Asylum Denial Upheld Due to Failure to Submit Identity Documents
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn asylum seeker's application was rejected because they failed to submit identity documents within 48 hours of filing the application and did not provide credible excuses for this failure. The court found the asylum seeker's account of their journey and reasons for fleeing to be vague and inconsistent, leading to the conclusion that they were intentionally withholding documents. Consequently, the court upheld the decision to deny asylum and ordered the individual's removal from the country.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 6 LAsi, Art. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi; Asylum Denial Upheld Due to Failure to Submit Identity Documents: The court found the asylum seeker's account of their journey and reasons for fleeing to be vague and inconsistent, leading to the conclusion that they were intentionally withholding documents. Consequently, the court upheld the decision to deny asylum and ordered the individual's removal from the country.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to not enter into the merits of the asylum application because the applicant did not submit any identity or travel documents.
Basis for imposing court costs on the unsuccessful appellant.
Determines the amount of court costs.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV D-6528/2010 {T 0/2}
Sentenza del 21 settembre 2010
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del Giudice Bruno Huber;
cancelliera Vera Riberti;
Parti A._______, Algeria, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore;
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 9 settembre 2010 / N [...].
D-6528/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il 16 agosto 2010 in Svizzera;
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 24 agosto 2010 e del 9 settembre 2010;
il verbale di decisione dell'UFM del 9 settembre 2010, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 13 settembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 14 settembre 2010);
copia dell'incarto dell'UFM pervenuta al Tribunale amministrativo federale in data 14 settembre 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal - la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che, fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
D-6528/2010
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in - feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte - ressato ha dichiarato di essere cittadino algerino, originario di B._______, con ultima residenza presso i suoi zii materni a C._______ (cfr. verbale d'audizione del 24 agosto 2010, pag. 1);
che egli sarebbe espatriato il mese di febbraio 2010 per il timore delle minacce ricevute da parte delle persone che l'insorgente medesimo avrebbe aggredito dopo che questi ultimi avrebbero derubato la di lui madre (cfr. verbale d'audizione del 24 agosto 2010, pagg. 4 e seg.);
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi - tà;
che nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste al - l'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;
D-6528/2010
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do - manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Algeria siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata con - segna di documenti d'identità, rimandato a quanto già affermato in sede di prima istanza, sostenendo di aver fornito motivi scusabili che spiegano le ragioni per la mancata consegna dei documenti richiesti; che, egli ha altresì reiterato la veridicità delle sue dichiarazioni riguardo ai motivi che l'avrebbero portato a fuggire dall'Algeria e che, ad ogni modo, gli elementi a favore della verosimiglianza prevarrebbero su quelli contrari;
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'auto - rità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che, inoltre, egli ha chiesto di essere ammesso provvisoria - mente qualora non gli venisse accordato asilo politico; che, infine, ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento dell'anticipo delle spese processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do - manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si ap plica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al - l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi - ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti -
D-6528/2010
colari formalità amministrative (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di un mese dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri;
che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di aver posseduto una carta d'identità ma di averla lasciata in patria, poiché ha viaggiato illegalmente; che, le dichiarazioni del ricorrente circa cosa avrebbe fatto per procurarsi detto documento, oltre che ad essere poco credibili, sono contraddittorie; che, infatti, in sede di prima audizione, egli ha dichiarato, in un primo tempo, di non aver fatto nulla per procurarsi dei documenti di identità o un titolo di viaggio valido dopo aver firmato il formulario relativo all'incombenza di presentarli entro 48 ore dopo l'inoltro della domanda d'asilo; che, per contro e soltanto in un secondo tempo, egli ha risposto che ha cercato diverse volte di chiamare la madre e uno dei suoi zii materni, ma senza esito positivo (cfr. verbale d'audizione del 24 agosto 2010, pag. 4); che, in occasione della seconda audizione, egli ha invece asserito di non aver fatto nulla per recuperare la sua carta d'identità poiché non avrebbe nessun contatto; che, confrontato alle sue dichiarazioni durante la prima audizione, egli ha risposto di non sapere dove si fosse recata la madre e che, a casa sua, esisteva solo un telefono mobile, che egli avrebbe provato a chiamarla diverse volte allorquando si trovava ancora in Algeria, ma che detto numero non era più in servizio (cfr. verbale d'audizione del 9 settembre 2010, pag. 2); che anche alla domanda sul fatto che avrebbe potuto far intervenire un amico o un conoscente per farsi aiutare ad ottenere la carta d'identità lasciata in patria, il ricorrente è stato assai generico, replicando puramente e semplicemente di averci provato ma di non esserci riuscito (cfr. verbale d'audizione del 9 settembre 2010, pag. 3); che, oltre a ciò, anche le dichiarazioni circa gli zii ancora presenti nel suo Paese sono state alquanto vaghe (cfr. verbale d'audizione del 9 settembre 2010, pag. 3);
che, nel gravame, l'insorgente non ha fatto altro che ribadire, rinviando a quanto da lui spiegato in sede d'audizione, che avrebbe tentato di
D-6528/2010
contattare la madre e gli zii ma che ogni tentativo sarebbe risultato vano (cfr. ricorso, pag. 2);
che, inoltre, per quanto il racconto in merito al viaggio di espatrio possa apparire a prima vista privo di contraddizioni, il ricorrente è stato comunque piuttosto generico al riguardo, non riuscendo ad esempio ad indicare il nome della città in Libia da dove sarebbe partito in barca e neppure a designare con certezza la città di sbarco o altri nomi di località da dove sarebbe poi transitato in seguito; che, inoltre, egli non è riuscito a citare il mese in cui sarebbe arrivato in Italia dopo essere fuggito dall'Algeria (cfr. verbale d'audizione del 24 agosto 2010, pag. 6);
che egli ha altresì dichiarato di non avere subito né controlli durante il suo viaggio d'espatrio né durante i quattro mesi durante i quali sarebbe rimasto in Italia (cfr. verbale d'audizione del 24 agosto 2010, pag. 6);
che, il ricorrente non è stato in grado di fornire detta gli e spiegazioni che possano donare credibilità al proprio racconto che risulta pertanto alquanto vago ed impreciso;
che giova peraltro sottolineare che varcare il confine Schengen senza subire alcun controllo, come l'insorgente ha dichiarato di aver fatto, ri - sulta a tutt'oggi, per lo meno difficoltoso;
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché e specialmente l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, codesto Tribunale ha ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente;
D-6528/2010
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla - tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo non adempie manifestamente la qualità di rifugiato; che ciò può risultare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza dei motivi d'asilo addotti (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dall'Algeria a causa delle minacce ed angherie subite da parte delle persone che avrebbero rapinato la di lui madre;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar - gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, a mente di questo Tribunale, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo non presenta elementi di verosimiglianza e neppure rilevanti nel quadro di eventuali motivi d'asilo relativi alle circostanze di vita del ricorrente in Algeria;
che basti innanzitutto rilevare che il ricorrente si è espresso in modo molto vago e succinto sugli eventi che lo avrebbero costretto a lasciare il suo Paese; che, in particolare, egli non è riuscito a fornire dettagli in merito alle persone che l'avrebbero minacciato – o meglio avrebbe soltanto menzionato il nome di uno di essi – e che lui stesso avrebbe aggredito dopo il furto messo in atto da detti individui per impossessarsi dei soldi che il ricorrente aveva dato alla madre (cfr. verbale d'audizione del 24 agosto 2010, pag. 5 e verbale d'audizione del 9 settembre 2010, pagg. 4 segg.); che neppure circa ad altre persone che avrebbero già cominciato ad importunarlo in passato – a causa del fatto ch'egli aveva trovato in breve tempo lavoro dopo l'arrivo a C._______ – egli non ha dato alcuna precisazione (cfr. verbale d'audizione del 9 settembre 2010, pag. 4); che, per di più, risulta alquanto insolito che l'insorgente non abbia saputo nemmeno allegare ulteriori informazioni per quanto attiene alla rapina denunciata dalla
D-6528/2010
madre e neppure alla procedura penale che, a suo dire, sarebbe stata aperta contro di lui a seguito delle violenze subite dagli autori della rapina (cfr. verbale d'audizione del 24 agosto 2010, pag. 5 e verbale d'audizione del 9 settembre 2010, pagg. 5 e 8);
che rettamente quindi, i motivi d'asilo evocati sono stati dall'autorità in - feriore ritenuti come inverosimili, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi;
che, tanto meno, a mente di questo Tribunale, le allegazioni prodotte sarebbero state di un'intensità tale da essere considerate decisive in materia d'asilo né che si evincono elementi da cui dedurre che al ricorrente sarebbe stata preclusa un'appropriata protezione contro le persecuzioni statali (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 18); che, il ricorrente stesso ha affermato di non aver denunciato le minacce subite all'autorità del suo Paese (cfr. verbale d'audizione del
24 agosto 2010, pag. 5 );
che, inoltre, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;
che non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'ese - cuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (DTAF 2009/50 consid. 8);
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio - ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
D-6528/2010
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en - trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz - zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi - bile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana - mento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che, la situazione vigente in Algeria non appare caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, possiede una formazione professionale quale elettricista ed ha un'esperienza in tal campo di diversi anni in patria, come pure di venditore al mercato di C._______ (cfr. verbale d'audizione del 24 agosto 2010, pagg. 2 e 4); che, inoltre, stando a quanto riferito, il ricorrente dispone di una rete famigliare nel suo Paese, dove vivono, perlomeno, la ma - dre ed uno, se non addirittura due, zii materni (cfr. verbale d'audizione del 24 agosto 2010, pag. 3);
che l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
D-6528/2010
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame nel suo Paese è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr);
che, infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori - tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, avendo il Tribunale amministrativo federale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
D-6528/2010
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
3. Comunicazione a:
- ricorrente, tramite D._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, D._______ (via fax, per l'incarto N [...] con preghiera di notificare al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento al Tribunale amministrativo federale)
- E._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Vera Riberti
Data di spedizione: