Asylum Claim Denied: Croatian National Fails to Prove Persecution
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court dismissed an asylum claim because the applicant originated from Croatia, a country designated as safe, and did not provide credible evidence of persecution. The court found the applicant's claims of financial exploitation and threats to be inconsistent and unsubstantiated, failing to overcome the presumption of safety in Croatia. Consequently, the court upheld the decision to deny asylum and ordered the applicant's removal from Switzerland, finding no legal obstacles to his return.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 6 LAsi, Art. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi; Asylum Claim Denied: Croatian National Fails to Prove Persecution: The court found the applicant's claims of financial exploitation and threats to be inconsistent and unsubstantiated, failing to overcome the presumption of safety in Croatia. Consequently, the court upheld the decision to deny asylum and ordered the applicant's removal from Switzerland, finding no legal obstacles to his return.
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KI-generiertBasis for not entering into the merits of the asylum application because the applicant originates from a designated safe country.
Basis for imposing court costs on the losing party.
Basis for imposing court costs on the losing party.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV D-6161/2010 {T 0/2}
Sentenza del 7 settembre 2010
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della Giudice Gabriela Freihofer;
cancelliera Vera Riberti.
Parti A._______, nato il (...), Croazia, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 26 agosto 2010 / N [...].
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Visiti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il (...) in Svizzera;
i verbali d'audizione del 23 luglio 2010 e del 9 agosto 2010;
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) del 26 agosto 2010, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 30 agosto 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 31 agosto 2010, rispettivamente un secondo invio, data d'entrata 2 settembre 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 31 agosto 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal - la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che, fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del - l'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in - feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
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della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for - ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte - ressato ha dichiarato di essere originario della Croazia, con ultimo do - micilio a B._______, e di essere espatriato il mese di (...) 2010 (cfr. verbale d'audizione del 23 luglio 2010, pag. 1);
che, egli ha asserito di essere stata vittima di inganni e minacce da parte di persone che intenderebbero sottrargli la sua proprietà immobiliare a B._______ (cfr. verbale d'audizione del 23 luglio 2010, pagg. 5 e segg.);
che, in particolare nel (...), in occasione di una prima vendita di un ma - gazzino appartenente al ricorrente ed a sua madre, vi sarebbero state, a suo dire, delle operazioni assai dubbie da parte dell'agenzia e del notaio responsabili della stesura degli atti; che, in effetti, dette persone avrebbero fatto firmare delle carte di troppo; che l'insorgente avrebbe subito delle minacce verbali e avrebbe nuovamente avuto problemi con la stessa agenzia in occasione di una seconda vendita di una par - te di una sua altra proprietà immobiliare (cfr. verbale d'audizione del
23 luglio 2010, pag. 5); che egli avrebbe inoltre constatato, a seguito di indagini personali, che i membri dell'agenzia lavorerebbero in maniera alquanto losca, falsificando carte ed uccidendo le persone per poi sud - dividersi i beni tra di loro (cfr. verbale d'audizione del 23 luglio 2010, pag. 6); che l'insorgente avrebbe continuato a subire minacce, verbali e scritte, tramite le quali gli sarebbe pure stato impedito di rivolgersi alle autorità statali (cfr. verbale d'audizione del 23 luglio 2010, pag. 6);
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che a sostegno della sua domanda d'asilo egli ha prodotto diversi mezzi di prova, segnatamente dei documenti in relazione alle sue pro - prietà, un contratto di disdetta dell'abbonamento internet, una risonanza al fegato ed infine delle registrazioni effettuate in occasione delle trattative di vendita;
che, nella decisione impugnata l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha dichiarato la Croazia Paese sicuro con decreto dell'8 dicembre 2006 e, dall'altro lato, ha ritenuto che le allegazioni in materia d'asilo presentate dal richiedente non sarebbero verosimili, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli in dizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in patria; che, infatti, secondo l'UFM le convinzioni del ricorrente in merito alle malversazioni di cui egli sostiene di essere stato vittima appaiono al - quanto illogiche, considerando piuttosto inabituale ch'egli non abbia fatto alcun passo per accertare concretamente gli abusi che avrebbe subito; che, inoltre, gli elementi su cui il richiedente si basa per soste - nere di essere stato vittima di soprusi si riducono a mere ipotesi, ovvero sul fatto che egli avrebbe semplicemente fornito più firme di quelle necessarie per la stesura degli atti e che nulla sarebbe stato registrato nel libro mastro; che, oltre a constatare altre incongruenze e contraddi - zioni dell'interessato, l'autorità di prime cure, in relazione ai mezzi di prova forniti dal richiedente, ha rilevato che questi erano privi di qual - siasi valore probatorio poiché, da un lato, riguardavano essenzialmen - te dei documenti relativi alla proprietà immobiliare del richiedente e alle transazioni di compra-vendita e, dall'altro lato, era giustificato rinunziare ad un esame occulto degli stessi, in considerazione dell'inverosimiglianza delle allegazioni del richiedente;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do - manda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecu - zione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato all'UFM di non avere consi - derato le allegazioni e le prove da lui prodotte per fondare una decisio - ne materiale in merito alla sua domanda d'asilo; che egli censura innanzitutto il modo arbitrario ed incompleto con cui sono stati redatti i verbali e riportate le sue dichiarazioni; che, inoltre, riguardo ad alcuni elementi ritenuti dall'UFM per contestare la verosimiglianza delle di - chiarazioni, egli ha ribadito gli elementi che dimostrerebbero la neces -
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sità di una valutazione materiale della sua domanda, come il fatto che il mancato ricorso alle autorità croate o ad un avvocato deriverebbe dalle minacce subite; che, per di più, egli avrebbe sollecitato già più volte nel corso della procedura della sua domanda una visita medica che confermerebbe le sue dichiarazioni, senza che l'autorità inferiore abbia dato peso al suo stato di salute;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della domanda; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento dell'anticipo delle spese processuali;
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una doman - da d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio fe - derale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione;
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale in - serisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese;
che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale;
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi va intesa in senso lato: essa comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 5 consid. 4c aa; GICRA 2003 n. 18);
che peraltro, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (cfr. GICRA 2005 n. 2 consid. 4.3; GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3);
che, visto l'inserimento della Croazia a partire dall'8 dicembre 2006 da parte del Consiglio federale nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese;
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che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione;
che, in particolare, l'insorgente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da elementi della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso pur tenendo conto di un grado di verosimiglianza ridotto;
che per quanto egli possa avere incontrato delle difficoltà nel quadro della vendita del suo bene immobiliare, le dichiarazioni al riguardo sono state vaghe e contraddittorie;
che, a mente di questo Tribunale, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo non presenta elementi di verosi - miglianza o, e neppure, rilevanti nel quadro di eventuali motivi d'asilo relativi alle circostanze di vita del ricorrente in Croazia;
che, in particolare, l'insorgente ha reso dichiarazioni illogiche su punti essenziali del suo racconto; che basti rilevare, in primis, che non con - vince il comportamento dell'insorgente, il quale si sarebbe limitato a sostenere di essere vittima di soprusi senza denunciare l'accaduto o farsi assistere da un rappresentante legale, specializzato nel campo di vendite immobiliari; che in merito a tale incongruenza, il ricorrente non ha fornito delle spiegazioni plausibili (cfr. verbale d'audizione del
9 agosto 2010, pag. 8 e seg.); che, per di più, l'insorgente non ha forni - to alcun indizio idoneo e concreto a dimostrare che le autorità statali in loco non sarebbero in grado di proteggerlo; che poco convince anche il fatto che egli si sia contraddetto sulle modalità, gli autori e la frequen - za delle minacce subite (cfr. verbale d'audizione del 23 luglio 2010, pagg. 6 e segg. e verbale d'audizione del 9 agosto 2010, pagg. 2 e segg.); che, infine, pure circa il suo problema al fegato, il ricorrente si è contraddetto dichiarando, in sede di prima audizione, che probabil - mente il suo problema al fegato è stato causato da un'esposizione troppo lunga ai raggi-X durante una radiografia alla sua caviglia sini - stra e, in sede della seconda audizione, che invece sarebbero state le persone che lo minacciavano ad avvelenarlo facendo un buco nel muro e spruzzandovi dentro del veleno per poi, sempre durante la stessa audizione, ritornare sulle radiazioni subite in occasione del con -
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trollo della sua caviglia (cfr. verbale d'audizione del 23 luglio 2010, pagg. 7 e seg. e verbale d'audizione del 9 agosto 2010, pagg. 3 seg. e pag. 10);
che, peraltro, l'insorgente non è riuscito a fornire alcuna spiegazione credibile riguardo il suo racconto, oppure chiarire le contraddizioni sollevate dall'UFM; che, le censure sollevate dal ricorrente in sede ricorsuale, segnatamente circa la mancata chiarezza e le lacune del contenuto dei verbali, non meritano tutela, il ricorrente medesimo avendo, alla fine di ogni audizione, riletto e firmato i verbali, apponendo inoltre nome e cognome su ogni pagina degli stessi (cfr. verbale d'audizione del 23 luglio 2010, pag. 10 e verbale d'audizione del 9 agosto 2010, pag. 13);
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi degli art. 3 LAsi;
che, per sovrabbondanza, secondo il principio di sussidiarietà della protezione internazionale rispetto a quella nazionale, chi richiede l'asi - lo è tenuto ad esaurire le possibilità offerte nel proprio Paese contro eventuali persecuzioni, prima di sollecitare l'aiuto di un Paese terzo;
che, da un lato, come indicato in precedenza, il ricorrente non avrebbe formalmente denunciato i fatti alla base della sua domanda d'asilo presso l'autorità del suo Paese e, dall'altro lato, non vi sarebbe ragione di ritenere che le autorità croate, se opportunamente sollecitate, non accorderebbero all'insorgente un'appropriata protezione contro eventuali comportamenti futuri illegittimi da parte di terzi;
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Croazia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed imme - diato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvag - uardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
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che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Croazia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nel la totalità del territorio nazionale;
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi;
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confer - mata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz - zera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a - silo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21);
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dell'insorgente; che, infatti, egli è giovane, possiede una formazione di elettrotecnico, ha seguito una scuola di musica ed ha pure ottenuto un diploma di vigile del fuoco durante il servizio militare (cfr. verbale d'au - dizione del 9 agosto 2010, pag. 2); che egli dispone inoltre di una rete sociale in patria, ove vivono perlomeno la sorella, delle zie, uno zio e la nipote (cfr. verbale d'audizione del 23 luglio 2010, pag. 3);
che, quo ai problemi di salute del ricorrente, a mente di questo Tribunale non v'è ragione di credere che egli non possa ottenere, se del caso, le cure mediche e necessarie in patria;
che, infatti, oltre alle contraddizioni circa le ragioni dello stato di salute del suo fegato citate poc'anzi, risulta che egli aveva già subito dei controlli medici in patria e che, di sua iniziativa, non avrebbe richiesto de - gli esami complementari (cfr. verbale d'audizione del 23 luglio 2010, pag. 8); che, sia come sia, l'asserito stato di salute, alla luce della giu - risprudenza vigente al riguardo, non potrebbe giustificare un'eventuale ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24);
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che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente rite - nuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, il quale è già in possesso di un passa - porto croato, usando la necessaria diligenza potrà procurarsi ogni altro documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi);
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata;
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato de suo potere di apprezzamento; l'autori - tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art.
106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini - strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo a pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale ammini - strativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
3. Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di C._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di C._______, con allegato l'incarto N [...] con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento al Tribunale amministrati - vo federale (per corriere interno; in copia)
- D._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Vera Riberti
Data di spedizione: