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F-2265/2022 • BVGer F-2265/2022 KI-generiert

Provisional Protection Reassignment Denied: Insufficient Family Unity Claim

Geschäftsnummer F-2265/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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Individuals granted provisional protection status, seeking reassignment to a different canton, must demonstrate a violation of the principle of family unity, which requires proving a connection to an extended nuclear family or vulnerability with ties outside the nuclear family. In this case, the applicants' claims of having a network of friends and a deceased cousin's wife in the desired canton were insufficient to meet this stringent requirement, as these connections did not fall under the defined categories for mandatory reassignment, and therefore their appeal was dismissed.

Legislator-Regeste

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Art. 83 lett. d cifra, Art. 22 OAsi, Art. 44 OAsi, Art. 22 cpv. 1 OAsi, Art. 63 cpv. 1 PA, Art. 64 cpv. 1 PA; Provisional Protection Reassignment Denied: Insufficient Family Unity Claim: In this case, the applicants' claims of having a network of friends and a deceased cousin's wife in the desired canton were insufficient to meet this stringent requirement, as these connections did not fall under the defined categories for mandatory reassignment, and therefore their appeal was dismissed.

Schlagwörter

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Grundsatz der Familieneinheit Rückabtretung Schutz der Familie Versetzung in das provisorische Dienstverhältnis verspäteter Familiennachzug Recht auf Familiengründung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 63 cpv. 1 PA

Used to waive the collection of court costs despite the negative outcome of the appeal.

Art. 64 cpv. 1 PA

Used to deny reimbursement of recoverable costs due to the rejection of the appeal.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte VI F-2265/2022

Sentenza del 23 gennaio 2023

Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Claudia Cotting-Schalch, Yannick Antoniazza-Hafner, cancelliere Dario Quirici.

Parti 1. A._______,

2. B._______,

3. C._______, …, …, …, tutti patrocinati dall'avv. Paolo Bernasconi, Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Via Lucchini 1, casella postale 1171, 6901 Lugano, ricorrenti, contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Assegnazione di una persona bisognosa di protezione a un cantone (statuto S).

F-2265/2022

Visto che:

il 15 aprile 2022, la SEM ha concesso alla ricorrente e ai suoi due figli (i ricorrenti), cittadini ucraini, la protezione provvisoria (statuto S), attribuendoli nel contempo al Canton Lucerna (N …), il 10 maggio 2022, tramite il loro legale, i ricorrenti hanno inviato uno scritto alla SEM, denominato “Istanza urgente per cambiamento dell’attribuzione cantonale”, e corredato dei documenti A a G, mediante cui hanno chiesto di essere attribuiti al Canton Ticino, facendo valere principalmente di avere “una rete di familiari ed amici”, in particolare “la moglie del defunto cugino” e i “cari amici di famiglia, i coniugi …”, come pure “una rete di conoscenze e di amicizie”,

il 1° giugno 2022, la SEM ha informato i ricorrenti di aver fatto pervenire il loro scritto al Tribunale amministrativo federale (TAF) per competenza, il 10 giugno 2022, questo Tribunale ha accusato ricevimento e preso atto del ricorso del 10 maggio 2022, invitando nel contempo la SEM a presentare una risposta entro il 20 giugno successivo, il 23 giugno 2022, dopo aver ottenuto una proroga del termine, la SEM ha inoltrato la sua risposta, sottolineando che un cambiamento di cantone può intervenire soltanto “en cas de configurations contraignantes qui se définissent comme telles: famille nucléaire élargie, personnes vulnérables avec un lien en dehors de la famille nucléaire, enfants scolarisés”, e che, in concreto, nessuna di queste tre configurazioni sarebbe soddisfatta, da cui il mantenimento dell’attribuzione al Canton Lucerna,

e considerato che:

il provvedimento del 15 aprile 2022 (attribuzione iniziale al Canton Lucerna) costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emessa dalla SEM nell’ambito della procedura d’asilo (protezione provvisoria) relativa ai ricorrenti, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso (cfr. artt. 31 a 33 della legge sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32], nonché gli artt. 4, 27 cpv. 3, 105 e 107 della legge sull’asilo [LAsi, RS 142.31]); dato che la procedura verte su una decisione inerente alla LAsi, la presente sentenza non può essere impugnata davanti al

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Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]), i ricorrenti hanno inoltrato il loro scritto del 10 maggio 2022 prima della crescita in giudicato della decisione del 15 aprile 2022, per cui esso si configura come un ricorso, peraltro conforme ai requisiti degli artt. 48 cpv. 1, 50 cpv. 1 e 52 cpv. 1 PA;

la SEM ripartisce i richiedenti fra i cantoni, tenendo conto dei loro reciproci interessi degni di protezione (artt. 27 cpv. 3 e 72 LAsi), le persone a cui è stata garantita la protezione provvisoria sono attribuite ai cantoni secondo l’art. 21 cpv. 2 a 6 dell’ordinanza 1 sull’asilo (OAsi 1, RS 142.311), la loro ripartizione e un’eventuale domanda di cambiamento di cantone essendo disciplinate per analogia dall’art. 22 OAsi 1 (art. 44 OAsi 1),

la SEM attribuisce le persone che beneficiano della protezione provvisoria proporzionalmente alla popolazione dei cantoni, tenendo conto dei membri della loro famiglia che vivono già in Svizzera, della loro cittadinanza e dei casi particolarmente bisognosi di assistenza (art. 22 cpv. 1 OAsi 1), la decisione d’attribuzione può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell’unità della famiglia (art. 27 cpv. 1 3a frase LAsi; cfr. DTAF 2012/2 consid. 2.2 nonché la sentenza F-1943/2022 del 19 maggio 2022 consid. 2 e 5),

l’esigenza di far valere una violazione del principio dell’unità della famiglia costituisce un presupposto processuale, ciò che implica che la relativa censura deve essere sollevata e motivata (cfr. sentenza F-1943/2022, appena citata, consid. 2),

in concreto, pur volendo ammettere che i ricorrenti intendano invocare una violazione del principio dell’unità della famiglia, da loro non espressamente richiamato, per giustificare la loro domanda di essere attribuiti al Canton Ticino al posto del Canton Lucerna, e che la censura sia motivata a sufficienza secondo la giurisprudenza appena citata, si deve osservare, come puntualizzato dalla SEM, che essi, da un lato, non si riferiscono in nessun modo a membri della loro “famiglia nucleare estesa”, e, dall’altro lato, che non pretendono di essere “persone vulnerabili che hanno persone di riferimento importanti esterne al nucleo familiare esteso” in Ticino (cfr. la Circolare della SEM “Statuto di protezione S: informazioni aggiornate

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sull’attribuzione cantonale e il cambiamento di Cantone” [Circ. SEM], del

22 aprile 2022, disponibile sul sito www.sem.admin.ch); quanto alla “moglie del defunto cugino” (ricorso, § 7) e ai “coniugi …” (ricorso, § 9, e doc. F), se è lecito credere, in base alle indicazioni fornite nel ricorso, che la prima rientri nella categoria dei “parenti più lontani” e i secondi in quella di “persone con forti vincoli di amicizia” (Circ. SEM), si deve rilevare che, in questi casi, gli interessati “sono assegnati al medesimo Cantone solo nella misura in cui è comunque possibile rispettare la chiave di ripartizione” (Circ. SEM), questione il cui apprezzamento compete alla SEM (cfr. art. 22 cpv.

1 OAsi 1), e che, in concreto, non sembra manifestamente aver giocato a favore dei ricorrenti,

pertanto, stando così le cose, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata,

nonostante l’esito negativo del ricorso (cfr. art. 63 cpv. 1 PA), si rinuncia a prelevare spese processuali alla luce delle particolarità della fattispecie, dato il respingimento del ricorso, non sono assegnate indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA a contrario),

(dispositivo alla pagina seguente)

F-2265/2022

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti e alla SEM.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Dario Quirici

Data di spedizione:

F-2265/2022

Comunicazione:

– ai ricorrenti (raccomandata; allegato: copia della risposta della SEM, del 23 giugno 2022, per conoscenza);

– alla SEM (n. di rif. N …).