Asylum Appeal Rejection and Deportation Upheld
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court rejected an appeal against a decision to not consider a second asylum application and to order deportation. The court found that the applicant's second asylum claim, based on the same grounds as the first which had been definitively rejected, did not present new facts justifying refugee status or provisional protection, nor did it suggest that deportation would violate human rights or create a real danger. The court also upheld the deportation order and the administrative fee imposed, finding no impediments to its execution.
Legislator-Regeste
AmtlichAsilo (non entrata nel merito / nuova procedura d'asilo per la Svizzera) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 11 dicembre 2013
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThis provision was used by the Federal Administrative Court to not enter into the merits of the asylum application because the applicant had already had a negative asylum procedure in Switzerland and had not presented new facts justifying refugee status or provisional protection.
These provisions were cited in relation to the conditions under which the Federal Office for Migration should refrain from ordering an expulsion from Switzerland, which the court found were not met by the applicant.
This provision was cited in relation to the conditions under which the Federal Office for Migration should refrain from ordering an expulsion from Switzerland, which the court found were not met by the applicant.
This provision was cited in relation to the conditions under which the Federal Office for Migration should refrain from ordering an expulsion from Switzerland, which the court found were not met by the applicant.
This provision governs the execution of expulsion and was applied by the court to determine that the expulsion was permissible, reasonably exigible, and possible.
This provision relates to the collection of a fee by the Federal Office for Migration when a new asylum application is submitted after a previous procedure has been closed, and the court upheld the fee in this case.
This provision was used to reject the application for legal aid because the applicant's arguments were not likely to succeed.
This provision was used to allocate the court costs to the applicant due to the outcome of the proceedings.
This provision was used to allocate the court costs to the applicant due to the outcome of the proceedings.
This provision was used to determine the amount of court costs to be paid by the applicant.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Corte IV D-7089/2013
Sentenza del 24 dicembre 2013
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer;
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti A._______, nato il (...), Marocco, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell' 11 dicembre 2013 / N (...).
D-7089/2013
Visto:
la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 28 giugno 2012;
la decisione dell'UFM del 1° febbraio 2013 con la quale non è entrato nel merito della citata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile;
la seconda domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato in data 12 novembre 2013;
il verbale d'audizione sulle generalità del 18 novembre 2013 (di seguito: verbale 1) nonché quello relativo al diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi di medesima data (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM dell'11 dicembre 2013, notificata oralmente al ricorrente il giorno medesimo (cfr. atto B17/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della suddetta domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato, nonché l'esecuzione dell'allontanamento stesso;
il ricorso inoltrato il 16 dicembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 17 dicembre 2013);
la copia dell'incarto parziale dell'UFM, trasmessa via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data
17 dicembre 2013;
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data
19 dicembre 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
D-7089/2013
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso;
che egli ha affermato di aver lasciato la Svizzera il (...) agosto 2013, dopo la conclusione infruttuosa della sua procedura d'asilo e di non essere ritornato nel proprio Paese di origine (cfr. verbale 2, pag. 1); che egli ha altresì dichiarato di non avere nuovi motivi d'asilo (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2, pag. 1);
che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità e dell'audizione in merito al
diritto di essere sentito, il ricorrente ha dichiarato che i motivi d'asilo sono gli stessi già fatti valere nella prima domanda d'asilo, ossia sarebbe espatriato per ragioni economiche, mancanza di lavoro e di soldi e per costruirsi un futuro migliore (verbale 1, pag. 8; verbale 2, pag. 1);
che, dopo la conclusione della prima procedura d'asilo, il medesimo avrebbe lasciato la Svizzera il (...) agosto 2013 per recarsi in Italia, prima a B._______, poi a C._______, dove avrebbe vissuto fino al suo arrivo in Svizzera (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, pag. 1);
che, nella decisione dell'11 dicembre 2013, l'UFM ha considerato, da un lato, che la prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la sua esecuzione verso il Marocco siccome lecita, esigibile e possibile;
D-7089/2013
che la stessa ha altresì fissato un emolumento, giusta l'art. 17b cpv. 4 LAsi, di 600.– CHF a carico del richiedente;
che, nel ricorso l'interessato fa valere che dopo il respingimento della sua domanda d'asilo i suoi problemi sono ulteriormente peggiorati; che si ritrova in Europa senza diritti, senza prospettive, senza alloggio e senza lavoro; che inoltre la situazione in Marocco sarebbe ancora peggiore; che, di conseguenza, se fosse allontanato nel suo Paese d'origine si ritroverebbe in una situazione di grave pericolo; che per questo l'UFM avrebbe dovuto esaminare la sua domanda in maniera ben più approfondita;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo; che, infine, egli chiede che sia revocato l'emolumento posto a suo carico dall'UFM;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria;
che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 1° febbraio 2013;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi) in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato;
che, segnatamente, il ricorrente ha espressamente dichiarato di non essere rientrato al suo Paese d'origine tra la crescita in giudicato della decisione del 1° febbraio 2013 e l'inoltro della seconda domanda d'asilo in
D-7089/2013
Svizzera e di fare valere gli stessi motivi già invocati nel corso del primo procedimento d'asilo (cfr. verbale 1, pagg. 7 e 8; verbale 2, pag. 1);
che, del resto, le allegazioni ricorsuali, s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza;
che, alla luce di quanto evocato, v'è, dunque, ragione di concludere che non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2 pag. 769 e i relativi riferimenti);
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti nuovamente addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria;
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza
1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Marocco possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
D-7089/2013
e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, alla luce di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile;
che, considerata la situazione generale in Marocco e la situazione personale del ricorrente, egli è ancora giovane, scolarizzato, ha un'esperienza professionale come macellaio e come commerciante (cfr. verbale 1, pag. 4); che in Patria dispone inoltre di un'importante rete sociale, ritenuto che vi risiedono i genitori, la sorella, il figlio, nonché diversi parenti, zii e cugini (cfr. verbale 1, pagg. 5 e 6);
che, inoltre, i problemi di ipertensione di cui soffre il ricorrente non sono ostativi all'esecuzione dell'allontanamento in quanto il richiedente ha la possibilità di seguire una terapia adeguata in Patria;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che, per quanto attiene all'emolumento fissato dall'UFM, il Tribunale osserva che, giusta l'art. 17b cpv. 4 LAsi, se una persona presenta una nuova domanda di asilo dopo che una procedura di asilo e allontanamento nei suoi confronti è stata chiusa con decisione passata in giudicato, l'Ufficio riscuote un emolumento qualora non entri nel merito o respinga la domanda; che, a richiesta, l'autorità inferiore esonera dal pagamento delle spese procedurali il richiedente indigente la cui domanda non sembri a priori destinata all'insuccesso, eccetto che il richiedente sia tornato in Svizzera dallo Stato d'origine o di provenienza;
D-7089/2013
che, ciò posto, l'autorità inferiore ha rettamente fissato un emolumento al ricorrente, per il che la censura in questo senso va respinta;
che, avando il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-7089/2013
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: