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F-6330/2025 • BVGer F-6330/2025 KI-generiert

Switzerland-Germany Asylum Transfer Case

Geschäftsnummer F-6330/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

An individual seeking asylum in Switzerland had previously filed a claim in Germany, triggering Dublin Regulation procedures. The Swiss migration authority requested Germany to take back the applicant, which Germany accepted. The authority then decided not to examine the asylum claim and ordered the applicant's removal to Germany. The court upheld this decision, finding that Germany was the competent state to process the asylum claim, that Germany does not have systemic deficiencies in its asylum procedures, and that the applicant's health concerns and alleged family ties in Switzerland did not warrant a different outcome or prevent his transfer. The court dismissed the appeal and the request for legal aid, ordering the applicant to pay court costs.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 14 agosto 2025

Schlagwörter

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Asylverfahren Abschiebung Einstweilige Verfügung Familienwanderung unentgeltliche Rechtspflege Dublin-Überstellungsanordnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi
This provision served as the legal basis for the SEM's decision not to enter into the merits of the asylum application.
Art. 5 RD
31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv.
Art. 108 cpv. 3 LAsi
This provision was cited to confirm the timeliness of the appeal.
Art. 52 cpv. 1 PA
105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. Questa sentenza è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
Art. 83 lett. d cifra
Questa sentenza è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
Art. 111 lett. e cum
I ricorsi manifestamente infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111 lett. e cum 111a cpv.
Art. 111a cpv. 1 LAsi
This provision allows the court to dispense with written submissions, which was applied in this case.
Art. 29a cpv. 3 dell
1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311).
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi

This provision served as the legal basis for the SEM's decision not to enter into the merits of the asylum application.

Art. 44 LAsi

This provision was cited as the legal basis for ordering the applicant's transfer to Germany.

Art. 108 cpv. 3 LAsi

This provision was cited to confirm the timeliness of the appeal.

Art. 6 e 105 LAsi

These provisions establish the jurisdiction of the SEM in asylum matters, relevant for the admissibility of the appeal.

Art. 31-33 LTAF

These provisions govern appeals before the Federal Administrative Court, relevant for the admissibility of the appeal.

Art. 5, 48 cpv. 1 e 52 cpv. 1 PA

These provisions are general procedural rules applied for determining the admissibility of the appeal.

Art. 83 lett. d cifra 1 LTF

This provision indicates that the decision is final, relevant to the nature of the court's ruling.

Art. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi

This provision allows for summary decisions by a single judge in certain cases, applicable to the procedure followed.

Art. 111a cpv. 1 LAsi

This provision allows the court to dispense with written submissions, which was applied in this case.

Art. 18 par. 1 lett. d RD III

This provision of EU regulation was the basis for Germany's acceptance of the applicant's readmission.

Art. 3 par. 2 RD III

This provision of EU regulation concerns systemic deficiencies in asylum procedures, which the court found not to exist in Germany.

Art. 17 par. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 OAsi 1

These provisions concern sovereignty clauses, which the court found not applicable in this case.

Art. 106 LAsi

This provision relates to the finality of the SEM's decision, used to reject the appeal.

Art. 63 cpv. 1 e 5 PA

These provisions govern the imposition of court costs.

Art. 1-3 TS-TAF

These provisions of the ordinance on fees and costs are applied for the assessment of court costs.

Art. 63 cpv. 1 e 5 PA

These provisions are cited for the imposition of court costs on the applicant.

Art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 (TS-TAF, RS 173.320.2)

These provisions are cited for the imposition of court costs on the applicant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte VI F-6330/2025

Sentenza del 29 agosto 2025

Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Aileen Truttmann;

cancelliera Aisha Luisoni.

Parti A._______, nato il (...), Turchia, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi);

decisione della SEM del 14 agosto 2025 / N (...).

F-6330/2025

Fatti:

A. L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 19 luglio 2025. Dalle ricerche intraprese nella banca dati europea EURODAC è risultato che aveva depositato una domanda d’asilo pregressa in Germania il 23 marzo 2023.

B. Il 30 luglio 2025, in presenza della sua rappresentante legale, si è svolto il colloquio Dublino ai sensi dell’art. 5 RD III, nell’ambito del quale l’interessato si è espresso in merito al suo stato di salute, ai motivi che si opporrebbero alla competenza della Germania per la trattazione della sua domanda d’asilo, nonché alla prospettata decisione di non entrata nel merito della sua domanda d’asilo unitamente al conseguente trasferimento verso detto Paese.

C. Lo stesso giorno, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha richiesto alla sua omologa tedesca la ripresa in carico dell’interessato sulla base dell’art. 18 par. 1 lett. d del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III).

D. In data 4 agosto 2025 le autorità tedesche hanno risposto positivamente alla domanda di ripresa in carico dell’interessato, fondandosi sull’art. 18 par. 1 lett. d RD III.

E. Con decisione del 14 agosto 2025, notificata il 18 agosto 2025, la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo citata e ha ordinato l’allontanamento del richiedente verso la Germania, incaricando il Cantone B._______ dell’esecuzione di tale misura e constatando l’assenza dell’effetto sospensivo a un eventuale ricorso.

F. Il 18 agosto 2025, il rappresentante legale ha comunicato alla SEM la cessazione del mandato.

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G. Con ricorso del 21 agosto 2025, il ricorrente è insorto dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) concludendo, secondo il senso, all’annullamento della decisione impugnata e alla trattazione della sua domanda d’asilo in Svizzera.

Sul piano procedurale, egli chiede la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso e l’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali.

H. Il 22 agosto 2025, il Tribunale ha ordinato la sospensione provvisoria dell’esecuzione del trasferimento del ricorrente verso la Germania.

Diritto:

1.

1.1. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi [RS 142.31]), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e

105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. Questa sentenza è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

1.2. I ricorsi manifestamente infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

2.

2.1. L’autorità inferiore ha correttamente rilevato che la Germania ha accettato la riammissione del ricorrente ai sensi dell’art. 18 par. 1 lett. d RD III (decisione negativa), il che conferma la competenza di detto Paese per condurre il seguito della procedura di asilo e di rinvio. Inoltre, conformemente all’invalsa giurisprudenza del Tribunale, l’autorità inferiore ha giustamente concluso che in Germania non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 par. 2 RD III (cfr. ex multis sentenza del Tribunale F-7163/2024 del 21 novembre 2024 consid. 5.2) e che, considerate le allegazioni addotte nell’ambito del colloquio Dublino nonché lo stato di salute documentato dell’interessato (in particolare le sue problematiche psichiche) non sussistono validi motivi per l’applicazione della clausola di

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sovranità di cui all’art. 17 par. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). Essa ha sufficientemente accertato e approfonditamente valutato lo stato di salute del ricorrente, tenendo in particolare conto del referto del 12 agosto 2025, e ha indicato le sue problematiche anche nelle modalità di trasferimento. Inoltre ha dedotto correttamente che la Germania dispone di un sistema sanitario funzionante e che non risulta dagli atti che in detto Stato gli sia stato negato l’accesso alle cure necessarie. Di conseguenza l’autorità inferiore ha agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del richiedente verso la Germania in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per ulteriori dettagli si fa riferimento alle motivazioni addotte dall’autorità inferiore.

2.2. Le censure proposte nel gravame dal ricorrente, relative al suo stato di salute, a un eventuale rinvio dalla Germania verso la Turchia nonché ai suoi stretti legami familiari in Svizzera, non sono suscettibili di giungere a diversa conclusione.

Il suo stato di salute non raggiunge una gravità tale da risultare ostativo al suo trasferimento verso la Germania sotto il profilo dell’art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte europea per i diritti dell’Uomo Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193 con ulteriori riferimenti, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, No. 57467/15 §§ 121 e segg.).

Dagli atti non emergono elementi concreti atti a far ritenere che la Germania violerebbe il principio di non-respingimento e lo costringerebbe a lasciare il Paese verso uno Stato in cui la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà, ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi, sarebbero in pericolo, oppure in cui rischierebbe di essere rinviato a sua volta in un tale Paese. Le relative allegazioni ricorsuali rimangono prive di sostanza.

Lo stesso vale per il legame di dipendenza fatto valere solo in maniera implicita con il ricorso tra il ricorrente e persone non meglio identificate. Un particolare legame di dipendenza ai sensi della giurisprudenza relativa all’art. 8 CEDU non è stato dimostrato in modo giuridicamente sufficiente e non risulta nemmeno dagli atti.

3. Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere.

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4. Con la presente sentenza decade la sospensione provvisoria dell’esecuzione del trasferimento pronunciata il 22 agosto 2025 e la richiesta tendente alla concessione dell’effetto sospensivo risulta divenuta senza oggetto.

5.

5.1. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è da respingere.

5.2. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

F-6330/2025

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Aisha Luisoni

Data di spedizione: