Asylum Seeker Transfer to Italy Upheld Under Dublin Regulation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court upheld a decision to not consider an asylum application and to remove the applicant to Italy. The court found that Italy was responsible for processing the asylum claim under the Dublin Regulation, as evidenced by the applicant's fingerprint data showing a prior asylum application in Italy and the lack of a timely response from Italian authorities to a request to take charge of the applicant. The court rejected the applicant's claims of inadequate conditions in Italy, stating that the applicant had not provided concrete evidence to substantiate these claims and that any necessary medical treatment could be obtained in Italy. Therefore, the transfer was deemed lawful and reasonable.
Legislator-Regeste
AmtlichAsilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione dell'UFM del 29 novembre 2011
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KI-generiertUsed to decide not to enter into the merits of the asylum application because another state is competent to process it.
Cited in conjunction with the decision not to enter into the merits, leading to the order of expulsion.
Cited for the non-suspensive effect of an appeal against a decision on non-entry into the merits.
Used to decide the case under simplified procedure and waive the exchange of written pleadings.
Cited as the basis for the request for takeover sent to the Italian authorities.
Cited to establish that the tacit acceptance of the takeover request by Italy is equivalent to an obligation to take charge of the person.
Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked probable success.
Cited for the imposition of court costs on the appellant due to the outcome of the proceedings.
Cited for the amount of court costs to be paid by the appellant.
Cited to confirm that the decision is final and cannot be appealed to the Federal Tribunal.
Cited to confirm that the decision is final and cannot be appealed to the Federal Tribunal.
Cited regarding humanitarian clauses that would allow waiving the return of the appellant.
Cited in combination with Art. 83 cpv. 1 LStr, regarding substitutive measures to expulsion, but found not applicable in this case.
Cited in combination with Art. 44 cpv. 2 LAsi, regarding substitutive measures to expulsion, but found not applicable in this case.
Cited as the 'clause de souveraineté' which was not applied in this case.
Cited as the general rule for examination of asylum applications by member states.
Cited as the last relevant criterion for determining the responsible state in case of inapplicability of preceding criteria.
Cited regarding the timeframe for a member state to request another member state to take charge of an asylum seeker.
Cited regarding the timeframe for a requested member state to respond to a takeover request.
Cited as the basis for the obligation of a member state to take charge of an asylum seeker.
Cited to establish the responsibility of a member state for examining an asylum application based on illegal border crossing.
Cited to emphasize that the determination of the responsible state is based on the situation at the time of the first application.
Cited as the prohibition of refoulement, which Italy is presumed to respect.
Cited as the prohibition of inhuman treatment, which Italy is presumed to respect.
Cited as the prohibition of refoulement, which Italy is presumed to respect.
Cited regarding the examination of asylum application competence based on Dublin Regulation criteria.
Cited for the formal requirements of the appeal.
Cited to establish the appellant's standing to appeal.
Cited as the definition of a decision that can be appealed.
Cited as the basis for the Federal Administrative Court's jurisdiction to hear appeals.
Cited as the general provision stating that administrative procedure laws apply to asylum matters unless otherwise provided.
Cited for the appeal deadlines.
Cited as an exception to the Federal Administrative Court's jurisdiction.
This provision is not explicitly cited in the dispositive.
This provision is not explicitly cited in the dispositive.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Corte IV D6667/2011
Sentenza del 14 dicembre 2011
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Muriel Beck Kadima; cancelliera Zoe Cometti.
Parti A._______, nato il (…), Tunisia, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione dell'UFM del 29 novembre 2011 / N […].
D6667/2011
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il
2 settembre 2011;
il confronto effettuato con il registro EURODAC in data 2 settembre 2011 dal quale risulta che il richiedente è stato sottoposto ad un esame dattiloscopico in Italia il 16 marzo 2011 a B._______ (cfr. act. A 4/2); il verbale d'audizione del 15 settembre 2011 (di seguito: verbale), in occasione della quale è stato concesso il diritto di essere sentito in merito alla domanda d'asilo e circa un'eventuale evasione della sua domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) con il relativo allontanamento verso l'Italia; la richiesta di presa in carico dell'interessato del 27 settembre 2011 inoltrata alle autorità italiane dall'UFM giusta l'art. 10 cpv. 1 del Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50 del 25.2.2003; di seguito: Regolamento Dublino); la mancata delibera da parte delle autorità italiane entro i due mesi di termine legale a decorrere dalla data della richiesta delle autorità svizzere giusta l'art. 18 cpv. 7 Regolamento Dublino; la decisione dell'UFM del 29 novembre 2011 (notificata all'interessato il
2 dicembre 2011; cfr. fax dell'avviso di notifica e di ricevuta entrato al Tribunale il 12 dicembre 2011) di non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, con contestuale pronuncia dell'allontanamento dell'interessato verso l'Italia, ordinando l'esecuzione al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso ed indicando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi;
la medesima decisione nella quale l'UFM ha considerato l'esecuzione del rinvio dell'interessato verso l'Italia come lecita, ragionevolmente esigibile e possibile, posto che, da un lato, l'Italia rispetterebbe il principio del divieto di respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e, dall'altro lato, non sussisterebbero indizi fondati di violazione in detto Stato dei diritti garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e
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segnatamente del relativo art. 3; che, inoltre, l'Italia applicherebbe la direttiva 2003/9/CE del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri; il ricorso del 9 dicembre 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 12 dicembre 2011) con il quale il ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata nonché alla trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisone; che ha, altresì, concluso alla concessione dell'effetto sospensivo ed ha presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo; l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 12 dicembre 2011; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
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che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, preliminarmente, non soccorre il ricorrente asserire che allorquando gli sarebbe stata notificata la decisione egli non avrebbe ricevuto gli allegati da questa previsti; che, infatti, apponendo la propria firma sull'avviso di notifica e di ricevuta egli attestava la ricezione del provvedimento che nella fattispecie prevedeva la decisione dell'UFM del
29 novembre 2011 nonché gli atti liberi in consultazione con copia dell'indice di paginazione dell'incarto; che la competenza d'esame dell'istanza ricorsuale si limita alla questione se l'autorità inferiore ha rettamente deciso la non entrata nel merito di una domanda d'asilo;
che, ritenuta illegittima la decisione di non entrata nel merito, il Tribunale si esime dall'entrare in merito, annulla la decisione impugnata e rimanda l'affare per nuova decisione all'autorità inferiore (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA 2004] n. 34 consid. 2.1);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, in applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti;
che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento;
che l'UFM, applicando l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal Regolamento Dublino (art. 29a dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); che nel Regolamento Dublino – al quale la Svizzera ha aderito il
12 dicembre 2008 (cfr. Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera [ADD,
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RS 0.142.392.68]) – sono contenute le norme legali applicabili in relazione all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi; che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confuso con la procedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima dovendo essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta presso uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 del Regolamento Dublino; CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3ª ed., Vienna 2010, n. 4 pagg. 86 seg.);
che, conformemente all'art. 3 cpv. 1 del Regolamento Dublino, gli Stati membri esaminano la domanda d'asilo di un cittadino di un Paese terzo presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 2ª frase Regolamento Dublino, una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato membro competente in base ai criteri enunciati al capo III; che detto capo III enuncia i criteri di determinazione dello Stato competente secondo il principio della gerarchia dei criteri; che ogni criterio di determinazione dello Stato membro competente è applicabile solo se quello precedente previsto dal Regolamento Dublino non trova applicazione nella fattispecie (art. 5 Regolamento Dublino; cfr. op. cit., n. 1 segg. pag. 86); che, l'ultimo criterio pertinente in caso d'inapplicabilità dei precedenti è quello del luogo del deposito della prima domanda d'asilo giusta l'art. 13 Regolamento Dublino); che in deroga all'art. 3 cpv. 1, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti (cfr. clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato regolamento, nonché l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1);
che, giusta l'art. 10 cpv. 1 del Regolamento Dublino, quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'art. 18 cpv. 3, inclusi i dati di cui al capo III del Regolamento CE n. 2725/2000, che il richiedente asilo ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un Paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in
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questione è competente per l'esame della domanda d'asilo; che questa responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera;
che, secondo l'art. 16 cpv. 1 lett. a Regolamento Dublino, lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo è tenuto a prendere in carico, alle condizioni specificate negli art. da 17 a 19 Regolamento Dublino, il richiedente asilo che ha presentato domanda d'asilo in un altro Stato membro;
che, giusta l'art. 17 Regolamento Dublino, lo Stato membro che ha ricevuto una domanda d'asilo e ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa può interpellare tale Stato membro affinché prenda in carico il richiedente asilo quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda d'asilo; che lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie, in particolare nei suoi archivi, e delibera sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro due mesi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta (art. 18 cpv. 1 Regolamento Dublino); che ai sensi dell'art. 18 cpv. 7 Regolamento Dublino, la mancata risposta entro la scadenza del termine di due mesi citato al cpv. 1 equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di prendere in carico la persona, comprese le disposizioni appropriate all'arrivo della stessa; che il Tribunale ricorda che l'Italia ha aderito – come la Svizzera – al Regolamento Dublino;
che, nella fattispecie, risulta dall'esame EURODAC del 2 settembre 2011 e dalle dichiarazioni dell'insorgente in occasione dell'audizione sommaria che il ricorrente prima di giungere in Svizzera ha soggiornato in Italia (cfr. act. A 5/3; verbale, pagg. 5 seg.); che, inoltre, il 27 settembre 2011 l'UFM ha interpellato l'Italia, affinché prenda in carico il richiedente l'asilo entro il termine legale dei tre mesi giusta l'art. 17 Regolamento Dublino;
che la mancata risposta dell'Italia entro i due mesi dalla richiesta di presa in carico del richiedente equivale all'accettazione tacita di detta richiesta (art. 18 cpv. 7 Regolamento Dublino);
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che codesto Tribunale osserva che, sulla base dei disposti del Regolamento di Dublino illustrati poc'anzi, l'Italia è competente nel caso in disamina;
che, inoltre, giova ricordare che l'Italia, vincolata dall’Accordo d’associazione alla normativa di Dublino, è firmataria della convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30) e della CEDU e ne applica le disposizioni; che lo Stato così designato – responsabile dell'esame di una domanda d'asilo – è tenuto a condurre la procedura d’asilo nel rispetto delle disposizioni della Conv. e della CEDU (cfr. Messaggio sugli accordi bilaterali II, FF 2004 5331; cfr. ugualmente i considerandi introduttivi n. 2, 12 e 15 del Regolamento Dublino); che, in caso di trasferimento in Italia, le autorità elvetiche possono partire dal principio che le regole imperative imposte dalle precitate convenzioni, in particolare il principio di divieto di respingimento consacrato all'art. 33 Conv. e all'art. 5 LAsi, così come il divieto di trattamenti inumani ai sensi dell'art. 3 CEDU, sono rispettate; che incombe di conseguenza al richiedente l'asilo d'invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale;
che nel caso in disamina le dichiarazioni del ricorrente si limitano a semplici affermazioni non comprovate da alcun elemento di seria consistenza;
che al richiedente è stata data la possibilità di esprimersi circa l'intenzione della Svizzera di rinviarlo in Italia (cfr. verbale, pag. 6); che, nell'atto di ricorso, l'insorgente ha asserito che in Italia ai richiedenti l'asilo non sarebbero garantite le condizioni di esistenza degna per un essere umano e che l'Italia non rispetterebbe l'art. 3 della CEDU; che molte organizzazioni umanitarie internazionali sosterrebbero dette allegazioni; che, inoltre, l'Italia non sarebbe in grado di gestire correttamente i flussi dei richiedenti l'asilo e che il rischio di violazione di importanti diritti fondamentali sarebbe sempre presente; che, per giunta, considerata la ferita da taglio che gli ha provocato la rottura dei tendini flessori, l'apparente assenza di alloggi per i richiedenti l'asilo in Italia nonché l'assenza di cure mediche, la Svizzera avrebbe dovuto ritenersi competente nel caso in disamina indipendentemente dalla competenza data dell'Italia;
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che, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale, in Italia, oltre a strutture statali che garantiscono un alloggio ai richiedenti l'asilo, vi sono altresì organizzazioni caritative che si occupano dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.6.3); che, pertanto, l'insorgente non ha fornito alcun indizio concreto secondo cui le autorità italiane non rispetterebbero gli obblighi internazionali precitati;
che, l'allegata rottura dei tendini non è un ostacolo per il trasferimento dell'interessato verso l'Italia; che, infatti, lo scritto del 28 novembre 2011 del Dr. med. C._______ attesta che successivamente alla valutazione clinica e alla lettura degli atti clinici in suo possesso non ha trovato alcun impedimento che proibisca al ricorrente di volare in aeroplano; che eventuali misure terapeutiche necessarie si possono ottenere anche in Italia;
che, alla luce di quanto precede, il trasferimento verso l'Italia del ricorrente è lecito ed esigibile e non esistono neppure motivi umanitari giusta l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 che permetterebbero di rinunciare al rinvio dell'insorgente in detto Paese;
che, pertanto, non v'è motivo di applicare la clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino;
che l'UFM ha rettamente ritenuto competente l'Italia per l'esame della domanda d'asilo dell'insorgente;
che, in considerazione di tutto quanto suesposto, ne discende che rettamente l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo del ricorrente ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento dell'insorgente verso l'Italia ex art. 44 cpv. 1 LAsi, non essendo realizzate in casu le eccezioni previste all'art. 32 OAsi; che in siffatte condizioni non v'è spazio per i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 44 cpv. 2 LAsi in combinazione con l'art. 83 cpv. 1 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), poiché l'esame delle questioni relative all'esistenza d'eventuali impedimenti al rinvio secondo le ragioni di detti disposti sono inscindibili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10);
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che, di conseguenza, il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, la domanda della concessione dell'effetto sospensivo diviene senza oggetto con la presente sentenza;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva.
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(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: