Asylum Claim Denied: Economic Improvement Not Persecution
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court upheld the decision to not consider an asylum claim on its merits because the applicant did not demonstrate a fear of persecution, but rather sought economic improvement and escape from poverty in their home country. The court found that the applicant’s desire for better employment and living conditions, while understandable, did not meet the legal definition of persecution under asylum law, which requires a threat based on specific protected grounds like race, religion, or political opinion. Consequently, the order for the applicant's removal from the country was also upheld, as the court determined it was permissible, exigible, and possible to execute.
Legislator-Regeste
AmtlichAsilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi della LAsi) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 23 ottobre 2013 / N
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KI-generiertThe court confirmed the decision of the Federal Office for Migration not to enter into the merits of the asylum application because the conditions under Art. 18 LAsi were not met.
The court used this article to define what constitutes an asylum application, specifically that it requires a manifestation of a desire to obtain protection against persecution, not just economic reasons.
This article was used to assess the admissibility, exigibility, and possibility of executing the removal order.
This article was used to assess the possibility of executing the removal order.
This article was used to assess the admissibility of the removal order.
This article was used to assess the reasonable exigibility of the removal order.
This article was used to impose court costs on the appellant due to their losing the case.
This article was used to determine the amount of court costs to be paid by the appellant.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Corte IV D-6104/2013
Sentenza del 4 novembre 2013
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérald Bovier;
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti A._______, nato il (...), Marocco, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 23 ottobre 2013 / N (...).
D-6104/2013
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 11 ottobre 2013 in Svizzera;
i verbali d'audizione del 17 ottobre 2013 (di seguito: verbale 1) e del
23 ottobre 2013 (di seguito: verbale 2);
il verbale della decisione dell'UFM del 23 ottobre 2013, notificata oralmente al ricorrente il medesimo giorno (cfr. atto A10/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso del 28 ottobre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 29 ottobre 2013), nel quale il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito, la concessione dell'asilo e in subordine dell'ammissione provvisoria; ha inoltre presentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali;
la copia dell'incarto dell'UFM trasmessa via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 29 ottobre 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
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con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda di asilo (art. 32–35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3); che l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può dunque essere esteso alla questione della concessione dell'asilo che presuppone un esame materiale della domanda stessa;
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile;
che, in sede di audizione, il richiedente ha affermato di chiedere asilo in Svizzera unicamente per poter migliorare la propria situazione economica e sfuggire la povertà (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2, pag. 2); che egli ha espressamente affermato di non avere motivi o problemi in patria né con le autorità né con terze persone (cfr. verbale 2, pag. 4, D31-34);
che nella decisione del 23 ottobre 2013, alla quale si rinvia, l'UFM ha osservato che il richiedente non avrebbe inoltrato una domanda di asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi, non avendo manifestato la volontà di ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato di non condividere l'interpretazione dell'UFM; che in effetti, contrariamente a quanto sostenuto da detto Ufficio, egli avrebbe manifestato la propria intenzione di chiedere protezione alla Svizzera; che in patria sarebbe senza la possibilità di un impiego, senza un alloggio dignitoso, senza prospettive future e nell'impossibilità di aiutare la famiglia;
che, giusta l'art. 32 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di domande di asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi;
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che, ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata come domanda di asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per contro, sono compresi nella nozione di persecuzione in senso lato, ai sensi dell'art. 18 LAsi, non soltanto i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma ugualmente gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 18, consid. 5b, confermata in DTAF 2011/8 consid. 4.2);
che sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata;
che, nella fattispecie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo Paese di origine, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi);
che, infatti, la motivazione addotta dal ricorrente è legata esclusivamente a ragioni di tipo economico, ovvero alla volontà di garantirsi un lavoro meglio retribuito ed un futuro migliore (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2, pagg. 2 e 5); che tali motivi, come manifestamente riconoscibile, non rientrano, in tutta evidenza, nella definizione di persecuzione in senso lato giusta l'art. 18 cpv. 1 LAsi;
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che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'insorgente in Marocco possa essere confrontato al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che, infatti, il ricorrente si è limitato ad asserire che, in caso di rientro in patria, egli teme di ritrovarsi in povertà (cfr. verbale 2, pag. 4, D35);
che attualmente la situazione, in Marocco, non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio nazionale;
che, da quanto esposto, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, per i motivi sopraesposti, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda di asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), nonché degli impegni di diritto internazionale assunti dalla Svizzera (cfr. GICRA 1996 n. 18, consid. 14b lett. e pag. 186 e relativi riferimenti);
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che, in virtù di quanto poc'anzi indicato, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, le autorità di asilo possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che permettano loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio e alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (cfr. in particolare sentenze del Tribunale D-1336/2010 del 22 marzo 2010; D-1272/2010 del
5 marzo 2010; D-932/2010 del 1° marzo 2010; D-8010/2009 del
3 febbraio 2010; D-6165/2006 del 21 gennaio 2010, pag. 8 e relativi riferimenti; D-4911/2009 del 14 settembre 2009, pag. 6 e relativi riferimenti; D-2423/2009 del 10 luglio 2009, pag. 5 e relativi riferimenti; cfr. anche DTAF 2010/41, consid. 8.3.5 pag. 590 e GICRA 1994 n. 18, consid. 4e pag. 143);
che egli è giovane, scolarizzato, ha esperienza professionale come contadino (cfr. verbale 1, pag. 3; verbale 2, pag. 4); che, inoltre, egli dispone di un'importante rete sociale in patria, ritenuto che vi risiedono i genitori, otto tra fratelli e sorelle ed altri parenti (cfr. verbale 1, pag. 5);
che, infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 pag. 21), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34, consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
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che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: