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F-3475/2026 • BVGer F-3475/2026 KI-generiert

Asylum Appeal Dismissed: Transfer to France Upheld Due to Lack of Proof of Family Life

Geschäftsnummer F-3475/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court dismissed an asylum appeal, upholding the migration authorities' decision to transfer the applicant to France. The applicant had filed multiple asylum claims in France before submitting a third in Switzerland. France had agreed to take the applicant back under the Dublin Regulation. The applicant argued that separating her asylum case from that of her alleged husband constituted a disproportionate family separation, violating Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court found no evidence of a genuine family life between the applicant and her alleged husband, deeming the provided video and photographs insufficient proof of their marriage. Therefore, the court concluded that the separation of their cases was not disproportionate and that the transfer to France was permissible.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 6 maggio 2026

Schlagwörter

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Familienasyl Familienwanderung Beweisübernahme Recht auf Familiengründung Prüfung des Asylgesuchs Europäische Menschenrechtskonvention

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi

This provision was used to justify the SEM's decision not to enter into the merits of the asylum application and to transfer the applicant to France, as France had accepted responsibility for examining the case under the Dublin Regulation.

Art. 63 cpv. 1 e 5 PA

These provisions were cited for the imposition of court costs on the applicant, given that the appeal was rejected.

Art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF (TS-TAF, RS 173.320.2)

This provision was cited in conjunction with Article 63 of the PA to determine the amount of court costs to be borne by the applicant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte VI F-3475/2026

Sentenza del 20 maggio 2026

Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yannick Antoniazza-Hafner;

cancelliere Dario Quirici.

Parti A.______, nata il …, Afghanistan, rappresentata da SOS Ticino - Caritas Svizzera, Via 1° agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 6 maggio 2026 / N ...

F-3475/2026

Visto che:

il 22 giugno 2022 e l’11 agosto 2025, la ricorrente ha depositato due domande d’asilo in Francia, la seconda tuttora in corso d’esame, l'8 aprile 2026, giunta in Svizzera insieme a un connazionale che avrebbe sposato in Francia con rito religioso quattro o cinque mesi prima, ne ha presentato una terza unitamente a lui,

il 6 maggio 2026, conclusa l’istruzione e costituiti due incarti separati per l’una e per l’altro, la SEM non è entrata nel merito della domanda della ricorrente, pronunciandone il trasferimento in Francia che già ne aveva accettato la ripresa in carico,

il 23 aprile 2026, rappresentata da SOS Ticino - Caritas Svizzera, la ricorrente ha ricevuto la decisione,

il 15 maggio 2026, tramite il suo rappresentante, lei ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dalle spese processuali, concessione dell’effetto sospensivo e sospensione a titolo supercautelare del trasferimento, di annullare la decisione e rinviare gli atti alla SEM per l’esame nazionale della domanda, il 18 maggio 2026, questo Tribunale ha ottenuto l’incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria del trasferimento, e considerato che:

le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF), in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d’asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi), la SEM esamina la competenza nazionale relativa al trattamento di una domanda d’asilo secondo il regolamento (UE) n. 604/2013 (regolamento

F-3475/2026

Dublino/RD III), e, se individua un altro Stato responsabile per il suo esame, pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15); nel caso di una procedura di ripresa in carico (“take back”: art. 18 par.

1 lett. b-d), come in concreto, non viene effettuato, in linea di massima, un nuovo esame della determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), in concreto, la ricorrente ha presentato due domande d’asilo in Francia il

22 giugno 2022 e l’11 agosto 2025, dopodiché ne ha inoltrato una terza in Svizzera l’8 aprile 2026; il 4 maggio 2026, su richiesta della SEM, la Francia ha accettato espressamente il trasferimento della ricorrente in base all’art.

18 par. 1 lett. b RD III, da cui la sua competenza a riprenderla in carico, per opporsi al suo trasferimento la ricorrente sostiene, in buona sostanza, che la disgiunzione, effettuata dalla SEM, della sua domanda d’asilo da quella del suo connazionale, asseritamente marito, rappresenterebbe una “separazione familiare sproporzionata” incompatibile con il diritto nazionale e internazionale, soprattutto con l’art. 8 CEDU (ricorso, pag. 6), in concreto, checché ne dica la ricorrente e come rilevato giustamente dalla SEM nella decisione impugnata, questo Tribunale non intravede alcun elemento nell’incarto che possa far credere, in maniera almeno plausibile, all’esistenza di una vita familiare, sia essa in virtù di un vincolo coniugale religioso, di un concubinato o sotto un’altra forma ancora, tra la ricorrente e il suo connazionale asserito marito, per cui l’art. 8 CEDU non trova applicazione nella fattispecie; la semplice allegazione di parte secondo cui essi si sarebbero sposati con rito religioso “circa quattro o cinque mesi fa [sic])” (ricorso, passim), e avrebbero quindi convissuto durante il periodo seguente (cfr. incarto SEM, doc. 18), non è sufficiente sotto questo profilo (cfr. sentenza del TAF D-5388/2024 del 22 gennaio 2025 consid. 9 con i molteplici rinvii giurisprudenziali); quanto al video e alle fotografie prodotti con il ricorso, questo Tribunale reputa che essi non abbiano nessun valore probatorio, poiché da essi non si può minimamente evincere l’autenticità del preteso matrimonio religioso (N.B.: per fare un paragone, l’autenticità di un matrimonio civile, con o senza celebrazione religiosa, è attestata dall’atto di matrimonio, ovvero un documento ufficiale rilasciato dall’autorità statale competente, e non da fotografie e/o da video di quella che potrebbe sembrare una festa matrimoniale a tutti gli effetti); in questo senso, questo

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Tribunale trova piuttosto sorprendente il fatto che il rappresentante della ricorrente possa sostenere il contrario, e addirittura che il video e le foto “dimostrano [sic] che non si è in presenza di una relazione meramente opportunistica o improvvisata ai fini della procedura” (ricorso, pag. 6); ne discende che il fatto che la SEM abbia costituito un incarto per la ricorrente distinto da quello del suo asserito marito non è per nulla suscettibile di configurare una “separazione familiare sproporzionata”, per il resto, è notorio che, in Francia, la procedura d’asilo rispetta il diritto internazionale sia sul piano della procedura che su quello dell’accoglienza, ciò che la ricorrente non mette in discussione, per cui il suo trasferimento è esigibile (art. 3 par. 2 2a frase RD III), inoltre, la ricorrente non allega nessun fatto relativo alla sua persona, di natura medica o altro, che osterebbe al suo trasferimento in Francia; pertanto, l’analisi dei fatti di causa e il loro apprezzamento giuridico appena effettuati non permettono di ravvisare eventuali motivi umanitari giustificanti l’applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell’art. 17 par. 1 RD III in combinato disposto con l’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo (OAsi), è ancora utile puntualizzare, dato che la ricorrente ha depositato tre domande d’asilo in due Stati diversi dello spazio Dublino, che, come risaputo, uno degli scopi del RD III è quello di prevenire il cosiddetto “asylum shopping”, ossia le domande multiple (art. 3 par. 1 RD III), ciò di cui il rappresentante della ricorrente dovrebbe essere edotto, alla luce dell’insieme di queste considerazioni non si può rimproverare alla SEM di avere violato il diritto federale (compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento) o accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti per determinare la competenza della Francia (art.

106 cpv. 1 LAsi), come pure di non avere rinunciato al trasferimento della ricorrente in Francia per motivi inerenti al funzionamento del sistema d’asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell’art.

17 RD III (art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo, pronunciando il trasferimento della ricorrente in Francia (artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata,

visto l’esito del litigio, la domanda di dispensa dalle spese processuali è respinta; esse sono fissate a fr. 750.– e poste a carico della ricorrente (art.

F-3475/2026

63 cpv. 1 e 5 PA nonché l’art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]), la presente sentenza rende le misure supercautelari obsolete e la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo priva d’oggetto, la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di dispensa dalle spese processuali è rigettata.

3. Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico della ricorrente. L’importo deve essere versato alla cassa di questo Tribunale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Basil Cupa Dario Quirici

Data di spedizione:

F-3475/2026

Comunicazione:

– al rappresentante della ricorrente (per raccomandata; allegati: fattura e chiave USB in ritorno);

– alla SEM, ad N …;

– all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna, Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).