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D-495/2013 • BVGer D-495/2013 KI-generiert

Asylum Seeker's Dublin Regulation Appeal Dismissed

Geschäftsnummer D-495/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Administrative Court dismissed an asylum seeker's appeal, upholding the Federal Office for Migration's decision not to examine the asylum claim based on the Dublin Regulation. The court found that the asylum seeker had previously applied for asylum in Italy, establishing Italy's responsibility under the Dublin Regulation. The asylum seeker failed to provide evidence that their return to Italy would violate their fundamental rights or that reception conditions in Italy were insufficient, thus the presumption of compliance with international law by Italy remained unchallenged.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione dell'UFM del 19 dicembre 2012 / N

Schlagwörter

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Dublin-Verordnung Asylgesetz Rückkehrrecht erworbener Anspruch Aufnahmebedingungen Rückwanderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi

This provision was used to justify not entering into the merits of the asylum application because the applicant could be transferred to a competent third country.

Art. 44 cpv. 1 LAsi

This provision was applied to order the transfer of the applicant to Italy.

Art. 32 lett. a OAsi 1

This provision was applied to order the transfer of the applicant to Italy.

Art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 nonché art. 2 cpv. 2 e art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 (TS-TAF, RS 173.320.2)

These provisions were used to order the applicant to pay the court costs due to the outcome of the proceedings.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte IV D-495/2013

Sentenza del 1° febbraio 2013

Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Christa Luterbacher;

cancelliere Gilles Fasola.

Parti A._______, nato il (...), Nigeria, patrocinato dal Signor Rosario Mastrosimone, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);

decisione dell'UFM del 19 dicembre 2012 / N (...).

D-495/2013

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con decisione del 19 dicembre 2012, notificata all'interessato il 24 gennaio 2013 (cfr. risultanze processuali), l'UFM non è entrato nel merito della domanda di asilo del richiedente ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando l'allontanamento e l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso l'Italia e costatando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi;

che con ricorso, inoltrato in data 30 gennaio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato), al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il ricorrente è insorto contro detta decisione;

che il 1° febbraio 2013 l'incarto originale dell'UFM è pervenuto al Tribunale;

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 della Legge sull’asilo del

26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]) contro una decisione in materia di asilo emanata dall'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31‒33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrativa del

20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);

che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale;

che, in applicazione dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD, RS 0.142.392.68), l'UFM esamina la competenza per il trattamento di una domanda di asilo giusta il Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50 del 25 febbraio 2003, di seguito: Regolamento Dublino II)

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al capo III (cfr. dall'art. 5 all'art. 14), che stabilisce i criteri e i meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo (cfr. gli artt. 1 e 29a cpv. 1 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäische Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurigo, Basilea e Ginevra 2008, pp. 193 e ss.);

che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda di asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III (cfr. art. 5 in relazione con gli artt. 6 e 13 Regolamento Dublino II);

che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda di asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale domanda non gli compete in base ai criteri stabiliti (cfr. art. 3 cpv. 2 e art. 15 Regolamento Dublino II, nonché art. 29a cpv. 3 OAsi 1);

che, dalle risultanze ottenute dalla consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC", è emerso che il ricorrente ha inoltrato una domanda di asilo in Italia in data 12 novembre 2008 (cfr. Atti A4/1, A5/2 );

che, il 3 dicembre 2012, l'UFM ha presentato alle autorità italiane una richiesta, fondata sull'art. 16 cpv. 1 lett. e del Regolamento Dublino II, volta alla ripresa a carico del richiedente (cfr. Atti A12/2, A13/1, A14/2);

che tali autorità, non avendo risposto entro il termine previsto legalmente, giusta l'art. 20 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino II, hanno tacitamente riconosciuto la propria competenza;

che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è accertata;

che l'Italia è segnataria della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), così come della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) e della Convenzione del

10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che, vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale pubblico da parte dello Stato di desti-

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nazione, spetta al ricorrente provare che la sua situazione potrebbe contravvenire alle esigenze dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU] M.S.S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 84-85 e 250 e sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, cause congiunte C-411/10 e C-493/10 del 21 dicembre 2011);

che il ricorrente non ha saputo fornire indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire alla CEDU in caso di esecuzione del trasferimento; che, quindi, il ricorrente non ha potuto inficiare tale presunzione;

che, in particolare, egli non ha stabilito che lo Stato di destinazione violerebbe le norme della direttiva 2003/9/CE del Consiglio del

27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti l'asilo negli Stati membri (GU L 31/18 del 6 febbraio 2003; di seguito: direttiva accoglienza);

che, peraltro, in Italia, oltre a strutture statali che garantiscono un alloggio ai richiedenti l'asilo, vi sono altresì organizzazioni caritative che si occupano dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.6.3);

che incomberà quindi al ricorrente far valere la proprie difficoltà, in rapporto al suo statuto di richiedente l'asilo, nonché di prevalersene dinanzi alle autorità italiane competenti utilizzando le vie di diritto adeguate;

che, pertanto, non esistono nella fattispecie né ostacoli tali da rendere inammissibile l'esecuzione del trasferimento dell'insorgente, né delle ragioni umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1;

che, di conseguenza, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi e ne ha pronunciato il trasferimento in Italia (cfr. art. 44 cpv. 1 LAsi e art. 32 lett. a OAsi 1);

che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'UFM confermata;

che le conclusioni ricorsuali volte all'annullamento della decisione impugnata e al rinvio degli atti all'autorità inferiore vanno respinte;

che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un

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anticipo equivalente alle presumibili spese processuali sono divenute prive di oggetto;

che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 nonché art. 2 cpv. 2 e art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-495/2013

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Gilles Fasola

Data di spedizione: