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D-6839/2023 • BVGer D-6839/2023 KI-generiert

Asylum Appeal Dismissed: Deportation Upheld

Geschäftsnummer D-6839/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court dismissed an asylum appeal, upholding the prior decision to deny refugee status and order the appellant's deportation. The court found that the alleged incidents of mistreatment by police lacked the necessary severity to constitute serious harm under asylum law. Furthermore, while acknowledging the existence of a criminal investigation, the court determined that the appellant's lack of a significant political profile and prior criminal record meant that any potential sentence upon return would not amount to persecution or inhumane treatment. The court also found that the deportation was possible, admissible, and reasonably enforceable, considering the appellant's youth, health, work experience, and family ties in Turkey.

Legislator-Regeste

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Art. 6 LAsi, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 32 LTAF, Art. 108 cpv. 2 LAsi; Asylum Appeal Dismissed: Deportation Upheld: The court found that the alleged incidents of mistreatment by police lacked the necessary severity to constitute serious harm under asylum law. Furthermore, while acknowledging the existence of a criminal investigation, the court determined that the appellant's lack of a significant political profile and prior criminal record meant that any potential sentence upon return would not amount to persecution or inhumane treatment. The court also found that the deportation was possible, admissible, and reasonably enforceable, considering the appellant's youth, health, work experience, and family ties in Turkey.

Schlagwörter

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Asylgesetz politische Ausweisung Schriftenwechsel vollstreckbarer Entscheid Verneinung der Verfolgungsgefahr Strafurteil

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 3 LAsi

This article defines who qualifies as a refugee and was the main ground for rejecting the asylum claim as the court found the applicant did not face serious prejudice.

Art. 106 cpv. 1 LAsi

This provision governs the grounds for appeal in asylum matters and was cited to confirm that the court found no violation of federal law or incorrect/incomplete ascertainment of facts.

Art. 49 PA

This article addresses inadeguacy as a ground for appeal in administrative law cases and was cited to dismiss the appeal on this ground.

Art. 83 cpv. 3 LStrI

This provision concerns the admissibility of enforcing an expulsion and was used to determine that the applicant's expulsion to Turkey was admissible.

Art. 83 cpv. 4 LStrI

This provision addresses when the enforcement of an expulsion is not reasonably achievable and was used to confirm that the applicant's expulsion was reasonably achievable.

Art. 63 cpv. 1 e 5 PA

These provisions govern court costs and were used to impose the legal costs on the unsuccessful applicant.

Art. 3 lett. a TS-TAF

This provision specifies the amount of court costs and was used to set the amount of the costs to be paid by the applicant.

Art. 2 LAsi

This article establishes that Switzerland grants asylum to refugees and was referenced in the context of defining asylum.

Art. 7 LAsi

This article outlines the burden of proof for asylum claims and was used to evaluate the applicant's assertions and the plausibility of their refugee status.

Art. 44 LAsi

This article pertains to the enforcement of expulsion orders and the principle of family unity, and was referenced in conjunction with LStrI provisions.

Art. 14 cpv. 1 seg. LAsi

These provisions relate to circumstances under which the SEM should refrain from ordering an expulsion and were cited in confirming the expulsion order.

Art. 32 OAsi 1

This provision relates to procedural matters in asylum law and was cited in confirming the expulsion order.

Art. 5 cpv. 1 LAsi

This provision concerns the definition of refugee status in relation to expulsion and was used to deny the applicant the right to invoke the principle of non-refoulement.

Art. 3 CEDU

This article prohibits torture and inhuman or degrading treatment or punishment and was invoked to assess the admissibility of expulsion.

Art. 3 Conv. tortura

This article prohibits torture and inhuman or degrading treatment or punishment and was invoked to assess the admissibility of expulsion.

Art. 83 cpv. 2 LStrI

This provision governs the possibility of enforcing an expulsion and was used to confirm that the applicant's expulsion was possible.

Art. 111a cpv. 1 LAsi

This provision allows for the waiver of written submissions in asylum cases and was cited to explain why the court did not exchange written pleadings.

Art. 111 lett. e LAsi

This provision allows for a single judge to decide certain asylum cases and was cited to explain the composition of the judging panel.

Art. 111a cpv. 2 LAsi

This provision states that judgments in simplified proceedings are only summarily reasoned and was cited to explain the brevity of the judgment's reasoning.

Art. 108 cpv. 2 LAsi

This provision concerns the timeliness of appeals in asylum cases and was cited to establish the admissibility of the appeal.

Art. 31 LTAF

This article defines the jurisdiction of the Federal Administrative Court regarding appeals against administrative decisions and was cited to establish the court's jurisdiction.

Art. 6 LAsi

This article establishes the applicability of other federal laws in asylum procedures when not otherwise provided for by the Asylum Act and was cited in the introduction.

Art. 5 PA

This article defines administrative decisions and was cited in establishing the court's jurisdiction.

Art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA

These provisions outline the general admissibility requirements for appeals in administrative proceedings and were cited to establish the admissibility of the appeal.

Art. 52 cpv. 1 PA

This provision concerns the standing of parties in administrative proceedings and was cited to establish the admissibility of the appeal.

Art. 83 lett. d cifra 1 LTF

This provision concerns the finality of certain judgments before the Federal Administrative Court and their appealability to the Federal Tribunal, and was cited to state that the judgment is final.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the awarding of court costs and was implicitly used in point 3 of the dispositive, which orders the payment of costs.

Art. 64 LTF

This provision concerns legal aid and was implicitly used in point 2 of the dispositive, which rejects the request for legal aid (exemption from court costs).

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte IV D-6839/2023

S e n t e n z a d e l l ’ 11 f e b b r a i o 2 0 2 5

Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Manuel Borla;

cancelliere Adriano Alari.

Parti A._______, nato il (…), Turchia, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo e allontanamento;

decisione della SEM del 7 novembre 2023 / N (…).

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Visto:

la domanda d'asilo che l’interessato ha depositato in Svizzera il 28 giugno 2023 (cfr. atto SEM n. [{…}]- 3/2),

l’audizione PARMNA del 7 agosto 2023 (cfr. atto SEM n. 13/9), il verbale d'audizione secondo l'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) del 27 settembre 2023 (cfr. atto SEM n. 21/11, di seguito: il verbale),

la decisione di passaggio alla procedura ampliata del 28 settembre 2023 (cfr. atto SEM n. 22/2),

la decisione del 7 novembre 2023, con la quale la SEM non ha riconosciuto all’interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, considerando l’esecuzione di quest’ultima misura come possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile,

il ricorso datato 11 dicembre 2023 (data d'entrata: 12 dicembre 2023), con il quale l’insorgente chiede al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) l'annullamento della decisione avversata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, in subordine la concessione dell’ammissione provvisoria, ancora più in subordine la trasmissione degli atti alla SEM per un complemento di istruzione, infine egli chiede l’esenzione dal pagamento di un anticipo delle spese di giustizia con protesta di spese e ripetibili,

gli allegati acclusi al gravame, tra cui la decisione impugnata, un documento attestante l’apertura di una procedura penale nei confronti dell’interessato, un dossier penale relativo alla zia dell’interessato, un dossier penale relativo ai nonni dell’interessato,

e considerato:

che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,

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RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, in virtù dell'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, che, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (cfr. art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA,

che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l’esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d’asilo (art. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. THOMAS SEGES- SENMANN, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che, inoltre, il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata e neppure dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),

che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, in tal caso, la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nel caso concreto, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi,

che d’entrata occorre analizzare le censure formali sollevate nel ricorso; che il ricorrente chiede infatti la restituzione degli atti all’autorità inferiore per procedere con una nuova decisione; che tuttavia tale domanda non è argomentata nell’allegato ricorsuale ed il Tribunale non intravvede, dagli atti, elementi che potrebbero far giungere a tale conclusione; che pertanto tale richiesta va respinta,

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che, su domanda, la Svizzera, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi),

che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti),

che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla

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stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1, 2013/11 consid.

5.1 e giurisprudenza ivi citata),

che, nel caso concreto, il richiedente, cittadino turco di etnia curda, di B._______, ha affermato di provenire da una famiglia con legami con il PKK e per tale motivo ha subito pressioni da parte statale; che in un’occasione egli sarebbe stato seguito e prelevato da alcuni uomini su una (…) bianca, ammanettato, portato in un bosco, picchiato e minacciato con una pistola esortandolo a fare la spia; che tornato a casa egli sarebbe stato picchiato dal papà alcolizzato e ludopatico, in quanto il richiedente ha nascosto il pestaggio e ha indicato di essere caduto dalla moto; che la madre a sua volta gli ha consigliato di fuggire; che il richiedente si è pertanto nascosto per uno o due mesi da alcuni amici; che la polizia lo avrebbe ricercato mostrando la sua foto nel quartiere in cui risiedeva; che la polizia lo avrebbe pure cercato presso la sua abitazione; che egli aveva l’intenzione di difendere i diritti dei curdi e ciò tramite la condivisione sui social network di foto e discorsi di esponenti politici curdi; che in caso di ritorno in patria egli teme il carcere; che egli ha prodotto a sostegno della propria domanda d’asilo unicamente la propria carta d’identità, che nella decisione impugnata, la SEM considera anzitutto inverosimili le allegazioni circa l’esistenza di procedure penali nei confronti del richiedente, in quanto egli non ha prodotto alcun mezzo di prova in tal senso e le sue dichiarazioni in merito sono vaghe e non dettagliate; che per quanto concerne l’episodio di minacce e violenze da parte della polizia , la SEM ritiene che, vista l’inesistenza di procedure penali nei confronti dell’interessato e visto che le stesse sarebbero state circoscritte in un’area di Istanbul, egli potrà sottrarvisi recandosi in un’altra parte del paese; che infatti già durante la sua presenza in Turchia egli ha trovato rifugio presso degli amici in due quartieri differenti della città; che pertanto tali asseriti episodi non risultano rilevanti ai sensi della LAsi; che per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, l’autorità inferiore ha constatato che il richiedente è una persona giovane, celibe, in buona salute, ha vissuto in diversi quartieri di Istanbul che rappresentano delle alternative di domicilio; che egli ha esperienze lavorative come cameriere di ristorante oltre che di facchino e addetto delle pulizie in un albergo; che inoltre egli dispone di una rete familiare composta dalla madre, dal fratello e i nonni, che l’insorgente contesta tuttavia la valutazione dell’autorità inferiore; che egli non condivide la valutazione dell’autorità inferiore circa l’esistenza di una procedura penale in Turchia e in tal senso ha prodotto un mezzo di prova che attesterebbe l’apertura di una procedura penale nei suoi

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confronti per il reato di propaganda di organizzazione terroristica; che tale procedura penale sarebbe di chiaro stampo politico e inoltre una zia sarebbe membro del PKK e le autorità avrebbero aperto una procedura penale nei confronti dei suoi nonni; che per tali motivi egli non potrebbe sfuggire dalle molestie e persecuzioni recandosi in un’altra zona del Paese; che per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, la situazione generale in Turchia non sarebbe favorevole a un suo ritorno e inoltre egli sarebbe stato vittima di violenza domestica, che, ciò posto, il Tribunale giudica che le argomentazioni contenute nel ricorso non possono intaccare le corrette conclusioni alle quali è giunta l’autorità inferiore,

che venendo ora all’analisi della rilevanza dei motivi addotti ex art. 3 LAsi, per quanto concerne gli asseriti abusi perpetrati da alcuni poliziotti a bordo di una (…) Bianca, il Tribunale constata che non è stata raggiunta l’intensità sufficiente, necessaria per l’applicazione dell’art. 3 LAsi, poiché trattasi di un singolo episodio di minacce e violenza, perpetrata con un bastone da parte di persone vestite in civile, oltre che con una pistola al fine di intimorire, per cui non risulta nemmeno chiaro se fossero effettivamente poliziotti (cfr. atto SEM 21/11, D64 e D35); che l’episodio manca pertanto dell’intensità sufficiente per ammettere un serio pregiudizio per la vita, l’integrità fisica e la libertà ai sensi dell’art. 3 LAsi; che, infatti, in difetto di concrete minacce rilevanti per la sua integrità, di evidenze probatorie attestanti le violenze subite da terzi, non si può affermare che le difficoltà sociali rendano l’esistenza dell’insorgente impossibile o insopportabile ai sensi della legge sull’asilo; che per il resto il Tribunale rimanda alla decisione impugnata per quanto riguarda la alternative di rifugio interne e ciò in quanto nei mesi durante i quali il ricorrente si è trasferito in altri quartieri della città di Istanbul egli non ha avuto problemi con le autorità (cfr. atto SEM n. 21/11, D59-D63),

che, in generale, la sola appartenenza all'etnia curda non giustifica di principio il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per l’asilo (cfr. ex pluris sentenze TAF E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell’11 ottobre 2023 pag. 7; D-3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4; D-1907/2023 del 18 aprile 2023 e D‑3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 9.2.1), che, per il resto, si rinvia alle motivazioni indicate nella decisione impugnata,

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che, per questi motivi, è quindi a giusto titolo che la SEM non ha riconosciuto nelle persecuzioni addotte dall’interessato un carattere determinante per il riconoscimento della sua qualità di rifugiato, che in fase ricorsuale il ricorrente ha prodotto nuovi documenti, che il Tribunale può rinunciare all’esame (dell’autenticità) di quest’ultimi, siccome, pur volendo ammetterne l’autenticità e di riflesso l’effettiva esistenza di una procedura penale, per i motivi di cui sotto non sussistono motivi d’asilo rilevanti,

che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi),

che per quanto concerne il presunto reato di propaganda di un’organizzazione terroristica, i documenti allegati attestano l’apertura di un’inchiesta e rispettivamente dell’emanazione di un mandato di arresto in data (…) novembre 2022 (cfr. atto ricorsuale, allegato B); che in tal senso la documentazione appare parziale e dalla stessa non emergono dettagli circa il reato imputatogli,

che ad ogni modo, il ricorrente non ha un profilo politico di rilievo, non essendo egli affiliato ad alcun partito politico (cfr. atto SEM n. 21/11, D37), che oltre a ciò, stando agli atti di causa egli è incensurato (cfr. atto SEM n. 21/11, D14-D23),

che in considerazione di quanto sopra, segnatamente del fatto che il ricorrente non ha precedenti penali e che difetta di un profilo politico rilevante, in caso di una (improbabile) condanna, non può essere ritenuto che egli venga condannato a una pena assortita da un politmalus sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti, e che vi sia dunque una probabilità significativa di un’imminente persecuzione rilevante ai fini dell'asilo (cfr. sentenze del TAF E-4103/2024 dell’8 novembre 2024 [sentenza di riferimento] consid. 9.4; D-2219/2024 del 28 novembre 2024 consid. 7.1; E-4468/2024 del 19 novembre 2024 consid. 6.3),

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che, di riflesso, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata,

che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l’autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi),

che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento,

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi),

che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembra generalmente pretendere il ricorrente, non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia,

che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera,

che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v’è pure motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o

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trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),

che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; che nella propria recente giurisprudenza il Tribunale ha modificato la precedente prassi, non ritenendo più inesigibile l’allontanamento verso le province di Hakkâri e Şırnak, dalla quale il ricorrente in ogni caso non proviene, (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell’8 novembre 2024 [sentenza di riferimento] consid. 13.4.8.),

che, nel caso in disamina, l’interessato non può avvalersi di motivi ostativi individuali; che, invero, egli è giovane, in buona salute e non ha obblighi familiari; che egli dispone di alcune esperienze professionali, tra cui quella di cameriere, facchino e addetto alle pulizie in un albergo; che egli dispone in Turchia una rete familiare, composta dalla madre, dal fratello e dai nonni; che le asserite violenze perpetrate dal padre nei suoi confronti non risultano aver alcun influsso sull’esecuzione dell’allontanamento, questo in quanto nei mesi precedenti al suo espatrio già non abitava più presso l’abitazione del padre (cfr. atto SEM. 21/11, D35), che, ciò posto, il ricorrente è quindi perfettamente in grado di reinserirsi nel mercato del lavoro e, tramite le sue conoscenze e la famiglia, di trovare un nuovo alloggio,

che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi),

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che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento,

che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA);

che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

che la sentenza è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali è respinta.

3. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Adriano Alari

Data di spedizione: