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D-7828/2010 • BVGer D-7828/2010 KI-generiert

Asylum Claim Denied Due to Lack of Documents and Credibility

Geschäftsnummer D-7828/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court denied an asylum claim and ordered removal because the applicant failed to submit identity or travel documents within the required timeframe and did not provide credible, verifiable reasons for this failure. The applicant's account of her origins, past experiences, and journey was deemed inconsistent and implausible, leading the court to conclude that she failed to demonstrate a legitimate inability to obtain documents or that her refugee status warranted further investigation. Consequently, the court found no grounds to prevent her removal from Switzerland.

Legislator-Regeste

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Art. 6 LAsi, Art. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi; Asylum Claim Denied Due to Lack of Documents and Credibility: The applicant's account of her origins, past experiences, and journey was deemed inconsistent and implausible, leading the court to conclude that she failed to demonstrate a legitimate inability to obtain documents or that her refugee status warranted further investigation. Consequently, the court found no grounds to prevent her removal from Switzerland.

Schlagwörter

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Glaubhaftigkeit der Asylgründe Flüchtlingsstatus Reisedokumente mangelnde Glaubhaftigkeit Abschiebung Gleichartigkeit der Forderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi

Used to decide not to enter into the merits of the asylum application because the applicant did not submit identity or travel documents.

Art. 65 cpv. 1 PA

Used to reject the request for legal aid due to the low probability of success of the appeal.

Art. 63 cpv. 1 e 5 PA

Used to order the applicant to pay court costs due to the outcome of the proceedings.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Corte IV D-7828/2010 {T 0/2}

Sentenza del 16 novembre 2010

Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del Giudice François Badoud, cancelliera Vera Riberti;

Parti A._______, nata (...), alias B._______, (...), Etiopia, dichiaratasi d'Eritrea, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore;

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;

decisione dell'UFM del 27 ottobre 2010 / N [...].

D-7828/2010

Visti:

la domanda d'asilo che l'interessata ha inoltrato il (...) in Svizzera;

il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso alla richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha resa atten - ta circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inol - tro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio con la com - minatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;

i verbali d'audizione dell'interessata del 10 settembre 2010 e del

23 settembre 2010;

la decisione dell'UFM del 27 ottobre 2010, notificata all'interessata il

29 ottobre 2010 (cfr. risultanze processuali);

il ricorso del 5 novembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 8 novembre 2010);

gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (il Tribunale) in data 8 novembre 2010;

ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;

e considerato:

che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal - la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);

che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;

che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);

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che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;

che la ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in - feriore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa;

che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for - ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;

che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;

che i ricorsi manifestamente infondati sono decisi in procedura sempli - ficata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se - condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);

che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scrit - ti;

che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte - ressata ha dichiarato di essere cittadina eritrea, ma di essere nata e cresciuta ad C._______, in Etiopia (cfr. verbale d'audizione del 10 settembre 2010, pag. 2);

che ella sarebbe fuggita da D._______ il (...) dopo aver vissuto per (...) anni clandestinamente a casa di una certa signora E._______ che l'avrebbe accolta dopo la morte dei suoi genitori, entrambi deceduti a causa del virus F._______, e considerato che la ricorrente a causa delle sue origini eritree era malveduta dai precedenti vicini di casa; che durante questi (...) anni l'insorgente si sarebbe oc cupata dei figli della padrona di casa e delle faccende domestiche, subendo maltratta - menti ed insulti; che, inoltre, visto che la padrona non le avrebbe per - messo di studiare, l'interessata sarebbe espatriata grazie all'aiuto di un amico di suo padre che vivrebbe negli G._______ (cfr. verbale d'audizione del 10 settembre 2010, pagg. 6 seg. e verbale d'audizione del

23 settembre 2010, pagg. 8 segg.); che la ricorrente ha confermato che non avrebbe mai avuto problemi né con autorità né con persone terze in Eritrea, confermando peraltro di non aver mai vissuto in Eri - trea, come pure di non aver avuto problemi particolari con autorità o terzi in Etiopia, ad eccezione della persona che la impiegava e dei pre-

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cedenti vicini di casa (cfr. verbale d'audizione del 10 settembre 2010, pag. 7 e verbale d'audizione del 23 settembre 2010, pag. 11);

che, circa il suo viaggio, ella ha raccontato che sarebbe partita in auto da D._______ il (...) giungendo in data (...) a H._______, in Sudan, ove sarebbe rimasta un mese e venti giorni in compagnia del passatore vivendo in una casa dalla quale non sarebbe mai uscita (cfr. verbale d'audizione del 10 settembre 2010, pag. 8); che, sempre assieme al passatore, avrebbe poi proseguito in aereo sino in Francia, senza saper indicare il nome delle località da cui sarebbe decollata e atterrata, trascorrendo la notte del suo arrivo, il (...), nell'auto del passatore e proseguendo il giorno seguente in treno in direzione di I._______ (cfr. verbale d'audizione del 10 settembre 2010, pagg. 8 e 9); che la ricorrente ha pure confermato di non aver mai subito dei controlli durante il suo viaggio (cfr. ibid.);

che l'interessata non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi - tà;

che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che la richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del - l'art. 1 (recte: 1a) lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste al - l'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;

che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do - manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, pronunciando l'al - lontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile;

che, nel ricorso, l'insorgente ha ribadito in sostanza di essere nata in Etiopia da madre etiope e padre eritreo, di esservi cresciuta e di non conoscere praticamente nulla dell'Eritrea, suo padre essendo decedu - to allorquando ella era ancora in tenera età; che ella ha pure confermato che in Etiopia non le sarebbe possibile procurarsi un documento d'identità e che pertanto avrebbe fornito motivi scusabili che spiegano le ragioni per la mancata consegna dei documenti richiesti; che, ad ogni modo, l'insorgente asserisce, riferendosi fra l'altro alle osservazioni redatte dal rappresentate dell'opera assistenziale alla fine della seconda audizione, che dati gli indizi di persecuzione emersi, l'UFM

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avrebbe dovuto procedere ad ulteriori chiarimenti, entrando nel merito della domanda da lei presentata;

che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asi lo; che, infine, ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e del rela - tivo anticipo;

che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do - manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda;

che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si ap plica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al - l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esi - stenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);

che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi - ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti - colari formalità amministrative (DTAF 2007/7, consid. 5);

che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7, consid. 6);

che, nel caso concreto, la ricorrente, a distanza di oltre due mesi dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri;

che, per di più, ella si è semplicemente limitata a dichiarare di non aver mai posseduto né il passaporto né la carta d'identità, poiché avendo sempre vissuto in Etiopia ed illegalmente da più di (...) anni, in

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detto Paese non le era possibile ottenere una carta d'identità eritrea, asserendo semplicemente che prima della guerra tra Eritrea ed Etiopia

– iniziata a suo dire nell'anno 1999 – gli eritrei che vivevano in Etiopia avevano uno statuto legale ed invece susseguentemente sarebbero divenuti illegali (cfr. verbale d'audizione del 23 settembre 2010, pagg. 2 seg.); che, oltre a ciò, avendo ella stessa dichiarato che per poter otte - nere una carta d'identità bisognava possedere un certificato di provenienza, alla domanda sul fatto di aver o meno mai posseduto detto certificato, l'interessata si è limitata a rispondere che non l'ha mai chiesto e mai ottenuto (cfr. verbale d'audizione del 10 settembre 2010, pag. 5); che la ricorrente non è neppure stata in grado di indicare se la sua nascita è stata registrata in Etiopia, limitandosi a dichiarare di non sapere nulla al riguardo poiché i suoi genitori sono morti quando lei era ancora bambina (cfr. verbale d'audizione del 23 settembre 2010, pag. 2); che, al riguardo, si rileva per contro che la ricorrente ha dichiarato che suo padre sarebbe deceduto il (...) e la madre il (...), ovvero quando lei aveva già 14 anni, considerata la data di nascita dichiarata e risalente al (...) (cfr. verbale d'audizione del 10 settembre 2010, pagg. 1 e 4); che, in aggiunta, la ricorrente, alla domanda su cosa avrebbe fatto dopo essere venuta a conoscenza dell'incombenza di presentare un documento di viaggio o d'identità dopo le 48 ore dalla presentazione della domanda d'asilo, si è limitata a rispondere di non aver fatto nulla poiché non ha mai avuto i documenti che le erano stati richiesti (cfr. verbale d'audizione del 10 settembre 2010, pag. 6);

che nel ricorso, l'insorgente non ha fatto altro che ribadire di non avere mai avuto un documento d'identità a causa, segnatamente, dell'origine eritrea del fu di lei padre (cf. ricorso pag. 2);

che inoltre, interrogata sul suo viaggio, l'interessata ha dichiarato di essere partita da D._______ in auto e di essere arrivata a H_______, in Sudan, dove sarebbe rimasta un mese e venti giorni non uscendo mai dalla casa in cui soggiornava e non sapendo dunque dove elle si trovasse esattamente (cfr. verbale d'audizione del 10 settembre 2010, pag. 8); che circa il volo che avrebbe fatto dal Sudan sino in Francia, la ricorrente non è riuscita a fornire dettagli riguardo al nome o al logo della compagnia aerea con la quale avrebbe viaggiato, ai nomi degli aeroporti o dei luoghi in Sudan ed in Francia, dichiarando unicamente che il viaggio in aereo sarebbe durato sette o otto ore (cfr. verbale d'audizione del 10 settembre 2010, pagg. 8 seg.); che inoltre ella sostiene che sarebbe stato il passatore ad avere in mano, durante tutto il

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viaggio, dei documenti di identità che però lei non avrebbe mai né vi - sto né detenuto, non sapendo neppure indicare che generalità avrebbe dovuto dichiarare nel caso in cui le autorità l'avessero fermata od interpellata (cfr. verbale d'audizione del 10 settembre 2010, pag. 8); che pure in merito al viaggio in treno che la ricorrente avrebbe fatto dalla Francia sino in Svizzera, ella non è riuscita a fornire alcun dettaglio cir - ca il tragitto o il valico dal quale sarebbe entrata in territorio elvetico (cfr. verbale d'audizione del 10 settembre 2010, pag. 9);

che, la ricorrente non è stata in grado di specificare null'altro o fornire dettagli e spiegazioni che possano donare credibilità al proprio racconto, che risulta quindi vago, impreciso e contraddittorio;

che, in aggiunta, in sede ricorsuale non è stata fornita alcuna spiega - zione circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modali - tà del viaggio d'espatrio (cfr. ricorso, pag. 2);

che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze e secondo le modalità descritte;

che giova peraltro ricordare che varcare il confine Schengen senza subire alcun controllo, come l'insorgente ha dichiarato di aver fatto, risul - ta a tutt'oggi per lo meno alquanto difficoltoso;

che, vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni della ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, nonché l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, il Tribunale ha ragione di concludere che ella dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa;

che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;

che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente;

che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla - tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una pro-

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cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5);

che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo non adempie manifestamente la qualità di rifugiato; che ciò può risul - tare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza dei motivi d'asilo addotti (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);

che, nel caso di specie, l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere fuggita dall'Etiopia, a seguito della sua situazione illegale in detto Paese, essendo di origine eritrea e non potendo quindi avere futuro alcuno, come pure considerati la vita che avrebbe dovuto condur - re ed i maltrattamenti subiti presso la persona che l'avrebbe accolta in Etiopia;

che nella fattispecie la ricorrente non ha presentato, all'infuori di gene - riche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);

che, a mente di questo Tribunale, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno delle sue origini e della sua domanda d'asilo non presenta elementi di verosimi - glianza;

che infatti basti rilevare che il fatto di cui la ricorrente pretenderebbe prevalersi a sostegno della sua domanda d'asilo, ovvero quello di essere scappata dall'Etiopia poiché in loco non aveva uno statuto legale e che pertanto non le sarebbe stato possibile condurre una vita nor - male (cfr. verbale d'audizione del 10 settembre 2010, pag. 6 e verbale d'audizione del 23 settembre 2010, pag. 7) risulta inverosimile, alla luce delle sue dichiarazioni carenti, contraddittorie ed illogiche;

che, infatti, l'insorgente ha dichiarato di essere d'origine eritrea, di non aver mai vissuto in detto Paese, ma non è riuscita a fornire alcun det - taglio sull'asserito Paese d'origine come, e a titolo d'esempio, le etnie delle popolazioni che vivono in Eritrea (ed in particolare la sua), la du - rata del conflitto tra detto Paese e l'Etiopia, la bandiera dell'Eritrea o la sua suddivisione amministrativa (cfr. verbale d'audizione del 10 set-

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tembre 2010, pag. 2 e verbale d'audizione del 23 settembre 2010, pagg. 4 segg.); che alla domanda sulla ragione di così poche informa - zioni in merito all'asserito Paese di provenienza, la ricorrente si è limitata a rispondere che nessuno le ha mai spiegato nulla sull'Eritrea e che le poche informazioni addotte in sede d'audizione le sapeva semplicemente per caso perché ne aveva sentito parlare (cfr. verbale d'au - dizione del 10 settembre 2010, pag. 3); che, in particolare, per giustificare il fatto che il padre non le avrebbe tramandato nulla sulla cultura, le tradizioni e altre informazioni sul loro Paese d'origine, ella ha dichia - rato di essere piccola quando suo padre è deceduto (cfr. verbale d'au - dizione del 10 settembre 2010, pag. 2) per poi affermare in seguito che suo padre non era a casa (cfr. verbale d'audizione del 23 settembre 2010, pag. 6); che giova pure ricordare, come già citato in prece - denza, che l'interessata avrebbe già avuto quasi 14 anni al momento del decesso del padre e che pertanto avrebbe potuto essere informata e/o interessarsi alle particolarità dell'evocato paese di provenienza, cosa che comunque ella non avrebbe mai fatto neppure in seguito;

che, infine, non appare credibile la giustificazione della ricorrente sul fatto che non avrebbe più avuto contatti con la nonna e lo zio materni dopo la morte del padre, avvenuta un anno prima di quella della madre, poiché questi avevano paura di essere contagiati dal virus F._______, allorché ella stessa ha dichiarato che i due parenti venivano a trovare la famiglia della ricorrente già quando il padre era malato, ovvero prima del decesso (cfr. verbale d'audizione del 23 settembre 2010, pag. 8); che la ricorrente si è pure contraddetta in merito alla persona che l'avrebbe aiutata a fuggire dall'Etiopia, asserendo, alternativamente e senza spiegazioni plausibili, che detta persona era un vicino amico di suo padre che vive in Etiopia o, a seconda delle diverse dichiarazioni, negli G._______ (cfr. verbale d'audizione del 10 settembre 2010, pag.7 e verbale d'audizione del 23 settembre 2010, pagg. 8 seg.);

che, di conseguenza, l'autorità inferiore ha rettamente considerato come inverosimili le dichiarazioni rese dall'insorgente, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi;

che, inoltre, ritenuta l'inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dall'interessata ed illustrate poc'anzi, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte -

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riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesima;

che non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista del - l'ammissibilità (DTAF 2009/50 consid. 8);

che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente verso il suo Pae - se d'origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in detto Paese al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Conven - zione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);

che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en - trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;

che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;

che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz - zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1);

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi - bile (art. 83 cpv. 4 LStr);

che la questione del carattere possibile ammissibile ed esigibile de - v'essere esaminata d'ufficio; che, tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo della persona interessata di collaborare all'accertamento

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dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-7804/2008 del 17 aprile 2009 consid. 12.1 e referenze citate); che si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA;

che, come illustrato in precedenza, nel caso in esame le affermazioni della ricorrente in merito alla propria cittadinanza sono manifestamente carenti ed inverosimili, per il che ella ha segnatamente violato l'obbligo di collaborare circa l'indicazione della sua vera cittadinanza, a lei senza dubbio nota, ed ha così posto le autorità nell'impossibilità di determinare con certezza il suo Paese d'origine, così come l'esistenza di ostacoli all'allontanamento;

che non di meno, e contrariamente a quanto rubricato nella decisione impugnata menzionante l'Eritrea, tale origine, sulla base della prece - dente analisi, non può essere ritenuta;

che, in considerazione di quanto precede, nulla si oppone all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);

che, sebbene in Etiopia vi siano ancora dei movimenti di ribellione, in detto Paese non vige attualmente una situazione di guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella to - talità del territorio nazionale; che infatti la guerra di frontiera tra l'Etio - pia e l'Eritrea, durata due anni e mezzo, si è conclusa con l'armistizio negoziato, nel giugno 2000, per il tramite dell'Organizzazione per l'Unità Africana (OUA) e la successiva firma, in data 12 dicembre 2000, di un trattato di pace da parte di entrambi gli Stati; che inoltre, nonostan - te il ritiro delle truppe di pace dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), nel marzo 2008 dall'Eritrea e nell'agosto 2008 dall'Etiopia, non v'è attualmente un conflitto aperto al confine tra questi due Paesi e che nell'insieme non si può dunque parlare di un peggioramento della situazione generale in Etiopia (cfr. sentenza del Tribunale amministrati - vo federale D-5407/2008 del 26 agosto 2010; sentenza del Tribunale amministrativo federale D-7804/2008 del 17 aprile 2009 consid. 12.4 e giurisprudenza citata);

che, peraltro, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo dissimulato la sua nazionalità, la ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarla nel suo effettivo Paese d'origine;

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che, quanto alla situazione personale della ricorrente, ella è giovane, in buona salute, ha frequentato la scuola dall'età di almeno (...) anni sino all'anno (...) ed ha pure lavorato in patria come bambinaia (cfr. verbale d'audizione del 10 settembre 2010, pagg. 3 e 10); che, inoltre, stando a quanto riferito, in Etiopia vivono ancora la nonna e uno zio materni (cfr. verbale d'audizione del 10 settembre 2010, pag. 4);

che l'insorgente non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni del - la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la ne - cessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;

che, per le ragioni sopraindicate, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr);

che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;

che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori - tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art.

106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;

che, avendo il codesto Tribunale statuito nel merito del ricorso, la do - manda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;

che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);

D-7828/2010

che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);

che la pronuncia è quindi definitiva.

(Dispositivo alla pagina seguente)

D-7828/2010

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, è respinta.

3. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

4. Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)

- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia)

- J._______ (in copia)

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Vera Riberti

Data di spedizione: