Removal Order Annulled Due to Abrogated Law and Procedural Deficiencies
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn applicant appealed an order for his removal to Italy, arguing that the removal would violate Article 3 of the European Convention on Human Rights due to potential difficulties accessing necessary medical care. The Federal Administrative Court, however, found that the removal order was based on an abrogated law, as the case was pending after the effective date of new legislation. Furthermore, the court noted that a prerequisite for applying the current removal law, namely an asylum interview, had not been conducted. Consequently, the court annulled the removal order and remitted the case to the lower authority for further investigation and a new decision, also awarding the applicant legal costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 48 cpv. 1 nonch, Art. 62 cpv. 4 PA, Art. 3 LAsi, Art. 3 CEDU, Art. 34 LAsi, Art. 42 cpv. 2 LAsi; Removal Order Annulled Due to Abrogated Law and Procedural Deficiencies: The Federal Administrative Court, however, found that the removal order was based on an abrogated law, as the case was pending after the effective date of new legislation. Furthermore, the court noted that a prerequisite for applying the current removal law, namely an asylum interview, had not been conducted. Consequently, the court annulled the removal order and remitted the case to the lower authority for further investigation and a new decision, also awarding the applicant legal costs.
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KI-generiertThe court can substitute itself for the lower authority or remand the case for a new decision.
No court costs are levied due to the outcome of the procedure.
The court grants an indemnity for reimbursable expenses.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV D-8691/2007 {T 0/2}
Sentenza del 1°febbraio 2008
Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), François Badoud e Claudia Cotting- Schalch (presidente di corte), cancelliera Chiara Piras.
Parti A._______, Turchia, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto la decisione incidentale del 18 dicembre 2007 in materia d'allontanamento preventivo / N .
D-8691/2007
Fatti:
A. L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 16 giugno 2007 ed è stato udito il 21 giugno 2007.
B. Il 5 luglio 2007, rispettivamente il 7 dicembre 2007, le autorità italiane hanno comunicato a quelle svizzere d'essere disposte a riammettere l'interessato sul loro territorio (atti A9/5 e A31/5 dell'incarto dell'autorità inferiore).
C. Il 18 dicembre 2007, l'UFM ha pronunciato una decisione incidentale d'allontanamento preventivo dell'interessato verso l'Italia, siccome possibile, ragionevolmente esigibile e lecita (vecchio art. 42 cpv. 2 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi]).
D. Il 21 dicembre 2007, l'interessato ha inoltrato un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione incidentale resa dall'UFM.
E. Il 27 dicembre 2007, il TAF ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso.
F. Il 3 gennaio 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
Diritto:
1. Il Tribunale amministrativo federale giudica definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
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2. V'è pertanto motivo d’entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021).
3. Questo Tribunale esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 25 luglio 2007 D-6735/2006 consid. 4 e relativo riferimento). In altri termini, il ricorso può essere accolto per ragioni che il ricorrente non ha addotto o respinto in base ad argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (ibidem).
4. Nel provvedimento litigioso, l'UFM ha osservato che il ricorrente ha soggiornato in Italia dal 2001 al 16 giugno 2007. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento preventivo non espone il ricorrente né a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi rispettivamente della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), o a trattamenti vietati dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), né al rischio di un allontanamento verso un Paese persecutore. Infine, le autorità italiane si sono dichiarate disposte a riammettere l'interessato sul loro territorio.
5. Nel gravame, il ricorrente fa valere che, a causa dell'impossibilità di accedere alle cure mediche eventualmente necessarie, un allontanamento preventivo verso l'Italia costituirebbe una violazione dell'art. 3 CEDU.
6. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che negli atti processuali non vi sono nuovi elementi che possano ostare ad un allontanamento preventivo ai sensi del previgente art. 42 cpv. 2 lett. a-b-c LAsi, in vigore fino all'anno scorso, o dell'attuale art. 34 LAsi.
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7.
7.1 Secondo il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge è applicabile il nuovo diritto.
7.2 Questo Tribunale constata pertanto che il vecchio art. 42 cpv. 2 LAsi è stato abrogato con effetto al 31 dicembre 2007 e non è più applicabile alle procedure pendenti al 1° gennaio 2008 (v. pure
sentenza del Tribunale amministrativo federale del 10 gennaio 2008 E-47/2008 consid. 2). Peraltro, l'applicazione dell'art. 34 LAsi presuppone il compimento di un'audizione sui motivi d'asilo, giusta gli art. 29 e 30 LAsi, che nel caso concreto fa difetto.
7.3 Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, che viola il diritto federale, incorre nell'annullamento.
8. Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv.
1 PA; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418). In particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 25 luglio 2007 D-6735/2006 consid. 11 e relativo riferimento). Tale non è il caso nella presente fattispecie. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'accertamento dei fatti determinanti e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza di cassazione.
9. Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art.
63 PA). Ritenuto che il ricorrente è difeso da un mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS
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173.320.2]). La stessa, in assenza di un nota dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 300.--, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile, invero limitato, svolto dal rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS- TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. L'UFM dovrà completare l'istruttoria e pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. L'UFM rifonderà al ricorrente fr. 300.- a titolo di spese ripetibili.
5. Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegata: copia della risposta al ricorso dell'UFM)
- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N )
- B._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Chiara Piras
Data di spedizione: