Asylum Seeker's Appeal for Canton Assignment Denied Due to Lack of Demonstrated Sibling Dependency
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court upheld the State Secretariat for Migration's (SEM) decision to assign an asylum seeker to a specific canton, rejecting the applicant's appeal to be assigned to a different canton where his sister resides. The court reasoned that while the principle of family unity is protected, it primarily applies to the nuclear family. Relationships between siblings are only protected if there is a specific dependency beyond usual affection, such as due to severe illness or disability requiring constant care. The applicant failed to demonstrate such a dependency on his sister, as his claims of a need for financial, social, affective, or medical support from her were unsubstantiated, and his claims about better integration opportunities were not grounds for appeal in this context.
Legislator-Regeste
AmtlichAssegnazione di un richiedente l'asilo a un cantone | Assegnazione di un richiedente l'asilo a un cantone; decisione della SEM del 6 febbraio 2025
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KI-generiertThe appeal was rejected as manifestly unfounded, implying the decision on the canton assignment did not violate the principle of family unity.
The court found no violation of the principle of family unity, which is interpreted in light of Article 8 ECHR.
Costs were imposed on the appellant due to the rejection of the appeal (soccombenza).
The amount of court costs was determined based on this provision.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Corte VI F-1003/2025
Sentenza del 12 marzo 2025
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione della giudice Aileen Truttmann;
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti A._______, (…), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Assegnazione di un richiedente l’asilo a un cantone;
decisione della SEM del 6 febbraio 2025.
F-1003/2025
Fatti:
A. A.a L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) dicembre 2024 ed è stato sentito in merito ai suoi motivi d’asilo il (…) gennaio 2025.
A.b A seguito dell’assegnazione della pratica alla procedura ampliata da parte della SEM in data 6 febbraio 2025, con decisione separata sempre del 6 febbraio 2025, l’autorità inferiore ha attribuito il richiedente al Cantone B._______.
B. Con ricorso del 14 febbraio 2025 (cfr. risultanze processuali; data d’entrata: 17 febbraio 2025), in lingua tedesca, il ricorrente ha avversato la suddetta decisione di ripartizione cantonale dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), concludendo ad una sua attribuzione al Cantone C._______. Al ricorso, oltreché copia della documentazione medica già presentata nella procedura dinanzi alla SEM, l’insorgente ha annesso, in copia: il permesso di soggiorno B della sorella D._______; l’attestazione di residenza dell’E._______ del 7 maggio 2024 inerente alla sorella D._______; la conferma di ricezione del (…) della decisione d’asilo della SEM relativa alla sorella D._______ e la decisione positiva del (…) della SEM inerente alla predetta sorella.
C. Gli ulteriori fatti ed argomenti invocati dalle parti, saranno esaminati, se necessario, nei considerandi in diritto che seguono.
Diritto:
1.
1.1 Ai sensi dell’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia d’attribuzione cantonale dei richiedenti l’asilo emesse dalla SEM nell’ambito della procedura d’asilo sono suscettibili di ricorso dinanzi a questo Tribunale, dimodoché esso è competente a giudicare del presente ricorso (cfr. gli art. 31 a 33 LTAF, nonché gli art. 27 cpv. 3, 105 e 107 cpv. 1 in fine della
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legge sull’asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]). Inoltre, poiché la procedura verte su una decisione inerente alla LAsi, la presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 A meno che la LTAF non disponga altrimenti, la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (cfr. art. 37 LTAF e 6 LAsi).
1.3 Il ricorso presentato il 14 febbraio 2025 è tempestivo (cfr. art. 105, 107 cpv. 1 e 108 cpv. 2 LAsi) ed è inoltre conforme ai requisiti posti agli art. 48 cpv. 1 e 52 cpv. 1 PA.
1.4 Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l’approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
1.5 Si rileva inoltre come il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca, allorché la decisione impugnata è stata redatta in italiano. Tuttavia, non essendo ravvisabili nel gravame ragioni per scostarsi dalla regola sancita all’art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell’art. 6 LAsi e dell’art. 37 LTAF, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata.
2.
2.1 La SEM ripartisce i richiedenti l’asilo fra i cantoni, tenendo conto dei loro reciproci interessi degni di protezione (art. 27 cpv. 3 1a e 2a frase LAsi).
2.2 I richiedenti sono attribuiti ai cantoni in virtù dell’art. 21 cpv. 2 a cpv. 6 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). La SEM attribuisce i richiedenti l’asilo ai Cantoni, proporzionalmente alla popolazione, tenendo conto dei membri della loro famiglia che vivono già in Svizzera, delle cittadinanze e dei casi particolarmente bisognosi di assistenza (art. 22 cpv. 1 OAsi 1).
3.
3.1 La decisione d’attribuzione cantonale può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell’unità della famiglia (art. 27 cpv. 3 3a frase LAsi; DTAF 2012/2 consid. 2.2). L’esigenza di far valere una violazione del principio dell’unità della famiglia costituisce un presupposto processuale, ciò che implica che la relativa censura deve essere sollevata e motivata
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(cfr. sentenze del TAF F-8237/2024 del 26 febbraio 2025 consid. 3.3.2, F-4876/2024 del 29 novembre 2024 consid. 3.1.1).
3.2 La nozione dell’unità della famiglia ai sensi dell’art. 27 cpv. 3 3a frase LAsi non sorpassa quella della nozione corrispondente contenuta all’art. 8 par. 1 CEDU (cfr. DTAF 2008/47 consid. 4.1).
3.3
3.3.1 In principio, s’intende per famiglia i coniugi ed i figli minorenni, così come i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale (art. 1a lett. e OAsi 1). Pertanto, le relazioni famigliari protette sono innanzitutto quelle che concernono la famiglia in senso stretto (famiglia cosiddetta “nucleare”), ovvero quelle che esistono tra coniugi così come tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione domestica (cfr. DTF 147 I 268 consid. 1.2.3, 144 II 1 consid. 6.1).
3.3.2 Altri legami famigliari o parentali, quali quelli tra fratelli e sorelle, possono rientrare nell’ambito di protezione della suddetta norma, allorché v’è un rapporto di dipendenza particolare che sorpassa gli usuali legami affettivi o famigliari (cfr. DTF 144 II 1 consid. 6.1), per esempio a causa di un handicap o di una grave malattia (cfr. DTF 145 I 227 consid. 3.1) che necessita una presa in carico permanente nella vita quotidiana (cfr. DTAF 2007/45 consid. 5.3). Tuttavia, l’handicap o la grave malattia devono necessitare una presenza, una sorveglianza, delle cure e un’attenzione che solo dei famigliari stretti sono generalmente in grado di assumere o di prodigare (cfr. DTF 144 II 1 consid. 6.1; sentenza del Tribunale federale 2C_471/2019 e 2C_474/2019 del 25 settembre 2019 consid. 4.1-4.3; sentenza del TAF F-745/2023 e F-747/2023 del 27 febbraio 2023 consid. 4.3).
3.4 Venendo ora al caso concreto, nel suo gravame, il ricorrente ha chiesto di poter essere attribuito al Cantone C._______, in quanto nella città omonima risiederebbe la sorella, D._______ (dossier della SEM N […]), che quale rifugiata riconosciuta è detentrice di un permesso B, disporrebbe anche delle possibilità finanziarie ed affettive per poterlo aiutare nella sua integrazione. Egli ha osservato in tal senso come vivere nello stesso cantone della sorella gli offrirebbe la possibilità di un ambiente più stabile e salutare. Sarebbe invece per lui cagionevole dal profilo psichico – a causa delle torture che avrebbe subito durante la sua detenzione in Turchia – così come per le patologie fisiche croniche di cui egli soffrirebbe (asma, ulcere allo stomaco ed aritmie al cuore) non disporre di un supporto famigliare. Inoltre, nel Canton C._______, sarebbero disponibili delle migliori offerte d’integrazione, quali maggiori possibilità d’alloggio e di corsi di lingua, che
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faciliterebbero considerevolmente il suo processo integrativo nel contesto svizzero. In tale ambito, occorre rilevare come l’insorgente ha invocato, in modo per lo meno implicito (cfr. ricorso, pag. 1 dove si parla di: “Familienzusemmenführung”), una violazione del principio dell’unità della famiglia, ai sensi dell’art. 27 cpv. 3 LAsi. V’è quindi luogo di ritenere che i presupposti per entrare nel merito del ricorso sono dati.
3.5
3.5.1 Il Tribunale constata innanzitutto come, al contrario di quanto sollevato per la prima volta nel ricorso dall’insorgente, egli non ha mai presentato alcuna richiesta alla SEM di essere attribuito al medesimo cantone dove risiede la sorella D._______, essendosi unicamente accontentato di riferire come la stessa sarebbe espatriata dalla Turchia nel (…), allorché il ricorrente si sarebbe trovato ancora in carcere, avrebbe ottenuto una decisione positiva sull’asilo da parte della SEM sempre nel (…), nonché che la medesima vivrebbe a C._______ (cfr. atto SEM n. [{…}]-14/9, D25, pag. 4). Sotto tale profilo la decisione della SEM d’attribuzione cantonale, non risulta pertanto in alcun modo carente nella sua motivazione. Altresì, il Tribunale denota come le censure che si fondano su una migliore integrazione che il ricorrente ritiene di poter usufruire nel Cantone C._______ rispetto al Cantone B._______, anche grazie alla presenza della sorella, non risultano essere ricevibili nel quadro di un ricorso contro la decisione iniziale d’attribuzione ad un cantone.
3.5.2 V’è inoltre da osservare come la sorella del ricorrente, non faccia parte della famiglia nucleare secondo la definizione dedotta dall’art. 8 par. 1 CEDU e ricordata all’art. 1a lett. e OAsi 1. Pertanto, soltanto una relazione di dipendenza particolare tra il ricorrente e la sorella, D._______, nel senso già sopra esposto (cfr. consid. 3.3.2), permetterebbe di ritenere una violazione del principio dell’unità della famiglia. Ciò non risulta tuttavia essere il caso di specie. Difatti, malgrado non si voglia in alcun modo sminuire le patologie di cui soffre il ricorrente e che sono evincibili dagli atti al suo incarto, né dalla medesima documentazione, né da quanto argomentato nel suo ricorso, si può concludere per un rapporto di dipendenza tra il ricorrente e la sorella come invece esatto dalla giurisprudenza, fondata in particolare sull’art. 8 CEDU. Invero, non v’è agli atti alcun elemento che provi come il ricorrente dipenderebbe dal profilo finanziario, sociale, affettivo e/o medico dal sostegno rispettivamente dalle cure della predetta sorella. Per quanto il Tribunale non neghi che la presenza della sorella del ricorrente potrebbe apportargli una certa sicurezza dal profilo affettivo – sorella con la quale, si sottolinea però, egli per diversi anni non è per sua stessa ammissione stato in contatto (cfr. atto della SEM n. 14/9, D25,
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pag. 4 e D40, pag. 7) – tuttavia tale sostegno unicamente morale non è sufficiente per ammettere un rapporto di dipendenza particolare ai sensi della giurisprudenza summenzionata (cfr. sentenze del TAF F-745/2023 e F-747/2023 precitata consid. 4.3, F-5921/2022 del 4 gennaio 2023 consid. 3.3).
3.5.3 Alla luce di quanto precede, v’è luogo di ritenere che la decisione impugnata non risulta contraria all’art. 8 CEDU e al principio dell’unità della famiglia. Stando così le cose, il ricorso deve essere respinto come manifestamente infondato e la decisione impugnata confermata. Si aggiunga, ad abundantiam, che il ricorrente potrà reiterare alla SEM la sua richiesta di cambiamento di cantone (cfr. art. 22 cpv. 2 e art. 44 OAsi 1).
4. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il procedimento si svolge in italiano.
2. Il ricorso è respinto.
3. Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e alla SEM.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: