Asylum application rejected due to failure to provide documents and lack of credible fear of persecution.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court upheld the decision to not consider an asylum application and to order deportation because the applicant failed to submit valid identity or travel documents within 48 hours of filing the application and did not provide credible reasons for this failure. The court found the applicant's explanations regarding his travel and lack of documents to be inconsistent and improbable, indicating he was withholding them, and therefore not eligible for exceptions to the document submission rule. Furthermore, the court found no evidence of a well-founded fear of persecution in his home country that would prevent deportation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 6 LAsi, Art. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi; Asylum application rejected due to failure to provide documents and lack of credible fear of persecution: The court found the applicant's explanations regarding his travel and lack of documents to be inconsistent and improbable, indicating he was withholding them, and therefore not eligible for exceptions to the document submission rule. Furthermore, the court found no evidence of a well-founded fear of persecution in his home country that would prevent deportation.
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KI-generiertUsed to declare that the asylum application would not be considered on its merits.
Basis for imposing court costs on the unsuccessful applicant.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV D-6858/2010 {T 0/2}
Sentenza del 29 settembre 2010
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer;
cancelliere Federico Pestoni.
Parti A._______, alias B._______, Algeria, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 20 settembre 2010 / N [...].
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Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera;
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 27 agosto 2010 e del 20 settembre 2010;
la decisione dell'UFM del 20 settembre 2010, notificata all'interessato il giorno stesso (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 22 settembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 23 settembre 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi via fax al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 23 settembre 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del - l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
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che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in - feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino algerino di etnia berbera, nato e con ultimo domicilio a C._______, D._______ (cfr. verbale d'audizione del 27 agosto 2010, pag. 1);
che il richiedente, avrebbe lasciato l'Algeria nel mese di (...) per il fatto di non essere più riuscito ad integrarsi nella società algerina dopo aver vissuto in Europa tra il (...) e il (...), dapprima in E._______ e poi in F._______; che, infatti, una volta ritornato in patria, si sarebbe sentito escluso dalla sua famiglia, la quale, a suo dire, lo avrebbe in qualche modo isolato (cfr. verbale d'audizione del 27 agosto 2010, pagg. 5 e 6); che ciò, aggiunto alla difficoltà di trovare un'occupazione, lo avrebbe fatto cadere in depressione; che, tutto ciò stante, se dovesse tornare in patria egli sarebbe disperato al punto di togliersi la vita (cfr. verbale d'audizione del 27 agosto 2010, pag. 7); che quindi, sarebbe partito da D._______ a bordo di una nave mercantile comandata da un suo famigliare, il quale gli avrebbe fornito i documenti come membro dell'equipaggio; che una volta giunto a G._______, grazie ai documenti predetti ha potuto lasciare l'area portuale per il centro città, dove avrebbe soggiornato per tre giorni presso un non meglio specificato hotel; che di qui si è trasferito, in treno, a H._______, dove avrebbe dormito per quattro notti in stazione centrale; che il quinto giorno, sempre per mezzo del treno, è giunto in Svizzera, a I._______ dove ha depositato la propria domanda d'asilo; (cfr. verbale d'audizione del 27 agosto 2010, pagg. 7, 8 e 9);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del -
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l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questio ni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do - manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Algeria siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata con - segna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei verbali di audizione, e meglio che il suo passaporto sarebbe scaduto nel 1994 e non ne avrebbe mai chiesto il rinnovo e che, la sua carta di identità si troverebbe presso la sua famiglia in Algeria, motivo per cui gli sarebbe stato impossibile poterla produrre in 48 ore; che tuttavia proverà a fare dei tentativi per farsela inviare; che pertanto esisterebbero dei motivi scusabili per la mancata consegna di un documento di identità;
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo, subordinatamente la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presumibili spese processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si ap plica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al - l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'e - sistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
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che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi - ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti - colari formalità amministrative;
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre un mese dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri;
che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare che il suo passaporto sarebbe scaduto nel 1994 e non ne avrebbe mai chiesto il rinnovo e che, la sua carta di identità si troverebbe presso la sua famiglia in Algeria, motivo per cui gli sarebbe stato impossibile poterla pro - durre in 48 ore; che tuttavia proverà a fare dei tentativi per farsela in - viare;
che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, egli è stato assolutamente superficiale ed evasivo senza fornire alcun dettaglio del tragitto intrapreso; che ha dichiarato di aver lasciato l'Algeria a bordo di un mercantile comandato da un suo famigliare, il quale gli avrebbe fornito i documenti come membro dell'equipaggio, che giunto a G._______ sarebbe riuscito a lasciare il porto grazie ai predetti documenti, dei quali si sarebbe poi liberato, e avrebbe soggiornato per tre giorni in un albergo della città, del quale tuttavia non rammenta né il nome, né l'in - dirizzo; che in seguito si sarebbe recato a H._______, in treno, viaggiando senza alcun documento e senza subire mai alcun controllo; che di qui, dopo aver dormito quattro notti in stazione centrale, avrebbe proseguito il viaggio, sempre in treno, fino a I._______, dove ha depo - sitato la propria domanda di asilo in data (...) (cfr. verbale d'audizione del 27 agosto 2010, pagg. 7, 8 e 9);
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte;
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che, in particolare, appare totalmente inverosimile che egli sia giunto in Svizzera senza ricordare alcun dettaglio di un viaggio così lungo, e senza aver mai subito alcun tipo di controllo;
che argomentazioni come quelle addotte appaiono tutte verosimilmente inattendibili;
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla - tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dall'Algeria per il fatto di non essere più riuscito ad integrarsi in patria, dopo aver vissuto per in E._______, tra il (...) e il (...) ed in F._______ dal (...) al (...); che inoltre dopo il suo ritorno egli sarebbe stato messo in disparte dalla sua famiglia e sarebbe caduto in depressione; che a causa di ciò, del clima e della mancanza di lavoro in Algeria, in caso di ritorno sarebbe capace di togliersi la vita;
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che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento di verosimiglianza;
che basti rilevare innanzitutto che il ricorrente si è espresso in modo molto vago sugli eventi che lo avrebbero indotto a lasciare il proprio Paese; che, a titolo d'esempio, egli si è contraddetto su avvenimenti importanti del suo racconto, e meglio in relazione alle asserite aggressioni che avrebbe subito; che infatti egli ha raccontato in sede di prima audizione di essere stato vittima di due rapine nelle quali gli sarebbero stati sottratti i valori che aveva con sé e che esse sono avvenute nella primavera e nel giugno del 2010 (cfr. verbale d'audizione del 27 agosto 2010, pag. 6); che tuttavia nel corso della seconda audizione egli ha affermato che tali spiacevoli situazioni sarebbero occorse circa due anni fa (cfr. verbale d'audizione del
20 settembre 2010, pag. 6); che a ciò, si aggiunge tutta una serie di affermazioni inconsistenti ed illogiche; che infatti, il ricorrente ha riferito che i suoi famigliari non gli avrebbero permesso di sposarsi; salvo poi dichiarare di non avere alcuna fidanzata con cui avesse intenzione di sposarsi (cfr. verbale d'audizione del 20 settembre 2010, pag. 4); che parimenti egli ha allegato che i famigliari non gli avrebbero permesso di usare l'auto di famiglia, salvo poi riferire di non avere la patente e di non aver mai nemmeno cercato di ottenerla (cfr. verbale d'audizione del 20 settembre 2010, pag. 4);
che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e rettamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, tanto meno, a mente di questo Tribunale, le allegazioni prodotte sarebbero state di un'intensità tale da essere considerate decisive in materia d'asilo né che si evincono elementi da cui dedurre che al ricorrente sarebbe stata preclusa un'appropriata protezione contro le persecuzioni statali (cfr. GICRA 2006 no 18);
che, a titolo abbondanziale, mal si comprende la necessità per il ricorrente di dover fuggire all'estero, posto che egli stesso ha
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dichiarato che i dissidi con i fratelli si sarebbero risolti se solo lui si fosse trasferito altrove a vivere da solo; che tuttavia, pur avendo i mezzi finanziari per farlo, egli ha preferito investirli nel viaggio di espatrio;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedi - mento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (cfr. DTAF 2009/50, consid. 8, pagg. 730 e segg.);
che, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio - ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en - trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz - zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto
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il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi - bile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto precede, come detto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che la situazione vigente in Algeria non appare caratterizzata da guer - ra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e possiede una buona formazione scolastica, in quanto ha frequentato le scuole fino alla maturità senza tuttavia ottenere il diploma; che inoltre, egli ha anche una discreta esperienza lavorativa in qualità di (...) (cfr. verbale d'audizione del 10 maggio 2010, pag. 2); che egli ha ancora i genitori in patria unitamente a tre fratelli e due sorelle , oltre ad uno zio e che inoltre, stando a quanto riferito, sarebbe nato a C._______ dove ha vissuto fino al (...) e poi ancora dal (...) fino alla data del suo espatrio, avvenuto l'(...); che, pertanto, si può partire dal presupposto che abbia una discreta rete sociale in patria; che l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile;
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che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen - zione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
3. Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di I._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento);
- all'UFM, Centro di registrazione e di procedura di I._______ con ordine di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale (per l'incarto N [...]; allegato: copia del ricorso del 22 settembre 2010, per corriere interno; in copia);
- L._______(in copia).
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione: >