Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
F-5261/2025 • BVGer F-5261/2025 KI-generiert

Switzerland v. Germany: Dublin Regulation Asylum Transfer Upheld

Geschäftsnummer F-5261/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court upheld the decision to deny asylum and order the applicant's transfer to Germany under the Dublin Regulation. The applicant had previously filed asylum applications in Italy and Germany. Switzerland accepted Germany's request to take back the applicant, as Germany was deemed the responsible state under the Dublin Regulation due to the applicant's prior application there. The court found no systemic deficiencies in Germany's asylum procedure or reception conditions that would pose a risk of inhuman or degrading treatment. Furthermore, the court determined that the applicant's claims of personal mistreatment by compatriots and involvement in illicit activities in Germany, while noted, did not constitute humanitarian grounds to invoke the discretionary clause allowing Switzerland to handle the asylum claim, especially since Germany is a state with a functioning legal system where such issues could be addressed.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 10 luglio 2025

Schlagwörter

KI-generiert
Dublin-Verordnung Asylverfahren Verpflichtungsgrund Dublin-III-Überstellung humanitäre Gründe Rechtssysteme

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi
This provision is the legal basis for the State Secretariat for Migration (SEM) to decide not to enter into the merits of an asylum application if the applicant can be transferred to a third state responsible for the asylum and removal procedure under an international treaty.
Art. 6 LAsi
le procedure in materia d’asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
Art. 29a cpv. 3 dell
1 RD III (“clausola di sovranità”), concretizzata in diritto interno svizzero dall’art. 29a cpv.
Art. 3 CEDU
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv.
Art. 17 RD
1 LAsi e 22 RD III), e nemmeno di non avere rinunciato al trasferimento del ricorrente in Germania per motivi inerenti al funzionamento del sistema d’asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell’art. 17 RD III (art.
Art. 29a cpv. 3 OAsi
17 RD III (art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid.
Art. 83 lett. d cifra
b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]), la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
Art. 18 par. 1 lett. b RD III
This provision from the Dublin Regulation is cited as the basis for Germany's obligation to take back the applicant, confirming Germany's responsibility for examining the asylum application.
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi

This provision is the legal basis for the State Secretariat for Migration (SEM) to decide not to enter into the merits of an asylum application if the applicant can be transferred to a third state responsible for the asylum and removal procedure under an international treaty.

Art. 18 par. 1 lett. b RD III

This provision from the Dublin Regulation is cited as the basis for Germany's obligation to take back the applicant, confirming Germany's responsibility for examining the asylum application.

Art. 3 par. 2 2a frase RD III

This provision concerns the prohibition of refoulement in cases where there are systemic deficiencies in the asylum procedure or reception conditions that pose a risk of inhuman or degrading treatment. The court uses it to assess whether the transfer to Germany is permissible.

Art. 17 par. 1 RD III

This provision refers to the discretionary clause (sovereignty clause) that allows the SEM to examine an asylum application even if another state is responsible under the Dublin Regulation, for humanitarian reasons.

Art. 29a cpv. 3 OAsi 1

This provision implements the discretionary clause of the Dublin Regulation into Swiss domestic law, allowing the SEM to take jurisdiction for humanitarian reasons.

Art. 63 cpv. 1 e 5 PA

These provisions of the Administrative Procedure Act concern the imposition of court costs, which are applied because the appeal was rejected.

Art. 3 lett. b TS-TAF

This provision from the Ordinance on Fees and Reimbursable Expenses in proceedings before the Federal Administrative Court is cited for the calculation and imposition of court costs.

Art. 83 lett. d cifra 1 LTF

This provision of the Federal Act on the Federal Supreme Court specifies that this type of decision is final and cannot be appealed to the Federal Supreme Court in an administrative law matter.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte VI F-5261/2025

Sentenza del 23 luglio 2025

Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione del giudice Gregor Chatton;

cancelliere Dario Quirici.

Parti A._______, nato il (…), Tunisia, c/o BAZ Bern, Morillonstrasse 75, 3007 Berna, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 10 luglio 2025 / N (…).

F-5261/2025

Visto che:

il 25 settembre 2020 e il 12 luglio 2023, A._______ (il ricorrente) ha depositato due domande d’asilo, la prima in Italia, l’altra in Germania, entrambe rimaste inevase,

il 4 luglio 2025, egli ha presentato una terza domanda d’asilo in Svizzera, il 9 luglio 2025, il ricorrente è stato sentito nell’ambito del colloquio personale Dublino e, in pari data, la SEM ha inoltrato alla sua omologa tedesca una domanda di ripresa in carico del richiedente, la quale ha accettato il 10 luglio 2025,

il 10 luglio 2025, la SEM ha deciso di non entrare nel merito della domanda d’asilo del ricorrente ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il suo trasferimento in Germania, il 14 luglio 2025, egli ha ricevuto la decisione e RBS Bern – Flucht Recht Schutz ha cessato unilateralmente di rappresentarlo, il 16 luglio 2025 (cfr. risultanze processuali), il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e il trattamento della sua domanda d’asilo in Svizzera, nonché ha presentato domanda di concessione dell’effetto sospensivo e di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, il 17 luglio 2025, questo Tribunale ha ricevuto il ricorso e ha ordinato la sospensione provvisoria del trasferimento verso la Germania, gli ulteriori fatti del caso saranno, se necessario, tematizzati in prosieguo, e considerato che:

le procedure in materia d’asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

presentato tempestivamente contro una decisione in materia d’asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati,

F-5261/2025

come in concreto, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi);

la SEM non entra nel merito di una domanda d’asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d’asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n.°604/2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide; se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l’esame della domanda d’asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), l’art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15); nel caso di una procedura di ripresa in carico (“take back”), come in concreto, non viene effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1); lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b), in concreto, è assodato che il ricorrente ha depositato una domanda d’asilo il 12 luglio 2023 in Germania; l’autorità inferiore ha quindi chiesto alle autorità tedesche competenti, il 9 luglio 2025 la ripresa in carico del ricorrente sulla base dell’art. 18 par. 1 lett. b RD III, le quali hanno acconsentito, il 10 luglio 2025, al trasferimento del ricorrente in virtù della medesima norma; ne discende che la competenza della Germania, che il ricorrente non contesta di per sé, è accertata;

per contestare il suo trasferimento verso la Germania, il ricorrente asserisce, in sunto, di non essere stato trattato come avrebbe voluto in suddetto Paese; in particolare, riferisce di essere stato minacciato e

F-5261/2025

disprezzato a causa della sua omosessualità da alcuni connazionali residenti nel centro di accoglienza, temendo pertanto, in caso di ritorno, per la propria incolumità fisica e mentale, nonché di essere stato costretto, sotto ricatto, da un individuo a occuparsi di attività legate alla cannabis, innanzitutto, occorre appurare se vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in Germania, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III),

va ricordato che la Germania, membra dell’UE, è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati con il relativo Protocollo aggiuntivo, dalla CEDU e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; pertanto, si deve presumere che rispetti la sicurezza dei richiedenti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della loro domanda d’asilo secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura] e 2013/33/UE [direttiva accoglienza]); questa presunzione non è irrefragabile e non va ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell’UE, o se vi sono seri indizi che, nel caso in esame, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il

diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/19 consid. 6), in concreto, è notorio che la procedura d’asilo in Germania rispetta le garanzie formali prescritte dal diritto internazionale (cfr., a questo proposito, ex multis, le sentenze del TAF F-24/2025 del 3 giugno 2025 consid. 3, F-1498/2025 del 21 marzo 2025 con rif. cit.), per cui il trasferimento del ricorrente è esigibile ai sensi dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III; peraltro, il Tribunale rileva che il ricorrente non ha apportato nel suo gravame alcuna allegazione in grado di rimettere in discussione la conclusione succitata, bisogna ancora esaminare se nella fattispecie è applicabile la clausola discrezionale prevista all’art. 17 par. 1 RD III (“clausola di sovranità”), concretizzata in diritto interno svizzero dall’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo (OAsi 1), che prevede che se “motivi umanitari” lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, in concreto, il ricorrente ha fatto valere di aver avuto dei problemi in Germania con dei cittadini privati, nonché, durante il colloquio Dublino, di

F-5261/2025

avere dei problemi psichici legati all’ansia e al sonno; il Tribunale osserva che, essendo la Germania uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla impedirebbe al ricorrente di far valere i suoi diritti di fronte alle istanze competenti in tale Paese se ritenesse che cittadini privati li violino o di rivolgersi alle autorità superiori se considerasse che le autorità tedesche vengano meno ai loro obblighi, ciò che non risulta che abbia intrapreso in passato; inoltre, senza voler sminuire le problematiche mediche di cui soffre il ricorrente, esse non appaiono di una gravità tale da ostacolare un suo rinvio e costituire una violazione dell’art. 3 CEDU, tanto più considerando – come giustamente rilevato dalla SEM – che, se dovesse occorrergli un sostegno sul piano psicologico, egli potrebbe senz’altro rivolgersi ad uno specialista in Germania, Paese che dispone di strutture mediche adeguate e sufficienti (cfr. la sentenza del TAF F- 1417/2025 del 10 marzo 2025 consid. 2.2.1); pertanto, egli non mostra in nessun modo a questo Tribunale quali possano essere i motivi umanitari, relativi alla sua persona, che giustificherebbero l’applicazione della clausola di sovranità,

alla luce dell’insieme di queste considerazioni non si può rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti per determinare la competenza della Germania oppure ecceduto il proprio potere d’apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (artt. 106 cpv. 1 LAsi e 22 RD III), e nemmeno di non avere rinunciato al trasferimento del ricorrente in Germania per motivi inerenti al funzionamento del sistema d’asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell’art. 17 RD III (art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7),

manifestamente infondato, il ricorso non ha probabilità di esito favorevole, per cui la domanda di dispensa dalle spese processuali va respinta e le spese processuali di fr. 750.– vanno poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l’art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]), la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

F-5261/2025

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di dispensa dalle spese processuali è respinta.

3. Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente. L’importo deve essere versato alla cassa di questo Tribunale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’Ufficio della migrazione del Canton Berna.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Dario Quirici

Data di spedizione: