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F-5708/2025 • BVGer F-5708/2025 KI-generiert

Second Asylum Application Rejected: Germany Deemed Safe for Return

Geschäftsnummer F-5708/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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A person who had previously applied for asylum in Germany, which was rejected, later filed a second asylum application in Switzerland. The Swiss State Secretariat for Migration (SEM) decided not to consider the merits of the application and ordered the individual's transfer to Germany, as Germany had agreed to take them back under the Dublin Regulation. The applicant appealed, arguing that Germany's asylum system was no longer safe due to the rise of the far-right and that their health condition would be problematic. The court upheld the SEM's decision, finding that Germany's asylum procedures and reception conditions still comply with international law and that the applicant's health issues did not prevent their return, thus dismissing the appeal.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 28 luglio 2025

Schlagwörter

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Asylverfahren sichere Rückkehr Rückwanderung Staatssekretariat für Migration Aufnahmebedingungen Bestimmung als sicherer Drittstaat

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi
This provision is cited as the legal basis for the SEM's decision to not enter into the merits of the asylum application and order the transfer to Germany.
Art. 6 LAsi
Art. 33a cpv. 4 PA
e nonché 111a LAsi), il ricorso è sufficientemente intelligibile (motivi e conclusioni) per evaderlo senza bisogno di far tradurre i documenti in turco allegati dal ricorrente (art. 33a cpv. 4 PA); sia detto per inciso, visto che egli ha inoltrato il ricorso
Art. 29a cpv. 3 dell
1 RD III in combinato disposto con l’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo (OAsi);
Art. 106 cpv. 1 LAsi
This provision is cited as the standard of review for the SEM's decision regarding the determination of Germany's competence.
Art. 17 RD
d’asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell’art. 17 RD III (cfr.
Art. 29a cpv. 3 OAsi
art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid.
Art. 83 lett. d cifra
b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]), la decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi

This provision is cited as the legal basis for the SEM's decision to not enter into the merits of the asylum application and order the transfer to Germany.

Art. 18 par. 1 lett. d RD III

This provision is cited as the legal basis for Germany's obligation to take back the applicant.

Art. 3 par. 2 2a frase RD III

This provision is cited to justify that the transfer is exigible because there are no grounds to believe that systemic deficiencies exist in the asylum procedure and reception conditions in Germany.

Art. 17 par. 1 RD III

This provision is cited in relation to the sovereignty clause, which the court found not applicable in this case.

Art. 29a cpv. 3 OAsi 1

This provision is cited in conjunction with Art. 17 RD III regarding humanitarian grounds for renouncing a transfer.

Art. 106 cpv. 1 LAsi

This provision is cited as the standard of review for the SEM's decision regarding the determination of Germany's competence.

Art. 63 cpv. 1 e 5 PA

These provisions are cited as the basis for rejecting the request for exemption from court costs and for imposing court costs on the applicant.

Art. 3 lett. b TS-TAF

This provision is cited as the basis for imposing court costs on the applicant.

Art. 83 lett. d cifra 1 LTF

This provision is cited to declare the decision final and not appealable to the Federal Tribunal.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte VI F-5708/2025

Sentenza del 6 agosto 2025

Composizione Giudice Susanne Genner, giudice unica, con l'approvazione del giudice Sebastian Kempe;

cancelliere Dario Quirici.

Parti A._______, nato il (…), Turchia, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 28 luglio 2025 / N (…).

F-5708/2025

Visto che:

il 6 marzo 2023, A._______ (il ricorrente) ha depositato una prima domanda d’asilo in Germania, che l’ha respinta, il 25 giugno 2025, egli ha presentato una seconda domanda d’asilo in Svizzera,

il 28 luglio 2025, conclusa l’istruzione del caso, la SEM ha deciso di non entrare nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, pronunciandone il trasferimento in Germania che già ne aveva accettato la ripresa in carico, il 29 luglio 2025, egli ha ricevuto la decisione e SOS Ticino - Caritas Svizzera ha cessato unilateralmente di rappresentarlo, il 30 luglio 2025, egli ha inviato un ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dalle spese processuali e concessione dell’effetto sospensivo, che esso sia accolto e la decisione annullata affinché la SEM proceda all’esame nazionale della domanda, il 31 luglio 2025, questo Tribunale ha ottenuto l’incarto della SEM e la giudice istruttrice ha ordinato la sospensione provvisoria del trasferimento in Germania,

e considerato che:

le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF), in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d’asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi), il ricorso è sufficientemente intelligibile (motivi e conclusioni) per evaderlo senza bisogno di far tradurre i documenti in turco allegati dal ricorrente (art. 33a cpv. 4 PA); sia detto per inciso, visto che egli ha inoltrato il ricorso

F-5708/2025

scritto in un italiano impeccabile, avrebbe senz’altro potuto riassumere in questa lingua il contenuto dei medesimi;

la SEM non entra nel merito di una domanda d’asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e dell’allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d’asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide; se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d’asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15); nel caso di una procedura di ripresa in carico (“take back”), come in concreto, non viene effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1); lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico, alle condizioni degli artt. 23, 24, 25 e 29, in particolare il cittadino di un paese terzo o l’apolide di cui è stata respinta la domanda e che si trova sul territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d); questo obbligo cade se lo Stato membro competente può stabilire che l’interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi (art. 19 par. 2),

in concreto, dagli atti risulta che il ricorrente è venuto in Germania con un visto Schengen C valevole dal 10 gennaio al 23 febbraio 2022, che vi ha depositato una domanda d’asilo il 6 marzo 2023, rigettata il 25 aprile 2025 con obbligo di lasciare il paese, che è poi stato segnalato nel sistema d’informazione Schengen (SIS) il 28 aprile 2025, e che è considerato scomparso dal suolo tedesco dal 26 giugno 2025; ciò posto, la Germania ha informato la SEM, il 18 luglio 2025, di consentire al trasferimento del ricorrente in base all’art. 18 par. 1 lett. d RD III; ne deriva che la competenza della Germania, che il ricorrente non contesta di per sé in questa sede dato

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che si riferisce esclusivamente alla clausola di sovranità (cfr. art. 17 par. 1 RD III), è accertata,

per opporsi al suo trasferimento il ricorrente asserisce, in modo generale, che, con la “crescita dell’estrema destra”, la Germania non garantirebbe più “il diritto alla protezione contro trattamenti inumani e degradanti, e la garanzia di un equo accesso alla procedura di asilo”, e nemmeno “un accesso tempestivo e adeguato alle cure necessarie”, in concreto è notorio che, in Germania, la procedura d’asilo rispetta il diritto internazionale e i richiedenti l’asilo hanno accesso all’assistenza medica necessaria; in proposito, checché ne dica il ricorrente, la prassi tedesca, se è diventata più restrittiva negli ultimi anni, non è cambiata per quanto concerne l’osservanza dei diritti umani; ne deriva che non vi sono motivi fondati di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura d’asilo e nelle condizioni d’accoglienza in Germania, per cui il trasferimento è esigibile (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III); peraltro, il ricorrente non descrive minimamente a questo Tribunale quali siano state le insufficienze della sua procedura d’asilo in Germania, paese che ha scelto utilizzando un visto Schengen C non previsto a questo scopo, e non mostra in nessun modo quali possano essere le ragioni specifiche, relative alla sua persona, che ostacolerebbero il suo trasferimento; a questo riguardo, il suo stato di salute, riprodotto in dettaglio nella decisione impugnata (pag. 6), alla quale si può senz’altro rinviare, si caratterizza essenzialmente per una sindrome post-traumatica da stress, tabagismo e un’ipertrofia prostatica che non ostano in quanto tali al suo ritorno in Germania, tanto più che egli potrà sul posto, se del caso, continuare le cure farmacologiche iniziate in Svizzera (cfr. AIDA, Country Report: Germany, 2023 Update, pagg. 164 a 167 e passim; cfr. decisione impugnata, pag. 6), l’analisi dei fatti di causa e il loro apprezzamento giuridico appena effettuati non consentono, come sottolinea pertinentemente la SEM (cfr. decisione impugnata, pag. 5), di identificare eventuali motivi umanitari giustificanti l’applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell’art. 17 par. 1 RD III in combinato disposto con l’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo (OAsi);

alla luce dell’insieme di queste considerazioni non si può rimproverare alla SEM di avere violato il diritto federale (compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento) o accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti per determinare la competenza della Germania (cfr. art. 106 cpv. 1 LAsi), come pure di non avere rinunciato al trasferimento del ricorrente in Germania per motivi inerenti al funzionamento del sistema

F-5708/2025

d’asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell’art. 17 RD III (cfr. art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7), manifestamente infondato, il ricorso non ha probabilità di esito favorevole, per cui la domanda di dispensa dalle spese processuali va respinta; le spese processuali di fr. 750.– sono quindi poste a carico del ricorrente (art.

63 cpv. 1 e 5 PA nonché l’art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]), la decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

F-5708/2025

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di dispensa dalle spese processuali è respinta.

3. Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente. L’importo deve essere versato alla cassa di questo Tribunale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’Ufficio della migrazione del Canton Lucerna.

La giudice unica: Il cancelliere:

Susanne Genner Dario Quirici

Data di spedizione: