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F-2181/2025 • BVGer F-2181/2025 KI-generiert

Asylum claim transfer to France upheld.

Geschäftsnummer F-2181/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court dismissed an appeal against a decision to not consider an asylum claim and to transfer the applicant to France. The applicant had a French visa, making France responsible for examining the asylum claim under EU regulations. The court found no evidence that France would violate international law or the applicant's rights, nor that the applicant's medical condition was so severe as to prevent transfer. Therefore, the presumption that France would ensure the applicant's safety was upheld, and the discretionary clauses allowing Switzerland to examine the claim were not applied.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 24 marzo 2025

Schlagwörter

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Asylgesetz Visum Beweisübernahme Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung Abschiebung Überstellungshaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi

This provision justifies the SEM's decision not to enter into the merits of the asylum application because another state is competent to process it.

Art. 12 par. 2 RD III

This provision was used to determine that France was the competent state because the applicant held a valid visa issued by France.

Art. 17 par. 1 RD III

This provision was considered but ultimately not applied, as humanitarian grounds did not justify entering into the merits of the case.

Art. 29a cpv. 3 OAsi 1

This provision, which implements the humanitarian clause, was considered but not applied as the applicant's medical condition was not deemed severe enough.

Art. 63 cpv. 1 e 5 PA

These provisions were cited in relation to the imposition of court costs on the applicant.

Art. 3 lett. a TS-TAF

This provision was cited in relation to the amount of court costs to be borne by the applicant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte VI F-2181/2025

Sentenza del 7 aprile 2025

Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l’approvazione del giudice Yannick Antoniazza-Hafner, cancelliera Alissa Vallenari.

Parti A._______, nata il (…), (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi);

decisione della SEM del 24 marzo 2025 / N (…).

F-2181/2025

Visto:

la domanda d’asilo che l’interessata ha presentato in Svizzera il (…) gennaio 2025,

l’estratto della banca dati europea “CS-VIS” del 21 gennaio 2025, da cui si evince che la richiedente aveva ottenuto un visto dalla Francia il (…), valido per l’entrata negli Stati Schengen dal (…) al (…), la domanda di presa in carico della richiedente del 21 gennaio 2025 che l’autorità svizzera competente ha indirizzato alla sua omologa francese, fondata sull’art. 12 par. 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III),

il verbale del colloquio Dublino del (…) gennaio 2025 dell’interessata, la risposta positiva della Francia del 20 marzo 2025 alla richiesta di presa in carico ex art. 12 par. 2 RD III,

la decisione della SEM del 24 marzo 2025, notificata il 25 marzo 2025 (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-31/1), di non entrata nel merito giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), con conseguente trasferimento dell’interessata verso la Francia,

la cessazione del mandato di rappresentanza della ricorrente da parte di (…) il 25 marzo 2025,

il ricorso datato 28 marzo 2025 (ma inviato soltanto il 31 marzo 2025; cfr. risultanze processuali), inoltrato dall’insorgente dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) contro la summenzionata decisione della SEM, con le richieste procedurali tendenti d’un canto alla concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, e d’altro canto, all’accoglimento dell’istanza d’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali,

la pronuncia della sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento quale misura supercautelare da parte del Tribunale in data 1° aprile 2025,

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i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato:

che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA, che il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti,

che la SEM non entra nel merito di una domanda d’asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e dell’allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); che in questo senso la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d’asilo secondo il RD III, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale, presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide; che se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l’esame della domanda d’asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2),

che l’art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 e 15 RD III), riservati i casi descritti all’art. 3 par. 2 RD III; che altresì, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III),

che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge)

– come è il caso nella fattispecie – ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente, enumerato al capo III, è applicabile solo se,

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nella gerarchia dei criteri elencati all’art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri),

che conformemente all’art. 12 par. 2 RD III, se il richiedente è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato il visto, a meno che il visto non sia stato rilasciato per conto di un altro Stato membro nel quadro di un accordo di rappresentanza ai sensi dell’art. 8 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti; che in tal caso l’esame della domanda di protezione internazionale compete allo Stato membro rappresentato,

che in concreto è assodato e incontestato che la ricorrente è titolare di un visto per ingressi multipli emesso dalla Francia valido dal (…) al (…) (cfr. n. 8/2 e 18/3), e che ella è giunta in Europa passando dal B._______ il (…), per poi trasferirsi in Francia, dove vi sarebbe rimasta per (…) giorni (cfr. n. 18/3),

che tuttavia, per contestare l’esigibilità del suo trasferimento in Francia la ricorrente rileva di non aver beneficiato di alcun aiuto durante la sua permanenza in tale Paese, che la sua domanda d’asilo non sarebbe stata trattata correttamente e che vi sarebbero indizi atti a ritenere come le autorità francesi non la condurrebbero correttamente, anche ed in particolare in violazione del principio di non-respingimento, che a tal proposito va innanzitutto ricordato che la Francia, membro dell’UE, è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati con il relativo Protocollo aggiuntivo, dalla CEDU e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; che pertanto, si deve presumere che la Francia rispetti la sicurezza dei richiedenti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della loro domanda d’asilo secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura] e 2013/33/UE [direttiva accoglienza]); che questa presunzione non è irrefragabile e non va ammessa se, nello Stato di trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell’UE, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. la DTAF 2011/19 consid. 6),

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che in concreto, è cosa notoria che la procedura d’asilo in Francia rispetta le garanzie formali poste dal diritto internazionale; che la dichiarazione della ricorrente rilasciata durante il colloquio Dublino, che ella una volta giunta in Francia, si sarebbe recata in prefettura per chiedere asilo, ma che le sarebbe stato riferito non poterlo fare, perché era la (…) (cfr. n. 18/3), non risulta essere in alcun modo dimostrata con elementi sostanziati e circostanziati, e pertanto è ritenuta inverosimile, che inoltre ella, non avendo presentato una domanda d’asilo in Francia, non poteva beneficiare degli aiuti e dei diritti procedurali che le spettano invece secondo le suddette direttive accoglienza e procedura; che delle stesse ella potrà beneficiarne, e nel caso contrario esigerne il rispetto presso le autorità francesi, non appena avrà depositato una domanda d’asilo in Francia,

che in proposito si sottolinea ancora come, essendo la Francia uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che l’insorgente non possa far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese – e perfino adire la Corte europea dei diritti dell’uomo – ciò che non ha mai addotto di aver fatto durante il suo brevissimo soggiorno di (…) giorni in Francia (cfr. n. 18/3), se ritenesse che le autorità francesi siano venute meno ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale in passato, o ancora se in futuro i suoi diritti non venissero rispettati,

che peraltro non vi sono né agli atti all’inserto né presentati neppure con il ricorso dall’insorgente, degli indizi supportati da qualsivoglia concretezza e sostanza, atti a ritenere che la Francia non rispetterebbe il principio di nonrespingimento,

che in merito poi all’allegazione reiterata nel ricorso che in Francia la sua incolumità fisica sarebbe in serio pericolo, si rinvia alla pertinente e completa argomentazione nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 3 seg.), onde evitare inutili ridondanze e non avendo la ricorrente apportato nel suo gravame alcun elemento concreto e fondato che possa mutarne l’apprezzamento,

che ne discende pertanto che la presunzione del rispetto della sicurezza dei richiedenti l’asilo da parte dello Stato in questione, non è confutata in specie e che pertanto l’art. 3 par. 2 RD III non trova applicazione,

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che occorre ancora esaminare se, come lo richiede l’insorgente nel ricorso a causa della sua situazione medica che ella ritiene di una gravità tale che il suo trasferimento in Francia violerebbe l’art. 3 CEDU, nella fattispecie risulti applicabile la clausola discrezionale prevista all’art. 17 par. 1 RD III (“clausola di sovranità”), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.31), che prevede che se “motivi umanitari” lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda,

che il Tribunale, alla stessa stregua dell’autorità inferiore, non ravvede tuttavia problematiche di una gravità tale da impedire il suo trasferimento in Francia,

che invero, dal profilo medico, l’incarto rivela che alla ricorrente sono state diagnosticate degli esiti da osteosintesi omero distale di (…) con placca e viti su trauma del (…) (cfr. n. 19/2) – senza alcun carattere d’urgenza per un intervento elettivo della rimozione dei mezzi di sintesi (cfr. n. 19/2) nonostante la nuova valutazione ortopedica richiesta in tal senso (cfr. n. 25/4)

– un addome globoso per adipe (cfr. n. 14/3), nonché un disturbo posttraumatico da stress, per il quale la ricorrente segue dei regolari colloqui psicologici e psichiatrici ed assume una cura farmacologica (cfr. n. 20/4, 22/4, 23/4, 24/4, 26/4, 27/4, 33/4, 34/4 e 37/4); che stando così le cose, il suo stato di salute, a differenza di quanto ella afferma, non è classificabile quale grave ai sensi della giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), e pertanto lo stesso non osta ad un suo rinvio in Francia, che del resto, ella potrà continuare le cure ed i trattamenti finora ricevuti in Svizzera anche nel suddetto Paese, che dispone di strutture mediche adeguate e sufficienti (cfr. anche in merito la decisione impugnata, p.to II, pag. 4 seg.; ex multis la sentenza del TAF F-395/2025 del 23 gennaio 2025 consid. 5.2 con ulteriore rif. cit.),

che sulla scorta dei surriferiti presupposti, non si ravvisano indicatori per concludere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che non vi

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è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all’art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Francia è competente per la presa in carico dell’insorgente in ossequio alle condizioni poste nel RD III, che considerato quanto precede, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione della SEM confermata,

che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda procedurale tendente alla concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, è divenuta senza oggetto; che altresì con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 1° aprile 2025, sono revocate, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta; che le spese processuali di fr. 750.–, sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

F-2181/2025

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Basil Cupa Alissa Vallenari

Data di spedizione: