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D-5047/2010 • BVGer D-5047/2010 KI-generiert

Asylum Seeker's Claim Denied Due to Untimely Documentation and Improbable Reasons for Asylum

Geschäftsnummer D-5047/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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An asylum seeker failed to submit required identification documents within 48 hours of filing their application. The court upheld the decision not to consider the asylum claim and ordered the individual's removal from the country, finding the provided explanations for the lack of documentation and the reasons for seeking asylum to be contradictory and improbable, and determining that removal to their home country was permissible and feasible.

Legislator-Regeste

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Art. 6 LAsi, Art. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi; Asylum Seeker's Claim Denied Due to Untimely Documentation and Improbable Reasons for Asylum: The court upheld the decision not to consider the asylum claim and ordered the individual's removal from the country, finding the provided explanations for the lack of documentation and the reasons for seeking asylum to be contradictory and improbable, and determining that removal to their home country was permissible and feasible.

Schlagwörter

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Flüchtlingsstatus Forderungseingabe Abschiebung Verzögerung des Asylverfahrens Rechtsstellung Nachweis der Staatenlosigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi

Cited as the legal basis for not entering into the merits of the asylum application due to the applicant's failure to submit identity documents.

Art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi

Cited in the context of ruling out the exception for non-submission of documents due to excusable reasons.

Art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi

Cited as the legal basis for examining whether the refugee status is established despite the lack of documents.

Art. 83 cpv. 3 LStr

Cited in relation to the admissibility of the execution of the removal order.

Art. 63 cpv. 1 e 5 PA

Cited as the legal basis for imposing court costs on the applicant due to their losing the case.

Art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]

Cited as the legal basis for setting the amount of court costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Corte IV D-5047/2010/dei {T 0/2}

Sentenza del 20 luglio 2010

Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del Giudice Pietro Angeli-Busi;

cancelliera Vera Riberti;

Parti A._______, nato l'(...), alias B._______, nato l'(...), alias C._______, nato l'(...), alias D._______, nato l'(...), Algeria, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore;

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;

decisione dell'UFM dell'8 luglio 2010 / N [...].

D-5047/2010

Visti:

la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato l'(...) in Svizzera;

il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scu - sabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;

i verbali d'audizione del 19 maggio 2010 e dell'8 giugno 2010;

la decisione dell'UFM dell'8 luglio 2010, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali);

il ricorso del 12 luglio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 13 luglio 2010);

gli atti dell'UFM trasmessi via fax al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 13 luglio 2010;

ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;

e considerato:

che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal - la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del

26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);

che, fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;

che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);

che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;

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che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in - feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa;

che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;

che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;

che i ricorsi manifestamente fondati o infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamen - te (art. 111a cpv. 2 LAsi);

che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scrit - ti;

che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte - ressato ha dichiarato di essere cittadino algerino, originario di E._______, F._______, con ultimo domicilio ad G._______ (cfr. verbale d'audizione del 19 maggio 2010, pag. 1);

che egli sarebbe espatriato a fine (...) cercando un futuro migliore spe - rando di ottenere una protesi per il suo piede non potendo più soppor - tare la lunga procedura giudiziaria iniziata nel (...) a seguito di un inci - dente di treno di cui egli sarebbe stato vittima (cfr. verbale d'audizione del 19 maggio 2010, pagg. 6 e 7); che, infatti, a seguito di detto inci - dente – avvenuto tra il mese di (...) e il mese di (...) – una parte del piede del ricorrente sarebbe stata amputata e il padre avrebbe denun - ciato la società delle ferrovie ritenuta responsabile dell'accaduto (cfr. verbale d'audizione del 19 maggio 2010, pag. 6); che un ricorso sarebbe stato inoltrato dal ricorrente, poiché l'autorità di prima istanza avrebbe riconosciuto, nel (...), un risarcimento allo stesso di soli

70 milioni di centesimi di dinaro, ma che ancor oggi la sentenza su ricorso non sarebbe ancora stata resa (cfr. verbale d'audizione del

19 maggio 2010, pag. 6);

che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi - tà;

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che nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 (recte: 1a) lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questio ni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;

che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do - manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Algeria siccome lecita, esigibile e possibile;

che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata con - segna di documenti d'identità, rimandato a quanto già affermato nei verbali di audizione, sostenendo di aver fornito motivi scusabili che spiegano le ragioni per la mancata consegna dei documenti richiesti; che, egli allega altresì la veridicità delle sue dichiarazioni riguardo al - l'incidente e al suo stato di salute e ritiene pertanto che, mettendole in dubbio, l'UFM avrebbe proceduto arbitrariamente e soggettivamente;

che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'auto - rità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che, inoltre, egli ha chiesto di essere ammesso provvisoria - mente qualora non gli venisse accordato asilo politico; che ha, infine, presentato una domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo del - le spese processuali;

che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do - manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda;

che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si ap plica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al - l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono neces-

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sari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);

che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi - ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti - colari formalità amministrative (DTAF 2007/7, consid. 5);

che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7, consid. 6);

che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di due mesi e mezzo dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri;

che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di aver posseduto un passaporto ma di averlo consegnato ad un algerino in Italia affinché lo riportasse in Algeria, per evitare così di essere rimpa - triato qualora dovesse venir controllato dalle autorità (cfr. verbale d'au - dizione del 19 maggio 2010, pag. 4); che, la carta d'identità l'avrebbe invece lasciata nel suo Paese, poiché non gli serviva (cfr. verbale d'au - dizione del 19 maggio 2010, pagg. 4 e 5); che, alla domanda di cosa avrebbe fatto per procurarsi i documenti d'identità o di viaggio dopo essere venuto a conoscenza dell'incombenza di fornirne uno nelle

48 ore dopo l'inoltro della domanda d'asilo, egli ha semplicemente risposto di non conoscere il numero di fax dove far arrivare i documenti e che comunque non aveva fatto nulla poiché non aveva ritenuto importante consegnare tale documento, garantendo infine che avrebbe contattato i suo famigliari per farsi mandare l'originale della sua carta d'identità (cfr. verbale d'audizione del 19 maggio 2010, pag. 5);

che, in sede di audizione federale diretta, contrariamente a quanto dichiarato in precedenza, l'insorgente avrebbe allegato di aver strappato il suo passaporto quando era in Italia (cfr. verbale d'audizione dell'8 giugno 2010, pag. 2); che, per di più, sebbene fossero passate ben tre settimane dalla prima audizione e che nel frattempo si era fatto trasmettere dai suo famigliari dei documenti in relazione all'incidente di treno, egli non ha prodotto la carta d'identità; che, oltre a ciò, avendo dichiarato di avere in patria entrambi i genitori, due fratelli e cinque so -

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relle (cfr. verbale d'audizione del 19 maggio 2010, pag. 3), egli avrebbe contattato soltanto un fratello a cinque riprese e avrebbe semplicemente asserito che detto fratello non aveva trovato il documento (cfr. verbale d'audizione dell'8 giugno 2010, pag. 2);

che, nel ricorso, egli ha semplicemente ripetuto che il fratello non è an - cora riuscito a recuperare il documento d'identità (cfr. ricorso pag. 2);

che, inoltre, interrogato sul suo viaggio, il ricorrente ha dichiarato di essere espatriato a fine (...), partendo in taxi da H._______ – luogo che aveva raggiunto in bus da G._______– e giungendo in Tunisia, a I._______, dove sarebbe rimasto due settimane e da dove poi sarebbe ripartito nascosto in un TIR, caricato su una nave, sbarcando a J._______ (cfr. verbale d'audizione del 19 maggio 2010, pag. 7); che, da J._______ avrebbe proseguito per K._______ in treno, dove sareb - be restato fino all'(...), giorno in cui egli sarebbe arrivato in Svizzera, transitando in treno fino a L._______ e entrando poi a piedi in territorio elvetico (cfr. verbale d'audizione del 19 maggio 2010, pag. 8); che, in merito alla data di espatrio, in sede di seconda audizione il ricorrente avrebbe dichiarato di non ricordare né il giorno né il mese esatti, quan - do invece in sede di prima audizione avrebbe asserito che si trattava di (...) (cfr. verbale d'audizione del 19 giugno 2010, pag. 1 e verbale d'audizione dell'8 giugno 2010, pag. 3);

che egli ha altresì dichiarato di non avere mai subito controlli durante il suo viaggio d'espatrio (verbale d'audizione del 19 maggio 2010, pagg. 7 e 8);

che, il ricorrente non è stato in grado di specificare null'altro o fornire dettagli e spiegazioni che possano donare credibilità al proprio racconto, che è quindi vago, impreciso e contraddittorio;

che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazio - ne circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità del suo viaggio (cfr. ricorso, pag. 2);

che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze e secondo le modalità descritte;

che giova peraltro sottolineare che varcare il confine Schengen senza subire alcun controllo, come l'insorgente ha dichiarato di aver fatto, ri - sulta a tutt'oggi, per lo meno difficoltoso;

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che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa;

che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;

che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente;

che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla - tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5);

che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo non adempie manifestamente la qualità di rifugiato; che ciò può risultare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza dei motivi d'asilo addotti (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);

che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dall'Algeria a causa dell'ingiustizia patita a seguito dell'incidente di cui è stato vittima e per poter avere un futuro migliore, come ad esempio poter ottenere in Svizzera la protesi per il suo piede;

che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar - gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);

che, a mente di questo Tribunale, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo non presenta elementi di verosimiglianza o rilevanti

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nel quadro di eventuali motivi d'asilo relativi alle circostanze di vita del ricorrente in Algeria;

che, per quanto egli abbia dovuto subire in passato un'amputazione al piede e probabilmente avuto un incidente, le dichiarazioni a riguardo delle modalità dello stesso sono state vaghe e contraddittorie;

che, in particolare, l'insorgente ha dichiarato in occasione della prima audizione che il giorno dell'incidente di treno avvenuto nel (...) – di cui tra l'altro non ricorda la data - egli era in compagnia del padre e che durante il cambiamento di coincidenza in una stazione della periferia di G._______, egli sarebbe caduto salendo su un treno (cfr. verbale d'audizione del 19 maggio 2010, pag. 6); che, per contro, in sede della seconda audizione, l'insorgente avrebbe raccontato che il giorno dell'incidente, era solo e che, essendosi addormentato si sarebbe accorto troppo tardi di essere giunto a destinazione, ragion per cui sarebbe sceso dal treno mentre questo era appena partito e che, così facendo, sarebbe caduto, fermo precisando che i treni in Algeria hanno sempre le porte aperte (cfr. verbale d'audizione dell'8 giugno 2010, pag. 7);

che in merito alla procedura giudiziaria ancora pendente in Algeria, egli non avrebbe fornito molti dettagli, non riuscendo ad esempio a precisare le date esatte della denuncia sporta o del ricorso interposto ed allegando semplicemente che era il padre che si era occupato del caso (cfr. verbale d'audizione dell'8 giugno 2010, pagg. 6 segg.);

che egli ha inoltre sostenuto che comunque aveva ottenuto una protesi per il suo piede in Algeria, ma che questa era troppo stretta (cfr. verba - le d'audizione dell'8 giugno 2010, pag. 10);

che, infine, il ricorrente ha allegato che le ragioni che lo hanno fatto espatriare sarebbero la possibilità di avere un futuro migliore, di otte - nere una protesi, asserendo poi che l'Algeria è un "posto di ingiustizia" (cfr. verbale d'audizione del 19 maggio 2010, pag. 7 e verbale dell'8 giugno 2010, pag. 9); che esso ha pure dichiarato che in Algeria non aveva problemi né con le autorità né con terze persone e che, in caso di rientro in patria, non temeva nulla ma che, dato che le persone che governano il paese non hanno il senso della giustizia, egli era poco fiducioso sull'esito del processo in relazione all'incidente di treno (cfr. verbale d'audizione dell'8 giugno 2010, pag. 11);

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che tutti questi motivi di espatrio del ricorrente non rientrano nel quadro della definizione del termine di rifugiato ex art. 3 LAsi;

che rettamente quindi, i motivi d'asilo evocati sono stati dall'autorità in - feriore ritenuti come irrilevanti ed inverosimili, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi;

che, inoltre, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;

che non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'ese - cuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (DTAF 2009/50 consid. 8);

che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio - ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);

che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en - trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;

che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;

che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz - zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1);

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che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi - bile (art. 83 cpv. 4 LStr);

che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana - mento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);

che, la situazione vigente in Algeria non appare caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;

che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, ed ha lavorato in patria come aiuto pasticcere, operaio e facendo altri la - vori saltuari (verbale d'audizione del 19 maggio 2010, pag. 2 e verbale d'audizione dell'8 giugno 2010, pag. 3); che, inoltre, stando a quanto riferito, il ricorrente dispone di una fitta rete famigliare nel suo Paese, dove vivono, entrambi i genitori, due fratelli e cinque sorelle, come pure diversi zii paterni e materni (cfr. verbale d'audizione del 19 maggio 2010, pag. 3);

che, quo ai problemi di salute della ricorrente, a mente di questo Tribunale non v'è ragione di credere che egli non possa ottenere le cure mediche e necessarie in patria; che, infatti, all'epoca egli è stato curato in Algeria ed ha potuto ottenere una protesi;

che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente rite - nuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento;

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr);

che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;

che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori - tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti

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giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;

che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;

che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);

che la pronuncia è quindi definitiva.

(Dispositivo alla pagina seguente)

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale ammini - strativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Comunicazione a:

- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di M._______(Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)

- UFM, Centro di registrazione e di procedura di M._______(via fax , per l'incarto N [...] con preghiera di notificare al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento al Tribunale amministrativo federale)

- N._______ (in copia)

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Vera Riberti

Data di spedizione: