Asylum seeker's transfer to Germany upheld.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court upheld the decision to deny asylum and transfer the applicant to Germany, finding the applicant's claims of mistreatment and psychological distress unsubstantiated and not sufficient to prevent his transfer. The court reasoned that Germany is the competent state for the asylum procedure under the Dublin Regulation, that Germany adheres to international law in its asylum procedures and provides necessary medical care, and that the applicant has not demonstrated any specific personal reasons why his transfer would be impossible or violate human rights. Therefore, the court dismissed the appeal, finding it manifestly unfounded.
Legislator-Regeste
AmtlichAsilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 7 luglio 2025
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KI-generiertThe court used this provision to establish that the State Migration Secretariat (SEM) can decide not to enter into the merits of an asylum application if a third State is competent to process it based on international treaties.
This provision was used to confirm Germany's responsibility to take back the applicant under the Dublin Regulation.
This provision was cited to assert that the applicant's transfer to Germany is enforceable, as asylum procedures there comply with international law and necessary medical assistance is available.
This provision, in conjunction with art. 29a cpv. 3 OAsi, was considered by the court to determine if humanitarian reasons justified applying the sovereignty clause, which was ultimately not found to be the case.
This general provision on the review of SEM decisions was implicitly applied when the court found that the SEM had not inaccurately or incompletely established the facts or exceeded its discretionary powers.
This provision was implicitly referenced when the court concluded that the SEM had not exceeded its discretionary powers or abused them in the legal qualification of facts related to Germany's competence.
This provision was cited in the context of assessing whether to waive the transfer to Germany for reasons related to the asylum system, medical reasons, or humanitarian reasons, ultimately finding no grounds to do so.
These provisions were cited as the legal basis for imposing court costs on the applicant due to the dismissal of the appeal.
This provision was cited as the legal basis for imposing court costs on the applicant.
This provision determines the non-appealable nature of the decision before the Federal Tribunal.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Corte VI F-5108/2025
Sentenza del 17 luglio 2025
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Christa Preisig;
cancelliere Dario Quirici.
Parti A._______, nato il (…), Mali, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 7 luglio 2025 / N (…).
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Visto che:
il 26 settembre 2023 e il 14 ottobre 2023, A._______ (il ricorrente) ha depositato due domande d’asilo, la prima in Italia, rimasta inevasa, e l’altra in Germania, che l’ha respinta,
il 3 giugno 2025, egli ha presentato una terza domanda in Svizzera, il 7 luglio 2025, conclusa l’istruzione del caso, la SEM ha deciso di non entrare nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, pronunciandone il trasferimento in Germania che già ne aveva accettato la ripresa in carico, l’8 luglio 2025, egli ha ricevuto la decisione e SOS Ticino - Caritas Svizzera ha cessato unilateralmente di rappresentarlo, il 10 luglio 2025, egli ha inviato un ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo di non essere trasferito in Germania perché, in sostanza, non sarebbe stato trattato come avrebbe voluto, l’11 luglio 2025, questo Tribunale ha ottenuto l’incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria del trasferimento verso la Germania, gli ulteriori fatti del caso saranno, se necessario, tematizzati in prosieguo, e considerato che:
le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF), in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d’asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi);
la SEM non entra nel merito di una domanda d’asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e dell’allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); in questo senso, la SEM
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esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d’asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide; se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d’asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15); nel caso di una procedura di ripresa in carico (“take back”), come in concreto, non viene effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1); lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico, alle condizioni degli artt. 23, 24, 25 e 29, in particolare il cittadino di un paese terzo o l’apolide di cui è stata respinta la domanda e che si trova sul territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d), in concreto, la Germania ha informato la SEM, il 4 luglio 2025, di consentire al trasferimento del ricorrente in base all’art. 18 par. 1 lett. d RD III; ne deriva che la competenza della Germania, che il ricorrente non contesta di per sé, è accertata;
per opporsi al suo trasferimento il ricorrente asserisce, in sunto, di non essere stato trattato come avrebbe voluto in Germania, per cui ritornarvi sarebbe fonte di stress e di malessere psicologico, tanto da minacciare di suicidarsi,
in concreto è notorio che, in Germania, la procedura d’asilo rispetta il diritto internazionale e che i richiedenti l’asilo hanno accesso all’assistenza medica necessaria, per cui il trasferimento del ricorrente è esigibile (art. 3 par. 2 2a frase RD III); peraltro, egli non mostra in nessun modo a questo Tribunale quali possano essere le ragioni specifiche, relative alla sua persona, che ostacolerebbero il suo trasferimento; si aggiunga che il suo stato di salute è buono (cfr. decisione impugnata, pag. 4) e che, se dovesse occorrergli un sostegno sul piano psicologico, potrà senz’altro rivolgersi ai fornitori di cure mediche sul posto; quanto alla minaccia di suicidio, questo Tribunale rileva che essa non impedisce il trasferimento, purché siano
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prese misure concrete per evitare che essa possa realizzarsi (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo A.S c. Svizzera del 30 giugno 2015, n. 39350/13, § 34),
l’analisi dei fatti di causa e il loro apprezzamento giuridico appena effettuati non consentono, come sottolinea pertinentemente la SEM (cfr. decisione impugnata, pag. 4), di identificare eventuali motivi umanitari giustificanti l’applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell’art. 17 par. 1 RD III in combinato disposto con l’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo (OAsi), alla luce dell’insieme di queste considerazioni non si può rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti per determinare la competenza della Germania oppure ecceduto il proprio potere d’apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (artt.
106 cpv. 1 LAsi e 22 RD III), e nemmeno di non avere rinunciato al trasferimento del ricorrente in Germania per motivi inerenti al funzionamento del sistema d’asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell’art. 17 RD III (art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7),
manifestamente infondato, il ricorso non ha probabilità di esito favorevole, per cui le spese processuali di fr. 750.– vanno poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l’art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]), la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente. L’importo deve essere versato alla cassa di questo Tribunale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’Ufficio della migrazione del Canton Lucerna.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Dario Quirici
Data di spedizione: