Asylum Seeker's Appeal Partially Granted, Remanded for Further Investigation on Expulsion Execution
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Administrative Court partially granted an asylum seeker's appeal, remanding the case for further investigation. The court upheld the decision to not enter the merits of the asylum claim because the grounds were identical to a previously rejected claim. However, the court found that the Federal Office for Migration (FOM) had not sufficiently investigated the circumstances of the minor's return to his country of origin, particularly regarding his family situation and the availability of care, before deeming the expulsion reasonably enforceable. Therefore, the case was sent back to the FOM for a more thorough examination of the expulsion execution.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 6 LAsi, Art. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi; Asylum Seeker's Appeal Partially Granted, Remanded for Further Investigation on Expulsion Execution: The court upheld the decision to not enter the merits of the asylum claim because the grounds were identical to a previously rejected claim. However, the court found that the Federal Office for Migration (FOM) had not sufficiently investigated the circumstances of the minor's return to his country of origin, particularly regarding his family situation and the availability of care, before deeming the expulsion reasonably enforceable. Therefore, the case was sent back to the FOM for a more thorough examination of the expulsion execution.
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KI-generiertThe court did not enter into the merits of the asylum application because a previous negative asylum procedure had concluded.
The court found that the execution of the deportation was not reasonably enforceable due to incomplete factual investigation regarding the minor's situation in the country of origin.
The court referred the case back to the lower authority for further investigation and a new decision because the case file was not complete enough to decide on the merits.
The court imposed half of the court costs on the appellant due to the partial success of the appeal.
The court set the court costs at CHF 300.- based on these provisions.
The court awarded costs to the appellant due to the partial success of the appeal.
The court determined the amount of the appellant's recoverable costs.
The court set the recoverable costs ex officio at CHF 200.-.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV D-5803/2010 {T 0/2}
Sentenza del 25 agosto 2010
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Maurice Brodard, cancelliera Vera Riberti;
Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Mongolia, rappresentato dal lic. iur. C._______.
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore;
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 9 agosto 2010 / N [...].
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Visti:
la prima domanda d'asilo che l'interessato e sua madre hanno presentato in Svizzera in data (...);
la decisione di non entrata nel merito del 14 giugno 2010 dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) che ha respinto la menzionata domanda ed ha ordinato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera;
il ricorso del 16 giugno 2010 avverso detta decisione;
la sentenza del 23 giugno 2010 del Tribunale amministrativo federale (TAF) che ha respinto il ricorso;
la seconda domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato, da solo, in data (...);
la notifica del 19 luglio 2010 con la quale l'UFM ha riconosciuto la minor età del richiedente;
il verbale d'audizione del 19 luglio 2010;
la convocazione della persona di fiducia del 26 luglio 2010;
il verbale d'audizione del 3 agosto 2010 che si è svolta in presenza di un sostituto della persona di fiducia ed in occasione della quale all'interessato è stato conferito il diritto di essere sentito in merito all'appli - cazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31);
la decisione dell'UFM del 9 agosto 2010, notificata il medesimo giorno all'interessato e, per fax e raccomandata, al suo rappresentante (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 16 agosto 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 17 agosto 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi al TAF in data 17 agosto 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti nel caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
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e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal - la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA e 108 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti e che gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti;, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente fondati o infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti;
che l'interessato ha dichiarato di essere cittadino della Mongolia, originario di D._______ e che, dopo aver ricevuto la sentenza del TAF relativa alla prima procedura d'asilo, egli e la madre si sarebbero recati inizialmente ad E._______ ed in seguito a F._______, ove un italiano incontrato per strada li avrebbe ospitati sino all'(...); che, con l'intenzione di tornare a G._______, i due si sarebbero fatti
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accompagnare alla stazione di F._______ e che, dopo essersi recato ad acquistare dell'acqua su richiesta della madre, il ricorrente non l'avrebbe più ritrovata; che, aspettando invano in stazione il ritorno della madre, egli sarebbe ripartito il giorno seguente in direzione di G._______, sperando di ritrovarla in loco; che, sebbene egli abbia provato a rintracciare la madre cercando di chiamarla sul cellulare, non l'avrebbe più rivista (cfr. verbale d'audizione del 19 luglio 2010, pag. 2);
che l'insorgente ha confermato che i suoi motivi d'asilo sarebbero identici a quelli invocati nella prima domanda, ovvero le violenze e le minacce di vendetta subite da lui e dalla madre in patria da parte della famiglia di un ragazzo che la madre avrebbe investito con l'automobile e gravemente ferito (cfr. verbale d'audizione del 19 luglio 2010, pag. 5 e verbale d'audizione del 3 agosto 2010, pag. 2);
che, con decisione del 9 agosto 2010, l'UFM ha constatato che la prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Mongolia siccome lecita, esigibile e possibile ed ha fissato, ex art. 17b cpv. 4 LAsi, un emolumento di CHF 600.-;
che nel gravame, l'insorgente fa valere che data la sua minore età – che tra l'altro non sarebbe contestata dall'autorità inferiore – l'allonta - namento non sarebbe ragionevolmente esigibile in considerazione del fatto che l'UFM non avrebbe intrapreso le necessarie misure istruttorie per determinare, nell'interesse superiore del fanciullo, le condizioni ne - cessarie per un suo rinvio nel Paese d'origine, e in particolare, quale sia la situazione famigliare, sociale e professionale in patria e la dispo - nibilità concreta dei genitori, di altri famigliari o di enti per la protezione dell'infanzia a riaccogliere il ricorrente in Mongolia;
che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto l'annullamento della deci - sione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferio - re per una nuova decisione nel merito; che egli ha altresì presentato
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una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese anticipate di giustizia;
che il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei
fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso (v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3);
che, giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il richieden - te l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontana - mento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età; che la designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento); che, nell'ambito dell'accertamento dei fatti, è al - tresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1);
che nel caso in rassegna, l'UFM ha considerato verosimile la minor età del richiedente, il quale ha dichiarato di essere nato il 10 gennaio 1995 nella prima procedura d'asilo e il 10 gennaio 1996 nel caso in rassegna, nominando a sua tutela un rappresentante di fiducia nella perso - na del lic. iur. C._______ (cfr. scritto del 19 luglio 2010);
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di pro - venienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano in - tervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria;
che, preliminarmente, il codesto Tribunale osserva che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della sentenza del TAF D-4370/2010 del 23 giugno 2010 con la quale il ricorso del ricorrente e della di lui madre è stato respinto;
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che, questo Tribunale ritiene che nella presente come nella precedente procedura, il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'im - pugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi);
che, infatti, il ricorrente stesso ha confermato sia dinanzi all'autorità di prima istanza, sia in sede ricorsuale che i motivi d'asilo erano gli stessi di quelli invocati nella prima procedura (cfr. verbale d'audizione del
19 luglio 2010, pag. 5; verbale d'audizione del 3 agosto 2010, pag. 2 e ricorso, pag. 2);
che, pertanto, conformemente all'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, l'UFM ha considerato che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria;
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz - zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]);
che, di conseguenza, anche su questo punto, la decisione dell'UFM va confermata;
che, per contro, ad altro esito giunge codesto Tribunale quo all'esecuzione dell'allontanamento;
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2008; che, giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
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che dette condizioni per una rinuncia all'esecuzione dell'allontanamen - to – impossibilità, inammissibilità ed inesigibilità – sono di natura alternativa (cfr. GICRA 2006 n. 6, consid. 4.2);
che nel quadro dell'esame dell'interessato, l'autorità di prime cure ha ritenuto che, considerati gli obblighi di protezione derivanti dalla Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107) nonché la loro attuale concretizzazione nel diritto interno, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere considerata lecita;
che l'UFM ha pure considerato l'esecuzione di detta misura ragionevolmente esigibile; che, in effetti, sebbene detto Ufficio abbia ritenuto la minore età dell'insorgente, esso ha tuttavia sottolineato che non era dato sapere esattamente l'età dello stesso, vista in particolare l'assen - za di documenti e le dichiarazioni contraddittorie dell'interessato tra le due domande d'asilo presentate circa l'anno di nascita; che, nonostante la minor età, secondo l'UFM, il ricorrente ha dato prova di maturità muovendosi da solo in un Paese straniero sino a presentare di sua iniziativa una seconda domanda d'asilo; che inoltre ha considerato che egli è istruito, essendo andato a scuola all'età di 7 anni ed avendo così maturato una formazione scolastica di 8 anni; che tali elementi e la socializzazione avvenuta nel suo Paese hanno indotto l'autorità inferiore a ritenere che egli non avrebbe problemi di reintegrazione in caso di rientro e che, data l'inverosimiglianza riguardo alle sue generalità, alla rete famigliare in patria, alla sua residenza e alla sua religione, vi è ragione di concludere che egli dissimuli la sua reale condizione in Mongolia per i bisogni della causa;
che, infine, detto Ufficio ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento possibile sia sul piano tecnico che pratico;
che l'interessato ha fatto valere, mediante ricorso, che l'UFM non ha svolto quegli atti istruttori richiesti dalla giurisprudenza in caso di minorenni prima di dichiarare, lecita, possibile e ragionevolmente esigibi - le l'esecuzione dell'allontanamento verso la Mongolia; che, in partico - lare, egli asserisce che l'esecuzione del suo allontanamento non è ra - gionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), essendo egli minore e po - sto che l'UFM non ha in alcun modo istruito la causa nel senso di veri - ficare quale sia la situazione famigliare, sociale e professionale in Mongolia e quale sia la disponibilità concreta dei genitori, di altri fami - gliari o di enti per la protezione dell'infanzia a riaccogliere il ricorrente in patria;
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che codesto Tribunale ritiene le affermazioni dell'UFM in merito alla conclusione che egli abbia una rete famigliare e sociale in patria in grado di sostenerlo, dedotta sia dall'inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti sia da quella sulle generalità, la rete famigliare, la sua residenza e la sua religione, come supposizioni espresse senza aver effettua - to alcun accertamento in merito; che, pertanto, sono necessari degli ulteriori chiarimenti per accertare l'esistenza di un impedimento all'e - secuzione del allontanamento del ricorrente;
che nel caso in rassegna, benché non sia stato depositato alcun docu - mento, emerge dagli atti e dalla decisione avversata che l'UFM ha rite - nuto verosimile la minor età allegata dal richiedente; che, infatti, detto Ufficio benché non possa sapere esattamente l'età, ha considerato che egli è minorenne, di 14 o di 15 anni, e per questo motivo è stata nominata una persona di fiducia, il cui sostituto ha partecipato in sede di audizione formale;
che secondo la giurisprudenza, la valutazione dell'allontanamento di un minorenne non accompagnato presuppone la chiarificazione della sua situazione personale sotto l'aspetto specifico del bene del fanciul - lo; che l'esecuzione dell'allontanamento di un minore suppone che sia stato chiarito, già allo stadio dell'istruzione, in quale misura potrà essere preso a carico, dopo il suo ritorno, da un membro della sua famiglia o da un istituto specializzato; che l'autorità di prima istanza non può limitarsi ad affermare che l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente è esigibile, perché egli può ritornare nella sua famiglia o perché nel suo Paese d'origine esistono delle istituzioni appropriate alle quali può indirizzarsi; che tale maniera di procedere costituisce una constatazione incompleta dei fatti pertinenti (cfr. GICRA 2006 n. 24 consid. 6; GICRA 1999 n. 2 consid. 6b e 6c; GICRA 1997 n. 23);
che la portata dell'obbligo imposto all'autorità d'asilo deve essere considerata in funzione dell'età del richiedente minorenne (GICRA 1998 n. 13 consid. 5e bb pag. 100); che, in altri termini, se da un lato, non può essere di regola rimproverata al minorenne particolarmente giovane una violazione dell'obbligo di collaborare, ancorché abbia addotto in modo insufficientemente chiaro e completo gli argomenti a sostegno della sua domanda d'asilo, dall'altro, ci si può attendere da un minorenne alla soglia della maggiore età che dia delle indicazioni sufficien - temente precise sulla sua persona e sui motivi del suo espatrio, di
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modo che esse non lascino dubbi sulla volontà del medesimo di collaborare con l'autorità;
che, come rilevato in precedenza, l'UFM ha ammesso che il ricorrente è minorenne; che trattandosi di minori non accompagnati, la Svizzera è tenuta dalle disposizioni della CDF, in particolare al principio dell'interesse superiore del fanciullo ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 CDF e in applicazione del suo art. 22 cpv. 2, le autorità degli Stati parte devono intraprendere tutte le investigazioni possibili al fine di localizzare i genitori o altri membri della famiglia del richiedente, per poi ottenere le indicazioni necessarie per permettere al minore di ricongiungersi a loro nel suo Paese d'origine (GICRA 1997 n. 23 consid. 5);
che, per quanto ci si trovi nella fattispecie dinanzi ad un caso limite, data l'età del ricorrente – che in ogni modo non è ancora giunto alla soglia della maggiore età – e le considerazioni dell'UFM , codesto Tribunale osserva che non è stata presa nessuna misura atta a verificare se e da chi, in caso di ritorno, il ricorrente potrà essere accolto;
che, in altre parole, nulla permette d'affermare con certezza, o almeno con un grado di probabilità sufficiente, che i genitori del richiedente si trovano ancora – oppure nuovamente per quanto riguarda la madre scomparsa – in Mongolia;
che qualora non fossero raggiungibili i genitori, v'è da determinare l'effettiva capacità di altre istituzioni che permetterebbero di accogliere e di prendere a carico il fanciullo;
che, di conseguenza, lo scrivente Tribunale è dell'avviso che il modo di procedere dell'UFM non ha permesso di determinare con chiarezza ed una precisione sufficiente se l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che l'UFM, avendo ammesso la minor età del ricorrente, non avrebbe dovuto limitarsi a supporre dalle contraddizioni del ricorrente, che egli dissimuli la sua reale condizione in Mongolia per i bisogni della causa e che quindi egli abbia in patria una rete famigliare e sociale in grado di sostenerlo;
che, da quanto esposto, discende che quo all'esecuzione dell'allontanamento la decisione impugnata incorre nell'annullamento a causa dell'accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti;
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che quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418); che questo Tribunale si sostituisce all'autorità inferiore segnatamente se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del TAF del 25 luglio 2007 D-6735/2006 consid. 11 e relativo riferimento);
che tale non è il caso nella presente fattispecie;
che gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101]), a completare l'accertamento dei fatti determinanti e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza;
che in tale ambito viene invitato l'UFM ad effettuare un'inchiesta condotta con la collaborazione delle ambasciate competenti, oltre che, se necessario, un'audizione complementare del richiedente;
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
che essendo il ricorso parzialmente accolto, si giustifica il condono della metà delle spese processuali poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1 PA e art. 2 e 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che le stesse ammonta - no quindi a CHF 300.-;
che, in considerazione che l'insorgente è difeso da un mandatario, si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA ed art. art. 7 segg. del TS-TAF); che la stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in CHF 200.- (art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso, limitatamente alla questione d'esecuzione dell'allontanamen - to, è accolto. Per il resto è respinto.
2. Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisio - ne ai sensi dei considerandi.
3. Le spese processuali, di CHF 300.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 200.- a titolo di spese ripetibili.
5. Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di G._______ con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia)
- H._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Vera Riberti
Data di spedizione: