Family Reunification Denied Due to Lack of Proof of Pre-Existing Family Unit
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court rejected a family reunification request because the applicant failed to prove that he lived in a family unit with his alleged wife and daughter before fleeing Eritrea. The court emphasized that family reunification under asylum law aims to re-establish pre-existing family units, not to create new ones, and that the applicant's asylum procedure statements contradicted his claim of prior cohabitation, indicating he had not lived with the alleged family members before his escape and detention.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 6 LAsi, Art. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi; Family Reunification Denied Due to Lack of Proof of Pre-Existing Family Unit: The court emphasized that family reunification under asylum law aims to re-establish pre-existing family units, not to create new ones, and that the applicant's asylum procedure statements contradicted his claim of prior cohabitation, indicating he had not lived with the alleged family members before his escape and detention.
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KI-generiertFoundation for the recognition of refugees and the granting of asylum to spouses or registered partners of refugees and their minor children.
Basis for authorizing the entry into Switzerland of family members who were separated due to flight and are abroad.
Allows for simplified procedure for manifestly unfounded appeals.
Basis for allocating court costs to the losing party.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht taf_010_i(01)
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV D-5797/2010 {T 0/2}
Sentenza del 25 agosto 2010
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliere Federico Pestoni;
Parti A._______, nato il (...),
ricorrente, a favore di B._______, nata il (...), C._______, nata il (...), Eritrea,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore;
Oggetto Ricongiungimento famigliare;
decisione dell'UFM del 15 luglio 2010 / N [...].
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Visti:
la decisione del 14 gennaio 2010, con la quale l'UFM ha riconosciuto la qualità di rifugiato e concesso l'asilo al ricorrente;
l'atto del (...) per mezzo del quale egli ha richiesto l'autorizzazione di entrata in Svizzera volta al ricongiungimento famigliare in favore di B._______ (moglie) e C._______ (figlia);
la decisione del 15 luglio 2010, con la quale l'UFM ha respinto la citata richiesta;
il ricorso del 16 agosto 2010 (data del timbro postale) contro la predetta decisione;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del - l'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che i ricorrenti sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che sono per - tanto legittimati ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for - ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
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che in virtù dell'art. 51 cpv. 1 LAsi, il coniuge o il partner registrato di un rifugiato e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ot - tengono l'asilo, sempreché non vi si oppongano circostanze particola - ri;
che, in virtù dell'art. 51 cpv. 4 LAsi, se gli aventi diritto di cui al cpv. 1 sono stati separati in seguito alla fuga e si trovano all'estero, occorre autorizzarne, su domanda, l'entrata in Svizzera;
che quindi, la concessione dell'asilo famigliare ad una persona resi - dente all'estero presuppone che al parente che vive in Svizzera sia stata riconosciuto la qualità di rifugiato e che sia stato separato, a cau - sa della fuga, dal membro della famiglia ancora all'estero con il quale intende ricongiungersi in Svizzera; che questa condizione di separazione a seguito della fuga implica che in precedenza, il rifugiato abbia vissuto in comunione famigliare con la persona aspirante al ricongiun - gimento famigliare; che infatti, il ricongiungimento famigliare ai sensi della LAsi è destinato unicamente alla ricostituzione in Svizzera dei nuclei famigliari preesistenti e non alla creazione di nuove comunità famigliari; che inoltre, la comunione famigliare preesistente deve aver risposto ad una necessità economica e non soltanto ad una semplice comodità; che infine, la Svizzera deve apparire come l'unico paese in cui il nucleo famigliare possa ragionevolmente ricostituirsi, e che esso sia, cumulativamente, indispensabile e ricercato (cfr. GICRA 2006 n. 8, pagg. 92 e segg., GICRA 2000 n. 11, pagg. 86 e segg.);
che, in casu, l'interessato non invoca alcuna persecuzione che avreb - be visto come vittime la moglie e/o la figlia;
che in sede di ricorso, l'interessato ha dichiarato di vivere ad D._______ durante la settimana per poi raggiungere la moglie e la fi - glia ad E._______ nel fine settimana; che questa situazione sarebbe dovuta al fatto che egli insegnava biologia ad D._______, da dove alla sera non v'è possibilità di trasporto pubblico verso E._______ e per - tanto egli era costretto a fermarsi durante la settimana lavorativa;
che, tuttavia dalla documentazione relativa alla domanda di asilo del ri - corrente emerge che egli non viveva in comunione domestica né con la moglie né con la figlia prima della fuga dall'Eritrea;
che infatti, in sede di audizioni relative alla sua procedura di asilo, il ricorrente ha riferito di essere celibe e di non avere figli; che inoltre alla
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richiesta di indicare se e quali parenti erano ancora nel paese d'origine egli ha nominato soltanto i genitori ed i fratelli senza fare riferimento alcuno ad B._______ e C._______ (cfr. audizione del 22 dicembre 2008, pagg. 2 e 3); che dall'audizione federale, nella quale il ricorrente ha riferito di avere una figlia, emerge che egli non è sposato con B._______, che egli definisce come una sua amica, ed inoltre che è sempre stata la madre ad occuparsi di C._______ anche quando il ri - corrente si trovava ancora nel proprio paese d'origine; che infine risul - ta che il ricorrente abitava ad D._______ ove lavorava e rientrava qual - che volta ad F._______ dove è nato e cresciuto e dove abitano i suoi genitori nonché i suoi fratelli (cfr. audizione del 11 gennaio 2010, pagg.
2 e 3);
che sia come sia, egli è espatriato direttamente dopo la sua fuga dal carcere dove era detenuto da un anno; che ciò significa con certezza che, durante un lungo periodo immediatamente precedente alla sua fuga, egli non ha potuto vivere in comunione domestica con la compagna e la figlia come invece intende far credere;
che pertanto, la presunta comunione domestica con la moglie e la fi - glia prima della fuga, non è stabilita né tantomeno provata;
che quindi, malgrado i legami affettivi che il ricorrente potrebbe aver creato con la moglie e la figlia, gli argomenti invocati non sono suffi - cienti ad ottenere il ricongiungimento famigliare discendente dal diritto di asilo, il quale mira – come già esposto – a ricostituire una comunità preesistente e non a crearne una nuova;
che di conseguenza il ricorso dev'essere respinto;
che, inoltre, l'interessato può, se si ritiene legittimato a farlo, presenta - re una domanda presso la competente autorità cantonale di polizia degli stranieri, al fine che questa si pronunci sull'esistenza di un diritto di B._______ e C._______ di raggiungere il marito rispettivamente padre in Svizzera sulla base dell'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101); che codesto Tribunale si astiene formalmente, in ogni caso, dal pronunciarsi anticipatamente sull'esito di una tale procedura di polizia degli stranieri (GICRA 2002 n. 6 pagg. 43 e segg.);
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che ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che precedo - no, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente;
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti;
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen - zione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini - strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF),
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
3. Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento);
- UFM, Divisione soggiorno con allegato l'incarto N [...] e copia del ricorso del 15 luglio 2010 (per corriere interno; in copia);
- G._______ (in copia).
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione: