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D-5721/2010 • BVGer D-5721/2010 KI-generiert

Applicant v. State: Reinstatement of Asylum Appeal After Brief Absence

Geschäftsnummer D-5721/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The applicant, whose asylum claim was initially rejected and subsequently had his appeal struck from the docket for becoming unreachable, requested the reinstatement of proceedings after returning to his registered address within three days. The court found that while the applicant had not provided a sufficient justification for his absence or for why it should not be considered a forfeiture of interest in the asylum procedure, a three-day absence was too short to justify rejecting the request for reopening based on the principle of good faith. Therefore, the court reinstated the appeal proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 6 LAsi, Art. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi; Applicant v. State: Reinstatement of Asylum Appeal After Brief Absence: The court found that while the applicant had not provided a sufficient justification for his absence or for why it should not be considered a forfeiture of interest in the asylum procedure, a three-day absence was too short to justify rejecting the request for reopening based on the principle of good faith. Therefore, the court reinstated the appeal proceedings.

Schlagwörter

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Wiederaufnahme des Asylverfahrens Wiederaufleben von Invalidenleistungen ersuchender Staat Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Wiedererwägung der Wegweisung Klagefrist Asilo (altro) | Domanda di ripristino del procedimento; Decisione ...

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 63 cpv. 1 PA

Used to waive court costs due to the outcome of the procedure.

Art. 64 cpv. 1 PA

Used to deny legal costs because the applicant was not represented by legal counsel and did not incur significant expenses.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Corte IV D-5721/2010/cac {T 0/2}

Sentenza del 15 settembre 2010

Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), François Badoud, Fulvio Haefeli;

cancelliere Federico Pestoni.

Parti A._______, nato il (...), Iraq, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Domanda di ripristino del procedimento;

Decisione di stralcio del Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2010 / D-1168/2010.

D-5721/2010

Visti:

la domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato in data (...);

la decisione del 28 gennaio 2010 dell'UFM che ha respinto la menzionata domanda ai sensi dei degli art. 3 e 7 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché la rispettiva esecuzione;

il ricorso del 25 febbraio 2010 che l'interessato ha inoltrato dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la summenzionata decisione;

la decisione incidentale del 5 marzo 2010, con la quale il TAF ha informato il ricorrente del suo diritto di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura di ricorso, comminandogli altresì un termine per il versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali;

il pagamento dell'anticipo richiesto, avvenuto nel rispetto del termine, il

16 marzo 2010;

la notifica del 15 giugno 2010 con la quale la competente autorità cantonale grigionese che ha comunicato all’UFM rispettivamente al TAF che il ricorrente si è reso irreperibile dal 14 giugno 2010;

la decisione del 17 giugno 2010 con la quale il TAF ha stralcio la causa dai ruoli essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente alla continuazione della procedura (art. 48 cpv. 1 lett. c della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]);

l'ulteriore notifica del 21 giugno 2010 con la quale la competente autorità cantonale grigionese che ha comunicato all’UFM rispettivamente al TAF che il ricorrente è rientrato al suo abituale recapito a partire dal 17 giugno 2010;

lo scritto del 10 agosto 2010 con il quale il ricorrente chiede il ripristino della procedura;

D-5721/2010

l'ordinanza del 13 agosto 2010 con la quale il TAF ha concesso un termine all'UFM per pronunciarsi sulla richiesta citata;

le osservazioni del 27 agosto 2010, dalle quali non si evince alcuna opposizione al ripristino della procedura da parte dell'UFM, con le quali l'autorità inferiore si riconferma nella propria decisione, precisando che in base alla perizia LINGUA sostenuta dal ricorrente, è escluso che egli possa provenire da Mosul;

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato:

che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);

che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF;

che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);

che il TAF, il quale con decisione del 17 giugno 2010 ha stralciato dai ruoli la procedura di ricorso introdotta in data 25 febbraio 2010 dall'interessato, è competente per pronunciarsi sulla presente domanda di ripristino della procedura;

che la domanda di ripristino della procedura è decisa dal Tribunale nella composizione a tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF);

che il ricorrente è particolarmente toccato dalla decisione di stralcio e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato a richiedere il ripristino della procedura;

D-5721/2010

che occorre pertanto entrare nel merito della presente domanda di ripristino della procedura;

che nel caso concreto, si osserva che, per quanto emerge dalle carte processuali, l'istante si è assentato dal suo luogo di soggiorno in Svizzera, il 14 giugno 2010 (cfr. doc. C 40/1 dell'incarto dell'UFM) e non ha comunicato alle competenti autorità il suo nuovo recapito (come previsto dall'art. 8 cpv. 3 LAsi);

che, alla luce di ciò, in data 17 luglio 2010, il TAF ha pronunciato lo stralcio dai ruoli, per assenza d'interesse degno di protezione alla continuazione della procedura, del gravame presentato dal ricorrente;

che tuttavia, il medesimo giorno, dopo solo 72 ore di assenza, il ricorrente ha fatto ritorno al proprio luogo di soggiorno (cfr. doc. C 41/1 dell'incarto dell'UFM);

che, nel frattempo, con scritto del 10 agosto 2010, il ricorrente ha chiesto la riattivazione della procedura;

che una domanda di ripristino della procedura ricorsuale conclusasi con un provvedimento di stralcio del gravame, non può essere introdotta in qualsivoglia momento; che infatti, alla fattispecie è applicabile la prassi vigente in materia di riesame, secondo la quale sussiste una limitazione temporale, desumibile dal principio della buona fede, all'inoltro di una siffatta domanda (GICRA 2003 n. 6);

che, pertanto, quando una procedura ricorsuale è stralciata dai ruoli – per mancanza di un interesse degno di protezione poiché è sconosciuto il luogo di soggiorno del ricorrente – quest'ultimo non può, secondo il principio della buona fede, esigere la riapertura della procedura ricorsuale allorquando per lungo tempo si è disinteressato all'esito di detta procedura, e ciò a prescindere dalla data in cui a preso conoscenza dello stralcio del ricorso (GICRA 2003 n. 25);

che, dagli atti, non si può stabilire la data in cui il ricorrente ha preso conoscenza della decisione di stralcio del 17 giugno 2010;

che, in casu, il ricorrente ha inoltrato la propria richiesta di ripristino della procedura in data 10 agosto 2010;

D-5721/2010

che, benché egli non abbia presentato una valida giustificazione in merito alla sua assenza, dal 14 giugno al 17 giugno 2010, dal luogo di soggiorno assegnatogli ed al motivo per cui tale assenza non avrebbe dovuto essere interpretata come una perdita dell'interesse degno di protezione alla continuazione della sua procedura promossa con domanda d'asilo del 27 novembre 2008, appare eccessivamente restrittivo considerare 3 giorni di latitanza, un periodo di disinteresse alla procedura in corso così lungo da giustificare il rigetto di una domanda di riapertura della procedura;

che, visto quanto suesposto, la richiesta di ripristino della procedura di ricorso deve essere accolta;

che, pertanto, la decisione del 17 giugno 2010, con la quale il TAF ha stralciato dai ruoli il gravame presentato dal ricorrente in data

27 novembre 2010 è annullata e la procedura riprende il suo corso;

che, visto l'esito della presente procedura, non si prelevano spese di giudizio (art. 63 cpv. 1 PA);

che, poiché l'interessato non è rappresentato da un legale e nemmeno ha dovuto sopportare, nella presente vertenza di riapertura della procedura, dei costi indispensabili ed elevati, non si assegnano indennità a titolo di ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinnanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.332.2]);

(dispositivo sulla pagina seguente)

D-5721/2010

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. La domanda di riapertura della procedura di ricorso è accolta.

2. La decisione di stralcio del 17 giugno 2010 del TAF è annullata e la procedura di ricorso riattivata.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Non si assegnano ripetibili.

5. Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata);

- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere interno; in copia);

- B._______ (in copia).

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Federico Pestoni

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