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A 2006 16 • VG GR A 2006 16 KI-generiert

Estate Tax Dispute Over Immovable Property Valuation and Foreign Tax Credit

Geschäftsnummer A 2006 16
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Kanton Graubünden (CH-GR)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The estate of a decedent challenged the assessment of inheritance tax by the cantonal tax administration on an immovable property located within the canton, arguing for a lower valuation and claiming deduction for inheritance tax already paid in Italy, but the court rejected the appeal, reasoning that Switzerland and Italy lack a double taxation treaty, thus the canton is entitled to exercise its fiscal sovereignty over the property located there according to the *lex rei sitae*, and the payment of Italian tax is irrelevant as Swiss law only permits deduction of the testator's debts, not foreign taxes, and furthermore, the valuation based on the market value at the time of death, consistent with the administrative calculation, was deemed appropriate over the requested lower values or subsequent sale price.

Legislator-Regeste

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Art. 107 cpv. 1 lett. e LIG, Art. 109 cpv. 1 LIG, Art. 110 cpv. 1 LIG, Art. 111 cpv. 1 prima, Art. 107 cpv. 1 lett. e LIC, Art. 109 cpv. 1 LIC; Estate Tax Dispute Over Immovable Property Valuation and Foreign Tax Credit: Giusta l’art. 106 lett. a della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni (LIG) è soggetta all’imposta sulle successioni la devoluzione di sostanza netta del testatore per successione in forza di legge. La beneficiaria dell’assegnazione è soggetta all’obbligo fiscale se la sostanza immobile situata nel Cantone fa parte della successione (art. 107 cpv. 1 lett. e LIG).

Schlagwörter

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Verkehrswert der Liegenschaft Grundstück Katasterschätzung Steuerhoheit Streitwert Steuerschulden imposta sulle successioni | Nachlass- und Erbschaftssteuer

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 107 cpv. 1 lett. e LIG
La beneficiaria dell’assegnazione è soggetta all’obbligo fiscale se la sostanza immobile situata nel Cantone fa parte della successione (art. 107 cpv. 1 lett. e LIG).
Art. 109 cpv. 1 LIG
L’imposta viene calcolata in base al valore dell’intera sostanza netta indivisa il giorno del decesso (art. 109 cpv. 1 LIG).
Art. 110 cpv. 1 LIG
Gli attivi vengono valutati al loro valore venale (art. 110 cpv. 1 LIG).
Art. 111 cpv. 1 prima
I debiti del testatore per i quali gli eredi rispondono da soli si deducono interamente e in caso di assoggettamento parziale le deduzioni si fanno pro rata (art. 111 cpv. 1 prima parte e cpv.
Art. 107 cpv. 1 lett. e LIC
La beneficiaria dell’assegnazione è soggetta all’obbligo fiscale se la sostanza immobile situata nel Cantone fa parte della successione (art. 107 cpv.
Art. 109 cpv. 1 LIC
anche l’art. 109 cpv. 1 LIC, il quale prevede che per il computo dell’imposta faccia stato il valore dell’intera sostanza netta indivisa il giorno del decesso e non lo stato della sostanza dopo la deduzione di debiti insorti solo più tardi e l’art.
Art. 111 cpv. 1 LIG
I debiti del testatore per i quali gli eredi rispondono da soli si deducono interamente e in caso di assoggettamento parziale le deduzioni si fanno pro rata (art. 111 cpv.
Art. 56 LIG
1 LIG) e non il valore fiscalmente imponibile della sostanza immobiliare (vedi per esempio i diversi metodi per determinare il valore fiscale dei fondi per la determinazione dell’imposta sulla sostanza contemplati all’art. 56 LIG).
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art. 75 LTA

Cited in the final orders to justify imposing the costs of the proceedings on the appealing party.

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Volltext

A 06 16 3a Camera

SENTENZA del 23 maggio 2006

nella vertenza di diritto amministrativo concernente imposta sulle successioni

1. …, domiciliata a …, è deceduta il 9 gennaio 2000. Con il marito …, il cui decesso risaliva al 1996, era proprietaria a …, sul territorio del Comune di …, della PPP 50076. Il 7 settembre 2005, l’amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni apriva una procedura di tassazione per l’imposta sulle successioni riguardante l’immobile sito sul territorio cantonale e il cui valore veniva stimato a fr. 238’000.--. La richiesta del 4 ottobre 2005, tendente ad ottenere una riduzione del valore di stima a sole Lit. 210 mio., non veniva presa in considerazione e con decisione 20 ottobre 2005 veniva confermata una successione imponibile di fr. 229'000.-- per un’imposta sulle successioni di fr.

8'072.--. Il tempestivo reclamo - con il quale la comunione ereditaria fu … chiedeva la riduzione del valore di stima dell’immobile a fr. 127'666.--, sulla base di una stima fatta allestire a titolo privato e della presa in considerazione di una quotaparte di soli 75/100 - veniva in parte accolto. Il 2 marzo 2006 l’amministrazione imposte intimava alla comunione ereditaria in parola una decisione su reclamo concernente una successione imponibile di fr. 169'800.-

- e la relativa imposta sulle successioni di fr. 4'806.--. Il 12 maggio 2005, la PPP 50076 veniva alienata per fr. 260'000.--.

2. Nel tempestivo ricorso proposto al Tribunale amministrativo in data 21 marzo 2006, la comunione ereditaria fu … chiedeva di essere esonerata dal pagamento dell’imposta sulle successioni per la proprietà per piani in oggetto, essendo già stata pagata l’imposta di successione in Italia.

3. Dal canto suo, l’amministrazione imposte concludeva alla reiezione del ricorso e alla conferma della decisione impugnata, non esistendo alcuna convenzione escludente la doppia imposizione con lo Stato italiano.

4. Replicando e duplicando, le parti si riconfermavano essenzialmente nelle loro precedenti allegazioni e proposte. Dopo la vendita a terzi della proprietà per piani per fr. 260'000.--, la comunione ereditaria ricorrente proponeva di prendere il valore netto dell’immobile a fondamento della decisione di tassazione e ribadiva la necessità di poter operare la deduzione delle imposte già corrisposte in Italia. Per l’amministrazione fiscale invece, la proposta fatta in sede di replica andrebbe a scapito della ricorrente e le imposte già pagate in Italia sarebbero ininfluenti per l’autorità svizzera.

Considerando in diritto:

1. Giusta l’art. 106 lett. a della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni (LIG) è soggetta all’imposta sulle successioni la devoluzione di sostanza netta del testatore per successione in forza di legge. La beneficiaria dell’assegnazione è soggetta all’obbligo fiscale se la sostanza immobile situata nel Cantone fa parte della successione (art. 107 cpv. 1 lett. e LIG).

L’imposta viene calcolata in base al valore dell’intera sostanza netta indivisa il giorno del decesso (art. 109 cpv. 1 LIG). Gli attivi vengono valutati al loro valore venale (art. 110 cpv. 1 LIG). I debiti del testatore per i quali gli eredi rispondono da soli si deducono interamente e in caso di assoggettamento parziale le deduzioni si fanno pro rata (art. 111 cpv. 1 prima parte e cpv. 3 LIG).

2.a) La ricorrente solleva per la prima volta in sede di ricorso la questione di sapere se l’imposta di successione corrisposta in Italia la esoneri dall’obbligo di corrispondere una tassa sulle successioni in Svizzera per l’immobile ivi situato. Finora, tra la Svizzera e l’Italia non è stata stipulata una convenzione per evitare la doppia imposizione. Non essendo stato stipulato un diverso accordo nell’ambito dell’imposta sulle successioni, il Cantone dei Grigioni è legittimato ad esercitare la propria sovranità fiscale in base alle proprie leggi, senza riguardo a quanto è altrimenti oggetto della sovranità di un altro Stato.

La doppia imposizione internazionale non viola la Costituzione svizzera. Il Tribunale federale ammette un’eccezione per quanto concerne la sostanza immobiliare all’estero e sul reddito, mentre per il rimanente occorre che sussistano accordi internazionali sulla doppia imposizione o che il diritto interno regoli espressamente la materia (Peter Locher, Einführung in das internazionale Steuerrecht der Schweiz, Berna 1996, pag. 50). Nel caso concreto, poiché un immobile della successione era ubicato sul territorio svizzero, la fiscalità grigionese ha giustamente imposto detta sostanza immobile della successione lex rei sitae giusta quanto previsto all’art. 107 cpv.

1 lett. e LIC.

b) L’imposta già corrisposta in Italia non è del resto deducibile in Svizzera in assenza di un’espressa base legale al proposito (cfr. anche l’art. 109 cpv. 1 LIC, il quale prevede che per il computo dell’imposta faccia stato il valore dell’intera sostanza netta indivisa il giorno del decesso e non lo stato della sostanza dopo la deduzione di debiti insorti solo più tardi e l’art. 111 cpv. 1 LIG che contempla solo la possibilità di dedurre dagli attivi i debiti del testatore e non quelli della massa ereditaria). La deducibilità delle imposte già corrisposte in un altro Stato è del resto sempre espressamente regolata tramite disposizioni particolari anche nell’ambito dei trattati internazionali per evitare i casi di doppia imposizione, motivo per cui la pretesa non può neppure essere considerata un principio generale del diritto internazionale (cfr. sul tema: Locher, op. cit., pag. 52s e in particolare pag. 468ss). Ne consegue che il versamento dell’imposta di successione allo Stato Italiano non ha in concreto rilevanza alcuna.

3. Anche per quanto riguarda la valutazione dell’immobile, la decisione impugnata sfugge a qualsiasi critica. Come è stato esposto in precedenza, ai sensi della legislazione cantonale, determinante per l’imposta sulle successioni è il valore venale della sostanza attiva (art. 110 cpv. 1 LIG) e non il valore fiscalmente imponibile della sostanza immobiliare (vedi per esempio i diversi metodi per determinare il valore fiscale dei fondi per la determinazione dell’imposta sulla sostanza contemplati all’art. 56 LIG). I valori fiscali ritenuti dal fisco italiano e dall’architetto incaricato di determinare nel 1996 il valore fiscale del fondo sono pertanto ininfluenti, non trattandosi di valori venali. Il valore di mercato dell’immobile è stato determinato in base alla stima ufficiale effettuata nel 1997 e recante un valore commerciale di fr. 238'000.-- (vedi conferma da parte dell’ufficio del registro fondiario di … del 2 giugno 2005 e scritto dell’amministrazione imposte del 7 settembre 2005). Nella decisione di tassazione impugnata del 2 marzo 2006 del valore venale dell’immobile stimato a fr. 238'000.-- veniva considerata la quota parte spettante alla moglie di 75/100, che in questa sede non viene più posta in discussone (vedi scritto del 4 ottobre 2005), per un ammontare di fr. 178'500.--. Dopo la proporzionale deduzione delle spese passive per un ammontare di fr. 8'628.-- in applicazione all’art. 111 cpv. 1 e 3 LIG, ne risultava giustamente un valore imponibile arrotondato di fr. 169'800.--. L’inoppugnabilità del valore di stima ritenuto dall’autorità fiscale è del resto confermato dal prezzo di alienazione corrisposto nel 2005 per l’oggetto in parola e pari a fr. 260'000.--. A questo riguardo, la ricorrente chiede che per il calcolo dell’imposta venga preso a fondamento il prezzo netto di alienazione di fr. 250'000.--. Tale pretesa torna però manifestamente a sfavore dell’istante, giacché il valore imponibile dell’immobile ritenuto dall’autorità fiscale è decisamente inferiore a detto ammontare.

4. Per il resto, il tasso fiscale è stato calcolato su di un valore di fr. 311'600.-- corrispondente al valore dell’intera sostanza netta della successione (art. 109 cpv. 1 LIG), dopo la debita deduzione dei passivi (art. 111 cpv. 1 e 3 LIG) e in base ai dati forniti al fisco italiano. Ne risulta che l’imposta successoria di fr.

4'806.-- merita conferma ed il ricorso viene respinto. L’esito della controversia giustifica l’accollamento delle spese occasionate dal presente procedimento alla parte ricorrente (art. 75 LTA).

Il Tribunale decide:

1. Il ricorso è respinto.

2. Vengono prelevate

- una tassa di Stato di fr. 1'500.--

- e le spese di cancelleria di fr. 102.-- totale fr. 1'602.--

il cui importo sarà versato dai componenti della Comunione ereditaria fu …, responsabili in solido, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira.