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D-6736/2010 • BVGer D-6736/2010 KI-generiert

Asylum Claim Dismissed Due to Lack of Identity Documents and Inconsistent Testimony

Geschäftsnummer D-6736/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court dismissed an asylum claim because the applicant failed to submit any identity documents within 48 hours of application, and his explanations for this failure were found to be inconsistent and untrustworthy. The court also found the applicant's stated reasons for fleeing Iraq, related to his sexual orientation and fear of his brother, to be lacking in plausibility due to contradictions in his own statements and with those of a witness. Consequently, the court upheld the original decision to not enter into the merits of the asylum application and to order the applicant's removal from Switzerland.

Legislator-Regeste

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Art. 6 LAsi, Art. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi; Asylum Claim Dismissed Due to Lack of Identity Documents and Inconsistent Testimony: The court also found the applicant's stated reasons for fleeing Iraq, related to his sexual orientation and fear of his brother, to be lacking in plausibility due to contradictions in his own statements and with those of a witness. Consequently, the court upheld the original decision to not enter into the merits of the asylum application and to order the applicant's removal from Switzerland.

Schlagwörter

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widersprüchliche Asylvorbringen Identitätsausweise Gleichartigkeit der Forderung Abschiebung Zeugenaussage Asylgesuch aus dem Irak

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi

Cited as the legal basis for not entering into the merits of the asylum application due to the failure to submit identity documents.

Art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi

Cited as an exception to Art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, which was found not applicable in this case.

Art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi

Cited as an alternative exception to Art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, which was also found not applicable due to lack of plausibility of asylum grounds.

Art. 44 cpv. 2 LAsi

Cited in conjunction with Art. 83 LStr to determine the admissibility and exigibility of the expulsion.

Art. 83 cpv. 3 LStr

Cited in conjunction with Art. 44 cpv. 2 LAsi to determine the admissibility of the expulsion.

Art. 83 cpv. 4 LStr

Cited in conjunction with Art. 44 cpv. 2 LAsi to determine the reasonable exigibility of the expulsion.

Art. 106 LAsi

Cited as the general basis for rejecting the appeal.

Art. 63 cpv. 1 e 5 PA

Cited as the legal basis for imposing court costs on the appellant.

Art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]

Cited as the legal basis for determining the amount of court costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Corte IV D-6736/2010 {T 0/2}

Sentenza del 27 settembre 2010

Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch;

cancelliere Carlo Monti;

Parti A._______, Iraq, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore;

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;

decisione dell'UFM del 16 settembre 2010 / N [...].

D-6736/2010

Visto:

la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il 13 agosto 2010 in Svizzera;

il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;

i verbali d'audizione del 24 agosto 2010 e del 16 settembre 2010;

il verbale di decisione dell'UFM del 16 settembre 2010, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali);

il ricorso del 17 settembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 20 settembre 2010);

la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale ammini - strativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 20 settembre 2010;

ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;

e considerato:

che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal - la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del

17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del

26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);

che, fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribuna - le, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;

che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);

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che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;

che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in - feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa;

che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione del - l'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stes - sa;

che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla conces - sione dell'asilo è inammissibile;

che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for - ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;

che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);

che, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti;

che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino iracheno, di etnia curda e di aver avuto ultimo domicilio a B._______ nella provincia di Duhok con un intervallo tra l'ottobre del 2009 ed il 24 giugno 2010 trascorso a C._______ dove avrebbe abitato in una casa per studenti a C._______;

che egli ha affermato di essere espatriato per il timore di essere ucci - so da suo fratello e per evitare di subire un'eventuale condanna per presumibili atti illeciti, in quanto un suo collega di studi l'avrebbe colto in flagrante nella sua camera durante un rapporto intimo con un com - pagno di classe ed avrebbe riferito il tutto al suo familiare;

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che l'interessato ha dichiarato di aver lasciato B._______ il 18 luglio 2010 e di aver raggiunto Duhok dal suo villaggio in auto, dove sarebbe rimasto fino al 20 luglio 2010 a casa di suo zio materno e di avere poi proseguito sempre in auto giungendo a D._______ da dove

– con l'aiuto di un passatore – avrebbe attraversato il valico di E._______ a piedi arrivando così a F._______ in Turchia; che si sarebbe quindi recato ad G._______ in autobus arrivandovi il 21 luglio 2010; che, dopo un soggiorno in un albergo fino al 3 agosto 2010, avrebbe proseguito il suo viaggio con un Transports Internationaux Routiers (TIR) il quale avrebbe preso un traghetto e sarebbe sbarcato in una località a lui sconosciuta; che avrebbe poi preso un altro TIR viaggiando per cinque o sei giorni fino ad una località a lui ignota da dove avrebbe preso un treno con il quale avrebbe raggiunto la Svizzera in data

11 agosto 2010;

che il ricorrente non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi - tà;

che nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste al - l'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;

che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do - manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile;

che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata con - segna di documenti d'identità, rimandato a quanto già affermato in sede di prima istanza, sostenendo di aver fornito motivi scusabili che spiegano le ragioni per la mancata consegna dei documenti richiesti; che egli ha altresì reiterato la veridicità delle sue dichiarazioni riguardo ai motivi che l'avrebbero portato a fuggire dall'Iraq e che, ad ogni modo, gli elementi a favore della verosimiglianza prevarrebbero su quelli contrari; che, inoltre, ha sottolineato la logica del suo agire;

che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'auto - rità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda

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d'asilo; che, inoltre, egli ha chiesto di essere ammesso provvisoria - mente qualora non gli venisse accordato asilo politico; che, infine, ha presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali;

che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do - manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda;

che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si ap plica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al - l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);

che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi - ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti - colari formalità amministrative (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 5);

che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6);

che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre un mese dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun docu mento che adempia i citati criteri;

che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di aver posseduto una carta d'identità ma di averla lasciata in patria, poiché ha viaggiato illegalmente; che, le dichiarazioni del ricorrente circa le misure prese per procurarsi detto documento sono poco credibili; che, infatti, nella prima audizione ha dichiarato di non aver presentato alcunché in merito "perché non ho nulla" (cfr. verbale d'audizione del

24 agosto 2010, pag. 5); che, invece, in occasione della seconda

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audizione ha allegato di essersi fatto spedire da un suo amico una copia della sua carta d'identità via fax; che sul punto a sapere se avrebbe dovuto presentare il documento in originale, egli, a suo dire, così come sarebbe stato informato, ritiene che sarebbe bastata una copia inviata tramite fax (cfr. verbale d'audizione del

16 settembre 2010, pag. 2); che, reso attento sul fatto che avrebbe dovuto presentare la carta d'identità in originale, così come dal promemoria consegnatogli (cfr. atto A4/1), egli si è limitato a dire di non averlo letto e di sapere il motivo per aver agito in tal modo (cfr. verbale ibidem, pag. 3); che, inoltre, ha dichiarato che i suoi genitori non darebbero la carta d'identità a nessuno, pur avendola però data al suo amico (cfr. verbale ibidem, pag. 3); che, confrontato con tale contraddizione, egli ha asserito che i suoi genitori avrebbe ro lasciato tale documento al suo amico solo per fargli fare una fotoco pia; che in seguito avrebbe poi allegato che i suoi genitori avrebbero consegnato la carta d'identità al suo amico, in quanto quest'ultimo avrebbe detto loro che gli sarebbe servita per motivi d'affari, oppure per farsi rilasciare un certificato scolastico (cfr. verbale ibidem, pag. 2);

che, nel gravame, l'insorgente in sostanza non ha fatto altro che ribadire, rinviando a quanto da lui spiegato in sede d'audizione e che non avrebbe avuto abbastanza tempo per procurarsi l'originale della sua carta d'identità (cfr. ricorso, pag. 2);

che, inoltre, per quanto il racconto circa il viaggio di espatrio pos sa apparire a prima vista privo di contraddizioni, il ricorrente è stato generico al riguardo, non riuscendo ad esempio ad indicare il nome della città di sbarco e dove avrebbe preso il treno per giungere in Svizzera; che, inoltre, non ha fornito alcuna spiegazione sui paesi che avrebbe attraversato dopo lo sbarco (cfr. verbale d'audizione del

13 agosto 2010, pag. 8);

che egli ha altresì dichiarato di non avere subito né controlli durante il suo viaggio d'espatrio (cfr. ibidem);

che, il ricorrente non è stato in grado di fornire detta gli e spiegazioni che possano donare credibilità al proprio racconto che risulta pertanto alquanto vago ed impreciso;

che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché e specialmente l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità,

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codesto Tribunale ha ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa;

che, peraltro, giova sottolineare che varcare il confine Schengen senza subire alcun controllo, come l'insorgente ha dichiarato di aver fatto, ri - sulta a tutt'oggi, per lo meno difficoltoso;

che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;

che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente;

che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla - tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);

che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo non adempie manifestamente la qualità di rifugiato; che ciò può risultare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza dei motivi d'asilo addotti (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5);

che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dall'Iraq per il timore di essere ucciso da suo fratello e per evitare di subire un'eventuale condanna per presumibili atti illeciti in merito al suo orientamento sessuale;

che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar - gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);

che, a mente di questo Tribunale, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo non presenta elementi di verosimiglianza e neppure

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rilevanti da un punto di vista dell'asilo per le vicissitudini evocate dal ricorrente in Iraq;

che, basti innanzitutto rilevare, che le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede d'audizione divergono in più punti da quelle rese dal suo amico G._______ con il quale avrebbe avuto una relazione; che, in particolare, si è contraddetto circa la fine dell'anno scolastico, in quan - to egli ha dichiarato che sarebbe il 26 giugno, mentre G._______ il mese di marzo o di aprile; che, inoltre, sussiste una divergenza in merito al tempo di conoscenza dei due; che, infatti egli ha asserito che si conoscerebbero da solo un anno, mentre il suo compagno ha allegato che si sarebbero conosciuti almeno quattro anni fa; che, peraltro, si sono contraddetti circa il numero dei letti nella camera di A._______, sul numero dei suoi coinquilini e sulla frequenza dei loro rapporti; che sempre in merito alla frequenza dei loro rapporti, l'insorgente si è contraddetto egli stesso in sede d'audizione (cfr. verbali d'audizione del 24 agosto 2010, pag. 6 e del

16 settembre 2010, pag. 6, D55-58); che, peraltro, egli ha dichiarato che per entrare nella casa degli studenti G._______ avrebbe necessitato di un permesso e di una tessera speciale, mentre il suo compagno ha allegato che poteva entrare liberamente (cfr. verbale d'audizione del 16 settembre sul diritto di essere sentito, pagg. 1-2); che, nell'audizione sul diritto di essere sentito, il ricorrente non è stato in grado di spiegare nessuna delle suddette contraddizioni come pure in sede di ricorso; che, per di più, è completamente illogico che egli abbia continuato ad avere dei rapporti con G._______ proprio nella sua camera, dove altre persone, oltre al suo collega di studi, avrebbero potuto coglierlo in flagrante come pure la sua decisione di espatriare prima di fare un tentativo di chiarimento con la sua famiglia visto che solo suo fratello ne era al corrente; che, tutto ciò posto, codesto Tribunale non può che concludere all'inverosimiglianza dell'asserita relazione;

che rettamente quindi, i motivi d'asilo evocati sono stati dall'autorità in - feriore ritenuti come inverosimili giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi;

che, inoltre, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;

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che non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'ese - cuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (DTAF 2009/50 consid. 8);

che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel nord dell'Iraq (nelle provincie di Dohuk, Arbil e Suleimaniya) possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);

che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en - trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;

che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;

che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz - zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1);

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi - bile (art. 83 cpv. 4 LStr);

che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana - mento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);

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che, la situazione vigente in Iraq non appare caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;

che, inoltre, in merito alla sicurezza in Iraq, codesto Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile; che, segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese; che, inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è miglio - re rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq; che, in particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e gio - vani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8);

che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, possiede una certa formazione scolastica (cfr. verbale d'audizione del

24 agosto 2010, pag. 2); che, inoltre, stando a quanto riferito, il ricorrente dispone di una rete famigliare nel suo Paese, dove vivono, perlomeno, i genitori, quattro fratelli ed una sorella (cfr. ibidem, pag. 3);

che l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;

che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame nel suo Paese è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr);

che, infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurar - si ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515);

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che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;

che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; che l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;

che, avendo il Tribunale amministrativo federale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;

che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);

che la pronuncia è quindi definitiva.

(Dispositivo alla pagina seguente)

D-6736/2010

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

3. Comunicazione a:

- ricorrente, tramite il H._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)

- UFM, H._______ (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notifi - care la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale)

- I._______ (in copia).

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Carlo Monti

Data di spedizione: