Asylum claim transfer to France upheld due to no systemic deficiencies and non-severe health concerns.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court ruled that France was responsible for examining an asylum claim under the Dublin Regulation, as it had previously accepted applications from the individual. The court found no systemic deficiencies in France's asylum procedures and determined that the individual's health concerns did not warrant an exception to transfer him back to France, as his condition was not severe enough to pose a violation of human rights. Consequently, the court upheld the decision to not consider the asylum claim on its merits and to order the individual's return to France.
Legislator-Regeste
AmtlichAsilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 24 luglio 2025
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KI-generiertUsed to justify the SEM's decision not to enter into the merits of the asylum application and to transfer the applicant to France.
Applied for the transfer of the applicant to France.
Cited to establish the appeal deadline for decisions of non-entry into the merits and other specific decisions.
Used for deciding unfounded appeals by a single judge with the approval of a second judge, with summarized reasoning.
Cited in conjunction with Art. 111 LAsi for simplified procedural aspects of appeals.
Cited as the basis for France's acceptance of the applicant's readmission.
Cited in conjunction with Art. 29a cpv. 3 OAsi 1 regarding the non-application of the sovereignty clause.
Cited regarding the absence of systemic deficiencies in France.
Referred to in the context of whether the applicant's health status could impede his transfer to France.
Cited for the imposition of court costs.
Cited for the imposition of court costs.
Used to declare the present judgment as final and not subject to public law appeal to the Federal Tribunal.
Implicitly referenced as the basis for considering the request for legal aid.
Implicitly referenced as the basis for imposing costs.
Implicitly referenced as the basis for denying legal aid.
Cited for the amount of court costs.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Corte VI F-5972/2025
Sentenza del 13 agosto 2025
Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione del giudice Sebastian Kempe;
cancelliere Matthew Pydar.
Parti A._______, nato il (…), Russia, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 24 luglio 2025 / N (…).
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Fatti:
A. Il ricorrente ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 6 giugno 2025. Dalle ricerche intraprese nella banca dati europea “Eurodac” è risultato che egli aveva depositato varie domande pregresse d’asilo in Francia nelle seguenti date: il 21 ottobre 2024, il 20 giugno 2024, il 6 dicembre 2023 ed il 23 maggio 2023.
B. Il 13 giugno 2025 il ricorrente ha affidato ad un patrocinatore legale un mandato di rappresentanza per la procedura d’asilo in Svizzera. Il 1° luglio 2025 il ricorrente – agendo tramite il suo rappresentante – ha fornito una copia del suo titolo di soggiorno francese ed una documentazione relativa alla sua procedura di adozione in Francia.
C. Il 7 luglio 2025 è stato sostenuto un colloquio Dublino. In tale sede al ricorrente è stato concesso il diritto di essere sentito in merito ad un’eventuale responsabilità delle autorità francesi per lo svolgimento della procedura di asilo e di allontanamento, oltre che di esprimersi sul suo stato di salute.
D. Il 9 luglio 2025 la Segreteria di Stato per la migrazione (SEM) ha inoltrato presso le autorità francesi una richiesta di ripresa in carico secondo l’art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Il 24 luglio 2025 suddette autorità francesi hanno accolto la richiesta di ripresa in carico, sulla base dell’art. 18 par. 1 lett. d RD III.
E. Il 24 luglio 2025 la SEM ha deciso di non entrare nel merito della richiesta d’asilo del ricorrente e di rinviarlo in Francia, intimandolo a lasciare la Svizzera al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso e disponendo che un’eventuale impugnazione non avrebbe avuto effetto sospensivo. Tale decisione è pervenuta al patrocinatore legale del ricorrente in data 29 luglio 2025. Il giorno successivo, il patrocinatore del ricorrente ha comunicato la cessazione del mandato.
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F. Contro la decisione della SEM il ricorrente ha interposto ricorso con gravame del 7 agosto 2025 presso il Tribunale amministrativo federale (in seguito: il Tribunale) domandandone l’annullamento. Tra le richieste di natura formale il ricorrente intende avvalersi di un’esenzione dal pagamento delle spese di giustizia così come del relativo anticipo. Inoltre egli domanda che il termine per l’inoltro del ricorso venga restituito integralmente.
Diritto:
1.
1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2 Ai sensi dell'art. 105 LAsi in combinato disposto con l'art. 31 LTAF, il Tribunale amministrativo federale è competente a giudicare i ricorsi in materia di asilo. Il ricorrente è legittimato a presentare ricorso (art. 105 LAsi e art. 48 cpv. 1 LTAF).
1.3 Giusta l’art. 108 cpv. 3 LAsi il ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui agli art. 23 cpv. 1 e 40 in combinato disposto con l’art. 6a cpv. 2 lett. a deve essere interposto entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione della decisione. Tale termine può essere restituito solamente alle condizioni dell’art. 24 cpv. 1 PA, qualora il ricorrente o il suo rappresentante fosse stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito. Quest’ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l’atto omesso.
1.4 Essendo la decisione contestata notificata al ricorrente in data 29 luglio 2025 (cfr. SEM-atti 34/1), il termine valido per inoltrare il ricorso è decorso il 6 agosto 2025, ovvero un giorno prima dell’invio postale da parte del ricorrente (cfr. act. 1, allegato 3). Tale circostanza è riconosciuta anche dal ricorrente stesso, il quale intende avvalersi di una restituzione del termine.
Benché il Tribunale abbia accertato che al ricorrente fosse stato impedito per diverso tempo di prendere conoscenza del contenuto della decisione, una volta che essa fosse stata notificata al suo patrocinatore, data la sua degenza presso l’ospedale di Mendrisio in seguito ad abuso di etile (cfr. SEM-atti 37/2), resta dubbia la legittimità del ricorrente di avvalersi di tale circostanza per ottenere una restituzione del termine di ricorso. Infatti il
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ricorrente è stato dimesso dalla struttura ospedaliera il 31 luglio 2025, per cui risultava apparentemente sufficiente il tempo a disposizione per inoltrare un gravame alla presente istanza entro il 6 agosto 2025. Tuttavia, visto l’esito della presente procedura, il Tribunale ritiene in base a ragioni di economia procedurale che la richiesta di restituzione del termine possa essere lasciata aperta, senza approfondirla, entrando così nel merito del ricorso (cfr. sentenze del Tribunale F-5386/2025 del 24 luglio 2025 consid.
1.4 e F-2287/2025 del 9 aprile 2025 consid. 1.3). Per il resto, il ricorso risulta per contenuto e forma (art. 52 cpv. 1 PA) legittimo, per cui – rammentando la summenzionata riserva – si entra nel merito.
2. I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e combinato 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
3.
3.1 L’autorità inferiore ha correttamente rilevato che la Francia ha accettato la riammissione del ricorrente in virtù dell’art. 18 par. 1 lett. d RD III, ciò che giustifica la competenza di detto Paese per condurre il seguito della procedura di determinazione dello Stato membro competente per la domanda d’asilo. Inoltre, conformemente all’invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. ex multis sentenza del TAF F-4592/2025 del 1° luglio 2025 consid. 4.2), l’autorità inferiore ha giustamente concluso che in Francia non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 par. 2 RD III e che, considerate le allegazioni addotte nell’ambito del colloquio Dublino nonché lo stato di salute dell’interessato (caratterizzato segnatamente da problematiche legate all’abuso di alcol) non sussistono validi motivi per l’applicazione della clausola di sovranità di cui all’art. 17 par. 1 RD III combinato art. 29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). La SEM ha quindi agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del ricorrente verso la Francia in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione.
3.2 Le censure proposte nel gravame di ricorso non permettono di giungere a una conclusione diversa. Segnatamente, il ricorrente non ha fornito indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno in Francia lo
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esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegne, in violazione della direttiva 2013/33/UE (direttiva accoglienza). Anche lo stato di salute del ricorrente (cfr. SEM-atti nr. 14/2, 13/4, 12/4, 25/4, così come 37/2) non raggiunge una gravità tale da ostacolare il suo trasferimento verso la Francia sotto il profilo dell’art. 3 CEDU (cfr. sentenze della CorteEDU Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; DTAF 2011/9 consid. 7.1).
4. Ne discende che la decisione della SEM non è da contestare e il ricorso deve quindi essere respinto.
5.
5.1 Essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta.
5.2 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché artt. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
6. La presente sentenza è definitiva e non può essere sottoposta a ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. c cifra 1 LTF).
(Dispositivo alla pagina successiva)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di fr. 750.–, sono poste a carico del ricorrente.
Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Basil Cupa Matthew Pydar
Data di spedizione: