art. 36 lett. g

LIG, sarebbero deducibili solo se superiori al 5% del reddito netto nell’anno di

computo. Nel caso concreto, per poter essere dedotte, le spese avrebbero

dovuto superare l’importo di fr. 4’182.--.

Per l’immobile a … sarebbe stata chiesta la deduzione delle spese effettive

pari a fr. 3’655.-- oltre a quelle per il consumo di energia elettrica pari a fr.

400.-- e alla tassa di soggiorno di fr. 120.--. Sia nella dichiarazione fiscale che

nel ricorso i contribuenti non avrebbero allegato alcuna pezza giustificativa a

comprova di tali costi.

L’amministrazione fiscale convenuta lamenta come i contribuenti, spesso, non

avrebbero ritirato la corrispondenza, rispettivamente avrebbero rispedito la

stessa al mittente. Per tale motivo l’amministrazione avrebbe ritenuto inutile

richiedere le pezze giustificative per la manutenzione dell’immobile. La

deduzione forfetaria di fr. 1’220.-- per le spese di manutenzione

rispecchierebbe verosimilmente i costi reali sostenuti dai ricorrenti in quanto

nelle spese condominiali di fr. 3’655.-- sarebbero inclusi diversi costi di

consumo non deducibili quale manutenzione in base all’art. 35 LIG (nafta,

fognatura, acqua potabile, immondizia ecc.).

La problematica della ripartizione intercantonale delle imposte sarebbe già

stata illustrata ai ricorrenti tramite lettera del 5 agosto 2008. La richiesta di

tassazione come per l’anno fiscale 2006 avanzata dai ricorrenti non sarebbe

più possibile per il 2008 a causa del cambiamento della prassi sul riparto

intercantonale. Infatti, a decorrere dal 1 gennaio 2008, nel caso di domicili

separati di marito e moglie quando solo uno dei coniugi consegue un reddito,

dovrebbe essere effettuata una divisione equa dei fattori fiscali fra i due

domicili principali (50%-50%). La stessa prassi sarebbe applicabile per le

deduzioni. Il riparto, quindi, sarebbe stato effettuato in base alla prassi e in

applicazione dell’art. 10 cpv. 1 LIG per l’imposta cantonale e degli art. 91 e

106 cpv. 2 LIFD per l’imposta federale diretta. Secondo la prassi del Tribunale

Federale, qualora uno dei coniugi non conseguisse reddito, il reddito

imponibile dell’altro coniuge verrebbe suddiviso tra i due cantoni. Ai fini fiscali,

quindi, la convenzione matrimoniale di separazione dei beni presentata dai

contribuenti non avrebbe valenza giuridica in quanto il principio dell’unità della

famiglia, che regge il diritto tributario svizzero, prevarrebbe su tale accordo di

diritto privato.

L’amministrazione fiscale respinge infine l’accusa di vessazione sollevata dai

contribuenti in quanto proprio detti contribuenti non ritirando la

corrispondenza, rispettivamente rinviando la stessa al mittente, sarebbero

venuti meno al principio di collaborazione che regge il diritto fiscale e quindi

avrebbero loro stessi posto la causa delle misure messe in atto

dall’amministrazione fiscale.

7. Da parte loro, l’Amministrazione delle imposte del Canton Ticino e il Comune

di … hanno rinunciato a prendere posizione. I ricorrenti e l’amministrazione

fiscale grigionese hanno in seguito rinunciato ad esprimersi nel contesto di un

secondo scambio di scritti.

In data 14 settembre 2010 è pervenuta al Tribunale amministrativo la

sentenza emanata dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello del

Canton Ticino avente per oggetto la decisione di tassazione ticinese 2007 (no.

80.2009.127).

Considerando in diritto:

1. I ricorrenti lamentano, anzitutto, la lesione del loro diritto costituzionale di

essere sentiti in quanto la decisione in giudizio non sarebbe munita di una

motivazione a sostegno di quanto sancito. In effetti, detta decisione se, da un

canto, è corredata dai dettagli che illustrano l’onere tributario, per quanto

concerne le basi legali a sostegno di tali dettagli si limita ad addurre quanto

segue: “Considerato i reclami quasi uguali già evasi per gli anni 2006 e 2007

con la presente vi invitiamo a voler leggere le decisioni di reclamo precedenti.

Per le stesse ragioni degli anni precedenti il vostro reclamo per l’anno 2008

viene respinto.”

Quali decisioni affette da vizio formale per carenza di motivazione e,

conseguentemente, lesive del diritto costituzionale del cittadino di essere

sentito, nella propria prassi attuale il Tribunale amministrativo considera

quelle decisioni alle quali la motivazione manca totalmente oppure dove la

stessa è talmente lacunosa da rendere impossibile all’amministrato la

comprensione dei motivi che hanno indotto l’autorità a prendere la

disposizione in oggetto (STA U 09 77). Determinanti ai fini della validità della

decisione non sono quindi la forma o la portata della motivazione, bensì

unicamente la circostanza per la quale l’amministrato deve essere messo in

grado di prendere atto dei motivi che sostengono la decisione stessa.

Nel caso in giudizio, l’amministrazione fiscale, nella propria decisione su

opposizione, non ha addotto alcuna motivazione concreta bensì si è limitata

a rinviare i contribuenti alle motivazioni esposte in occasione delle precedenti

procedure di reclamo caratterizzate da analoghe problematiche. In effetti, la

forma della decisione in giudizio, da un canto, può eufemisticamente essere

considerata anomala e di comodo ma, d’altro canto, trova una giustificazione

parziale nel comportamento e nell’ostruzionismo dei ricorrenti che, non solo

impugnano regolarmente le decisioni di tassazione adducendo identiche

contestazioni, ma negano pure la collaborazione dovuta nei confronti

dell’amministrazione inoltrando dichiarazioni fiscali in bianco o incomplete,

omettendo di presentare la documentazione richiesta e respingendo la

corrispondenza. L’amministrazione fiscale, quindi, in maniera oltremodo

pragmatica e nell’ottica di un’economia procedurale eccessiva, ha ritenuto di

non dover ripresentare una motivazione analoga a quella già ripetutamente

sottoposta ai ricorrenti nelle pratiche precedenti e si è limitata al rinvio.

Come risulta dagli atti, in particolare riferimento alla decisione di reclamo per

l’imposta cantonale GR e federale 2007, emanata il 16 luglio 2009 e cresciuta

in forza di giudicato, l’amministrazione fiscale, che ha respinto integralmente

il gravame, ha addotto una dettagliata motivazione in relazione sia alla

problematica del riparto intercantonale che a quelle della deduzione delle

perdite da attività agricola, della deduzione degli oneri sociali e della

deducibilità delle spese di manutenzione per l’appartamento sito nel Comune

di ... Inoltre, tramite lettera del 5 agosto 2009, l’Amministrazione imposte del

Cantone dei Grigioni ha pure illustrato dettagliatamente ai ricorrenti la prassi

vigente di ripartizione fiscale intercantonale nell’ottica della convenzione

matrimoniale presentata.

Alla luce della fattispecie descritta i contribuenti, anche sulla base della pur

sempre lacunosa decisione di reclamo in giudizio, sono stati in grado di

prendere atto dei motivi per i quali il loro gravame è stato respinto nonché di

contestare la decisione con cognizione di causa davanti al Tribunale

amministrativo. Giova inoltre rilevare che gli interessati, in sede di ricorso

amministrativo, hanno rinunciato volontariamente a replicare alla dettagliata

presa di posizione presentata dall’amministrazione fiscale. Di conseguenza,

tenendo pure conto della piena cognizione di giudizio di cui gode il Tribunale

amministrativo, per quanto sussistente, la lesione del diritto di essere sentiti

dei contribuenti non può che ritenersi sanata, per cui vanno esaminati gli

aspetti materiali dell’istanza ricorsuale.

2. In sostanza, ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 CC, nella versione in vigore dal 1.

gennaio 1988, il domicilio della moglie non risulta più subordinato a quello del

marito con la conseguenza che i coniugi possono avere due domicili civili

diversi e quindi la moglie può avere un domicilio principale proprio diverso da

quello del marito.

Il reddito e la sostanza dei coniugi viventi, di fatto e di diritto, in costanza di

matrimonio, indipendentemente dal regime dei beni, ai fini della tassazione

vengono cumulati (art. 10 cpv. 1 LIG e art. 9 cpv. 1 LIFD). In tale contesto, ai

fini fiscali, non riveste quindi rilevanza giuridica la convenzione matrimoniale

sottoscritta dalle parti il 3 febbraio 2006 in occasione del matrimonio. In via

abbondanziale giova altresì rilevare che tale convenzione non rispetta

neppure il requisito imperativo di forma dell’atto pubblico prescritto dall’art.

184 CC e non può perciò espletare conseguenze nei confronti di terzi o

autorità. I coniugi che, pur avendo due domicili fiscali separati, rispettivamente

abitazioni diverse, mantengono legalmente l’unione coniugale, sottostanno

comunque al regime di tassazione applicabile per i coniugi che hanno un solo

domicilio, cioè al cumulo dei redditi e all’applicazione della tariffa per

coniugati. Come considerato, anche una convenzione matrimoniale di

separazione dei beni non deroga la prassi citata che trova invece i propri limiti

nel divorzio, rispettivamente nella separazione legale o, comprovatamente, di

fatto.

Nel caso non esista divorzio o separazione legale o di fatto sono applicabili gli

art. 10 cpv. 1 LIG e 9 cpv. 1 LIFD che presumono ex lege, indipendentemente

dal domicilio separato, l’esistenza dell’unione coniugale e quindi prescrivono

una tassazione congiunta (DTF 121 I 14). In tale contesto i cantoni interessati

dal domicilio separato dei coniugi devono procedere alla ripartizione fiscale.

Di regola, la ripartizione del reddito imponibile viene effettuata in quote

paritetiche (cfr. Locher, Introduzione del diritto fiscale intercantonale, 2a ediz.,

Lugano 2010, pag. 37; Höhn, Interkantonales Steurrecht, Berna 1993, pag.

270). Fanno eccezione i redditi e la sostanza immobiliari che sono imponibili

nel cantone di ubicazione dell’immobile come pure i redditi e la sostanza

provenienti da un’attività lucrativa indipendente che sono assoggettati nel

cantone dove il coniuge esercita tale attività. Per determinare l’aliquota

applicabile l’ufficio di tassazione deve tenere quindi tenere conto anche dei

fattori di reddito e di sostanza dell’altro coniuge. L’aliquota così determinata

viene poi applicata ai soli fattori di reddito e di sostanza imponibili nel cantone

di pertinenza del rispettivo coniuge. L’imposta federale diretta viene invece

decisa e incassata dal cantone dove è domiciliato il coniuge che consegue il

reddito maggiore, nel caso concreto quindi dal Canton Ticino.

Nel caso in giudizio, in applicazione delle disposizioni e della prassi in materia

di doppia imposizione intercantonale, come già esplicitamente giudicato dalla

Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello della Repubblica e Cantone

Ticino nella propria sentenza del 1 settembre 2010 (no 80.2009.127), la

ripartizione fiscale intercantonale effettuata dalle competenti autorità di

tassazione grigionese e ticinese appare corretta e, in tale contesto, il ricorso

deve essere respinto.

3. Il marito ricorrente sostiene di gestire, ininterrottamente dal 1987 e a tempo

pieno, a titolo di attività indipendente, una azienda agricola in Calanca e quindi

lamenta la mancata concessione della deduzione fiscale della perdita

d’esercizio ammontante per il 2008 a fr. 9'694.50. Da parte sua,

l’amministrazione fiscale grigionese giustifica la mancata deducibilità delle

spese aziendali e professionali connesse all’attività agricola con l’argomento

che tale attività sarebbe da giudicare quale hobby ininfluente nell’ottica fiscale.

Dalle verifiche effettuate risulta come nel 2008 il ricorrente non abbia coltivato

terreno e abbia posseduto 16 pecore; in relazione al 2009 lo stesso avrebbe

dichiarato di coltivare 225 are di terreno e di possedere 15 pecore. Da tali

fattori, secondo le tabelle applicabili per la manodopera in agricoltura,

risulterebbe un’occupazione a tempo parziale pari a ca. il 20%. In base alle

informazioni dell’autorità fiscale, inoltre, il ricorrente non avrebbe ricevuto per

il 2007 alcun sussidio a titolo di pagamento diretto e, per il 2008, avrebbe

espressamente rinunciato a un simile sussidio a sostegno dell’attività agricola.

In effetti, nel caso di esercizio di un’attività lucrativa indipendente sono

fiscalmente deducibili, ai sensi degli art. 32 e 34 LIG nonché 27 LIFD, tutti i

costi documentati connessi alla gestione dell’attività, gli ammortamenti, gli

accantonamenti ecc. Inoltre, le eccedenze di perdita dei 7 esercizi

commerciali precedenti il periodo fiscale possono essere dedotte per quanto

non siano state considerate nel calcolo del reddito imponibile degli anni

precedenti. Ai fini fiscali è considerato quale attività lucrativa indipendente

l’esercizio di un’attività scelta liberamente, nell’ambito di un’organizzazione

propria e quindi soggetta all’arbitrio di chi ne assume i rischi imprenditoriali,

finalizzata al conseguimento di un reddito. Tale organizzazione aziendale si

palesa esteriormente quale azienda di commercio, di fabbricazione, di

servizio, artigianale, agricola o di altro tipo. Inoltre, la prassi premette sia

l’impiego di lavoro che quello di capitale. Come considerato, per poter rivestire

rilevanza fiscale, l’attività svolta premette l’intenzione concreta di conseguire

un lucro. La linea di confine fra un’attività esercitata a scopo di lucro e quella

retta dal mero intento di diletto (hobby) è estremamente sottile e detta

problematica è stata ripetutamente oggetto di esame sia da parte delle

autorità fiscali che da parte del tribunali competenti. Determinante ai fini del

distinguo fra attività lucrativa e hobby risulta essere il movente stesso del

contribuente e quindi l’accertamento della sua intenzione soggettiva, cioè se

l’attività sia esercitata esclusivamente, o almeno prioritariamente, per il

piacere che egli trae dalla stessa, oppure esclusivamente o prevalentemente

nella prospettiva del conseguimento di un reddito. Per ovvi motivi tale

accertamento non può basarsi esclusivamente sulle affermazioni del

contribuente parte in causa bensì deve trovare dei riscontri oggettivi sulla

base di parametri d’accertamento fissati dalla relativa prassi. In tale contesto

l’accertamento si basa sul concetto stesso di attività lucrativa che premette

intrinsecamente il perseguimento di un reddito. Pur ammettendo che

un’attività lucrativa indipendente con tutti i rischi aziendali connessi possa

implicare anche delle perdite, si presume che chi esercita un’attività a fine di

lucro che, col trascorrere del tempo, non solo non è proficua ma implica pure

delle continue perdite, preso atto della mancanza di prospettive, abbandoni

tale attività. In caso contrario si suppone che l’interessato, il quale trae

dall’attività soddisfazioni diverse da quelle pecuniarie, eserciti la stessa per

diletto e quindi sia disposto a finanziare il proprio appagamento personale.

Ovviamente, delle singole o saltuarie perdite aziendali non giustificano la

conclusione sull’attività per diletto che invece, secondo la prassi illustrata, è

sostenuta dal perdurare delle perdite che lasciano presumere come il

contribuente, che si prefiggeva il conseguimento di un profitto, avrebbe dovuto

o dovrebbe abbandonare l’attività a causa della mancanza di prospettive

finanziarie. Costituisce un fenomeno attuale specialmente in agricoltura

l’esercizio di attività a tempo parziale da parte di persone che perseguono, fra

l’altro, il riavvicinamento alla natura e che, non solo non conseguano reddito,

bensì sono pure disposte a sobbarcarsi gli oneri finanziari connessi che

possono essere fiscalmente paragonabili ai costi sostenuti per vacanze,

attività sportive e venatorie ecc.. Ai fini fiscali tali attività soggette a regolari e

ripetuti esborsi implicano la comprova della mancata volontà di realizzare

profitti (cfr. DTF 2 A68/2004).

Nel caso in giudizio il ricorrente, che esercita l’attività agricola a tempo parziale

con un’occupazione quantificata nel 20%, come risulta dalla documentazione

fiscale e dalla presa di posizione dell’autorità convenuta da anni lamenta delle

perdite e chiede di poter porre in detrazione in particolare le spese per il

mantenimento del cane e i costi dell’automobile per le trasferte giornaliere fra

…e…

In applicazione della prassi descritta, l’analisi dettagliata sul computo integrale

di tali costi a titolo di spese aziendali motivate si rende superflua in quanto

l’attività agricola svolta dal ricorrente non può essere considerata, ai fini fiscali,

quale attività lucrativa indipendente. Anche in tale contesto il ricorso deve

quindi essere respinto.

4. I ricorrenti lamentano inoltre l’omissione da parte dell’amministrazione fiscale

di considerare gli oneri sociali relativi al marito quali “spese di salute

individuali, transitori passivi personali agli atti ed esaustivamente a

conoscenza dell’ufficio di tassazione regionale”.

L’autorità fiscale convenuta ha illustrato che le deduzioni sociali sarebbero

state riprese come indicato dai contribuenti nella dichiarazione fiscale 2008

del Canton Ticino. Non sarebbe stata concessa un’ulteriore deduzione dei

contributi AVS/AI e 2° pilastro in quanto lo stipendio della moglie sarebbe già

stato dichiarato al netto. Il marito, da parte sua, non avrebbe chiesto alcuna

deduzione. In effetti, la dichiarazione di imposta GR 2008, dove i ricorrenti

hanno stralciato dall’intestazione il nominativo della moglie, si limita a rinviare

alla dichiarazione di imposta ticinese nel cui contesto il reddito della moglie

risulta già dichiarato al netto dei contributi sociali. L’amministrazione fiscale

convenuta ha quindi correttamente omesso di detrarre ulteriormente i

contributi sociali della moglie nonché i contributi assicurativi del marito in

quanto il contribuente stesso, nel modulo 5 della dichiarazione fiscale GR

2008 alla voce “premi per assicurazioni contro le malattie e gli infortuni”, ha

indicato “nessuna” aggiungendo poi di aver percepito un rimborso dei premi

della Cassa Malati LAMal dell’ammontare di fr. 3’036.--. A titolo di premi di

assicurazioni malattia e contro gli infortuni, l’amministrazione fiscale ha quindi

applicato la deduzione forfetaria di fr. 3’700.--. Maggiori deduzioni avrebbero

dovuto essere comprovate dai ricorrenti, in particolare tramite la

presentazione dei referti medici e delle relative fatture e, in ogni caso, ai sensi

dell’art. 36 lett. g LIG, sarebbero state ammissibili solo per quanto superiori

alla somma di fr. 4’182.-- corrispondente alla franchigia del 5% del reddito

netto di fr. 83’650.--. Giova considerare come il marito contribuente abbia fatto

valere una deduzione per regime dietetico senza presentare alcun certificato

medico e senza neppure indicare il carattere della malattia necessario per

accertare il diritto alle deduzioni. A prescindere da tale circostanza risulta

come il contribuente non ricada fra le categorie di persone che godono al

rimborso delle spese per disabilità in quanto non beneficia di prestazioni AI,

di assegni per grandi invalidi, di mezzi ausiliari e non risiede in una casa di

cura o per anziani. Inoltre egli, omettendo di inoltrare la documentazione

medica del caso, non ha neppure comprovato la disabilità paventata.

Indubbiamente, omettendo di presentare la documentazione a sostegno delle

proprie pretese, sia nel contesto della procedura di tassazione che nell’ambito

di quella di ricorso, i ricorrenti sono venuti meno ai propri obblighi procedurali

di collaborazione con l’autorità fiscale. Non essendo state comprovate le

maggiori deduzioni sociali e le spese di disabilità il loro ricorso in tale contesto

deve quindi essere respinto.

5. I ricorrenti lamentano infine la mancata deduzione delle spese di

manutenzione effettive degli immobili nel Comune di … In relazione a detti

immobili l’autorità di tassazione si è basata su un valore locativo proprio di fr.

6’100.-- riconoscendo una deduzione di fr. 1’220.-- a titolo di spese di

manutenzione e quindi accertando un reddito imponibile di fr. 4’880.--. Nella

propria dichiarazione fiscale i ricorrenti hanno indicato a titolo di reddito

locativo proprio la somma di fr. 5’940.-- ponendo in deduzione le spese

condominiali ammontanti complessivamente a fr. 3’655.--, i costi dell’energia

elettrica di fr. 404.-- e la tassa di soggiorno di fr. 120.-- per un totale di fr.

4’179.--.

In applicazione dell’art. 32 cpv. 2 LIFD e dell’art. 35 cpv. 1 lett. b LIG di identico

tenore, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di

manutenzione, i premi d’assicurazione e le altre spese di amministrazione da

parte di terzi. Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza

aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso

e ne mantengono la redditività. Per facilitare il lavoro sia dell’amministrazione

fiscale che dei contribuenti, invece della somma effettiva delle spese e dei

premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una

deduzione complessiva stabilita dal Consiglio federale per l’imposta federale

e dal Governo Grigioni per le imposte cantonali e comunali. Sia per quanto

concerne l’imposta federale diretta che per quanto riguarda le imposte

cantonali e comunali dei Grigioni, queste ultime a decorrere dal periodo fiscale

2008, il contribuente può scegliere tra la deduzione dei costi effettivi e la

deduzione forfetaria per ogni periodo fiscale e per ognuno dei propri immobili.

Ponendo in deduzione nella dichiarazione 2008 l’importo complessivo di fr.

4’179.--, costituito, in pratica, da tre componenti, cioè dalle spese fatturate

dall’amministrazione condominiale ammontanti a fr. 3’655.--, dai costi

dell’energia elettrica di fr. 404.-- e dalla tassa di soggiorno di fr. 120.--, i

contribuenti hanno chiaramente espresso la propria intenzione di dedurre le

spese effettive come da loro diritto. L’autorità di tassazione, come ammesso

nella presa di posizione in sede di ricorso, viste le precedenti esperienze con

i contribuenti che non avrebbero ripetutamente ritirato la corrispondenza,

rispettivamente avrebbero rinviato la stessa al mittente, ha ritenuto inutile

richiedere agli stessi le pezze giustificative a sostegno delle spese di

manutenzione rivendicate e ha quindi applicato d’ufficio la riduzione forfetaria

del 20%. In tale contesto l’autorità di tassazione ha però contravvenuto, a

propria volta, al dovere d’intimazione verso i contribuenti. In effetti, preso atto

che gli stessi contribuenti, ponendo in riduzione dei costi superiori alla

detrazione forfetaria, pur se sommariamente indicati, desideravano, come di

loro diritto, dedurre le spese effettive, avrebbe dovuto richiedere

espressamente agli stessi, tramite lettera raccomandata, il dettaglio e le pezze

giustificative di tali costi dietro comminatoria dell’applicazione della riduzione

forfetaria in caso di mancata ottemperanza. Omettendo tale atto d’ufficio

l’autorità di tassazione ha quindi condotto, nel contesto dell’accertamento del

reddito imponibile per i cespiti immobiliari nel Comune di …, una procedura

viziata che non può che essere censurata. Di conseguenza, in relazione a tale

componente del procedimento fiscale il ricorso deve essere accolto. Gli atti

vengono quindi rinviati all’autorità convenuta affinché proceda a chiedere

formalmente ai contribuenti il dettaglio delle spese di manutenzione degli

immobili siti nel Comune di …, rispettivamente le pezze giustificative a

sostegno di tali costi. Basandosi sulla lista dettagliata dei costi,

l’amministrazione fiscale sarà quindi in grado di distinguere i costi di gestione

e di amministrazione deducibili da quelli non deducibili.

6. Visto l’esito del gravame che viene solo parzialmente accolto le spese

procedurali vengono ripartite proporzionalmente alla soccombenza e quindi in

misura di 2/3 a carico dei ricorrenti e di 1/3 a carico dell’Amministrazione

imposte del Cantone dei Grigioni (art. 73 cpv. 1 LGA).

Tenor costante prassi, visto che i ricorrenti non si sono avvalsi dal patrocinio

di un avvocato, non vengono riconosciute ripetibili.

Il Tribunale decide:

1. Il ricorso è accolto parzialmente ai sensi dei considerandi, la decisione su

reclamo impugnata comprese le rispettive tassazioni annullata e gli atti

vengono rinviati all’autorità di tassazione affinché riprenda la procedura di

imposizione fiscale in relazione al reddito imponibile derivante dagli immobili

nel Comune di ... Per il resto il ricorso viene respinto.

2. Vengono prelevate

- una tassa di Stato di fr. 1'000.--

- e le spese di cancelleria di fr. 580.--

totale fr. 1'580.--

il cui importo sarà versato, in solido, in ragione di 2/3 da … e … e di 1/3 dal

Cantone dei Grigioni (Amministrazione imposte), entro trenta giorni dalla

notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone

dei Grigioni, Coira.