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D-6326/2010 • BVGer D-6326/2010 KI-generiert

Asylum Claim Denied Due to Lack of Credible Identity and Inconsistent Testimony

Geschäftsnummer D-6326/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court dismissed an asylum claim and upheld an order for removal because the applicant failed to provide credible evidence of their age or identity, and their account of fleeing their home country was inconsistent and lacked detail. The court found that the applicant did not demonstrate they were a minor and did not provide a valid reason for not submitting identity documents, leading to the conclusion that the asylum claim could not be considered on its merits. Furthermore, the court found the removal to the applicant's home country to be permissible, exigible, and possible.

Legislator-Regeste

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Art. 6 LAsi, Art. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi; Asylum Claim Denied Due to Lack of Credible Identity and Inconsistent Testimony: The court found that the applicant did not demonstrate they were a minor and did not provide a valid reason for not submitting identity documents, leading to the conclusion that the asylum claim could not be considered on its merits. Furthermore, the court found the removal to the applicant's home country to be permissible, exigible, and possible.

Schlagwörter

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Asyl für Minderjährige Glaubhaftmachung der Identität Reisedokumente Glaubhaftigkeit der Asylgründe widersprüchliche Zeugenaussage Abschiebung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi

It is the legal basis for not entering into the merits of an asylum application when the applicant fails to submit a travel or identity document within 48 hours.

art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi

It provides an exception to the rule of non-entry into the merits if the applicant can credibly demonstrate that they were unable to submit the documents for justifiable reasons.

art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi

It provides an exception to the rule of non-entry into the merits if refugee status is established based on the hearing and other legal provisions.

art. 63 cpv. 1 e 5 PA

It regulates the awarding and payment of court costs based on the outcome of the proceedings.

art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 (TS-TAF, RS 173.320.2)

It determines the amount of court costs to be paid by the losing party.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Corte IV D-6326/2010 {T 0/2}

Sentenza del 13 settembre 2010

Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del Giudice Maurice Brodard;

cancelliera Vera Riberti;

Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Nigeria, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore;

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;

decisione dell'UFM del 6 settembre 2010 / N [...].

D-6326/2010

Visti:

la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato il (...) in Svizzera;

il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio con la commi - natoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scu - sabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;

l'esame osseo della mano a cui il richiedente è stato sottoposto in data

10 agosto 2010 ed il relativo rapporto;

il verbale d'audizione dell'interessato del 23 agosto 2010, in occasione del quale al richiedente, tra l'altro, è stato conferito il diritto di essere sentito sulla maggior età, sul risultato dell'esame osseo del 10 agosto 2010, come pure sulla rinuncia di conferirgli una persona di fiducia;

il verbale d'audizione del 6 settembre 2010;

il verbale di decisione dell'UFM del 6 settembre 2010, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali);

il ricorso del 6 settembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 7 settembre 2010);

copia degli atti dell'UFM trasmessi via fax al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 7 settembre 2010;

ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;

e considerato:

che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal - la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);

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che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del - l'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;

che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);

che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;

che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in - feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa;

che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for - ma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;

che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;

che, i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);

che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti;

che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte - ressato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano, di etnia C._______, nato a D._______, nello Stato di E._______, con ultimo domicilio a F._______, nello Stato di G._______ (cfr. verbale d'audizione del

23 agosto 2010, pagg. 1 e 2);

che il richiedente avrebbe lasciato il suo Paese d'origine per il timore di essere ucciso da un individuo, certo H._______, che avrebbe in passato commissionato a dei sicari l'omicidio dei suoi genitori poiché questi ultimi sarebbero stati contrari all'elezione di H._______ quale re (cfr. verbale d'audizione del 23 agosto 2010, pag. 6);

che egli sarebbe fuggito il (...) partendo da I._______, ove avrebbe preso un aereo, non sapendo però indicare il luogo dove sarebbe at - terrato; che, in seguito, egli avrebbe proseguito il suo viaggio in auto

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sino in Svizzera, dove sarebbe giunto il (...) (cfr. verbale d'audizione del 23 agosto 2010, pagg. 2 e 8); che, inoltre, egli ha confermato che il volo sarebbe durato sei ore e che avrebbe sempre viaggiato in compa - gnia di un passatore (cfr. verbale d'audizione del 23 agosto 2010, pag. 8);

che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi - tà;

che, nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che il richiedente non è stato in grado di rendere verosimile di essere minorenne;

che l'UFM ha inoltre considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documen - to d'identità o di viaggio valevole; che dall'altro lato, detto Ufficio ha ri - tenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;

che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do - manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allon - tanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile;

che nel ricorso, l'insorgente ha innanzitutto ribadito di avere solo 17 anni e che l'UFM avrebbe modificato arbitrariamente la sua data di na - scita, basandosi su un esame osseo di dubbia validità scientifica e su alcune incongruenze irrilevanti; che, per ciò che concerne la mancata consegna dei documenti d'identità, egli ritiene di aver fornito motivi scusabili che spiegano le ragioni che non gli hanno permesso di con - segnare i documenti richiesti e che, nel suo caso, date le ragioni che l'hanno costretto a fuggire dalla Nigeria, vi sarebbe quantomeno la ne - cessità di ulteriori chiarimenti; che, infine, il suo allontanamento in Ni - geria non sarebbe ragionevolmente esigibile, visto che la sua vita sa - rebbe in pericolo e la situazione in detto Paese non sarebbe sicura;

che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda e, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali;

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che, di principio, giusta l'art. 7 cpv. 2 OAsi 1, per il richiedente l'asilo minorenne che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età;

che ciò non avviene se il richiedente non rende verosimile la sua minor età; che, pertanto, è legittimo che l'UFM si pronunci, a titolo pregiudi - ziale, prima dell'effettuazione dell'audizione particolareggiata sui moti - vi d'asilo e della designazione di una persona di fiducia, sull'allegata minorità di un richiedente l'asilo allorquando vi sono dei dubbi riguardo all'età indicata (cfr. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30, consid. 6.4.1. segg.);

che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni su - scettibili di rendere altrimenti plausibile la sua minore età;

che segnatamente, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, egli non è stato in grado di comprovarla con documenti d'identità;

che, infatti, non ha consegnato nessun documento d'identità;

che, peraltro, non soccorrono il ricorrente le stereotipate e vaghe dichiarazioni circa la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio (cfr. verbale d'audizione del 23 agosto 2010, pagg. 4 segg.);

che, per di più, il ricorrente è stato alquanto vago e ha reso dichiara - zioni inattendibili circa la sua biografia e in particolare in merito al suo percorso scolastico; che, infatti, il ricorrente, nato a suo dire il (...), ha affermato di aver frequentato sei anni di scuola primaria, adducendo di aver iniziato detta scuola all'età di sei anni e di averla terminata nel (...), ciò che significherebbe che egli aveva otto anni soltanto alla fine della scuola primaria (cfr. verbale d'audizione del 23 agosto 2010, pagg. 2 e seg.); che confrontato a detta incoerenza, l'insorgente si è li - mitato a rispondere che forse si era dimenticato quando aveva terminato questa scuola (cfr. verbale d'audizione del 23 agosto 2010, pagg. 3); che, oltre a ciò, egli non ha saputo rispondere alla domanda sull'età che avrebbe avuto quando ha cominciato, nel (...), la scuola seconda - ria, o meglio e soltanto dopo che la domanda gli sia stata posta per ben tre volte e dopo averci pensato a lungo, egli ha risposto che aveva circa (...) anni, (cfr. verbale d'audizione del 23 agosto 2010, pagg. 3);

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che, in aggiunta, il ricorrente non è stato in grado nemmeno di indicare la data di nascita e di morte dei suoi genitori o quanti anni avevano al momento della sua nascita (cfr. verbale d'audizione del 23 agosto 2010, pag. 4 e verbale d'audizione del 6 settembre 2010, pag. 3); che, alla luce di tali dichiarazioni lacunose e contraddittorie – su punti essenziali del ricorrente e dei suoi genitori – risulta assolutamente im - possibile credere che l'unica data, di cui conosce giorno e mese, è proprio la sua data di nascita e che, pertanto, quest'ultima sia verosi - mile;

che, in considerazione di quanto suesposto, l'insorgente non è stato in grado di rendere verosimile e provare l'asserita minorità;

che, in siffatte condizioni, l'esame osseo a cui è stato sottoposto il ri - corrente, e le risultanze dello stesso, sono superflue ed irrilevanti nella fattispecie, in particolare essendo già appurata la palese inverosimi - glianza delle dichiarazioni del ricorrente circa la sua minor età;

che, pertanto, sulla base dell'incarto e dei risultati dell'audizione som - maria del 23 agosto 2010, l'UFM ha giustamente considerato il ricorrente come maggiorenne e non ha nominato una persona di fiducia che lo accompagnasse nella procedura d'asilo;

che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda;

che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri - chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al - l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);

che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi - ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti - colari formalità amministrative (cfr. DTAF 2007/7, consid. 5);

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che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6);

che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre due mesi dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri;

che, inoltre, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non avere mai posseduto e richiesto né un passaporto, né una carta d'identità, adducendo che nel suo Paese bisognava essere maggiorenni per ottenere la carta d'identità (cfr. verbale d'audizione del del 23 agosto 2010, pag. 5); che, per di più, alla domanda su cosa avrebbe fatto per procu - rarsi un documento d'identità dopo aver firmato il formulario di richiesta di detto documento, egli ha semplicemente risposto di aver provato a chiamare un numero in Nigeria ma di non essere riuscito a prendere la linea (cfr. verbale d'audizione del 23 agosto 2010, pagg. 5 e 6);

che, oltre a ciò, interrogato sul suo itinerario, l'autore del gravame ha semplicemente dichiarato di essere di essere partito in aereo da I._______, di aver viaggiato per sei ore, senza saper neppure indicare il nome della compagnia con la quale avrebbe volato e/o il nome del luogo dove sarebbe atterrato (cfr. verbale d'audizione del 23 agosto 2010, pagg. 2 e 8); che, in aggiunta, egli non è riuscito a fornire nessun dettaglio in merito al viaggio in auto che avrebbe fatto fino in Svizzera, limitandosi ad affermare che lo stesso sarebbe durato tante ore (cfr. verbale d'audizione del 23 agosto 2010, pag. 8); che risulta pure assai improbabile che l'insorgente non abbia dovuto pagare al - cunché per il viaggio d'espatrio, come egli ha per contro dichiarato in sede d'audizione (cfr. verbale d'audizione del 23 agosto 2010, pag. 8);

che, infine, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazione circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità del suo viaggio;

che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte;

che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il mancato possesso dei documenti d'identità, come

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pure quelle in relazione all'asserita minorità, il TAF ha ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa;

che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;

che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente;

che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla - tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una pro - cedura sommaria, nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5);

che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo non adempie manifestamente la qualità di rifugiato: che ciò può risultare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza dei motivi d'asilo addotti; che la manifesta irrilevanza può altresì risultare dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'i - nattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);

che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Nigeria per il timore di esser ucciso dalle persone che avrebbero assassinato i suoi genitori;

che egli non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);

che, basti rilevare a titolo di esempio che il richiedente si è contraddetto a più riprese già in occasione della prima audizione; che,

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infatti, egli ha dichiarato, in un primo tempo, che entrambi i genitori sarebbero stati uccisi, mentre invece, in un secondo tempo e quando si trattava di esporre i motivi della sua domanda, egli ha soltanto menzionato l'uccisione del padre (cfr. verbale d'audizione del

23 agosto 2010, pagg. 4 e 6); che confrontato a tale lacuna, egli si è limitato a affermare che avevano ucciso anche la madre (cfr. verbale d'audizione del 23 agosto 2010, pag. 6); che pure riguardo alla cronologia relativa all'uccisione del padre e del re di allora, l'insorgente si è contraddetto (cfr. verbale d'audizione del 23 agosto 2010, pagg. 6 e seg.); che, oltre a ciò, egli è stato alquanto generico circa la frequenza e le date degli attacchi subiti da H._______ e/o dai suoi uomini (cfr. verbale d'audizione del 23 agosto 2010, pag. 7 e verbale d'audizione del 6 settembre 2010, pagg. 4 e 6); che, infine, anche il racconto in relazione all'evento che l'avrebbe fatto fuggire dalla Nigeria, è privo di dettagli, senza tralasciare che il ricorrente si è contraddetto più volte sulla data di detto evento, menzionando alternamente (...) e/o (...) (cfr. verbale d'audizione del

6 settembre 2010, pag. 7);

che, di conseguenza, alla luce delle dichiarazioni lacunose del ricorrente quanto ai fatti e in considerazione di tutti gli altri elementi contraddittori e vaghi, sopramenzionati, che toccano i punti essenziali del racconto del ricorrente, v'è ragion di concludere alla manifesta inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti;

che, in tale contesto ed a titolo abbondanziale, non v'è motivo di rite - nere che il ricorrente non possa ottenere dalle autorità in Nigeria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, o non pos - sa disporre in patria di un'alternativa di rifugio in un'altra regione;

che, pertanto, i motivi d'asilo evocati sono stati rettamente rite nuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi;

che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte - riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;

che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione com - plementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento

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all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (DTAF 2009/50 consid. 8);

che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio - ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);

che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en - trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;

che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;

che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz - zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1);

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmen - te esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);

che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana - mento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);

che, la situazione vigente in Nigeria non appare caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;

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che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e possiede una formazione scolastica di almeno nove anni (cfr. verbale d'audizione del 23 agosto 2010, pag. 2); che, inoltre, stando a quanto riferito, il ricorrente dispone pure di una rete sociale in patria, ove vi - vrebbe almeno una sorella, il parroco che avrebbe provveduto al suo sostentamento dopo la morte dei genitori e lo zio autore dell'assassi - nio di questi ultimi (cfr. verbale d'audizione del 23 agosto 2010, pag. 4);

che l'insorgente non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24); che, peraltro, da un esame d'ufficio degli atti di causa non emerge la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;

che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr);

che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;

che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile;

che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;

che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;

che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;

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che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);

che la pronuncia è quindi definitiva.

(Dispositivo alla pagina seguente)

D-6326/2010

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

3. Comunicazione a:

- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di J._______, (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)

- UFM, Centro di registrazione e di procedura di J._______ (via fax , per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricor - rente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale am - ministrativo federale)

- K._______ (in copia)

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Vera Riberti

Data di spedizione: