Asylum Seeker's Appeal Dismissed: Germany Competent to Process Claim Under Dublin Regulation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court dismissed an asylum seeker's appeal, upholding the migration authority's decision to not consider his asylum claim and to transfer him to Germany. The court found that Germany was competent to process the claim under Dublin Regulation rules, as it had already accepted the asylum seeker for readmission. The court also determined that there were no systemic deficiencies in Germany and that the asylum seeker's health concerns did not rise to a level requiring an exception to the transfer rules, thus rejecting his claims of potential deprivation of basic needs or inhumane living conditions upon return.
Legislator-Regeste
AmtlichAsilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 24 febbraio 2025
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KI-generiertCited as the legal basis for the SEM's decision not to enter into the merits of the asylum application.
Cited as the legal basis for ordering the applicant's transfer to Germany.
Cited as the legal basis for imposing court costs on the applicant.
Cited as the basis for the amount of court costs imposed on the applicant.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Corte VI F-1462/2025
Sentenza del 5 marzo 2025
Composizione Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica, con l'approvazione del giudice Basil Cupa;
cancelliera Caroline Rausch.
Parti A._______, nato il (…), Turchia, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 24 febbraio 2025 / N (…).
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Fatti:
A. L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il
6 febbraio 2025. Dalle ricerche intraprese nella banca dati europea EURODAC è risultato che aveva depositato delle domande d’asilo in Germania il 29 settembre 2023 e il 5 luglio 2024.
B. Durante il colloquio Dublino del 18 febbraio 2025, il ricorrente si è espresso in merito al suo stato di salute, ai motivi che si opporrebbero alla competenza della Germania per la trattazione della sua domanda d’asilo, nonché alla prospettata decisione di non entrata nel merito della sua domanda d’asilo unitamente al conseguente trasferimento verso detto Paese.
C. Il 18 febbraio 2025, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha inoltrato una richiesta di riammissione dell’interessato alle competenti autorità tedesche, ai sensi dell’art. 18 par. 1 lett. d del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Il 20 febbraio 2025, le autorità tedesche hanno accolto la richiesta di riammissione in virtù della disposizione di legge suddetta.
D. Con decisione del 24 febbraio 2025, notificata il 25 febbraio 2025, la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo citata e ha ordinato l’allontanamento del richiedente verso la Germania, incaricando il Cantone B._______ dell’esecuzione di tale misura e constatando l’assenza dell’effetto sospensivo a un eventuale ricorso. La SEM ha altresì disposto la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice.
E. Il 25 febbraio 2025, il rappresentante legale ha sottoscritto la cessazione del mandato di rappresentanza.
F. Con ricorso del 4 marzo 2025 (timbro postale), l’interessato è insorto
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dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), concludendo, secondo il senso, principalmente per l’annullamento della decisione succitata e per l’entrata nel merito della domanda d’asilo. Sul piano procedurale, egli chiede la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso e l’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali.
G. Il 5 marzo 2025, il Tribunale ha ordinato la sospensione provvisoria dell’esecuzione del trasferimento del ricorrente verso la Germania.
Diritto:
1.
1.1. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. Questa sentenza è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
1.2. I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
2.
2.1. L’autorità inferiore ha correttamente rilevato che la Germania ha accettato la riammissione del ricorrente in virtù dell’art. 18 par. 1 lett. d RD III, ciò che giustifica la competenza di detto Paese per condurre il seguito della procedura di determinazione dello Stato membro competente per la domanda d’asilo. Inoltre, conformemente all’invalsa giurisprudenza del Tribunale, l’autorità inferiore ha giustamente concluso che in Germania non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 par. 2 RD III e che, considerate le allegazioni addotte nell’ambito del colloquio Dublino nonché lo stato di salute dell’interessato (caratterizzato segnatamente da un’ernia inguinale e dolori) non sussistono validi motivi per l’applicazione della clausola di sovranità di cui all’art. 17 par. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). Perciò, il Tribunale ritiene che la SEM
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abbia accertato i fatti rilevanti in modo completo e accurato e non abbia ecceduto o abusato del suo ampio potere discrezionale nel rifiutare di accettare l'esistenza di ragioni umanitarie (cfr. DTAF 2017 VI/5, par. 8.5.2). L’autorità inferiore ha quindi agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del richiedente verso la Germania in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. decisione avversata; art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA).
2.2. Le censure proposte nel gravame non permettono di giungere a una conclusione diversa. Segnatamente, il ricorrente non ha fornito indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno in Germania lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegne, in violazione della direttiva accoglienza. Anche lo stato di salute del ricorrente (cfr. consid. 2.1) non raggiunge una gravità tale da ostacolare il suo trasferimento verso la Germania sotto il profilo dell’art. 3 CEDU (cfr. sentenze della CorteEDU Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; DTAF 2011/9 consid. 7.1).
3. Ne discende che la decisione della SEM non è da contestare e il ricorso deve quindi essere respinto.
4. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le misure supercautelari pronunciate il 5 marzo 2025 sono revocate e la richiesta tendente alla concessione dell’effetto sospensivo risulta divenuta senza oggetto.
5. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché artt. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
La giudice unica: La cancelliera:
Claudia Cotting-Schalch Caroline Rausch