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D-5174/2006 • BVGer D-5174/2006 KI-generiert

Bosnian Family's Integration Prevents Deportation

Geschäftsnummer D-5174/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The federal administrative court ruled that the removal of a family from Bosnia and Herzegovina to their home country was not reasonably enforceable due to the severe integration of their minor children into Swiss society. The court found that the children, having lived in Switzerland for many years, had adapted to the local socio-cultural environment and their return to Bosnia and Herzegovina, with a different alphabet and educational system, posed a concrete risk of social uprooting and problematic integration, which would negatively impact their development. Consequently, the court overturned the prior decision denying asylum and ordered the family's temporary admission to Switzerland.

Legislator-Regeste

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Art. 6 LAsi, Art. 53 cpv. 2 LTAF, Art. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF; Bosnian Family's Integration Prevents Deportation: The court found that the children, having lived in Switzerland for many years, had adapted to the local socio-cultural environment and their return to Bosnia and Herzegovina, with a different alphabet and educational system, posed a concrete risk of social uprooting and problematic integration, which would negatively impact their development. Consequently, the court overturned the prior decision denying asylum and ordered the family's temporary admission to Switzerland.

Schlagwörter

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Familienwegweisung Integration der Kinder Abschiebung Asyl für Minderjährige vorübergehende Einfuhr vollstreckbarer Entscheid Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 17...

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 83 cpv. 4 LStr

Basis for determining that the execution of the expulsion is not reasonably exigible due to concrete danger in the country of origin.

Art. 44 cpv. 2 LAsi

Provides for the regulation of stay conditions in accordance with provisional admission if expulsion is impossible, inadmissible, or not reasonably exigible.

Art. 63 PA

Used to waive court costs because the appeal was successful.

Art. 64 PA

Entitles the winning party to reimbursement of necessary expenses incurred during the appeal procedure.

Art. 16 cpv. 1 lett. a LTAF

Allows the Federal Administrative Court to fix the reimbursement of expenses based on the case file when no detailed statement is provided.

Art. 10 TS-TAF

Relevant for the determination of reimbursement for necessary expenses in appeal proceedings before the Federal Administrative Court.

Art. 14 cpv. 2 TS-TAF

Relevant for the determination of reimbursement for necessary expenses in appeal proceedings before the Federal Administrative Court.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Corte IV D-5174/2006/gam {T 0/2}

Sentenza del 26 maggio 2010

Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gérard Scherrer e Fulvio Haefeli, Cancelliere Federico Pestoni;

Parti A._______, B._______, C._______, D._______, Bosnia e Erzegovina,

ricorrenti,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore;

Oggetto Esecuzione dell'allontanamento; decisione dell'UFM del

17 maggio 2006 / N (...).

D-5174/2006

Fatti:

A. In data (…) i richiedenti, provenienti dalla Bosnia e Erzegovina, con ultimo domicilio a E._______, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera.

Interrogati sui motivi di asilo, gli interessati hanno dichiarato, per quan - to qui di rilievo, di essere espatriati a causa delle minacce e delle diffi - coltà incontrate a seguito del loro trasferimento a F._______, in territo - rio serbo. Essi sarebbero stati vittime di continui attacchi verbali da parte degli abitanti del villaggio e del trattamento discriminante delle istituzioni locali. Oltre a ciò, in data (...), tornando da G._______ dove si era recato per delle commissioni, A._______ sarebbe stato picchiato e lasciato privo di sensi sul ciglio della strada. La denuncia del misfatto avrebbe inoltre lasciato indifferenti le autorità locali, non avrebbe avuto nessun seguito ed anzi sarebbe stato consigliato ai qui ricorrenti di tornare nei territori della Federazione. Ciò posto e per il timore di subi - re nuove violenze e discriminazioni, i ricorrenti hanno deciso di espa - triare verso la Svizzera.

B. Con decisione del 19 marzo 2004, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito UFM, autorità inferiore) ha respinto la domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine, ossia la Bosnia e Erzegovina, siccome lecita, esigibile e possibile.

C. Il 21 aprile 2004, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (in seguito: CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento. Hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provviso - ria. Hanno altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.

D. Con scritto del 6 maggio 2004, la CRA ha intimato all'UFM di prendere

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posizione sul ricorso depositato dagli insorgenti, con particolare riferimento alla violazione delle norme concernenti le audizioni in caso di persecuzioni di natura sessuale.

E. Il 28 maggio 2004, l'UFM ha annullato la propria decisione del 19 mar - zo 2004 ed ha ripreso l'istruzione della procedura.

F. A seguito della decisione dell'UFM, con ordinanza del 3 giugno 2004, la CRA ha stralciato dai ruoli il ricorso del 21 aprile 2004.

G. Una volta completata l'istruzione, con decisione del 17 maggio 2006, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo. Come nella sua prima decisione, detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origi - ne, ossia la Bosnia e Erzegovina, siccome lecita, esigibile e possibile.

H. Il 19 giugno 2006, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi alla CRA contro la nuova decisione dell'UFM limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento. Hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provviso - ria. Hanno altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.

I. La CRA, con decisione incidentale del 30 giugno 2006, ha informato i ricorrenti del loro diritto di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura di ricorso, rinunciando altresì a richiedere il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.

J. Al momento dello scioglimento della CRA, il 31 dicembre 2006, l'incar - to è stato trasmesso al Tribunale amministrativo federale (TAF).

K. Con ordinanza del 16 marzo 2010, il TAF ha concesso un termine, scadente il 26 marzo 2010, all'UFM per inoltrare di una eventuale ri - sposta al ricorso.

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L. Con scritto del 23 marzo 2010, l'UFM si è riconfermato integralmente nella propria, avversata decisione.

M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri - presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten - za.

Diritto:

1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

1.2 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei di - partimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).

1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento del - l'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.

2. Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).

L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

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I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA); sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 105 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti.

Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

3. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incom - pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; PIERRE M OOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002, no. 2.2.6.5).

4. Con il gravame del 19 giugno 2006 non viene criticata la mancata concessione dello statuto di rifugiato, il conseguente rifiuto della domanda d'asilo e la pronuncia dell'allontanamento, bensì l'esigibilità, e l'esecu - zione dello stesso, rispettivamente la mancata concessione dell'ammissione provvisoria. L'esame che segue avrà come oggetto questo punto.

5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni dei ri - chiedenti come insufficienti a soddisfare le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento dello statuto di rifugiati e pertanto all'am - missione della loro domanda d'asilo. In particolare, l'autorità di prima istanza ha considerato i problemi incontrati dai ricorrenti, da un lato, imputabili allo stato di guerra civile imperante all'epoca dei fatti in Bo - snia e Erzegovina, oggi terminato, dall'altro, come l'espressione di una situazione politica generale venutasi a creare in Bosnia e Erzegovina dopo il conflitto, che tuttavia non può essere paragonata a persecuzio - ni sistematiche che prevedono trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti

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crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'UFM ha inoltre rilevato che i richiedenti non avrebbero avuto i problemi qui lamentati, se solo fossero tornati entro i confini della Fe - derazione, dove peraltro hanno vissuto, a E._______, per diversi anni. Per quanto concerne i problemi psichici invocati dalla moglie, l'UFM ha ritenuto che gli stessi possono essere adeguatamente curati anche nel paese d'origine degli interessati. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile.

5.2 Nel gravame, gli insorgenti sostengono che il loro rientro in Patria non sarebbe ragionevolmente esigibile, in quanto troverebbe applicazione l'art. 3 CEDU, e ciò per motivi legati all'attuale situazione socio-econo - mica del Paese d'origine nonché per motivi connessi allo stato di salute della signora B._______. Infatti, la situazione economica in Bosnia e Erzegovina è caratterizzata da un elevato tasso di disoccupazione ed una penuria di alloggi. Tale contesto non permette ai ricorrenti di potersi installare in Patria, dove oltretutto l'accesso a cure adeguate è osta - colato da enormi problemi che attanagliano il sistema sanitario bosniaco, quali l'insufficienza delle installazioni, la penuria di medicamenti e l'assenza di risorse. Per conseguenza, l'allontanamento delle ricorrenti non sarebbe ammissibile e dovrebbero essere ammesse provvisoriamente in Svizzera.

5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM si è riconfermato nella propria, avver - sata decisione, osservando che lo stesso non conterrebbe alcun nuo - vo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella deci - sione impugnata.

6. Giusta l'art. 44 cpv. 2 LAsi, se l'esecuzione dell'allontanamento è im - possibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all'ammissione provvisoria della legge federale del 16 di - cembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).

6.1 Le summenzionate tre condizioni per una rinuncia all'esecuzione dell'allontanamento – impossibilità, inammissibilità ed inesigibilità – sono di natura alternativa: non appena una di queste condizioni è adempita, non può più essere pronunciata l'esecuzione dell'allontanamento e

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vanno disciplinate le condizioni del soggiorno in Svizzera dell'interes - sato secondo le regole sull'ammissione provvisoria (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asi - lo [GICRA] 2006 n. 6, consid. 4.2., pag. 54 e seg., sentenza del Tribunale amministrativo federale D-7099/2006 del 10 luglio 2009 consid. 6.2). È sul punto dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento che il TAF intende concentrare la sua analisi.

6.2 Il fatto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ragionevolmente esigibile costituisce, come detto, uno dei motivi che giustificano la pro - nuncia della misura sostitutiva dell'ammissione provvisoria (art. 44 cpv.

2 LAsi e 83 cpv. 1 LStr).

6.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecu - zione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo.

La prima disposizione citata si applica principalmente ai " réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza gene - ralizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'al - lontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare per - ché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socioeconomiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di for - mazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposi - zione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24, consid. 10.1 pag. 215; Sentenza del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/10 e relativi riferimenti).

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6.4 Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se gli interessati concludono a giusta ragione o meno il carattere inesigi - bile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situa - zione generale vigente attualmente in Bosnia e Erzegovina, da un lato, e la sua situazione personale, dall'altro.

6.5 In caso di allontanamento di fanciulli, l'interesse superiore dei medesi - mi è un elemento che deve essere preso in considerazione (cfr. GI- CRA 2005 n. 6, consid. 6.1, pag. 57 e sentenze del TAF, D-6597/2006 del 21 aprile 2008 consid. 9.5.1, D-3357/2006 del 9 luglio 2009 consid. 9.3, D-7099/2006 del 10 luglio 2009, E-3693/2006 del 12 marzo 2009 consid. 8.7, D-6345/2006 del 19 settembre 2008 consid. 8, D- 4655/2007 del 23 dicembre 2008 consid. 9). Il benessere del fanciullo è un elemento di rilievo per l'esame dell'esigibilità. In tale contesto, vanno ponderate tutte le circostanze che appaiono rilevanti in vista dell'allontanamento (cfr. GICRA 1998 n. 13, consid. 5e aa, pag. 98 e seg., e sentenze del TAF D-6597/2006 del 21 aprile 2008 consid. 9.5.1; D-3357/2006 del 9 luglio 2009 consid. 9.3; D-7099/2006 del

10 luglio 2009; E-3693/2006 del 12 marzo 2009 consid. 8.7; D- 6345/2006 del 19 settembre 2008 consid. 8; D-4655/2007 del 23 dicembre 2008 consid. 9). Delle difficoltà di reinserimento nel Paese d'origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera famiglia (cfr. GICRA 2005 n. 6, consid. 6.2, pag. 57 e seg. nonché GICRA 1998 n. 31, consid. 8c ff ccc, pag. 260 e seg.).

6.6 Nella fattispecie, la situazione circa i due figli attualmente in età scola - stica si presenta nel modo che segue: il figlio maggiore ha 13 anni e soggiorna in Svizzera dal suo sesto anno di vita, mentre il secondo fi - glio ne ha quasi 8 e vive in Svizzera dal suo primo anno di vita. Essi abitano da sette anni in Svizzera ed entrambi hanno cominciato, e stanno tuttora seguendo, il loro percorso scolastico e formativo in Sviz - zera. Tenuto conto della loro età e degli anni trascorsi in Svizzera i due figli si sono adeguati al modo di vivere svizzero e sono stati notevol - mente influenzati dall'ambiente socio-culturale locale. A ciò aggiungasi che le conoscenze della loro lingua materna – in particolare di quella scritta – non possono considerarsi tali da presupporre un inserimento adeguato nel sistema scolastico e professionale del loro Paese d'origi -

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ne, dove oltretutto si utilizza un alfabeto diverso. Inoltre, pure in altri ambiti sociali è dubbia la loro possibilità d'integrazione in Patria. Sussiste quindi, da un lato, il pericolo concreto di uno sradicamento dall'am - biente sociale svizzero nel quale sono cresciuti e, dall'altro, la proble - matica dell'integrazione che si presenterebbe in un ambiente a loro di - venuto estraneo, e ciò soprattutto per il figlio più grande. Tali fattori in - ciderebbero marcatamente sul loro sviluppo nell'infanzia, rispettiva - mente nell'adolescenza e non sono compatibili con il principio di prote - zione del benessere del fanciullo.

6.7 Da quanto suesposto, discende che l'esecuzione dell'allontanamento dei figli e quindi dell'intera famiglia non è ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr. Inoltre, dagli atti di causa non risultano al - cuni indizi per eventuali motivi d'esclusione giusta l'art. 83 cpv. 7 LStr. Si rivela pertanto giudizioso pronunciare l'ammissione provvisoria.

7. Per conseguenza, il gravame va accolto. La decisione dell'UFM del

17 maggio 2006 è annullata per quanto concerne i punti 4 e 5 del di - spositivo. L'UFM è invitato a regolare le condizioni di soggiorno dei ri - correnti in conformità alle disposizioni dell'ammissione provvisoria per gli stranieri.

8. Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese proces - suali (art. 63 PA). La domanda di dispensa dalle spese processuali è pertanto divenuta senza oggetto.

9. La parte vincente ha diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla procedura di ricorso (art. 64 PA in re - lazione all'art. 7 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). L'indennità per spese ripetibili, in assenza di una nota particolareggiata, è fissata d'ufficio dal TAF sul - la base degli atti di causa in CHF 600.- (art. 16 cpv. 1 lett. a LTAF nonché art. 10 e 14 cpv. 2 TS-TAF).

10. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in mate-

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ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

2. I punti 4 e 5 della decisione dell'UFM del 17 maggio 2006 sono annullati. L’UFM è invitato a regolare le condizioni di soggiorno dei ricorrenti in conformità alle disposizioni dell'ammissione provvisoria per gli stranieri.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. L'UFM rifonderà ai ricorrenti CHF 600.- a titolo di spese ripetibili.

5. Comunicazione a:

- rappresentante dei ricorrenti (Raccomandata)

- UFM, Divisione soggiorno, (allegato: incarto N (...), per corriere interno; in copia)

- H._______ (in copia)

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Federico Pestoni

Data di spedizione: