Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
F-4431/2025 • BVGer F-4431/2025 KI-generiert

Switzerland: Dublin transfer to France upheld, asylum claim dismissed.

Geschäftsnummer F-4431/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court dismissed an asylum claim and upheld the transfer of the applicant to France under the Dublin Regulation. The applicant entered Switzerland after an earlier entry into France with a valid Schengen visa that expired less than six months before the asylum application was filed. Although the applicant alleged inadequate reception conditions and inefficient asylum procedures in France, the court found no systemic deficiencies, and the applicant's health condition did not prevent his return, as he could continue medical treatment there. Consequently, the court ruled that the transfer was permissible and rejected the asylum seeker's appeal and request for fee waiver.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 10 giugno 2025

Schlagwörter

KI-generiert
Dublin-Überstellung Dublin-III-Verordnung Asylgesetz Visum Aufnahmebedingungen Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi
This provision establishes the basis for the SEM to not enter into the merits of an asylum application if the applicant can be transferred to a third country responsible for the procedure.
Art. 6 LAsi
Art. 29a cpv. 3 dell
1 RD III in combinato disposto con l’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo (OAsi);
Art. 17 RD
3 e 5), di identificare eventuali motivi umanitari giustificanti l’applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell’art. 17 par.
Art. 29a cpv. 3 OAsi
This provision is cited in relation to the non-application of humanitarian reasons for not transferring the applicant.
Art. 83 lett. d cifra
b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]), la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
art. 12 par. 4 RD III
This article is used to determine that France has jurisdiction because the applicant entered with a Schengen visa that had expired less than six months before the asylum application.
art. 3 par. 2 2a frase RD III
This provision is cited to justify that the transfer is exigible, as there are no systemic deficiencies in the asylum procedure and reception conditions in France.
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi

This provision establishes the basis for the SEM to not enter into the merits of an asylum application if the applicant can be transferred to a third country responsible for the procedure.

art. 12 par. 4 RD III

This article is used to determine that France has jurisdiction because the applicant entered with a Schengen visa that had expired less than six months before the asylum application.

art. 3 par. 2 2a frase RD III

This provision is cited to justify that the transfer is exigible, as there are no systemic deficiencies in the asylum procedure and reception conditions in France.

art. 17 par. 1 RD III

This provision, read in conjunction with another article, is mentioned as not being applicable to justify humanitarian reasons for not transferring the applicant.

art. 29a cpv. 3 OAsi

This provision is cited in relation to the non-application of humanitarian reasons for not transferring the applicant.

art. 106 cpv. 1 LAsi

This article is referenced in the context of assessing whether the SEM incorrectly ascertained facts or exceeded its discretion in determining French jurisdiction.

art. 22 RD III

This article is referenced in the context of assessing whether the SEM incorrectly ascertained facts or exceeded its discretion in determining French jurisdiction.

art. 63 cpv. 1 e 5 PA

These provisions are cited for the rejection of the request for exemption from court costs and the imposition of costs on the applicant.

art. 3 lett. b TS-TAF

This provision is cited for the imposition of court costs on the applicant.

art. 83 lett. d cifra 1 LTF

This provision indicates that the judgment is final and cannot be appealed to the Federal Tribunal.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte VI F-4431/2025

Sentenza del 30 giugno 2025

Composizione Giudice Susanne Genner, giudice unica, con l'approvazione della giudice Basil Cupa;

cancelliere Dario Quirici.

Parti A._______, nato il (…), Camerun, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 10 giugno 2025.

F-4431/2025

Visto che:

il 29 ottobre 2024, il ricorrente è giunto in Francia con un visto Schengen francese per un’entrata valido dal 29 ottobre al 25 novembre 2024, il 21 marzo 2025, egli si è recato in Svizzera dove ha depositato una domanda di asilo,

il 10 giugno 2025, conclusa l’istruzione del caso, la SEM ha deciso di non entrare nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, pronunciandone il trasferimento in Francia che già ne aveva accettato la presa in carico, l’11 giugno 2025, egli ha ricevuto la decisione e SOS Ticino - Caritas Svizzera ha cessato unilateralmente di rappresentarlo, il 18 giugno 2025, per raccomandata, egli ha inviato un ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dalle spese processuali e concessione dell’effetto sospensivo, che esso sia accolto e la decisione annullata affinché la SEM proceda all’esame nazionale della domanda,

il 19 giugno 2025, questo Tribunale ha ottenuto l’incarto della SEM e la giudice istruttrice ha ordinato la sospensione provvisoria del trasferimento, e considerato che:

le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF), in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d’asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi);

la SEM non entra nel merito di una domanda d’asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e dell’allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); in questo senso, la SEM

F-4431/2025

esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d’asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide; se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d’asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III); in particolare, se il richiedente è titolare di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l’ingresso nel territorio di uno Stato membro, si applicano i paragrafi 1, 2 e 3 fino a che il richiedente non abbia lasciato il territorio degli Stati membri (art. 12 par. 4 RD III), in concreto, grazie al suo visto Schengen francese, il ricorrente è entrato in Francia il 29 ottobre 2024, dove è rimasto fino a quanto si è recato in Svizzera il 21 marzo 2025; il visto è scaduto il 25 novembre 2024, ossia meno di 6 mesi rispetto al deposito della domanda d’asilo del 21 marzo 2025, dimodoché la Francia ha riconosciuto la propria competenza in base all’art. 12 par. 4 RD III (“prise en charge”) il 3 giugno 2025; si aggiunga che il ricorrente non nega la competenza della Francia secondo il RD III;

per contestare il suo trasferimento il ricorrente asserisce, su un piano generale, che in Francia vi sono “condizioni di accoglienza inadeguate e procedure di asilo inefficienti”, e che, dato il suo stato di salute “gravemente deteriorato”, il suo trasferimento “comporterebbe un rischio concreto di trattamento inumano o degradante”,

in concreto è notorio che, in Francia, la procedura d’asilo rispetta il diritto internazionale e che i richiedenti l’asilo hanno accesso all’assistenza medica necessaria; ne deriva che non vi sono motivi fondati di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza in Francia, per cui il trasferimento è esigibile (cfr. art. 3 par.

2 2a frase RD III); peraltro, il ricorrente non mostra in nessun modo a questo Tribunale quali possano essere le ragioni specifiche, relative alla sua persona, che ostacolerebbero il suo trasferimento; a questo proposito, il suo stato di salute, riprodotto in dettaglio nella decisione impugnata (pag.

F-4431/2025

4), alla quale si può senz’altro rinviare, si caratterizza essenzialmente per una sindrome post-traumatica da stress che non osta al suo ritorno in Francia, nella misura in cui egli potrà sul posto, se del caso, continuare le cure farmacologiche finora seguite (cfr. AIDA, Country Report: France, 2023 Update, pagg. 131-133 e 170; cfr. decisione impugnata, pag. 5);

l’analisi dei fatti di causa e il loro apprezzamento giuridico appena effettuati non consentono, come sottolinea pertinentemente la SEM (cfr. decisione impugnata, pagg. 3 e 5), di identificare eventuali motivi umanitari giustificanti l’applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell’art. 17 par. 1 RD III in combinato disposto con l’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo (OAsi);

alla luce dell’insieme di queste considerazioni non si può rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti per determinare la competenza della Francia o ecceduto il proprio potere d’apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. artt. 106 cpv. 1 LAsi e 22 RD III), e nemmeno di non avere rinunciato al trasferimento del ricorrente in Francia per motivi inerenti al funzionamento del sistema d’asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell’art.

17 RD III (cfr. art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7), manifestamente infondato, il ricorso non ha probabilità di esito favorevole, per cui la domanda di dispensa dalle spese processuali va respinta; le spese processuali di fr. 750.– sono quindi poste a carico del ricorrente (art.

63 cpv. 1 e 5 PA nonché l’art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]), la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

F-4431/2025

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di dispensa dalle spese processuali è respinta.

3. Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente. L’importo deve essere versato alla cassa di questo Tribunale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’Ufficio della migrazione del Canton Svitto.

La giudice unica: Il cancelliere:

Susanne Genner Dario Quirici

Data di spedizione: