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D-6650/2010 • BVGer D-6650/2010 KI-generiert

Applicant's Asylum Claim Dismissed Due to Inconsistent and Incredible Testimony

Geschäftsnummer D-6650/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court dismissed an asylum request and upheld an order for removal because the applicant's account of fleeing persecution in Ghana contained numerous inconsistencies and lacked credibility, failing to overcome the presumption that Ghana is a safe country. The court found that the applicant's vague and contradictory statements, including discrepancies about political affiliations, attack details, and detention duration, did not present sufficient evidence of persecution to warrant asylum or prevent his removal.

Legislator-Regeste

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Art. 6 LAsi, Art. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi; Applicant's Asylum Claim Dismissed Due to Inconsistent and Incredible Testimony: The court found that the applicant's vague and contradictory statements, including discrepancies about political affiliations, attack details, and detention duration, did not present sufficient evidence of persecution to warrant asylum or prevent his removal.

Schlagwörter

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Glaubhaftigkeit der Asylgründe widersprüchliche Vorbringen zur Verfolgung politisches Asyl Abschiebung mangelnde Glaubhaftigkeit widersprüchliche Angaben

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 34 cpv. 1 LAsi

Used to determine that the Federal Office for Migration (UFM) correctly did not enter into the merits of the asylum application.

Art. 65 cpv. 1 PA

Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked probability of a favorable outcome.

Art. 63 cpv. 1 e 5 PA

Used to allocate court costs to the appellant due to the unfavorable outcome of the proceedings.

Art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008

Used to determine the amount of court costs to be borne by the appellant.

Art. 111a LAsi

Used to decide the appeal in a simplified procedure by a single judge.

Art. 111 lett. e LAsi

Used to allow a single judge to decide the appeal with the approval of a second judge.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Corte IV D-6650/2010 {T 0/2}

Sentenza del 22 settembre 2010

Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Blaise Pagan;

cancelliere Federico Pestoni;

Parti A._______, nato il (...), Ghana, ricorrente, contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore;

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;

decisione dell'UFM del 15 settembre 2010 / N (...).

D-6650/2010

Visti:

la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera;

i verbali d'audizione del 16 agosto 2010 e del 2 settembre 2010;

la decisione dell'UFM del 15 settembre 2010, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. emergenze processuali);

il ricorso inoltrato dall'insorgente il 15 settembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato);

gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) per fax in data 16 settembre 2010;

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi - derandi che seguono;

e considerato:

che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del

17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del

26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del - l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi), che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;

che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa;

D-6650/2010

che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for - ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;

che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;

che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha di - chiarato di essere originario di B._______ (Ghana), di etnia Twi, con ultimo domicilio a C._______ (Ghana);

che egli ha affermato di essere espatriato nel mese di (...) del (...) per il timore di essere ucciso in patria dagli esponenti del partito D._______ ([...]); che infatti il ricorrente sarebbe membro del partito E._______ ([...]), per il quale si occupa della propaganda giovanile; che durante un raduno del partito ci sarebbe stato un attacco da parte di sostenitori dell'D._______; che nell'attacco, gli aggressori avrebbero ucciso il fratello del richiedente e avrebbero preso lui in ostaggio, portandolo nel bosco; che qui sarebbe stato rinchiuso in una gabbia e maltrattato per quattro giorni; che quando avrebbero deciso di ucciderlo, uno dei rapitori lo avrebbe aiutato a scappare aprendogli la gabbia; che giunto in un villaggio, il ricorrente avrebbe trovato una persona che, sentita la sua storia, lo avrebbe aiutato ad espatriare;

che, nella decisione del 15 settembre 2010, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito, con decisione del

5 ottobre 1993, il Ghana nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dai richiedenti sarebbero incongruenti, contraddittorie e vaghe, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in patria;

che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecu - zione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile;

che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato di aver prodotto sufficienti ele - menti per rendere quanto meno verosimile il proprio racconto; che ha ribadito di aver lasciato il Ghana per evitare la fine atroce che hanno fatto i suoi figli, sua moglie e suo fratello; che le contraddizioni emerse e contestategli sono poche e comunque sovrastate da un numero maggiore di allegazioni dettagliate, concrete, verosimili e coerenti; che egli ritiene, inoltre, che il suo rientro in patria non sarebbe ragionevol -

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mente esigibile, in quanto troverebbe applicazione l'art. 3 CEDU, e ciò perché in Ghana rischierebbe di essere sottoposto a maltrattamenti e torture; che, per questi motivi il ricorrente ritiene di adempiere le condizioni necessarie all'ottenimento dell'asilo e, subordinatamente l'ammissione provvisoria non essendo l'esecuzione del suo allontanamen - to ragionevolmente esigibile ne ammissibile;

che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annul - lamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giu - diziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo;

che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una doman - da d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio fe - derale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione;

che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale;

che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi del - l’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecu - zione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'a - gire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18);

che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247);

che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data

5 ottobre 1993, il Ghana nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese;

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che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, l'insorgenti non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri - spetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisi - ve in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consi - stenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso pur tenendo conto di un grado di verosimiglianza ridotto;

che, segnatamente, l'insorgente ha reso dichiarazioni incongruenti, contradditorie e vaghe, come rettamente rilevato dall'UFM; che a conforto della sua domanda, il richiedente ha fornito un racconto stereoti - pato che non ha saputo corroborare con particolari decisivi; che, a tito - lo di esempio, in sede di prima audizione il ricorrente ha riferito di la - vorare per l'E._______ ([...]) (cfr. verbale di audizione del 16 agosto 2010, pag. 3), mentre nel corso della seconda audizione ha dichiarato che tale acronimo significa (...) (cfr. verbale di audizione del 2 settembre 2010, pag. 5); che inoltre in prima battuta non ha saputo indi - care il nome completo del partito oppositore che che avrebbe sferrato l'attacco limitandosi ha dire "(...)" (cfr. verbale di audizione del 16 agosto 2010, pag. 7), per poi riferire il nome completo in sede di audizione federale; che per di più egli ha allegato, in occasione del primo interro - gatorio, che il raduno durante il quale sarebbero stati aggrediti ed egli è stato arrestato si è tenuto a C._______ nel (...) (cfr. verbale di audi - zione del 16 agosto 2010, pag. 7), mentre in una seconda versione, riportata durante la seconda audizione, egli ha addotto che il raduno ha avuto luogo a F._______ tra il mese di (...) e il mese di (...) (cfr. verbale di audizione del 2 settembre 2010, pag. 5); che, quo alla sua detenzione, l'interessato ha dichiarato in prima battuta di essere stato rinchiuso in una gabbia di legno per la durata di quattro giorni (cfr. verbale di audizione del 16 agosto 2010, pag. 7), salvo poi allegare, in sede di audizione federale, di essere stato confinato in una gabbia di ferro per tre giorni (cfr. verbale di audizione del 2 settembre 2010, pagg. 7 e 8);

che, a titolo abbondanziale, si rileva che il ricorrente, nel gravame, non ha in alcun modo avversato le contraddizioni sollevate dall'UFM nella decisione impugnata;

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che, alla luce di quanto evocato, v'è, dunque, ragione di concludere che i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame sono, come facilmente riconoscibili, palesemente inverosimili; che, indipendente da ciò, in tutta evidenza, non costituiscono di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi del - l'art. 3 LAsi, tanto meno determinante per la concessione della prote - zione provvisoria;

che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti nuovamente addotti dall'insorgente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria;

che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Ghana possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confede - razione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salva - guardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del

10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);

che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Ghana non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale;

che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi;

che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;

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che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz - zera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a - silo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21);

che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei ricorrenti; che, infatti, il ricorrente è ancora giovane, ha una discreta formazione scolastica, avendo egli terminato le scuole medie ed ha pure una buona esperienza lavorativa come (...); che, inoltre, l'i nsorgente dispone in patria di una discreta rete sociale in patria, dove ha lasciato un fratello ed una sorella; che, infine, l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (GI- CRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;

che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente rite - nuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento;

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;

che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata;

che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi);

che avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;

D-6650/2010

che essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della di - spensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);

che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);

che la pronuncia è quindi definitiva e la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);

che la pronuncia è quindi definitiva;

(Dispositivo alla pagina seguente)

D-6650/2010

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pa - gamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale ammini - strativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Comunicazione a:

- ricorrente, tramite il G._______ (plico raccomandato; allegato: bol - lettino di versamento)

- all'UFM, G._______ (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale; con allegata copia del ricorso del 15 settembre 2010)

- H._______ (in copia)

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Federico Pestoni

Data di spedizione: