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D-5347/2013 • BVGer D-5347/2013 KI-generiert

Applicant's Inconsistent Statements Lead to Dismissal of Asylum Appeal

Geschäftsnummer D-5347/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the decision to not consider an asylum claim because the applicant failed to provide identity documents and offered implausible and contradictory explanations for this failure. The court found that the applicant’s inconsistent statements regarding his identity and the reasons for his flight, including discrepancies in accounts of alleged assaults and his motivations for leaving his home country, rendered his claims manifestly unsubstantiated. Therefore, the exceptions to submitting documents were not met, and the grounds for asylum were not established. Consequently, the expulsion order was deemed admissible, reasonably enforceable, and possible, leading to the dismissal of the appeal.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 20 settembre 2013 / N

Schlagwörter

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widersprüchliche Asylvorbringen Vollzug der Wegweisung im Asyl Identitätsausweise Ausweisungsgrund unglaubhafte Aussagen Begründung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi

Basis for not entering into the merits of the asylum application because the applicant did not submit identity or travel documents.

Art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi

Used to reject the claim that refugee status was established based on the hearing and asylum law articles, due to manifest implausibility of statements.

Art. 44 cpv. 2 LAsi

Basis for confirming that the execution of the deportation is admissible, reasonably exigible, and possible.

Art. 83 cpv. 2 LStr

Basis for confirming that the execution of the deportation is possible.

Art. 83 cpv. 3 LStr

Basis for confirming that the execution of the deportation is admissible.

Art. 83 cpv. 4 LStr

Basis for confirming that the execution of the deportation is reasonably exigible.

Art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA

Used to impose court costs on the losing party.

Art. 3 lett. a TS-TAF

Used to impose court costs on the losing party.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte IV D-5347/2013

Sentenza del 1° ottobre 2013

Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Contessina Theis;

cancelliere Gilles Fasola.

Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...)

Marocco, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;

decisione dell'UFM del 20 settembre 2013 / N (...).

D-5347/2013

Visto:

la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 30 agosto 2013 in Svizzera;

il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;

i verbali d'audizione del 5 settembre 2013 (di seguito: verbale 1) e del

16 settembre 2013 (di seguito: verbale 2);

la decisione dell'UFM del 20 settembre 2013, notificata oralmente al ricorrente il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali) con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile;

il ricorso inoltrato il 23 settembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 24 settembre 2013);

la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 24 settembre 2013;

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato:

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,

48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);

D-5347/2013

che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;

che di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile;

che nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);

che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;

che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda;

che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'interessato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);

che, nel caso concreto, il ricorrente dalla deposizione della domanda d'asilo non ha esibito alcun documento;

che nell'ambito delle due audizioni l'interessato ha dichiarato di non aver mai posseduto, né di avere mai richiesto un passaporto o una carta d'identità (cfr. verbale 1, pag. 5; verbale 2, pag. 2); che nel corso della seconda audizione ha inizialmente affermato che il suo certificato di nascita si troverebbe a casa sua in patria e di non volerlo consegnare per paura di essere allontanato nel suo Paese (cfr. verbale 2, pag. 2); che, invece, alla fine dell'audizione ha modificato le sue dichiarazioni concernenti l'atto di nascita dicendo di averlo gettato nella toilette dopo essere stato fermato dalla polizia (cfr. verbale 2, pag. 12);

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che, nel ricorso, egli fa valere di non aver potuto consegnare alcun documento, non per una sua mancanza di volontà, bensì per una situazione di oggettiva impossibilità; che infatti non potrebbe rivolgersi alle autorità del suo Paese per ottenere il rilascio dei documenti; che quindi gli sarebbe impossibile fare alcunché;

che, tuttavia, tali stereotipate giustificazioni non convincono il Tribunale; che il ricorrente si è altresì inizialmente presentato alle autorità svizzere con una diversa identità rispetto a quella dichiarata alla fine della seconda audizione (cfr. verbale 2, pag. 12);

che, vista l'inverosimiglianza, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti e la sua identità stessa, vi è ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa;

che non avendo né esibito un documento d'identità, né fornito una valida e verosimile giustificazione per la mancata produzione, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;

che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente;

che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);

che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata decisione alla quale si rinvia, il Tribunale ritiene che le allegazioni del ricorrente siano manifestamente inverosimili, nonché irrilevanti ai sensi dell'asilo (art. 3 e 7 LAsi);

che le allegazioni del ricorrente presentano sostanziali contraddizioni ed illogicità in punti chiave del suo racconto; che, a titolo di esempio, a proposito dell'aggressione in cui è stato accoltellato il richiedente ha dichiarato nella prima audizione di essere stato aggredito da due persone (cfr. verbale 1, pag. 8); che invece nell'audizione sui motivi d'asilo ha menzionato di essere stato colpito unicamente da una persona, la stessa

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con cui avrebbe avuto delle dispute dal 2001 (cfr. verbale 2, pagg. 4 e 5); che oltracciò il ricorrente ha inizialmente dichiarato di essere espatriato dopo essere stato accoltellato e minacciato di morte dalla persona che l'aveva aggredito (cfr. verbale 2; pag. 3); che in seguito ha però precisato di essere venuto in Svizzera non per chiedere asilo, ma per sposarsi con una ragazza; che soltanto dopo che il matrimonio non era più realizzabile avrebbe deciso di chiedere asilo in Svizzera;

che inoltre, illogicamente, nonostante l'asserito timore di essere aggredito, le ripetute aggressioni subite, il fatto che dal 2001 la situazione sarebbe andata sempre peggiorando e che sarebbe già stato minacciato con armi in precedenza (cfr. verbale 2, pag. 11), il richiedente ha denunciato i

fatti una sola volta alla polizia (cfr. verbale 1, pag. 8), è comunque tornato più volte nel suo quartiere (verbale 2, pag. 6) ed ha aspettato fino al 2009 prima di espatriare;

che il ricorrente ha anche dichiarato che prima di espatriare avrebbe vissuto nelle città di Tetouan, Agadir, Marrakech e Ksar Eshir (Marocco) e che in queste città non sarebbe successo nulla di rilevante, ma sarebbe sempre stato preoccupato di essere aggredito da qualcuno (cfr. verbale 2, pag. 7); che tuttavia il ricorrente non ha saputo dire da chi avrebbe potuto essere aggredito in queste città (cfr. verbale 2, pag. 7);

che per di più l'interessato possedeva un certificato medico che aveva presentato alla polizia del suo Paese come mezzo di prova per dimostrare l'aggressione subita; che pur essendo consapevole che tale certificato avrebbe potuto costituire un mezzo di prova a sostegno dei suoi motivi d'asilo, ha deciso di non presentarlo per paura di essere rinviato in patria; che quest'affermazione pare poco verosimile;

che visto le illogicità e le contraddizioni che precedono, codesto Tribunale considera inverosimili i motivi addotti dall'interessato;

che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato manifestamente inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente;

che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;

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che non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7, pagg. 90 e ss. e DTAF 2009/50 consid. 5-8, pagg. 725-733);

che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Marocco possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del

28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del

16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);

che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;

che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;

che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 2011 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733);

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);

che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di

diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr);

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che la situazione vigente in Marocco non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;

che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, celibe, scolarizzato, ha esperienza professionale come meccanico (cfr. verbale 1, pag. 3); che, inoltre, l'insorgente dispone in patria di un'ampia rete sociale, ritenuto che vi risiedono i genitori, un fratello, una sorella e diversi altri parenti (cfr. verbale 1, pagg. 4 e 5);

che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, pag. 21 e relativi riferimenti) senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12, pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;

che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;

che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;

che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto;

che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse

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e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5347/2013

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Gilles Fasola

Data di spedizione: