Asylum Seeker Denied Transfer to Join Unmarried Partner
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn asylum seeker requested a transfer to a different canton to live with her fiancé, who was the father of her child. The court upheld the State Secretariat for Migration's decision to deny the transfer, reasoning that the asylum seeker was not married to the child's father, nor did they have a registered partnership or a relationship akin to marriage. Furthermore, the father had not legally recognized the child, meaning the principle of family unity was not violated, and the asylum seeker was not facing any serious threats that would necessitate a transfer.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 6 LAsi, Art. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi; Asylum Seeker Denied Transfer to Join Unmarried Partner: The court upheld the State Secretariat for Migration's decision to deny the transfer, reasoning that the asylum seeker was not married to the child's father, nor did they have a registered partnership or a relationship akin to marriage. Furthermore, the father had not legally recognized the child, meaning the principle of family unity was not violated, and the asylum seeker was not facing any serious threats that would necessitate a transfer.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to determine that an appeal against a cantonal assignment decision can only be lodged for violation of the principle of family unity.
Cited as the legal basis for the decision to be made by a single judge with the approval of a second judge.
Cited as the legal basis for the decision to be motivated only summarily.
Cited in relation to the imposition of court costs due to the outcome of the proceedings.
Cited in relation to the imposition of court costs due to the outcome of the proceedings.
Cited as the legal basis for the waiver of court costs in view of the particularity of the case.
Cited to establish that the decision cannot be appealed to the Federal Supreme Court as it does not concern individuals subject to extradition.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Corte VI F-7600/2016
Sentenza del 12 aprile 2017
Composizione Giudice Daniele Cattaneo (giudice unico), con l’approvazione della giudice Marianne Teuscher, cancelliere Reto Peterhans.
Parti A._______, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Assegnazione di una richiedente l'asilo ad un Cantone; decisione della SEM del 28 ottobre 2016 / […].
F-7600/2016
Visti:
la domanda d’asilo che A._______ ha presentato in Svizzera in data
18 aprile 2014,
la decisione emanata dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) il
17 marzo 2015, con cui la citata domanda d’asilo è stata respinta, è stato pronunciato l’allontanamento e nel contempo l’interessata è stata ammessa provvisoriamente ed attribuita al Canton Ticino, la richiesta presentata in data 9 giugno 2016 da A._______, per il tramite della sua rappresentante, tendente al trasferimento nel Canton Vallese, motivata dalla volontà di vivere assieme al fidanzato B._______ in vista del matrimonio e dal desiderio di ricevere un sostegno da parte di quest’ultimo per i problemi psichici che la affliggono, lo scritto del 15 giugno 2016, con il quale l’autorità inferiore ha informato l’interessata che un cambiamento di Cantone d’attribuzione è disposto, su domanda, per motivi di unità della famiglia, in caso di grave minaccia oppure, se vengono addotti altri motivi, previo consenso dei due Cantoni interessati,
la presa di posizione inoltrata il 21 giugno 2016 dalla competente autorità in materia di migrazione del Canton Vallese, che si è opposta al suddetto trasferimento,
la missiva del Servizio asilo del Canton Ticino del 23 giugno 2016, il quale ha espresso il suo accordo all’eventuale cambiamento di Cantone di attribuzione,
lo scritto del 17 agosto 2016, con cui l’autorità inferiore ha conferito a A._______ la possibilità di esprimersi in merito alle due prese di posizione cantonali, al quale tuttavia non è stato dato seguito, la decisione di non concedere il cambiamento di Cantone emanata in data
28 ottobre 2016 dalla SEM, la quale ha ritenuto che la ricorrente non è coniugata, né si è prevalsa di una convivenza o di un legame duraturo di tipo familiare e coniugale con il fidanzato residente in Vallese; l’autorità inferiore ha inoltre considerato che nel caso dell’interessata non siano presenti minacce gravi che ne rendano necessario il trasferimento,
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il ricorso del 30 novembre 2016 inoltrato da A._______ contro la suddetta decisione all’autorità inferiore (data di ricezione da parte della SEM: 1° dicembre 2016), che lo ha trasmesso per competenza al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale; data d’entrata: 8 dicembre 2016), i motivi addotti, segnatamente la gravidanza ed il fatto che il compagno residente in Vallese è il padre del nascituro, la risposta al ricorso presentata dalla SEM in data 21 dicembre 2016, in cui l’autorità inferiore si è riconfermata nella decisione del 28 ottobre 2016, precisando che in attesa di un riconoscimento ufficiale del figlio della ricorrente da parte del padre, l’unità della famiglia non è data ed il cambiamento di Cantone non può dunque essere accordato, lo scritto del 12 gennaio 2017, in cui A._______ ha dichiarato di avere avviato le pratiche relative alla registrazione della nascita del figlio avvenuta il (…) ed al riconoscimento di paternità da parte del compagno, e mediante il quale ha chiesto una proroga del termine per esprimersi fissato dal Tribunale nell’attesa dell’ottenimento dell’atto ufficiale di riconoscimento, l’ordinanza del 18 gennaio 2017 con cui il Tribunale ha prorogato fino al
28 febbraio 2017 il termine per presentare la documentazione relativa alla nascita del piccolo C._______ e del riconoscimento di quest’ultimo da parte di B._______,
il fatto che ad oggi non è pervenuta alcuna comunicazione da parte della ricorrente,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi),
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che la decisione d'attribuzione cantonale del richiedente l'asilo, giusta l'art. 27 cpv. 3 LAsi, è una decisione impugnabile con ricorso distinto dinanzi al Tribunale (art. 107 cpv. 1 2a frase LAsi), che la ricorrente è toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimata ad aggravarsi contro di essa,
che il suo ricorso, presentato nella forma (art. 52 PA) e nei termini prescritti dalla legge (art. 108 cpv. 1 1a frase PA), è ricevibile, che in virtù dell’art. 27 cpv. 3 1a e 2a frase LAsi, la SEM ripartisce i richiedenti fra i Cantoni tenendo conto degli interessi degni di protezione dei Cantoni e dei richiedenti,
che l’art. 22 cpv. 1 dell’ordinanza 1 sull’asilo dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) stabilisce che la SEM ripartisce, per quanto possibile, equamente tra i Cantoni i richiedenti l’asilo tenendo conto dei membri della loro famiglia, delle cittadinanze e dei casi particolarmente bisognosi di assistenza,
che in principio rientrano nella nozione di famiglia i coniugi ed i figli minorenni; che i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale sono equiparati ai coniugi (art. 1a lett. e OAsi 1), che l’art. 27 cpv. 3 3a frase LAsi è stato introdotto per rispettare le esigenze degli art. 8 e 13 CEDU e per garantire il diritto di ricorso in eventuali casi di separazione dei membri di una famiglia in Svizzera (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 1995 relativo alla revisione totale della legge sull’asilo nonché alla modificazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, FF 1996 II 1, pag. 54), che ai sensi dell’art. 27 cpv. 3 LAsi – il quale giusta l’art. 106 cpv. 2 LAsi prevale quale lex specialis sull’art. 106 cpv. 1 LAsi – le decisioni d’attribuzione cantonale possono essere impugnate soltanto per violazione del principio dell’unità della famiglia (cfr. DTAF 2009/54 consid. 1.3.1; 2008/47 consid. 1.2),
che come si è visto nella presente fattispecie A._______ ha invocato il suo legame sentimentale con B._______ residente nel Canton Vallese, padre del piccolo C._______, nato il (…), e fa dunque valere una violazione del principio dell’unità della famiglia, ragione per cui occorre entrare nel merito,
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che occorre nondimeno costatare come tra la ricorrente e B._______ non vi sia un legame coniugale, ma neppure un’unione duratura ai sensi dell’art. 1a lett. e OAsi 1,
che per quanto concerne i rapporti tra il compagno di A._______ ed il minore C._______ occorre rilevare come ad oggi non sussista alcun rapporto di filiazione, poiché non vi è stato nessun atto di riconoscimento, che visto quanto poc’anzi esposto non risulta violato il principio dell’unità della famiglia, non sussistendo legami di parentela tra la ricorrente ed il figlio da una parte e B._______ dall’altra, inoltre va osservato che l’interessata non è oggetto di gravi minacce; ne discende che la decisione della SEM del 28 ottobre 2016 di rifiutare a A._______ il cambiamento di Cantone è conforme al diritto federale e deve essere confermata, che giova di transenna sottolineare come la situazione non impedisce alla ricorrente di rendere visita al compagno (o viceversa) e dunque di mantenere i legami affettivi,
che essendo il ricorso manifestamente infondato, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la presente decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che, visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e le spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che tuttavia, tenuto conto della particolarità della causa, esse vengono condonate (art. 6 lett. b TS-TAF),
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato alla ricerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; incarto di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
– Service de la population et des migrations, Sion, per informazione
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
Data di spedizione: