Switzerland v. Italy Asylum Transfer: Dublin Regulation Upheld
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court upheld the decision of the State Secretariat for Migration (SEM) to not consider an asylum application due to Dublin Regulation procedures. The applicant had entered Italy first, and the SEM requested their transfer back to Italy. Although the applicant claimed mistreatment and lack of care in Italy, the court found no evidence of systemic deficiencies in the Italian asylum system that would prevent their return or violate international law. The court concluded that Italy was competent to handle the asylum claim and that the applicant’s transfer was justified.
Legislator-Regeste
AmtlichAsilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 24 novembre 2022
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KI-generiertCited as the legal basis for the SEM's decision not to enter into the merits of the asylum application.
Cited to establish the timeliness of the appeal.
Cited as the legal basis for the admissibility of the appeal.
Cited as the basis for Italy's competence to process the asylum application.
Cited regarding the obligation of Dublin member states to take fingerprints.
Cited regarding the non-applicability of systemic deficiencies in Italy.
Cited regarding the non-applicability of the 'sovereignty clause'.
Cited as the internal Swiss implementation of Art. 17 par. 1 RD III.
Cited as conditions under which Italy is obligated to take the applicant into care.
Cited to establish the finality of the decision and its non-appealability to the Federal Tribunal.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Corte IV D-5503/2022
Sentenza del 5 dicembre 2022
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione del giudice David R. Wenger;
cancelliere Demis Mirarchi.
Parti A._______, nato il (…), Nigeria, (…), ricorrente, contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi);
decisione della SEM del 24 novembre 2022 / N (…).
D-5503/2022
Visto:
la domanda d’asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera il (…) settembre 2022,
l’estratto dalla banca dati dattiloscopica «EURODAC» del (…) settembre 2022, da cui si evince che l’interessato è entrato in Italia in data (…) maggio 2022,
la richiesta di presa in carico del (…) settembre 2022 fondata sull’art. 13 par. 1 del Regolamento Dublino (di seguito: RD III) presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) alle competenti autorità italiane (cfr. atto SEM n. [{…}]-10/1), il verbale di rilevamento dei dati personali del (…) settembre 2022 (cfr. atto SEM n. 15/9),
il verbale del colloquio Dublino del (…) ottobre 2022 (cfr. atto SEM n. 16/2), l’assenza di risposta da parte delle autorità italiane alla richiesta di presa in carico,
la decisione della SEM del (…) novembre 2022 notificata il giorno successivo (cfr. atto SEM n. 23/1) di non entrata nel merito giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, con conseguente trasferimento dell’interessato verso l’Italia, la dichiarazione di cessazione del mandato di rappresentanza sottoscritta dalla rappresentante legale designata il (…) novembre 2022 (cfr. atto SEM n. 24/1),
il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 29 novembre 2022 (data d’entrata: 30 novembre 2022), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato:
che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]) ed è ammissibile (art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e
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art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]),
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che il ricorso è manifestamente infondato e la decisione è motivata quindi soltanto sommariamente (art. 111 lett. e e 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel colloquio Dublino l’interessato ha dichiarato di non voler essere rinviato in Italia, perché nessuno si sarebbe occupato di lui e nessuno lo avrebbe curato,
che l’autorità inferiore ha escluso che in Italia sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che non vi è il rischio di violazione del divieto di respingimento; che non vi è motivo per l’applicazione degli art. 16 par. 1 e art. 17 RD III, che nel ricorso l’insorgente dichiara di essere stato costretto con la forza a fornire le impronte digitali; che in Italia non vi sarebbero ospitalità, sicurezza e accesso all’educazione; che nessuno si sarebbe occupato di lui e nessuno lo avrebbe curato,
che la SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 7–15 RD III (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 180/31 del
29 giugno 2013), conclude che un altro Stato è competente per l’esecuzione della procedura d’asilo e allontanamento, che avantutto, quo all’obbligo di fornire le impronte digitali, va osservato che tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 Regolamento Eurodac [Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 180/1 del 29 giugno 2013]),
che, tacitamente (art. 22 par. 1 e 6 RD III), l’Italia ha riconosciuto la propria competenza, derivante dall’art. 13 par. 1 RD III, per la trattazione della domanda d’asilo in questione,
che, di conseguenza, la competenza dell’Italia è di principio data,
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che l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Italia sussistano carenze sistemiche ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (cfr. sentenza di riferimento D-4235/2021 del
19 aprile 2022 consid. 10.2); che la presunzione secondo cui l’Italia agisca in linea con gli standard previsti dal diritto europeo e internazionale non è stata rovesciata dal ricorrente,
che neppure l’art. 17 par. 1 RD III («clausola di sovranità»), che è concretizzato in diritto interno svizzero dall’art. 29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1; RS 142.311), è applicabile,
che il trasferimento in Italia del ricorrente non contravviene ad alcuna norma imperativa di diritto internazionale; che anche dal punto di vista medico non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio (cfr. atto SEM n. 16/2),
che l’Italia è pertanto tenuta a prendere in carico il ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 RD III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente,
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata,
che, visto l’esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente,
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Demis Mirarchi