Asylum Seeker's Second Application Rejected Due to Lack of New Circumstances
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn asylum seeker's second asylum application was deemed inadmissible because the grounds for the application were the same as those presented in a prior, rejected application, and no new circumstances were presented that would warrant refugee status or provisional protection. The court upheld the lower authority's decision to deny asylum and ordered the individual's removal from Switzerland to their country of origin, finding the removal to be lawful, exigible, and possible.
Legislator-Regeste
AmtlichAsilo (non entrata nel merito / dopo la ripresa della procedura) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 27 settembre 2012
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KI-generiertThis provision was used to refuse to enter into the merits of the asylum application because the applicant's statements did not provide grounds for refugee status or temporary protection.
This provision was used to impose court costs on the appellant due to their being unsuccessful in their appeal.
This provision was used to determine the amount of court costs to be imposed on the appellant.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Corte IV D-5168/2012
Sentenza del 10 ottobre 2012
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Robert Galliker;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti A._______, nato il (…), Nigeria, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 27 settembre 2012 / N […].
D-5168/2012
Visto
la prima domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data 1° febbraio 2011;
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
5 luglio 2011, con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della summenzionata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi ed ha ordinato l'allontanamento dalla Svizzera e la relativa esecuzione verso la Nigeria, siccome lecita, esigibile e possibile;
la Sentenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 12 luglio 2011, che ha respinto il ricorso interposto dal ricorrente contro la succitata decisione;
la seconda domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera il
12 settembre 2011;
la decisione dell'UFM dell'11 ottobre 2011, con cui ha stralciato la predetta domanda dai ruoli a seguito della scomparsa del richiedente il
20 settembre 2011 dal luogo di dimora assegnatogli;
la ripresa della procedura d'asilo ai sensi dell'art. 35a cpv. 1 della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) il 23 agosto 2012;
il verbale dell'audizione sulle generalità del 23 agosto 2012 (di seguito: verbale 1), nonché il verbale relativo al diritto di essere sentito in applicazione dell'art. 35a cpv. 2 LAsi del 27 settembre 2012 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 27 settembre 2012, notificata oralmente al richiedente il medesimo giorno (cfr. Atto C19/1);
il ricorso del 3 ottobre 2012 (data d'entrata: 4 ottobre 2012);
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale in data 5 ottobre 2012;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
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e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che il richiedente ha dichiarato che i motivi della sua domanda d'asilo sono i medesimi già adotti nel merito della prima procedura d'asilo; che, dopo il deposito della prima domanda d'asilo, non avrebbe mai fatto rientro in Nigeria, bensì avrebbe vissuto illegalmente in Italia; che sarebbe tornato in Svizzera in quanto non avrebbe avuto un lavoro e non sarebbe stato in grado di pagare l'affitto (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 1);
che, nella decisione del 27 settembre 2012, ai quali considerandi si rinvia, l'UFM ha osservato che il richiedente avrebbe specificato che i motivi sarebbero gli stessi rispetto a quelli già adotti nel merito della prima procedura di asilo conclusasi con una decisione di non entrata nel merito; che, inoltre, avrebbe affermato di avere trascorso in Italia illegalmente, senza chiedere alcuna protezione, i periodi intercorsi tra le precedenti domande d'asilo in Svizzera; che, in concreto, il comportamento assunto dall'interessato non sarebbe quello di una persona che ha subito o teme di subire persecuzioni rilevanti in materia di asilo;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 35a cpv. 2 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua esecuzione verso il Paese di origine siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha affermato che in Nigeria non avrebbe nessun legame sociale e familiare e che pertanto nel suo caso vi sarebbero indizi determinanti per la concessione dell'ammissione provvisoria; che, in conclusione, ha chiesto l'annullamento della decisione
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impugnata, la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione e la concessione, in via sussidiaria dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali;
che, giusta l'art. 35a cpv. 1 LAsi, la procedura d'asilo è ripresa se una persona la cui domanda d'asilo è stata stralciata presenta una nuova domanda d'asilo; che non si entra nel merito della nuova domanda d'asilo, salvo il caso in cui sussistano indizi propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria (art. 35a cpv. 2 LAsi);
che durante l'audizione l'insorgente ha dichiarato di chiedere asilo in Svizzera non essendo in grado di pagare l'affitto in Italia e desiderando una vita agiata (cfr. verbale 1, pag. 7); che, inoltre, ha confermato di avere lasciato il proprio Paese d'origine per i medesimi motivi oggetto della prima domanda d'asilo in Svizzera conclusasi con una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato; che, oltretutto, ha più volte confermato non essere sorti nuovi motivi rispetto alla procedura d'asilo sopraccitata (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 1);
che l'UFM ha considerato che i fatti addotti dal richiedente non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria;
che da questo punto di vista il Tribunale non può che confermare quanto considerato nella querelata decisione ai cui considerandi si rinvia;
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento in quanto il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2009/50 consid. 9);
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che, ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento in Nigeria è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr ed art. 44 cpv. 2 LAsi);
che anche da un punto di vista della situazione in Nigeria, della situazione personale, essendo giovane, in salute e avendo una formazione di base, nonché un'esperienza professionale oltre che una rete sociale, avendo egli vissuto a B._______ (Nigeria) dalla nascita fino all'espatrio (cfr. verbale 1, pagg. 4), l'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr ed art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr, art. 44 cpv. 2 LAsi e cfr. DTAF 2008/34 consid. 12);
che in sunto, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura le spese giudiziarie di CHF 600.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: