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F-6191/2024 • BVGer F-6191/2024 KI-generiert

Dublin Regulation Asylum Claim Transfer Upheld

Geschäftsnummer F-6191/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court upheld a decision to not consider an asylum claim and to transfer the applicant to another country, based on the Dublin Regulation. The applicant argued against transfer due to a perceived unfair asylum process and potential danger in the destination country, but the court found no systemic deficiencies in that country's asylum system and no violation of international law, noting the applicant's claims of danger were vague and raised for the first time on appeal.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 25 settembre 2024

Schlagwörter

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Dublin-Verordnung Asylgesetz Dublin-Überstellung Überstellungshaft Grundsatz der Nichtzurückweisung Übertragung der Miete

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi
This provision is cited as the legal basis for the SEM's decision not to enter into the merits of the asylum application, which is confirmed by the court's rejection of the appeal.
Art. 111a cpv. 1 LAsi
2 LAsi); che giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti,
Art. 17 RD
1 e art. 17 RD III (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 180/31 del 29 giugno 2013); che il risultato negativo di una procedura d’asilo non cessa la competenza dello Stato membro e che non vi è agli atti alcun elemento che indichi che la domanda d’asilo non sarebbe stata oggetto di una procedura regolare,
Art. 29a cpv. 3 dell
1 RD III («clausola di sovranità»), che è concretizzato in diritto interno svizzero dall’art. 29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), è applicabile,
Art. 83 lett. d cifra
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
Art. 111 lett. e LAsi
Cited as the reason why the decision is only summarily motivated, indicating its relevance to the procedural handling of the case.
Art. 111a cpv. 2 LAsi
Cited as the reason why the court renounces written submissions, relevant to the procedural handling of the case.
Art. 66 cpv. 1 LTF
This provision is implicitly referred to by the imposition of court costs on the appellant, a common practice regulated by this article.
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Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi

This provision is cited as the legal basis for the SEM's decision not to enter into the merits of the asylum application, which is confirmed by the court's rejection of the appeal.

Art. 111 lett. e LAsi

Cited as the reason why the decision is only summarily motivated, indicating its relevance to the procedural handling of the case.

Art. 111a cpv. 2 LAsi

Cited as the reason why the court renounces written submissions, relevant to the procedural handling of the case.

Art. 66 cpv. 1 LTF

This provision is implicitly referred to by the imposition of court costs on the appellant, a common practice regulated by this article.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte VI F-6191/2024

Sentenza del 3 ottobre 2024

Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Susanne Genner, cancelliere Matthew Pydar.

Parti A._______, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 25 settembre 2024.

F-6191/2024

Visto:

la domanda di asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera l’1 settembre 2024,

l’estratto dalla banca dati dattiloscopica EURODAC, dal quale è risultato che il richiedente ha depositato una domanda d’asilo in Germania in data

21 febbraio 2022 (cfr. atto SEM n. [(…)]-10/1), la richiesta di ammissione del 13 settembre 2024 fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento Dublino (di seguito: RD III) presentata dalla SEM alle competenti autorità tedesche (cfr. atto SEM n. 18/5) e la risposta positiva da parte di queste ultime del 16 settembre 2024 fondata sull’art. 18 par.

1 lett. d RD III (cfr. atto SEM n. 21/2), il verbale del colloquio Dublino del 13 settembre 2024 (cfr. atto SEM n. 17/2),

la decisione della SEM del 25 settembre 2024 (notificata il 26 settembre 2024), di non entrata nel merito giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, con conseguente trasferimento dell’interessato verso la Germania, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 30 settembre 2024 (data d’entrata: 1 ottobre 2024), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato:

che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]) ed è ammissibile (art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]),

che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che il ricorso è manifestamente infondato e la decisione è motivata quindi soltanto sommariamente (art. 111 lett. e e 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti,

F-6191/2024

che nel colloquio Dublino l’interessato ha dichiarato di non voler essere trasferito in Germania in quanto lì avrebbe ricevuto una decisione negativa in merito alla sua domanda di asilo,

che l’autorità inferiore ha escluso che in Germania sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che non vi è il rischio di violazione del divieto di respingimento; che non vi è motivo per l’applicazione degli art. 16 par. 1 e art. 17 RD III (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 180/31 del 29 giugno 2013); che il risultato negativo di una procedura d’asilo non cessa la competenza dello Stato membro e che non vi è agli atti alcun elemento che indichi che la domanda d’asilo non sarebbe stata oggetto di una procedura regolare,

che nel ricorso l’insorgente afferma di essere in pericolo, poiché la Germania avrebbe intenzione di rinviarlo in Turchia, ove rischierebbe la propria vita; che la Germania non avrebbe valutato correttamente la sua richiesta d’asilo; che pertanto chiede l’applicazione della clausola di sovranità ex art.

17 RD III,

che la SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando conclude che un altro Stato è competente per l’esecuzione della procedura d’asilo e allontanamento, che la Germania ha riconosciuto la propria competenza; che di conseguenza la competenza della Germania è di principio data, che l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Germania sussistano carenze sistemiche ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; che la presunzione secondo cui la Germania agisca in linea con gli standard previsti dal diritto europeo e internazionale non è stata rovesciata dal ricorrente; che, in particolare, non vi è ragione di ritenere che la Germania non rispetti il divieto di respingimento, che neppure l’art. 17 par. 1 RD III («clausola di sovranità»), che è concretizzato in diritto interno svizzero dall’art. 29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), è applicabile,

F-6191/2024

che, infatti, il trasferimento in Germania del ricorrente non contravviene ad alcuna norma imperativa di diritto internazionale; che dal punto di vista medico non sussistono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio (cfr. atto SEM n. 22/1); che per quanto concerne l’asserita procedura d’asilo trattata in modo scorretto in Germania, il presente Tribunale rileva che tali dichiarazioni sono vaghe e risultano essere delle mere ipotesi non validate da alcun elemento concreto; che se lo riterrà necessario spetterà al ricorrente, una volta trasferito in Germania, adire le competenti istanze giudiziarie al fine di tutelare i propri diritti; che il richiedente durante la procedura innanzi la SEM non ha mai menzionato pericoli per la propria vita o per la propria incolumità e che tali dichiarazioni vengono fatte valere per la prima volta in fale ricorsuale; che pertanto le asserzioni in merito ad un non meglio precisato pericolo di vita risultano pienamente vaghe, stereotipate e non supportate da alcun elemento concreto; che di conseguenza non è possibile concludere che le autorità tedesche non siano disposte o in grado di tutelare la sicurezza dell’interessato, che la Germania è pertanto tenuta a riprendere in carico il ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24 e 29 RD III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente,

che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata,

che, visto l’esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente,

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

F-6191/2024

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Matthew Pydar

Data di spedizione:

F-6191/2024

Comunicazione a:

– ricorrente, tramite il Centro federale d’asilo di (…) (per raccomandata;

allegato: fattura)

– SEM, per l’incarto

– autorità cantonale competente (in copia)