Asylum Seeker Fails to Prevent Return to Croatia
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court rejected an asylum seeker's appeal to have her case heard in Switzerland, upholding the State Secretariat for Migration's (SEM) decision to return her to Croatia under the Dublin Regulation. The court found that the SEM had adequately investigated the asylum seeker's claims regarding health issues and alleged mistreatment in Croatia, determining that these concerns did not prevent her return or indicate systemic deficiencies in the Croatian asylum system. The court also ruled that her brother in Switzerland did not qualify as a family member for relocation purposes and dismissed her request for legal aid.
Legislator-Regeste
AmtlichAsilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 9 luglio 2025
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KI-generiertThis provision is cited as the legal basis for the SEM's decision not to enter into the merits of the asylum application and to order the applicant's removal to Croatia.
This provision is cited as the legal basis for ordering the applicant's removal to Croatia.
This provision is cited as the basis for not contesting the contested decision.
These provisions are cited as the basis for imposing court costs on the applicant.
This provision is cited as the basis for determining the amount of court costs.
This provision is cited to establish the timeliness of the appeal.
This provision is cited as a general admissibility requirement for the appeal.
This provision is cited as a general admissibility requirement for the appeal.
This provision is cited as a general admissibility requirement for the appeal.
This provision is cited to establish that the decision is final.
This provision is cited to establish that the appeal is decided by a single judge with the approval of a second judge and that the judgment is briefly reasoned.
This provision is cited to justify the waiver of written submissions.
This provision is cited in conjunction with Art. 6 LAsi regarding the duty to investigate, which was a preliminary issue raised by the applicant.
This provision is cited in conjunction with Art. 12 PA regarding the duty to investigate, which was a preliminary issue raised by the applicant.
This provision is cited to confirm that the lower authority did not err in its factual findings and adhered to its duty to investigate.
This provision is cited as the primary basis for determining that Croatia has the competence to complete the asylum procedure.
This provision is cited in relation to the absence of systemic deficiencies in the Croatian asylum system.
This provision is cited as the basis for the SEM's discretion not to enter into the merits and the absence of grounds for applying the sovereignty clause.
This provision is cited in relation to the SEM's discretion not to enter into the merits.
This provision is cited in relation to the assessment of whether the applicant's health conditions would prevent transfer to Croatia.
This provision is cited to support the conclusion that Croatia has sufficient medical infrastructure to treat the applicant.
This provision is cited to define 'family member' and explain why the applicant's brother in Switzerland does not fall under this definition.
This provision is cited in relation to the definition of family members, and its non-applicability in this case.
This provision is cited in relation to the definition of family members, and its non-applicability in this case.
This provision is cited in relation to the definition of family members, and its non-applicability in this case.
This provision is cited in relation to the dependence clause and its non-applicability.
This provision is cited in relation to the dependence clause and its non-applicability.
This provision relates to court costs.
This provision relates to legal aid.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Corte VI F-5218/2025
Sentenza del 18 luglio 2025
Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gregor Chatton;
cancelliere Matthew Pydar.
Parti A._______, nata il (…), Turchia, patrocinata da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 9 luglio 2025 / N (…).
F-5218/2025
Fatti:
A. La ricorrente ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 3 giugno 2025. Dalle ricerche intraprese nella banca dati europea “Eurodac” è risultato che ella aveva depositato una domanda d’asilo pregressa in Croazia il
4 aprile 2025.
B. Il 5 giugno 2025 la Segreteria di Stato per la migrazione (SEM) ha inoltrato presso le autorità croate una richiesta di ripresa in carico secondo l’art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Tale richiesta è stata accolta dalle autorità croate il 13 giugno 2025 sulla base dell’art. 20 par. 5 RD III.
C. Il 30 giugno 2025 la ricorrente ha sostenuto un colloquio Dublino. In tale sede le è stato concesso il diritto di essere sentita in merito ad un’eventuale responsabilità delle autorità croate per lo svolgimento della procedura di asilo e di allontanamento così come di esprimersi sul suo stato di salute.
D. L’8 luglio 2025 la ricorrente, agendo tramite la sua rappresentante legale, ha inviato alla SEM ulteriori mezzi di prova.
E. Il 9 luglio 2025 la SEM ha deciso di non entrare nel merito della richiesta d’asilo della ricorrente e di rinviarla in Croazia, intimandola a lasciare la Svizzera al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso e disponendo che un’eventuale impugnazione non avrebbe avuto effetto sospensivo. Tale decisione è pervenuta alla rappresentante legale della ricorrente il 10 luglio 2025.
F. Contro la decisione della SEM la ricorrente ha interposto ricorso con gravame del 15 luglio 2025 presso il Tribunale amministrativo federale (in seguito: il Tribunale) domandandone l’annullamento. Nello specifico viene richiesto che gli atti vengano restituiti alla SEM per l’applicazione della
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clausola di sovranità e, in ogni caso, per effettuare un esame nazionale della domanda d’asilo. In subordine viene richiesta un’esecuzione dei necessari complementi istruttori. Per quanto riguarda le richieste formali, vengono fatte valere una sospensione supercautelare della decisione, la concessione dell’effetto sospensivo all’impugnazione e una domanda di esenzione dal pagamento delle spese di giudizio con il relativo anticipo.
G. Il 16 luglio 2025 il giudice istruttore ha ordinato la misura supercautelare della sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento.
Diritto:
1.
1.1. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. Questa sentenza è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
1.2. I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e combinato 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
2.
2.1. La ricorrente si appella a dei vizi formali, in quanto il rilevamento dei
fatti da parte dell’autorità inferiore sarebbe stato insufficiente, per cui la SEM avrebbe violato la massima inquisitoria (Art. 12 PA combinato con art. 6 LAsi). Censure di questo tipo vanno esaminate preliminarmente, essendo suscettibili di condurre all’annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; 142 II 218 consid. 2.8.1; per l’obbligo inquisitorio cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1; per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3).
2.2. La ricorrente reclama in particolare che le circostanze fatte valere durante il colloquio Dublino in merito ai presunti maltrattamenti subiti in Croazia da parte di alcuni ufficiali di polizia nei suoi confronti ed il suo fragile
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stato di salute non sarebbero stati debitamente presi in conto. Contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente, la SEM ha eseguito un accertamento completo ed un esame dei fatti basato su tutti i mezzi di prova agli atti o forniti dalla ricorrente, così come delle circostanze menzionate nell’ambito del colloquio Dublino (cfr. SEM-atti 22/4). In merito allo stato di salute della ricorrente la SEM ha accertato che questa soffrisse di diabete, ernia lombare, cervicale, emicrania, problemi di pressione e alcune malattie ginecologiche, così come di diversi problemi di natura psichiatrica (cfr. SEM-atti 27/19, pag. 8; 26/1, 23/2, 20/3, 18/3). Sulla base di questa fattispecie l’autorità inferiore ha correttamente stabilito che non sussistono elementi sufficienti per cui le problematiche fatte valere dalla ricorrente e accertate dai certificati medici prodotti risultassero tali da non essere curabili in Croazia o ostative per un rinvio in tale Paese (cfr. consid. 4.2 della presente sentenza). Infine, la ricorrente non ha esibito in fase di ricorso alcun nuovo mezzo di prova, per cui non risulta che la SEM abbia omesso di valutare circostanze rilevanti ai fini della presente procedura.
2.3. Dunque, non sussistono elementi che adducano ad un accertamento viziato dei fatti da parte dell’autorità inferiore (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), per cui quest’ultima si è attenuta al suo obbligo inquisitorio. Le censure mosse dalla ricorrente in tal senso risultano prive di fondamento.
3. La SEM ha dedotto correttamente che di principio la competenza per il completamento della procedura così come per un eventuale trattamento materiale dell’asilo apparterrebbe alla Croazia giusta l’art. 18 para. 1 lett. b RD III. Avendo la Croazia accettato la ripresa in carico, e non essendo necessario un esame di fondo dei criteri secondo il capo III del RD III, essa è di principio competente (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1; mutatis mutandis sentenza del Tribunale F-7613/2024 del 3 febbraio 2025 consid. 5.10).
4.
4.1. L’autorità inferiore ha dedotto correttamente che il sistema d’asilo croato non è soggetto a carenze sistemiche per le quali la competenza giusta l’art. 3 para. 2 RD III debba essere trasferita alla Svizzera (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.4.4 e 9.5, successivamente confermata in ripetute occasioni, ad esempio nelle sentenze F-1855/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.4, F-8214/2024 del 7 gennaio 2025 E. 4.3) e che nel caso presente non sussistono motivi di diritto internazionale per cui la Svizzera sia costretta ad applicare la clausola di sovranità giusta l’art. 17 para. 1 RD III. Inoltre l’autorità inferiore ha
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deciso di non entrare nel merito della domanda d’asilo in ottemperanza del suo margine d’apprezzamento garantito dall’art. 17 para. 1 RD III e l’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, la cui applicazione risulta nel presente caso priva di violazioni di diritto. Di conseguenza l’autorità inferiore ha correttamente stabilito di non entrare nel merito della domanda d’asilo della ricorrente in base all’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e, in applicazione dell’art. 44 LAsi, ne ha disposto l’allontanamento verso la Croazia. Per ulteriori dettagli si fa riferimento alle motivazioni addotte dall’autorità inferiore.
4.2. Le allegazioni fatte valere da parte della ricorrente in fase di ricorso (cfr. act. 1, p. 4-6) non permettono di dimostrare con mezzi di prova sufficienti che ella abbia effettivamente subito delle violenze da parte di funzionari della polizia croata. Inoltre, l’effettivo avvenimento di tali abusi non fonderebbe il presupposto per considerare il sistema d’asilo croato sistematicamente carente giusta l’art. 3 para. 2 RD III, dato che nulla impedirebbe alla ricorrente di interpellare le istanze preposte in Croazia per potere far valere efficacemente i suoi diritti (cfr. sentenza del Tribunale F-6962/2024 dell’8 novembre 2024 consid. 5.2). Pertanto, si deduce che la ricorrente debba ottenere accesso alla procedura d’asilo in Croazia e subire un trattamento conforme agli standard di diritto internazionale (vedi consid. 4.1). Inoltre non risulta agli atti che la ricorrente soffra di particolari patologie fisiche o psichiche che risulterebbero ostative ad un trasferimento in Croazia giusta l’art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte europea per i diritti dell’Uomo Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193 con ulteriori riferimenti, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, No. 57467/15 §§ 121 e segg.). Di seguito va fatto presente che la Croazia dispone di un’infrastruttura medica sufficiente ed è tenuta a garantire alla ricorrente, qualora ne abbia bisogno, un sufficiente trattamento medico e/o psicologico (cfr. art. 19 para. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/33/UE del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]). Di conseguenza le problematiche di natura psicologica e fisica (SEM-atti 20/3, 18/3) riportate agli atti risultano pienamente curabili in Croazia (cfr. ex multis sentenze del Tribunale F-6962/2024 dell’8 novembre 2024 consid. 5.3; F-4895/2024 del 12 agosto 2024 consid. 5.6; F-4288/2024 del 25 luglio 2024 consid. 5.7.4). Inoltre, lo stato di salute della ricorrente sarà segnalato nelle modalità di trasferimento in Croazia (cfr. SEM-atti 26/1).
4.3. Infine, la SEM ha dedotto correttamente che il fratello della ricorrente in Svizzera non ricade sotto la definizione di membro della famiglia secondo l’art. 2 lett. g RD III, per cui le disposizioni giusta l’art. 9, 10 e 11 RD
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III non trovano applicazione. Per di più, non essendo dimostrato un legame di dipendenza attestato da sufficienti mezzi di prova, non risulta nemmeno applicabile la clausola secondo l’art. 16 RD III nonché l’art. 8 CEDU.
5. Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere. Con la presente sentenza decade la misura supercautelare del 16 luglio 2025. La domanda tendente all’effetto sospensivo del ricorso è inoltre divenuta priva di oggetto.
6. Essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta.
7. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(Dispositivo alla pagina successiva)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Basil Cupa Matthew Pydar
Data di spedizione: