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D-4900/2012 • BVGer D-4900/2012 KI-generiert

Asylum applicant's economic reasons for seeking entry dismissed; removal to Tunisia upheld.

Geschäftsnummer D-4900/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the decision of the Federal Office of Migration (UFM) to not enter into the merits of an asylum application and to order the applicant's removal from Switzerland. The court reasoned that the applicant's stated reasons for asylum were solely economic, lacking any indication of well-founded fear of persecution or eligibility for provisional protection. Furthermore, the court dismissed the applicant's last-minute claim regarding a pregnancy and an honor killing threat as irrelevant and implausible, confirming that the applicant did not meet the conditions for asylum or provisional protection and that his removal to Tunisia was permissible, reasonable, and possible.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asilo (non entrata nel merito / dopo la ripresa della procedura) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 12 settembre 2012 / N

Schlagwörter

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Abschiebung Wirtschaftsmigration / Migration aus wirtschaftlichen Gründen Verfolgung Wiedererwägung des Asylgesuchs Wirtschaftsbedingungen begründeter Entscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 35a cpv. 2 LAsi

Used to justify not entering into the merits of the asylum application because no indications of refugee status or grounds for provisional protection were found.

Art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi

Cited in relation to the obligation to refrain from ordering the removal of the applicant from Switzerland.

Art. 44 cpv. 1 LAsi

Cited in relation to the obligation to refrain from ordering the removal of the applicant from Switzerland.

Art. 83 cpv. 3 LStr

Cited as a basis for the admissibility of the removal to Tunisia.

Art. 83 cpv. 4 LStr

Cited as a basis for the reasonable exigibility of the removal to Tunisia.

Art. 83 cpv. 2 LStr

Cited as a basis for the possibility of carrying out the removal.

Art. 44 cpv. 2 LAsi

Cited as a basis for the admissibility, reasonable exigibility, and possibility of carrying out the removal.

Art. 106 LAsi

Cited as the legal basis for dismissing the appeal.

Art. 63 cpv. 1 e 5 PA

Cited for the imposition of court costs due to the applicant's lack of success.

Art. 3 lett. a TS-TAF

Cited for the imposition of court costs due to the applicant's lack of success.

Art. 83 lett. d cifra 1 LTF

Cited to state that the decision is final and generally cannot be appealed to the Federal Tribunal.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte IV D-4900/2012

Sentenza del 24 settembre 2012

Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bruno Huber;

cancelliera Nicole Manetti.

Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Tunisia, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;

decisione dell'UFM del 12 settembre 2012 / N [...].

D-4900/2012

Visto:

la domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data

29 dicembre 2011;

la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del

23 gennaio 2012, con cui ha stralciato la predetta domanda dai ruoli a seguito della scomparsa del richiedente il 15 gennaio 2012 dal luogo di dimora assegnatoli;

la nuova domanda presentata dall'interessato in Svizzera il

24 febbraio 2012;

la ripresa della procedura d'asilo ai sensi dell'art. 35a cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) il 29 agosto 2012;

il verbale dell'audizione sulle generalità del 29 agosto 2012 (di seguito: verbale 1) nonché il verbale di audizione secondo gli art. 29 e 30 LAsi avvenuta in stessa data (di seguito: verbale 2);

la decisione dell'UFM del 12 settembre 2012, notificata all'interessato in data 14 settembre 2012 (cfr. risultanze processuali);

il ricorso del 18 settembre 2012 (data d'entrata: 19 settembre 2012);

l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 20 settembre 2012;

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato:

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,

48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);

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che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);

che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;

che il richiedente ha dichiarato di chiedere asilo in Svizzera a causa della povertà presente in Tunisia e per cercare un lavoro meglio remunerato in Europa; che egli ha espressamente aggiunto di non avere altri motivi (cfr. verbale 2, pag. 3);

che nella decisione del 12 settembre 2012, ai quali considerandi si rinvia, l'UFM ha osservato che il richiedente avrebbe fatto valere soltanto motivi economici e che non emergerebbe alcun indizio proprio a motivare la qualità di rifugiato o determinante per la concessione della protezione provvisoria;

che di conseguenza l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 35a cpv. 2 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua esecuzione verso il suo Paese siccome lecita, esigibile e possibile;

che nel ricorso l'insorgente ha allegato di avere messo incinta sua cugina nel (...) prima dell'espatrio; che a causa di questo fatto sarebbe stato raggiunto da un colpo di pistola sparato dai fratelli di ella; che vendette per questioni di onore, in Tunisia, non andrebbero denunciate alla polizia; che in sede di audizione egli non avrebbe menzionato tali fatti in quanto non li avrebbe ritenuti importanti e inoltre sarebbe stato confuso e nervoso; che quindi egli vorrebbe rifare l'audizione; che in conclusione ha chiesto, secondo il senso, l'annullamento della decisione impugnata;

che, giusta l'art. 35a cpv. 1 LAsi, la procedura d'asilo è ripresa se una persona la cui domanda d'asilo è stata stralciata presenta una nuova domanda di asilo; che non si entra nel merito della nuova domanda d'asilo, salvo il caso in cui sussistano indizi propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria (art. 35a cpv. 2 LAsi);

che secondo l'art. 36 cpv. 1 lett. c LAsi, l'UFM è tenuto a procedere a un'audizione sui motivi d'asilo ai sensi degli art. 29 e 30 LAsi se non ve n'è stata alcuna prima dello stralcio della domanda d'asilo o l'interessato,

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avvalendosi del diritto di essere sentito, allega nuovi elementi e vi sono indizi propri a motivare al qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria;

che, nell'ambito dell'esame circa l'esistenza di indizi propri a motivare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 35a LAsi, il grado della prova è posto a un livello relativamente basso, equivalente a quello stabilito dalla giurisprudenza relativa all'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi (cfr. DTAF 2008/57 consid. 3.2); che, parimenti, la nozione di indizi propri a motivare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 35a LAsi equivale alla nozione di indizi di persecuzione in senso stretto, ritenuta dalla giurisprudenza relativa all'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi (cfr. ibidem consid. 3.3);

che in occasione della domanda d'asilo presentata il 29 dicembre 2011, successivamente stralciata dall'UFM a seguito della sparizione del ricorrente, egli non è stato sentito sui motivi d'asilo;

che a seguito della ripresa della procedura, il ricorrente è stato sentito sia sulle generalità sia sui suoi motivi d'asilo giusta gli art. 29 e 30 LAsi;

cha pertanto il Tribunale non ravvisa alcuna violazione del diritto del ricorrente di potersi esprimere;

che durante l'audizione il richiedente ha addotto di aver lasciato il suo Paese per motivi economici;

che l'UFM ha considerato che i fatti addotti dal richiedente non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria;

che da questo punto di vista il Tribunale non può che confermare quanto considerato nella querelata decisione ai cui considerandi si rinvia;

che il motivo di fuga addotto in sede di ricorso legato alla cugina, oltre a essere irrilevante ed essere una motivazione dell'ultima ora, è palesemente inverosimile;

che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;

che il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento in quanto il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM

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avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2009/50 consid. 9);

che, ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento in Tunisia è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr ed art. 44 cpv. 2 LAsi);

che anche da un punto di vista della situazione in Tunisia, della situazione personale, essendo giovane, in salute e avendo una formazione nonché un'esperienza professionale oltre che una rete sociale avendo egli vissuto a Tunisi dalla nascita fino all'espatrio (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg.), l'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr ed art. 44 cpv. 2 LAsi);

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr, art. 44 cpv. 2 LAsi e cfr. DTAF 2008/34 consid. 12);

che in sunto, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile;

che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;

che visto l'esito della procedura le spese giudiziarie di CHF 600.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del

21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);

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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Nicole Manetti

Data di spedizione: