Asylum Claim Dismissed: Economic Reasons and Lack of Documentation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court upheld the decision to not enter into the merits of an asylum claim because the applicant failed to provide documents and their stated reasons were economic in nature, which are irrelevant for asylum. The court found the removal to the applicant's country of origin to be permissible, reasonably exigible, and possible, noting that the applicant's health issues did not constitute an impediment as adequate treatment was available in their home country. Consequently, the appeal was dismissed, and the applicant was ordered to pay court costs.
Legislator-Regeste
AmtlichAsilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 20 settembre 2013 / N
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KI-generiertThis provision was used to confirm the Federal Office for Migration's decision not to enter into the merits of the asylum application.
This provision was used to assess the admissibility, exigibility, and possibility of enforcing the applicant's removal from Switzerland.
These provisions were applied to order the applicant to bear the procedural costs due to the outcome of the proceedings.
This provision was used to reject the applicant's request for legal aid, as their arguments lacked a probable favorable outcome.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Corte IV D-5344/2013
Sentenza del 1° ottobre 2013
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Daniel Willisegger ;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti A._______, nato il (...), Marocco, alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), alias D._______, nato il (...), Libia, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 20 settembre 2013 / N (...).
D-5344/2013
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 30 agosto 2013 in Svizzera;
i verbali d'audizione del 6 settembre 2013 e del 20 settembre 2013;
il verbale della decisione di non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) dell'UFM del 20 settembre 2013, notificata al ricorrente il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali);
il ricorso inoltrato il 23 settembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato);
e considerato:
che la competenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) è data (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]);
che il ricorso, nella misura in cui si limita a contestare correttezza della non entrata nel merito della decisione dell'UFM, è ricevibile (art. 108 LAsi, artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]);
che i ricorsi manifestamente infondati sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che il ricorrente, senza motivi scusabili, non ha prodotto alcun documento entro il termine (art. 32 cpv. 2 lett. a e art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi);
che le dichiarazioni rese dal ricorrente non soddisfano le condizioni degli art. 3 e 7 LAsi (art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi), essendo motivi economici irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione dell'asilo;
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che non risulta la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi;
che non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7, pagg. 90);
che infatti non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Marocco possa violare le norme di diritto pubblico internazionale;
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 2011 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733);
che come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata decisione, ai cui considerandi si rinvia, questo Tribunale considera l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr), ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr) e possibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr);
che in particolare i problemi di salute di cui soffre il ricorrente, segnatamente stanchezza e problemi di stomaco, non sono ostativi all'esecuzione dell'allontanamento in quanto il richiedente ha la possibilità di seguire una terapia adeguata in Patria;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
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che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: