Taxation of Separately Residing Married Couple Regarding Joint Filing, Farming Losses, and Property Deductions
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe taxpayers, married but maintaining separate residences, challenged their taxation in one canton for the 2008 fiscal year, arguing for separate taxation based on a matrimonial property agreement and contesting the tax authority's refusal to allow deductions for losses from the husband's purported full-time farming activity, certain social expenses, and property maintenance costs, as well as the inter-cantonal income allocation. The court partially upheld the appeal, finding that while the general tax rule mandates joint filing for married couples regardless of a private property agreement (especially since the agreement was not a public deed), and confirmed the rejection of farming loss deductions because the activity did not meet the threshold for a profit-seeking enterprise, the tax authority erred by summarily applying a lump-sum deduction for property maintenance instead of formally requesting supporting documentation when the taxpayers had claimed actual expenses exceeding the lump sum, thereby violating the taxpayers' right to be heard on that specific point and requiring the case be remanded for reassessment of the real estate income component.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 184 CC, Art. 36 lett. g LIG, Art. 35 LIG, Art. 10 cpv. 1 LIG, Art. 25 cpv. 1 CC, Art. 9 cpv. 1 LIFD; Taxation of Separately Residing Married Couple Regarding Joint Filing, Farming Losses, and Property Deductions: The court partially upheld the appeal, finding that while the general tax rule mandates joint filing for married couples regardless of a private property agreement (especially since the agreement was not a public deed), and confirmed the rejection of farming loss deductions because the activity did not meet the threshold for a profit-seeking enterprise, the tax authority erred by summarily applying a lump-sum deduction for property maintenance instead of formally requesting supporting documentation when the taxpayers had claimed actual expenses exceeding the lump sum, thereby violating the taxpayers' right to be heard on that specific point and requiring the case be remanded for reassessment of the real estate income component.
Schlagwörter
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KI-generiertCited alongside Art. 32 cpv. 2 LIFD regarding the right to deduct maintenance expenses for private properties.
Cited alongside Art. 35 cpv. 1 lett. b LIG regarding the right to deduct maintenance expenses for private properties.
Applied to distribute procedural costs proportionally based on the degree of success.
Cited in the reasoning section to justify the tax assessment practice for spouses with separate residences, although not explicitly in the dispositive orders, it supports the overall rejection/partial acceptance context.
Cited in the reasoning section regarding the principle of combining spouses' income and assets for taxation purposes.
Volltext
A 10 42
4a Camera
SENTENZA
del 12 novembre 2010
nella vertenza di diritto amministrativo
concernente imposta sul reddito cantonale e comunale
1. In data 3 febbraio 2006, … domiciliato nel Comune di … (GR), ha contratto
matrimonio con …, domiciliata a … (TI). Come risulta dagli atti, lo stesso
giorno i coniugi hanno firmato una convenzione matrimoniale adottando il
regime della separazione dei beni ai sensi degli art. 247 e seg. del Codice
Civile Svizzero (CC). Il documento inoltrato, però, non risulta essere stato
oggetto di atto pubblico quale premessa per la validità ai sensi dell’art. 184
CC.
In seguito al matrimonio i coniugi hanno conservato domicili separati, … nel
Comune di … dove svolge a tempo parziale l’attività di agricoltore e … a …
dove esercita la professione di docente.
2. Per quanto concerne il periodo fiscale 2006 la competente autorità del
Cantone dei Grigioni ha emanato nei confronti dei coniugi … una decisione di
tassazione sulla base di un reddito imponibile di fr. 7’600.-- e di un’aliquota
applicabile di fr. 79’000.-- nonché di una sostanza imponibile di fr. 87’000.-- e
di un’aliquota di fr. 216’500.--, per quanto concerne l’imposta cantonale, e
sulla base di un reddito di fr. 3’900.--, rispettivamente di un’aliquota di fr.
79’000.--, nonché di una sostanza di fr. 22’900.-- con aliquota di fr. 216’500.-
- per quanto concerne l’imposta comunale. Gli interessati hanno impugnato
tale decisione di tassazione tramite reclamo chiedendo la tassazione separata
dei due soggetti fiscali in virtù della convenzione matrimoniale di separazione
dei beni nonché contestando il conseguimento di un reddito da parte
dell’azienda agricola e la mancata considerazione delle deduzioni
complessive a titolo di spese condominiali. L’opposizione è stata
integralmente respinta dall’Amministrazione delle imposte per cui la decisione
di tassazione 2006 è cresciuta in forza di giudicato.
La decisione di tassazione grigionese per il periodo fiscale 2007 prevedeva
un reddito imponibile di fr. 39’700.-- con applicazione di un’aliquota di fr.
77’400.-- nonché una sostanza imponibile di fr. 91’600.-- con applicazione di
un’aliquota di fr. 213’400.-- per l’imposta cantonale, rispettivamente un reddito
imponibile di fr. 35’800.-- con applicazione di un’aliquota di fr. 77’400.-- e una
sostanza imponibile di fr. 26’800.-- con l’applicazione di un’aliquota di fr.
213’400.-- per l’imposta comunale. I coniugi … hanno impugnato anche tale
decisione di tassazione adducendo, in sostanza, gli stessi argomenti
presentati nell’opposizione relativa alla tassazione 2006. L’Amministrazione
delle imposte ha respinto integralmente l’opposizione dei contribuenti
riconfermando la decisione impugnata che è quindi cresciuta in forza di
giudicato. La decisione su reclamo emanata dall’Amministrazione fiscale il 16
luglio 2009 era sostenuta da una dettagliata motivazione.
3. Con decisione di tassazione del 17 aprile 2009, relativa al periodo fiscale
2007, l’Ufficio tributario di … ha accertato, per l’imposta cantonale, un reddito
imponibile dei coniugi di fr. 41’100.-- tassabile sulla base di un’aliquota di fr.
82’600.--. In tale contesto il reddito della moglie è stato assoggettato
all’imposta solo in misura di ½ mentre l’altra metà è stata attribuita al Canton
Grigioni. La perdita derivante dalla presunta attività lucrativa indipendente del
marito non è invece stata tenuta in considerazione. Ai fini dell’imposta federale
diretta l’autorità fiscale ticinese ha accertato un reddito imponibile di fr.
83’100.--.
La procedura fiscale nel Canton Ticino si è conclusa tramite sentenza della
Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello del 1. settembre 2010 (no.
80.2009.127) che ha respinto integralmente il ricorso in materia di imposta
cantonale, mentre in relazione all’imposta federale diretta il ricorso è stato
respinto per quanto riferibile alla deduzione delle perdite. La decisione su
reclamo è invece stata annullata per quanto concerne la deduzione delle
spese di manutenzione dell’immobile sito a … e, in tale contesto, gli atti sono
stati rinviati all’ufficio di tassazione al fine di nuova decisione.
4. Il 7 gennaio 2010 l’autorità fiscale grigionese ha notificato a … la decisione di
tassazione definitiva per il periodo tributario 2008. A titolo di imposta
cantonale risulta indicato un reddito imponibile di fr. 42’900.-- e un importo
d’aliquota di fr. 83’500.--. La sostanza imponibile è stata fissata in fr. 108’000.-
- con un importo d’aliquota di fr. 234’800.--. In relazione all’imposta comunale
il reddito imponibile risulta di fr. 38’500.-- e la relativa aliquota di fr. 83’500.--,
mentre la sostanza figura in fr. 41’400.-- tassabile per l’aliquota di fr. 234’200.--
. Per quanto concerne l’imposta federale diretta 2008 non figura alcun reddito.
Tramite reclamo del 26 gennaio 2010 i contribuenti hanno contestato la
decisione di tassazione 2008 lamentando la disparità di trattamento e
opponendosi alla ripartizione intercantonale e intercomunale del reddito da
attività lucrativa conseguito dalla signora. L’amministrazione fiscale avrebbe
ripetutamente omesso di porre in detrazione le perdite generate dall’attività
indipendente agricola a tempo pieno di ... Per l’anno 2008 la perdita
d’esercizio documentata ammonterebbe a fr. 9'694.50.
Non sarebbero neppure state tenute in considerazione le deduzioni sociali del
coniuge e le spese connesse alla manutenzione della proprietà immobiliare
sita a ... I contribuenti hanno inoltre ribadito di opporsi alla ripartizione
intercantonale del reddito da attività lucrativa dipendente e della sostanza
mobile in quanto nel Canton Grigioni sarebbe stato prodotto solo ed
esclusivamente un reddito residuale derivante dal valore locativo
dell’immobile ubicato nel Comune di ... La sostanza mobile deriverebbe
esclusivamente dal risparmio da attività lucrativa della moglie, esercitata nel
Comune di ... Inoltre, quest’ultima non sarebbe vincolata da alcun legame alla
gestione dell’attività indipendente agricola del marito, non sarebbe parte attiva
in tale gestione e non avrebbe proprietà o domicilio nel Comune di ...
Tramite decisione dell’11 maggio 2010 l’Amministrazione delle imposte dei
Grigioni ha respinto integralmente il reclamo dei contribuenti.
5. Tramite ricorso dell’8 giugno 2010 …, anche a nome di sua moglie …, ha
impugnato tempestivamente davanti al Tribunale amministrativo la decisione
su opposizione dell’Amministrazione fiscale chiedendone l’annullamento e la
conseguente equa modifica della tassazione contestata, contestando pure il
riparto intercantonale e intercomunale.
La decisione impugnata non sarebbe munita di alcuna motivazione. A
prescindere da tale vizio formale, l’amministrazione fiscale non avrebbe posto
in detrazione le perdite generate dalla gestione a tempo pieno dell’attività
indipendente agricola del marito che avrebbe visto, per il 2008, un ammanco
di fr. 9'694.50. Tale importo sarebbe costituito esclusivamente da spese
effettive sopportate per l’espletamento dell’attività senza tenere conto di
accantonamenti o ammortamenti di sorta. Contrariamente a quanto sostenuto
dall’amministrazione fiscale la gestione dell’azienda agricola in oggetto
sarebbe da considerare quale attività principale e quindi lucrativa del
ricorrente e non quale “hobby”.
Non sarebbero inoltre state poste in detrazione le deduzioni sociali del
ricorrente, quali le spese di salute individuali e i transitori passivi personali agli
atti ed esaustivamente a conoscenza dell’autorità di tassazione. A maggior
ragione, tali spese sarebbero connesse alle condizioni di salute cagionevole
cronica del marito dovute a degli infortuni risalenti al 1998 e al 2001 con
conseguente inabilità lavorativa parziale.
Viene altresì perorato il computo integrale della deduzione dei costi generati
dalla manutenzione della proprietà immobiliare sita a San Bernardino come
da ripartizione effettuata dall’amministrazione condominiale.
Infine, i contribuenti si oppongono alla ripartizione intercantonale del reddito
da attività lucrativa della moglie appellandosi, fra l’altro, alla convenzione
matrimoniale di separazione dei beni firmata il 3 febbraio 2006 in occasione
del matrimonio. Il reddito dell’attività dipendente della moglie sarebbe
conseguito esclusivamente in Ticino dove la donna esercita l’attività di
insegnante nel Comune di … e dove essa risiede sia di fatto che fiscalmente.
Pure la sostanza espressamente indicata apparterrebbe alla moglie e
costituirebbe il risparmio derivante dall’attività lavorativa. La coniuge non
sarebbe in alcun modo partecipe alla gestione dell’attività agricola del marito
e, tantomeno, sarebbe domiciliata nel Comune di … dove la coppia non
disporrebbe di alcuna casa d’abitazione. I contribuenti chiedono quindi che la
tassazione 2008 di pertinenza del Canton Grigioni sia armonizzata a quella
del periodo fiscale 2006.
6. In data 25 giugno 2010 l’Amministrazione delle imposte del Cantone dei
Grigioni ha inoltrato la propria presa di posizione, tramite la quale chiede di
respingere integralmente il ricorso.
Partendo dal presupposto che i contribuenti avevano inoltrato i moduli
principali della dichiarazione fiscale grigionese 2008 completamente in bianco
apponendo la dicitura “vedi dich. TI”, l’amministrazione fiscale, esaminata la
dichiarazione presentata all’autorità ticinese, considerando che la situazione
familiare e professionale del marito domiciliato a … e della moglie domiciliata
a … non sarebbe mutata rispetto a quella degli anni precedenti, nell’ottica dei
reclami precedentemente evasi tramite decisioni cresciute in forza di
giudicato, avrebbe quindi emanato la decisione di tassazione definitiva per le
imposte cantonale e comunale 2008. Secondo gli accordi intercantonali la
decisione di tassazione per l’imposta federale diretta spetterebbe invece al
Canton Ticino.
In sostanza, il reclamo oggetto di giudizio conterrebbe gli stessi argomenti già
presentati nel contesto delle procedure di tassazione per gli anni precedenti.
Nella decisione di reclamo 2008 l’amministrazione fiscale avrebbe
espressamente rinviato alle motivazioni già addotte nelle precedenti decisioni
in quanto tutti gli argomenti del reclamo in oggetto sarebbero già stati trattati
nel contesto di dette procedure di reclamo. I contribuenti sarebbero usi
impugnare regolarmente le decisioni di tassazione anche presso
l’amministrazione fiscale del Canton Ticino. Al momento dell’inoltro della
presa di posizione in giudizio sarebbe pendente un ricorso presso la Camera
di diritto tributario del Tribunale d’appello contro la decisione di tassazione
2007.
I contribuenti avrebbero presentato la dichiarazione fiscale grigionese per
l’anno 2008 completamente in bianco con la sola dicitura “vedi dich. TI”,
allegando gli appositi moduli compilati in maniera sommaria e incompleta. Nel
modulo no. 2 sarebbero stati dichiarati unicamente i titoli di proprietà del
marito. Nel modulo no. 3 sarebbero state indicate sole le spese professionali
relative al marito. Il modulo no. 4, riguardante l’elenco debiti, sarebbe stato
compilato parzialmente e solo in relazione alla parte commerciale. Nel modulo
no. 5, riguardante i premi assicurativi, non sarebbe stata chiesta alcuna
deduzione, mentre nel modulo no. 6 sarebbe stato dichiarato il rimborso dei
premi relativi alle spese per malattia, infortunio e disabilità. Nel modulo no. 7
sarebbe stato elencato unicamente l’immobile in Ticino. La decisione di
tassazione si sarebbe quindi principalmente basata sulla dichiarazione
completa presentata all’autorità ticinese, pur tenendo in considerazione la
documentazione relativa al Cantone dei Grigioni compilata parzialmente. Alla
luce di tale fattispecie i contribuenti avrebbero disatteso quanto disposto
dall’art. 127 cpv. 2 della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni (LIG)
ai sensi del quale il contribuente deve compilare la sua dichiarazione di
imposta in modo veritiero e completo.
Il coniuge contribuente svolgerebbe un’attività agricola a tempo parziale, da
anni in perdita. Nel formulario per la riscossione dei pagamenti diretti del
maggio 2008 avrebbe dichiarato di non coltivare alcun terreno e di possedere
16 pecore; per l’anno 2009 sarebbe stata notificata la coltivazione di una
superficie pari a 225 are e la proprietà di 15 pecore. Secondo le statistiche,
quindi, tale attività corrisponderebbe a un’occupazione a tempo parziale in
misura di ca. il 20%. Il contribuente avrebbe altresì rinunciato ai pagamenti
diretti. Nell’ottica della prassi del Tribunale Federale, ai fini fiscali sarebbe
considerato quale attività lucrativa indipendente l’esercizio di un’attività
nell’ambito di un’organizzazione propria, scelta liberamente, finalizzata al
conseguimento di un reddito, soggetta alle proprie istruzioni e che assume
essa stessa i rischi aziendali. Tale attività scelta liberamente si paleserebbe
esteriormente quale azienda di commercio, di fabbricazione, di servizi,
artigianale o di altro tipo. Il perseguimento dei profitti verrebbe meno in
particolare se un’attività viene svolta soltanto per diletto (hobby). Tale
fenomeno sarebbe particolarmente attuale nel campo dell’agricoltura. Chi si
dedica all’agricoltura per diletto non sarebbe quindi legittimato a far valere
perdite a livello fiscale. Sintomatiche quale indizio in tale contesto sarebbero
le perdite ripetute causate dall’esercizio dell’attività agricola. Alla luce di tale
prassi, l’amministrazione fiscale avrebbe stralciato le spese per il
mantenimento del cane e i costi per i viaggi giornalieri tra … e …
Le deduzioni sociali sarebbero state riprese come rubricate nella
dichiarazione fiscale 2008 presentata all’autorità ticinese. Non sarebbero stati
accettati i contributi di legge (AVS/AI, infortuni e il 2° pilastro) in quanto lo
stipendio della moglie sarebbe già stato dichiarato al netto. In relazione ai
premi assicurativi del marito, come comprovato dal modulo no. 5 della
dichiarazione fiscale grigionese, non sarebbe stata chiesta alcuna deduzione.
Nell’anno 2008 il marito avrebbe percepito fr. 3’036.-- quale riduzione
individuale dei premi della Cassa Malati, importo dichiarato come rimborso nel
modulo no. 6 della dichiarazione di imposta del Cantone dei Grigioni.
Per quanto concerne la richiesta di deduzione per le spese di disabilità
(modulo no. 6), il contribuente avrebbe fatto valere una deduzione per il
regime dietetico senza presentare alcun certificato medico e senza precisare
il carattere della propria malattia così da poter permettere all’autorità fiscale
l’esame sul diritto alla deduzione. In base ai criteri elencati nelle istruzioni per
la compilazione della dichiarazione fiscale il contribuente non potrebbe
comunque essere considerato quale persona disabile in quanto non godrebbe
del diritto alle prestazioni AI, non beneficerebbe di un assegno per grandi
invalidi, non godrebbe di mezzi ausiliari e non risiederebbe in una casa per
anziani. La deduzione forfetaria a titolo di spese per malattia e infortunio e per
problemi dietetici, secondo la prassi in vigore, non verrebbe più concessa.
Anche ammettendo che il contribuente possa aver avuto degli esborsi a titolo
di partecipazione alle spese mediche, tali spese, ai sensi dell’art. 36 lett. g
LIG, sarebbero deducibili solo se superiori al 5% del reddito netto nell’anno di
computo. Nel caso concreto, per poter essere dedotte, le spese avrebbero
dovuto superare l’importo di fr. 4’182.--.
Per l’immobile a … sarebbe stata chiesta la deduzione delle spese effettive
pari a fr. 3’655.-- oltre a quelle per il consumo di energia elettrica pari a fr.
400.-- e alla tassa di soggiorno di fr. 120.--. Sia nella dichiarazione fiscale che
nel ricorso i contribuenti non avrebbero allegato alcuna pezza giustificativa a
comprova di tali costi.
L’amministrazione fiscale convenuta lamenta come i contribuenti, spesso, non
avrebbero ritirato la corrispondenza, rispettivamente avrebbero rispedito la
stessa al mittente. Per tale motivo l’amministrazione avrebbe ritenuto inutile
richiedere le pezze giustificative per la manutenzione dell’immobile. La
deduzione forfetaria di fr. 1’220.-- per le spese di manutenzione
rispecchierebbe verosimilmente i costi reali sostenuti dai ricorrenti in quanto
nelle spese condominiali di fr. 3’655.-- sarebbero inclusi diversi costi di
consumo non deducibili quale manutenzione in base all’art. 35 LIG (nafta,
fognatura, acqua potabile, immondizia ecc.).
La problematica della ripartizione intercantonale delle imposte sarebbe già
stata illustrata ai ricorrenti tramite lettera del 5 agosto 2008. La richiesta di
tassazione come per l’anno fiscale 2006 avanzata dai ricorrenti non sarebbe
più possibile per il 2008 a causa del cambiamento della prassi sul riparto
intercantonale. Infatti, a decorrere dal 1 gennaio 2008, nel caso di domicili
separati di marito e moglie quando solo uno dei coniugi consegue un reddito,
dovrebbe essere effettuata una divisione equa dei fattori fiscali fra i due
domicili principali (50%-50%). La stessa prassi sarebbe applicabile per le
deduzioni. Il riparto, quindi, sarebbe stato effettuato in base alla prassi e in
applicazione dell’art. 10 cpv. 1 LIG per l’imposta cantonale e degli art. 91 e
106 cpv. 2 LIFD per l’imposta federale diretta. Secondo la prassi del Tribunale
Federale, qualora uno dei coniugi non conseguisse reddito, il reddito
imponibile dell’altro coniuge verrebbe suddiviso tra i due cantoni. Ai fini fiscali,
quindi, la convenzione matrimoniale di separazione dei beni presentata dai
contribuenti non avrebbe valenza giuridica in quanto il principio dell’unità della
famiglia, che regge il diritto tributario svizzero, prevarrebbe su tale accordo di
diritto privato.
L’amministrazione fiscale respinge infine l’accusa di vessazione sollevata dai
contribuenti in quanto proprio detti contribuenti non ritirando la
corrispondenza, rispettivamente rinviando la stessa al mittente, sarebbero
venuti meno al principio di collaborazione che regge il diritto fiscale e quindi
avrebbero loro stessi posto la causa delle misure messe in atto
dall’amministrazione fiscale.
7. Da parte loro, l’Amministrazione delle imposte del Canton Ticino e il Comune
di … hanno rinunciato a prendere posizione. I ricorrenti e l’amministrazione
fiscale grigionese hanno in seguito rinunciato ad esprimersi nel contesto di un
secondo scambio di scritti.
In data 14 settembre 2010 è pervenuta al Tribunale amministrativo la
sentenza emanata dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello del
Canton Ticino avente per oggetto la decisione di tassazione ticinese 2007 (no.
80.2009.127).
Considerando in diritto:
1. I ricorrenti lamentano, anzitutto, la lesione del loro diritto costituzionale di
essere sentiti in quanto la decisione in giudizio non sarebbe munita di una
motivazione a sostegno di quanto sancito. In effetti, detta decisione se, da un
canto, è corredata dai dettagli che illustrano l’onere tributario, per quanto
concerne le basi legali a sostegno di tali dettagli si limita ad addurre quanto
segue: “Considerato i reclami quasi uguali già evasi per gli anni 2006 e 2007
con la presente vi invitiamo a voler leggere le decisioni di reclamo precedenti.
Per le stesse ragioni degli anni precedenti il vostro reclamo per l’anno 2008
viene respinto.”
Quali decisioni affette da vizio formale per carenza di motivazione e,
conseguentemente, lesive del diritto costituzionale del cittadino di essere
sentito, nella propria prassi attuale il Tribunale amministrativo considera
quelle decisioni alle quali la motivazione manca totalmente oppure dove la
stessa è talmente lacunosa da rendere impossibile all’amministrato la
comprensione dei motivi che hanno indotto l’autorità a prendere la
disposizione in oggetto (STA U 09 77). Determinanti ai fini della validità della
decisione non sono quindi la forma o la portata della motivazione, bensì
unicamente la circostanza per la quale l’amministrato deve essere messo in
grado di prendere atto dei motivi che sostengono la decisione stessa.
Nel caso in giudizio, l’amministrazione fiscale, nella propria decisione su
opposizione, non ha addotto alcuna motivazione concreta bensì si è limitata
a rinviare i contribuenti alle motivazioni esposte in occasione delle precedenti
procedure di reclamo caratterizzate da analoghe problematiche. In effetti, la
forma della decisione in giudizio, da un canto, può eufemisticamente essere
considerata anomala e di comodo ma, d’altro canto, trova una giustificazione
parziale nel comportamento e nell’ostruzionismo dei ricorrenti che, non solo
impugnano regolarmente le decisioni di tassazione adducendo identiche
contestazioni, ma negano pure la collaborazione dovuta nei confronti
dell’amministrazione inoltrando dichiarazioni fiscali in bianco o incomplete,
omettendo di presentare la documentazione richiesta e respingendo la
corrispondenza. L’amministrazione fiscale, quindi, in maniera oltremodo
pragmatica e nell’ottica di un’economia procedurale eccessiva, ha ritenuto di
non dover ripresentare una motivazione analoga a quella già ripetutamente
sottoposta ai ricorrenti nelle pratiche precedenti e si è limitata al rinvio.
Come risulta dagli atti, in particolare riferimento alla decisione di reclamo per
l’imposta cantonale GR e federale 2007, emanata il 16 luglio 2009 e cresciuta
in forza di giudicato, l’amministrazione fiscale, che ha respinto integralmente
il gravame, ha addotto una dettagliata motivazione in relazione sia alla
problematica del riparto intercantonale che a quelle della deduzione delle
perdite da attività agricola, della deduzione degli oneri sociali e della
deducibilità delle spese di manutenzione per l’appartamento sito nel Comune
di ... Inoltre, tramite lettera del 5 agosto 2009, l’Amministrazione imposte del
Cantone dei Grigioni ha pure illustrato dettagliatamente ai ricorrenti la prassi
vigente di ripartizione fiscale intercantonale nell’ottica della convenzione
matrimoniale presentata.
Alla luce della fattispecie descritta i contribuenti, anche sulla base della pur
sempre lacunosa decisione di reclamo in giudizio, sono stati in grado di
prendere atto dei motivi per i quali il loro gravame è stato respinto nonché di
contestare la decisione con cognizione di causa davanti al Tribunale
amministrativo. Giova inoltre rilevare che gli interessati, in sede di ricorso
amministrativo, hanno rinunciato volontariamente a replicare alla dettagliata
presa di posizione presentata dall’amministrazione fiscale. Di conseguenza,
tenendo pure conto della piena cognizione di giudizio di cui gode il Tribunale
amministrativo, per quanto sussistente, la lesione del diritto di essere sentiti
dei contribuenti non può che ritenersi sanata, per cui vanno esaminati gli
aspetti materiali dell’istanza ricorsuale.
2. In sostanza, ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 CC, nella versione in vigore dal 1.
gennaio 1988, il domicilio della moglie non risulta più subordinato a quello del
marito con la conseguenza che i coniugi possono avere due domicili civili
diversi e quindi la moglie può avere un domicilio principale proprio diverso da
quello del marito.
Il reddito e la sostanza dei coniugi viventi, di fatto e di diritto, in costanza di
matrimonio, indipendentemente dal regime dei beni, ai fini della tassazione
vengono cumulati (art. 10 cpv. 1 LIG e art. 9 cpv. 1 LIFD). In tale contesto, ai
fini fiscali, non riveste quindi rilevanza giuridica la convenzione matrimoniale
sottoscritta dalle parti il 3 febbraio 2006 in occasione del matrimonio. In via
abbondanziale giova altresì rilevare che tale convenzione non rispetta
neppure il requisito imperativo di forma dell’atto pubblico prescritto dall’art.
184 CC e non può perciò espletare conseguenze nei confronti di terzi o
autorità. I coniugi che, pur avendo due domicili fiscali separati, rispettivamente
abitazioni diverse, mantengono legalmente l’unione coniugale, sottostanno
comunque al regime di tassazione applicabile per i coniugi che hanno un solo
domicilio, cioè al cumulo dei redditi e all’applicazione della tariffa per
coniugati. Come considerato, anche una convenzione matrimoniale di
separazione dei beni non deroga la prassi citata che trova invece i propri limiti
nel divorzio, rispettivamente nella separazione legale o, comprovatamente, di
fatto.
Nel caso non esista divorzio o separazione legale o di fatto sono applicabili gli
art. 10 cpv. 1 LIG e 9 cpv. 1 LIFD che presumono ex lege, indipendentemente
dal domicilio separato, l’esistenza dell’unione coniugale e quindi prescrivono
una tassazione congiunta (DTF 121 I 14). In tale contesto i cantoni interessati
dal domicilio separato dei coniugi devono procedere alla ripartizione fiscale.
Di regola, la ripartizione del reddito imponibile viene effettuata in quote
paritetiche (cfr. Locher, Introduzione del diritto fiscale intercantonale, 2a ediz.,
Lugano 2010, pag. 37; Höhn, Interkantonales Steurrecht, Berna 1993, pag.
270). Fanno eccezione i redditi e la sostanza immobiliari che sono imponibili
nel cantone di ubicazione dell’immobile come pure i redditi e la sostanza
provenienti da un’attività lucrativa indipendente che sono assoggettati nel
cantone dove il coniuge esercita tale attività. Per determinare l’aliquota
applicabile l’ufficio di tassazione deve tenere quindi tenere conto anche dei
fattori di reddito e di sostanza dell’altro coniuge. L’aliquota così determinata
viene poi applicata ai soli fattori di reddito e di sostanza imponibili nel cantone
di pertinenza del rispettivo coniuge. L’imposta federale diretta viene invece
decisa e incassata dal cantone dove è domiciliato il coniuge che consegue il
reddito maggiore, nel caso concreto quindi dal Canton Ticino.
Nel caso in giudizio, in applicazione delle disposizioni e della prassi in materia
di doppia imposizione intercantonale, come già esplicitamente giudicato dalla
Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello della Repubblica e Cantone
Ticino nella propria sentenza del 1 settembre 2010 (no 80.2009.127), la
ripartizione fiscale intercantonale effettuata dalle competenti autorità di
tassazione grigionese e ticinese appare corretta e, in tale contesto, il ricorso
deve essere respinto.
3. Il marito ricorrente sostiene di gestire, ininterrottamente dal 1987 e a tempo
pieno, a titolo di attività indipendente, una azienda agricola in Calanca e quindi
lamenta la mancata concessione della deduzione fiscale della perdita
d’esercizio ammontante per il 2008 a fr. 9'694.50. Da parte sua,
l’amministrazione fiscale grigionese giustifica la mancata deducibilità delle
spese aziendali e professionali connesse all’attività agricola con l’argomento
che tale attività sarebbe da giudicare quale hobby ininfluente nell’ottica fiscale.
Dalle verifiche effettuate risulta come nel 2008 il ricorrente non abbia coltivato
terreno e abbia posseduto 16 pecore; in relazione al 2009 lo stesso avrebbe
dichiarato di coltivare 225 are di terreno e di possedere 15 pecore. Da tali
fattori, secondo le tabelle applicabili per la manodopera in agricoltura,
risulterebbe un’occupazione a tempo parziale pari a ca. il 20%. In base alle
informazioni dell’autorità fiscale, inoltre, il ricorrente non avrebbe ricevuto per
il 2007 alcun sussidio a titolo di pagamento diretto e, per il 2008, avrebbe
espressamente rinunciato a un simile sussidio a sostegno dell’attività agricola.
In effetti, nel caso di esercizio di un’attività lucrativa indipendente sono
fiscalmente deducibili, ai sensi degli art. 32 e 34 LIG nonché 27 LIFD, tutti i
costi documentati connessi alla gestione dell’attività, gli ammortamenti, gli
accantonamenti ecc. Inoltre, le eccedenze di perdita dei 7 esercizi
commerciali precedenti il periodo fiscale possono essere dedotte per quanto
non siano state considerate nel calcolo del reddito imponibile degli anni
precedenti. Ai fini fiscali è considerato quale attività lucrativa indipendente
l’esercizio di un’attività scelta liberamente, nell’ambito di un’organizzazione
propria e quindi soggetta all’arbitrio di chi ne assume i rischi imprenditoriali,
finalizzata al conseguimento di un reddito. Tale organizzazione aziendale si
palesa esteriormente quale azienda di commercio, di fabbricazione, di
servizio, artigianale, agricola o di altro tipo. Inoltre, la prassi premette sia
l’impiego di lavoro che quello di capitale. Come considerato, per poter rivestire
rilevanza fiscale, l’attività svolta premette l’intenzione concreta di conseguire
un lucro. La linea di confine fra un’attività esercitata a scopo di lucro e quella
retta dal mero intento di diletto (hobby) è estremamente sottile e detta
problematica è stata ripetutamente oggetto di esame sia da parte delle
autorità fiscali che da parte del tribunali competenti. Determinante ai fini del
distinguo fra attività lucrativa e hobby risulta essere il movente stesso del
contribuente e quindi l’accertamento della sua intenzione soggettiva, cioè se
l’attività sia esercitata esclusivamente, o almeno prioritariamente, per il
piacere che egli trae dalla stessa, oppure esclusivamente o prevalentemente
nella prospettiva del conseguimento di un reddito. Per ovvi motivi tale
accertamento non può basarsi esclusivamente sulle affermazioni del
contribuente parte in causa bensì deve trovare dei riscontri oggettivi sulla
base di parametri d’accertamento fissati dalla relativa prassi. In tale contesto
l’accertamento si basa sul concetto stesso di attività lucrativa che premette
intrinsecamente il perseguimento di un reddito. Pur ammettendo che
un’attività lucrativa indipendente con tutti i rischi aziendali connessi possa
implicare anche delle perdite, si presume che chi esercita un’attività a fine di
lucro che, col trascorrere del tempo, non solo non è proficua ma implica pure
delle continue perdite, preso atto della mancanza di prospettive, abbandoni
tale attività. In caso contrario si suppone che l’interessato, il quale trae
dall’attività soddisfazioni diverse da quelle pecuniarie, eserciti la stessa per
diletto e quindi sia disposto a finanziare il proprio appagamento personale.
Ovviamente, delle singole o saltuarie perdite aziendali non giustificano la
conclusione sull’attività per diletto che invece, secondo la prassi illustrata, è
sostenuta dal perdurare delle perdite che lasciano presumere come il
contribuente, che si prefiggeva il conseguimento di un profitto, avrebbe dovuto
o dovrebbe abbandonare l’attività a causa della mancanza di prospettive
finanziarie. Costituisce un fenomeno attuale specialmente in agricoltura
l’esercizio di attività a tempo parziale da parte di persone che perseguono, fra
l’altro, il riavvicinamento alla natura e che, non solo non conseguano reddito,
bensì sono pure disposte a sobbarcarsi gli oneri finanziari connessi che
possono essere fiscalmente paragonabili ai costi sostenuti per vacanze,
attività sportive e venatorie ecc.. Ai fini fiscali tali attività soggette a regolari e
ripetuti esborsi implicano la comprova della mancata volontà di realizzare
profitti (cfr. DTF 2 A68/2004).
Nel caso in giudizio il ricorrente, che esercita l’attività agricola a tempo parziale
con un’occupazione quantificata nel 20%, come risulta dalla documentazione
fiscale e dalla presa di posizione dell’autorità convenuta da anni lamenta delle
perdite e chiede di poter porre in detrazione in particolare le spese per il
mantenimento del cane e i costi dell’automobile per le trasferte giornaliere fra
…e…
In applicazione della prassi descritta, l’analisi dettagliata sul computo integrale
di tali costi a titolo di spese aziendali motivate si rende superflua in quanto
l’attività agricola svolta dal ricorrente non può essere considerata, ai fini fiscali,
quale attività lucrativa indipendente. Anche in tale contesto il ricorso deve
quindi essere respinto.
4. I ricorrenti lamentano inoltre l’omissione da parte dell’amministrazione fiscale
di considerare gli oneri sociali relativi al marito quali “spese di salute
individuali, transitori passivi personali agli atti ed esaustivamente a
conoscenza dell’ufficio di tassazione regionale”.
L’autorità fiscale convenuta ha illustrato che le deduzioni sociali sarebbero
state riprese come indicato dai contribuenti nella dichiarazione fiscale 2008
del Canton Ticino. Non sarebbe stata concessa un’ulteriore deduzione dei
contributi AVS/AI e 2° pilastro in quanto lo stipendio della moglie sarebbe già
stato dichiarato al netto. Il marito, da parte sua, non avrebbe chiesto alcuna
deduzione. In effetti, la dichiarazione di imposta GR 2008, dove i ricorrenti
hanno stralciato dall’intestazione il nominativo della moglie, si limita a rinviare
alla dichiarazione di imposta ticinese nel cui contesto il reddito della moglie
risulta già dichiarato al netto dei contributi sociali. L’amministrazione fiscale
convenuta ha quindi correttamente omesso di detrarre ulteriormente i
contributi sociali della moglie nonché i contributi assicurativi del marito in
quanto il contribuente stesso, nel modulo 5 della dichiarazione fiscale GR
2008 alla voce “premi per assicurazioni contro le malattie e gli infortuni”, ha
indicato “nessuna” aggiungendo poi di aver percepito un rimborso dei premi
della Cassa Malati LAMal dell’ammontare di fr. 3’036.--. A titolo di premi di
assicurazioni malattia e contro gli infortuni, l’amministrazione fiscale ha quindi
applicato la deduzione forfetaria di fr. 3’700.--. Maggiori deduzioni avrebbero
dovuto essere comprovate dai ricorrenti, in particolare tramite la
presentazione dei referti medici e delle relative fatture e, in ogni caso, ai sensi
dell’art. 36 lett. g LIG, sarebbero state ammissibili solo per quanto superiori
alla somma di fr. 4’182.-- corrispondente alla franchigia del 5% del reddito
netto di fr. 83’650.--. Giova considerare come il marito contribuente abbia fatto
valere una deduzione per regime dietetico senza presentare alcun certificato
medico e senza neppure indicare il carattere della malattia necessario per
accertare il diritto alle deduzioni. A prescindere da tale circostanza risulta
come il contribuente non ricada fra le categorie di persone che godono al
rimborso delle spese per disabilità in quanto non beneficia di prestazioni AI,
di assegni per grandi invalidi, di mezzi ausiliari e non risiede in una casa di
cura o per anziani. Inoltre egli, omettendo di inoltrare la documentazione
medica del caso, non ha neppure comprovato la disabilità paventata.
Indubbiamente, omettendo di presentare la documentazione a sostegno delle
proprie pretese, sia nel contesto della procedura di tassazione che nell’ambito
di quella di ricorso, i ricorrenti sono venuti meno ai propri obblighi procedurali
di collaborazione con l’autorità fiscale. Non essendo state comprovate le
maggiori deduzioni sociali e le spese di disabilità il loro ricorso in tale contesto
deve quindi essere respinto.
5. I ricorrenti lamentano infine la mancata deduzione delle spese di
manutenzione effettive degli immobili nel Comune di … In relazione a detti
immobili l’autorità di tassazione si è basata su un valore locativo proprio di fr.
6’100.-- riconoscendo una deduzione di fr. 1’220.-- a titolo di spese di
manutenzione e quindi accertando un reddito imponibile di fr. 4’880.--. Nella
propria dichiarazione fiscale i ricorrenti hanno indicato a titolo di reddito
locativo proprio la somma di fr. 5’940.-- ponendo in deduzione le spese
condominiali ammontanti complessivamente a fr. 3’655.--, i costi dell’energia
elettrica di fr. 404.-- e la tassa di soggiorno di fr. 120.-- per un totale di fr.
4’179.--.
In applicazione dell’art. 32 cpv. 2 LIFD e dell’art. 35 cpv. 1 lett. b LIG di identico
tenore, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di
manutenzione, i premi d’assicurazione e le altre spese di amministrazione da
parte di terzi. Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza
aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso
e ne mantengono la redditività. Per facilitare il lavoro sia dell’amministrazione
fiscale che dei contribuenti, invece della somma effettiva delle spese e dei
premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una
deduzione complessiva stabilita dal Consiglio federale per l’imposta federale
e dal Governo Grigioni per le imposte cantonali e comunali. Sia per quanto
concerne l’imposta federale diretta che per quanto riguarda le imposte
cantonali e comunali dei Grigioni, queste ultime a decorrere dal periodo fiscale
2008, il contribuente può scegliere tra la deduzione dei costi effettivi e la
deduzione forfetaria per ogni periodo fiscale e per ognuno dei propri immobili.
Ponendo in deduzione nella dichiarazione 2008 l’importo complessivo di fr.
4’179.--, costituito, in pratica, da tre componenti, cioè dalle spese fatturate
dall’amministrazione condominiale ammontanti a fr. 3’655.--, dai costi
dell’energia elettrica di fr. 404.-- e dalla tassa di soggiorno di fr. 120.--, i
contribuenti hanno chiaramente espresso la propria intenzione di dedurre le
spese effettive come da loro diritto. L’autorità di tassazione, come ammesso
nella presa di posizione in sede di ricorso, viste le precedenti esperienze con
i contribuenti che non avrebbero ripetutamente ritirato la corrispondenza,
rispettivamente avrebbero rinviato la stessa al mittente, ha ritenuto inutile
richiedere agli stessi le pezze giustificative a sostegno delle spese di
manutenzione rivendicate e ha quindi applicato d’ufficio la riduzione forfetaria
del 20%. In tale contesto l’autorità di tassazione ha però contravvenuto, a
propria volta, al dovere d’intimazione verso i contribuenti. In effetti, preso atto
che gli stessi contribuenti, ponendo in riduzione dei costi superiori alla
detrazione forfetaria, pur se sommariamente indicati, desideravano, come di
loro diritto, dedurre le spese effettive, avrebbe dovuto richiedere
espressamente agli stessi, tramite lettera raccomandata, il dettaglio e le pezze
giustificative di tali costi dietro comminatoria dell’applicazione della riduzione
forfetaria in caso di mancata ottemperanza. Omettendo tale atto d’ufficio
l’autorità di tassazione ha quindi condotto, nel contesto dell’accertamento del
reddito imponibile per i cespiti immobiliari nel Comune di …, una procedura
viziata che non può che essere censurata. Di conseguenza, in relazione a tale
componente del procedimento fiscale il ricorso deve essere accolto. Gli atti
vengono quindi rinviati all’autorità convenuta affinché proceda a chiedere
formalmente ai contribuenti il dettaglio delle spese di manutenzione degli
immobili siti nel Comune di …, rispettivamente le pezze giustificative a
sostegno di tali costi. Basandosi sulla lista dettagliata dei costi,
l’amministrazione fiscale sarà quindi in grado di distinguere i costi di gestione
e di amministrazione deducibili da quelli non deducibili.
6. Visto l’esito del gravame che viene solo parzialmente accolto le spese
procedurali vengono ripartite proporzionalmente alla soccombenza e quindi in
misura di 2/3 a carico dei ricorrenti e di 1/3 a carico dell’Amministrazione
imposte del Cantone dei Grigioni (art. 73 cpv. 1 LGA).
Tenor costante prassi, visto che i ricorrenti non si sono avvalsi dal patrocinio
di un avvocato, non vengono riconosciute ripetibili.
Il Tribunale decide:
1. Il ricorso è accolto parzialmente ai sensi dei considerandi, la decisione su
reclamo impugnata comprese le rispettive tassazioni annullata e gli atti
vengono rinviati all’autorità di tassazione affinché riprenda la procedura di
imposizione fiscale in relazione al reddito imponibile derivante dagli immobili
nel Comune di ... Per il resto il ricorso viene respinto.
2. Vengono prelevate
- una tassa di Stato di fr. 1'000.--
- e le spese di cancelleria di fr. 580.--
totale fr. 1'580.--
il cui importo sarà versato, in solido, in ragione di 2/3 da … e … e di 1/3 dal
Cantone dei Grigioni (Amministrazione imposte), entro trenta giorni dalla
notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone
dei Grigioni, Coira.