Federal Court Upholds Asylum Rejection and Removal Order for Applicants from Designated Safe Country
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe federal administrative court rejected an asylum application and upheld the order for removal from Switzerland. The applicants, claiming to be victims of threats and violence, argued that their home country was not safe and that they faced persecution, particularly due to their ethnicity. The court found that the country was officially designated as safe and that the applicants had not provided sufficient credible evidence to overcome this presumption or establish a well-founded fear of persecution. Furthermore, the court found no obstacles to the safe and feasible execution of their removal, including concerns about health conditions.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 6 LAsi, Art. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi; Federal Court Upholds Asylum Rejection and Removal Order for Applicants from Designated Safe Country: The applicants, claiming to be victims of threats and violence, argued that their home country was not safe and that they faced persecution, particularly due to their ethnicity. The court found that the country was officially designated as safe and that the applicants had not provided sufficient credible evidence to overcome this presumption or establish a well-founded fear of persecution. Furthermore, the court found no obstacles to the safe and feasible execution of their removal, including concerns about health conditions.
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KI-generiertUsed to not enter into the merits of the asylum application because the applicant comes from a country designated as safe by the Federal Council, and there were no indications of persecution.
Cited for the imposition of court costs on the losing parties.
Cited for the imposition of court costs on the losing parties.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV D-5566/2010 {T 0/2}
Sentenza del 12 agosto 2010
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Walter Lang, cancelliere Carlo Monti;
Parti A._______, B._______, C._______ e D._______, Serbia, ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore;
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 29 luglio 2010 / N [...].
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Visti:
le domande d'asilo che gli interessati hanno presentato il 28 giugno 2010 in Svizzera;
i verbali d'audizione del 5 luglio 2010 e del 21 luglio 2010;
la decisione dell'UFM del 29 luglio 2010, notificata ai richiedenti il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 4 agosto 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 5 agosto 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi via fax al Tribunale amministrativo federale in data 5 agosto 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal - la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che, fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del - l'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che i ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modi - ficazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a–c PA) e che sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa;
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che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for - ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, i ricorsi manifestamente fondati o infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamen - te (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scrit - ti;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, gli in - teressati (concubini) d'etnia rom [B._______] e serba [A._______] hanno dichiarato di essere originari della Serbia, con ultimo domicilio a E._______ e di essere espatriati il 27 giugno 2010 (cfr. verbali d'audizione dei ricorrenti del 5 luglio 2010, pagg. 1 [B._______ e A._______], 7 [B._______] e 8 [A._______]);
che A._______ ha asserito di essere stato vittima di minacce e violen - ze da parte di persone mentre B._______ ha allegato di essere espatriata per i problemi del suo concubino (cfr. verbali d'audizione del 5 luglio 2010, pagg. 5-6 [B._______] e 5-8 [A._______]);
che, in particolare, il richiedente, che negli ultimi quattro o cinque anni vendeva automobili, sarebbe stato avvicinato nell'ottobre 2009 da alcune persone con la pretesa di comprargli una macchina; che in tale occasione esse gli avrebbero riferito che avrebbe un debito di EUR 12000.– nei loro confronti, ciò che, in realtà non sarebbe vero; che le stesse persone avrebbero ripreso contatto con l'interessa to nel novembre 2009 chiedendo un incontro; che il richiedente arrivato sul posto, sarebbe stato portato in un auto in un bosco, dove sareb be stato picchiato e minacciato di conseguenze sia per lui che per la sua concubina nel caso in cui fosse andato a riferire tutto alla polizia o in un ospedale; che dieci giorni dopo, le persone in questione avrebbero chiamato l'interessato sollecitandolo di pagare la somma entro tre giorni; che quest'ultimo si sarebbe messo d'accordo con loro di pagare a rate di EUR 1500.– al mese; che alla fine del mese di febbraio 2010, al richiedente sarebbe stato chiesto di pagare il resto del denaro, ossia EUR 6000.–, in una volta e entro dieci giorni, altrimenti avrebbe dovu -
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to pagare anche degli interessi del 20%; che da quel momento avreb - be lasciato casa sua e si sarebbe nascosto in diversi posti in Serbia; che fino al mese di giugno, le suddette persone si sarebbero presentate una volta ogni mese presso la richiedente, rimasta a casa con i figli, chiedendo del marito; che alla loro ultima visita nel mese di giugno 2010, essi avrebbero minacciato di sequestrare il loro figlio se il suo compagno non si fosse presentato; che, messo al corrente di ciò, il richiedente avrebbe deciso di espatriare con la sua famiglia;
che, nella decisione impugnata l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale con decreto del 6 marzo 2009 ha inserito la Serbia nell'elenco dei Paesi sicuri e, dall'altro lato, ha ritenuto che le allegazioni in materia d'asilo presentate dai richiedenti non sarebbero verosimili, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli in - dizi d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in patria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do - manda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecu - zione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, gli insorgenti hanno allegato che la Serbia non potreb - be essere considerata un Paese sicuro, in quanto sarebbero rimasti vittime di gravi minacce e violenze; che per i rom della Serbia la situa - zione in loco non sarebbe affatto sicura e lo stato serbo non garanti - rebbe loro alcuna protezione effettiva dalle persecuzioni; che le incon - gruenze sollevate dall'UFM si risolverebbero in elementi di dettaglio o in equivoci di traduzione; che, nella peggiore delle ipotesi, si dovrebbe comunque riconoscere l'esistenza di indizi di persecuzioni di rilievo, al - meno secondo un'accezione ampia ed utilizzando un criterio di prova basso, tale che dovrebbe indurre l'UFM ad entrare nel merito della domanda d'asilo; che, inoltre, sua figlia avrebbe una forma acuta di asma e la ricorrente soffrirebbe di gravi problemi di salute per i quali non sa - rebbe possibile ottenere cure adeguate in Serbia; che pertanto non sa - rebbe esigibile l'esecuzione dell'allontanamento in Serbia;
che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annul - lamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della domanda d'asilo e, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria;
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che hanno altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamen - to dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali;
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una doman - da d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio fe - derale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione;
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale in - serisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese;
che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale;
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi va intesa in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzio - ne dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 5 consid. 4c aa; GICRA 2003 n. 18);
che peraltro, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (cfr. GICRA 2005 n. 2 consid. 4.3; GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3);
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
6 marzo 2009, la Serbia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese,
che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la pre - sunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione;
che, in particolare, gli insorgenti non hanno presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisi ve in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di par te non corroborate da elementi della benché minima consistenza, in sostanza per
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le ragioni indicate nel provvedimento litigioso pur tenendo conto di un grado di verosimiglianza ridotto;
che, segnatamente, nel ricorso gli insorgenti si sono limitati a dichiara - re in modo generico che in Serbia non vi sarebbe alcuna protezione per i rom senza avere neanche sporto denuncia per quanto da loro su - bito; che, inoltre, A._______ ha dichiarato in sede d'audizione di esse - re di etnia serba (cfr. verbale d'audizione del 5 luglio 2010, pag. 2 e atto A 3/2); che le persecuzioni fatte valere si riferiscono in primo luo - go al ricorrente; che, pertanto, detta allegazione non può essere presa in considerazione anche perché non denunciando i fatti accaduti han - no messo nell'impossibilità di agire le autorità serbe; che, inoltre, – dopo che le persone che lo avrebbero picchiato nel bosco e lo avreb - bero minacciato di ulteriori pestaggi sia contro di lui che contro sua moglie nel caso in cui avesse contattato la polizia o dei medici – egli si è nascosto per ben quattro mesi in vari luoghi della Serbia sen za prendere alcuna misura per proteggere la sua famiglia (cfr. verbali d'audi - zione del 5 luglio 2010, pag. 6 [A._______] e del 21 luglio 2010, pagg. 5 e 7 [A._______]); che tale comportamento va palesemente contro ogni logica dell'agire, in quanto doveva partire dal presupposto che le suddette persone avrebbero messo in pericolo la sua famiglia; che anche l'atteggiamento di cogliere l'invito delle suddette persone di salire in macchina con loro essendo egli già al corrente del finto debito dovuto a quest'ultimi non è logicamente concepibile (cfr. verbale d'au - dizione del 21 luglio 2010, pagg. 4-5); che, in aggiunta, l'autrice del gravame non solo non ha saputo indicare il numero preciso delle per - sone che si sarebbero presentate a casa sua, ma si è pure contraddet - ta tra la prima e la seconda audizione dichiarando dapprima che "erano due o tre o quattro persone" per poi asserire che sarebbero venute "due o tre persone" e non di più (cfr. verbali d'audizione del 5 luglio 2010, pag. 6 e del 21 luglio 2010, pagg. 3-4 [B._______]); che, peraltro, i ricorrenti non sono stati in grado di fornire date precise in meri - to ai vari eventi del loro racconto, eccetto la data d'espatrio; che la ricorrente ha allegato di non ricordarsi se il suo compagno le avesse riferito che in occasione del sequestro dello stesso avrebbero minacciato di picchiarla se si sarebbe rivolto alla polizia; che tale affermazio - ne non risulta essere credibile, in quanto si tratta di un fatto impor tante che riguarda la sua incolumità fisica (cfr. verbale d'audizione del 21 lu - glio 2010, pag. 6); che, infine, gli insorgenti non sono riusciti a for nire alcun dettaglio concreto o spiegazione credibile riguardo il loro racconto, oppure chiarire le contraddizioni sollevate dall'UFM;
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che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi degli art. 3 LAsi;
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Serbia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confede - razione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed imme diato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Serbia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nel la totalità del territorio nazionale;
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi;
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confer - mata;
che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz - zera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a - silo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21);
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei ricorrenti; che, infatti, i ricorrenti sono ancora giovani, hanno una formazione ed il ricorrente avrebbe pure un'esperienza pluriennale professionale quale commerciante di automobili, metalli e vestiti (cfr. ver -
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bali d'audizione del 5 luglio 2010, pagg. 2 [B._______] e 2-3 [A._______]); che essi dispongono inoltre di un'importante rete famigliare in patria, dove vivono i genitori del ricorrente ed un fratello come pure il padre, una sorella, un cugino nonché dei zii e delle zie materni (cfr. ibidem, pag. 3 [B._______ e A._______]);
che, quo ai problemi di salute della ricorrente e di sua figlia, a mente di questo Tribunale non v'è ragione di credere che essa non possa ottenere le cure mediche e necessarie in patria;
che, infatti, B._______ sarebbe già stata seguita nel suo Paese, mentre la figlia avrebbe ottenuto un trattamento a base di Ventolin e Flexo - tile (cfr. verbale d'audizione del 21 luglio 2010, pagg. 6-8 [B._______]); che, per conseguenza, l'asserito stato di salute, alla luce della giuri - sprudenza vigente al riguardo, non potrebbe giustificare un'eventuale ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24);
che, gli autori del gravame hanno nondimeno la possibilità di richiedere un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica per un periodo limitato nel Paese d'origine (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi), che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente rite - nuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr);
che i ricorrenti, usando la necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata;
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato de suo potere di apprezzamento; l'autori - tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art.
106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
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che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini - strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale ammini - strativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Comunicazione a:
- ricorrenti, tramite il F._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, F._______ (via fax, per l'incarto N [...] con preghiera di notificare ai ricorrenti e di ritornare l'avviso di ricevimento al Tribunale amministrativo federale)
- G._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: