Asylum Appeal Dismissed: Economic Hardship Insufficient for Protection
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court dismissed an asylum and removal appeal, upholding the decision of the Federal Office for Migration. The applicant's claims of economic hardship and unemployment were deemed insufficient grounds for asylum under relevant law, and no new evidence emerged to alter this assessment. Furthermore, the court found that the removal of the applicant to their country of origin was permissible, feasible, and reasonably exigible, as there were no indications of general danger in the country or severe health issues that would prevent their return, and the applicant possessed adequate education, language skills, and a family support network.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 33a cpv. 2 PA, Art. 111 lett. e LAsi, Art. 111a cpv. 2 LAsi, Art. 111a cpv. 1 LAsi, Art. 3 LAsi, Art. 3 cpv. 1 LAsi; Asylum Appeal Dismissed: Economic Hardship Insufficient for Protection: The applicant's claims of economic hardship and unemployment were deemed insufficient grounds for asylum under relevant law, and no new evidence emerged to alter this assessment. Furthermore, the court found that the removal of the applicant to their country of origin was permissible, feasible, and reasonably exigible, as there were no indications of general danger in the country or severe health issues that would prevent their return, and the applicant possessed adequate education, language skills, and a family support network.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertApplied to impose court costs on the appellant due to their losing the appeal.
Applied to determine the amount of court costs to be imposed on the appellant.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Corte IV D-5789/2012
Sentenza del 19 novembre 2012
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti A._______, nato il (...), Tunisia, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'11 ottobre 2012 / N [...].
D-5789/2012
Visto:
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data (...);
i verbali di audizione del 19 luglio 2012 (di seguito: verbale 1) e dell'8 ottobre 2012 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM dell'11 ottobre 2012, notificata all'interessato in data
12 ottobre 2012 (cfr. atto A 16/1);
il ricorso del 6 novembre 2012 erroneamente inviato all'autorità inferiore, per posta semplice il 7 novembre 2012, la quale lo ha ricevuto in data
8 novembre 2012 (cfr. timbro di ricezione UFM; data d'entrata:
12 novembre 2012);
i seguenti documenti che l'interessato ha prodotto a sostegno del proprio gravame:
- una lettera di dimissione del Pronto soccorso dell'Ospedale regionale di B._______ del 2 novembre 2012 (doc. 1);
- una lettera di dimissione del Pronto soccorso dell'Ospedale regionale di B._______ del 5 novembre 2012 (doc. 2);
- un certificato medico d'uscita dal Pronto soccorso dell'Ospedale regionale di B._______ del 2 novembre 2012 (doc. 3);
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 della Legge sull’asilo del
26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]) contro una decisione in materia di asilo emanata dall'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. ac e 52 della Legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
D-5789/2012
che giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale idioma;
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in francese; che l'interessato, pur avendo dichiarato di comprendere il francese (cfr. atto A1/2 e verbale 1, p. 3) e preferito una decisione nel citato idioma (cfr. verbale 2, p. 3), ha presentato il proprio atto di ricorso in italiano, di modo che la presente sentenza può essere redatta in quest'ultima lingua;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata;
che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione ai quali considerandi si rinvia, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ritiene che le dichiarazioni dell'interessato sono irrilevanti ai sensi dell'asilo;
che, nello specifico, i problemi economici (cfr. verbale 1, p. 6) e la disoccupazione (cfr. verbale 2, p. 6) sono, come palesemente riconoscibile, irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione dell'asilo, segnatamente giusta l'art. 3 LAsi;
che, per il resto, al fine di evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni esposte nella decisione dell'UFM;
D-5789/2012
che, inoltre, nel gravame non vi sono elementi atti a provare la rilevanza dei motivi di asilo invocati dell'insorgente;
che, pertanto, il ricorso, in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo - secondo un interpretazione favorevole del gravame -, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza
1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2009/50, consid. 9 p. 733);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile;
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, la situazione in Tunisia, non è notoriamente caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
D-5789/2012
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, le autorità di asilo possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che permettano loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio e alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (cfr. in particolare sentenze del Tribunale D-1336/2010 del 22 marzo 2010; D-1272/2010 del
5 marzo 2010; D-932/2010 del 1° marzo 2010; D-8010/2009 del
3 febbraio 2010; D-6165/2006 del 21 gennaio 2010, p. 8 e relativi riferimenti; D-4911/2009 del 14 settembre 2009, p. 6 e relativi riferimenti; D-2423/2009 del 10 luglio 2009, p. 5 e relativi riferimenti; cfr. anche DTAF 2010/41, consid. 8.3.5 p. 590 e GICRA 1994 n. 18, consid. 4e p. 143);
che egli è giovane, è stato (...), ha una sufficiente formazione scolastica, oltre ad avere conoscenze linguistiche di francese e italiano (cfr. verbale 1, p. 3); che, oltre a ciò, dispone in Patria, a C._______ governatorato di D._______, di una rete familiare, segnatamente, i genitori, due sorelle, due fratelli e diversi altri famigliari (cfr. verbale 1, p. 4);
che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2, consid. 9.3.3, p. 21 e relativi riferimenti); che a questo proposito si rileva che la frattura al gomito destro di cui si fa menzione nel ricorso e nei documenti allegati (cfr. docc. 1-3) non è da ritenersi un grave problema di salute ai sensi della citata giurisprudenza; che, del resto, analogamente nemmeno il trauma contusivo alla base del pollice sinistro (cfr. doc. 2) rientra nella succitata nozione; che abbondanzialmente, l'autore del gravame in passato è stato curato nel proprio Paese per un problema analogo (cfr. doc. 2); che non vi è quindi dubbio che, semplicemente attenendosi alle prescrizioni mediche ricevute, egli possa rientrare in Patria;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34, consid. 12, pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
D-5789/2012
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precede, il ricorso deve essere respinto; le spese giudiziarie di CHF 600.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5789/2012
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: