Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
D-451/2023 • BVGer D-451/2023 KI-generiert

Asylum Claim Transfer to Sweden Upheld Under Dublin Regulation

Geschäftsnummer D-451/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court upheld a decision to not consider an asylum claim on its merits and to transfer the applicant to Sweden. The court found that Sweden was responsible for processing the asylum claim under the Dublin Regulation, as confirmed by Swedish authorities. The court rejected claims that Sweden had systemic deficiencies in its asylum procedures or that the applicant faced a risk of refoulement, noting that the applicant had not provided evidence to overturn the presumption that Sweden adheres to international and European standards. Furthermore, the court determined that no other provisions of the Dublin Regulation or international law prevented the transfer, including medical considerations.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 17 gennaio 2023

Schlagwörter

KI-generiert
Asylgesetz Dublin-Verordnung Dublin-Überstellung Beweisübernahme Überstellungshaft Grundsatz der Nichtzurückweisung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi
Cited as the legal basis for the SEM's decision not to enter into the merits of the asylum application, which was upheld by the court.
Art. 111a cpv. 1 LAsi
2 LAsi); che giusta l’art. 111a cpv.
Art. 17 RD
1 e art. 17 RD III (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 180/31 del 29 giugno 2013), che nel ricorso l’insorgente rimprovera alla SEM di non aver valutato il rischio di violazione dell’art.
Art. 3 CEDU
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino [Svezia] - art. 31a cpv.
Art. 29a cpv. 3 dell
1 RD III («clausola di sovranità»), che è concretizzato in diritto interno svizzero dall’art. 29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), è applicabile,
Art. 83 lett. d cifra
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
Art. 108 cpv. 3 LAsi
Cited in the reasoning to establish the timeliness of the appeal, implying it is a procedural rule applied in the overall handling of the case.
Art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 PA
Cited in the reasoning as grounds for the admissibility of the appeal, indicating their procedural application.
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi

Cited as the legal basis for the SEM's decision not to enter into the merits of the asylum application, which was upheld by the court.

Art. 108 cpv. 3 LAsi

Cited in the reasoning to establish the timeliness of the appeal, implying it is a procedural rule applied in the overall handling of the case.

Art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 PA

Cited in the reasoning as grounds for the admissibility of the appeal, indicating their procedural application.

Art. 66 al. 1 LTF

This is the standard provision for court costs. While not explicitly mentioned in the dispositive itself, the dispositive orders the payment of costs ('Le spese processuali... sono poste a carico del ricorrente'), and Art. 66 al. 1 LTF is the standard provision governing such costs in Swiss administrative court proceedings, making it implicitly applied.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte IV D-451/2023

Sentenza del 3 febbraio 2023

Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione della giudice Regula Schenker Senn;

cancelliere Demis Mirarchi.

Parti A._______, nato il (…), Iraq, patrocinato dalla Signora Elena Fortunato, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino [Svezia] - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi);

decisione della SEM del 17 gennaio 2023 / N (…).

D-451/2023

Visto:

la domanda d’asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera il (…) dicembre 2022,

l’estratto dalla banca dati dattiloscopica «EURODAC» del (…) dicembre 2022, da cui si evince che l’interessato ha depositato una domanda d’asilo in Svezia il (…) ottobre 2015, il verbale del colloquio Dublino del (…) dicembre 2022 (cfr. atto SEM n. [{…}]-16/4),

la richiesta di ripresa in carico del (…) dicembre 2022 fondata sull’art. 18 par. 1 lett. d del Regolamento Dublino (di seguito: RD III) presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) alle competenti autorità svedesi (cfr. atto SEM n. 25/1), la risposta positiva da parte delle autorità svedesi alla richiesta di ripresa in carico (cfr. atto SEM n. 28/1),

la decisione della SEM del (…) gennaio 2023, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM n. 36/1), di non entrata nel merito giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, con conseguente trasferimento dell’interessato verso la Svezia, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 25 gennaio 2023 (data d’entrata: 26 gennaio 2023), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato:

che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]) ed è ammissibile (art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]),

che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,

D-451/2023

che il ricorso è manifestamente infondato e la decisione è motivata quindi soltanto sommariamente (art. 111 lett. e e 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel colloquio Dublino l’interessato ha dichiarato di non voler essere rinviato in Svezia, poiché egli teme di essere allontanato in Iraq, che l’autorità inferiore ha escluso che in Svezia sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che non vi è il rischio di violazione del divieto di respingimento; che non vi è motivo per l’applicazione degli art. 16 par. 1 e art. 17 RD III (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 180/31 del 29 giugno 2013), che nel ricorso l’insorgente rimprovera alla SEM di non aver valutato il rischio di violazione dell’art. 3 CEDU, visto che il ricorrente potrebbe essere allontanato in Iraq; che l’autorità inferiore non avrebbe acclarato sufficientemente la situazione medica dell’interessato, che occorre anzitutto chinarsi sulle censure formali; che le allegazioni sollevate dal ricorrente circa una valutazione parziale dei fatti giuridicamente rilevanti si mischiano in realtà con il merito della vertenza; che esse, in altre parole, riguardano piuttosto l’apprezzamento della SEM; che, in quanto tali, verranno trattate nei considerandi seguenti, che la SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 7–15 RD III, conclude che un altro Stato è competente per l’esecuzione della procedura d’asilo e allontanamento, che la Svezia ha riconosciuto la propria competenza, che, di conseguenza, la competenza della Svezia è di principio data, che l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Svezia sussistano carenze sistemiche ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (cfr. tra le altre la sentenza D-5908/2022 del

23 dicembre 2022); che la presunzione secondo cui la Svezia agisca in linea con gli standard previsti dal diritto europeo e internazionale non è stata rovesciata dal ricorrente; che, in particolare, non vi è ragione di ritenere che la Svezia non rispetti il divieto di respingimento e che quindi le

D-451/2023

autorità svedesi allontanino l’insorgente in un Paese ove egli potrebbe subire dei trattamenti contrari agli obblighi convenzionali, che neppure l’art. 17 par. 1 RD III («clausola di sovranità»), che è concretizzato in diritto interno svizzero dall’art. 29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), è applicabile,

che, infatti, il trasferimento in Svezia del ricorrente non contravviene ad alcuna norma imperativa di diritto internazionale; che dal punto di vista medico non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio (cfr. atti SEM n. 27/4, 30/3, 31/2, 32/3, 33/2 e allegati n. 3 e 4 al ricorso), che la Svezia è pertanto tenuta a riprendere in carico il ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24 e 29 RD III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente,

che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata,

che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta di misure supercautelari e la domanda di concessione dell’effetto sospensivo, risultano senza oggetto,

che, visto l’esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente,

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-451/2023

Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Demis Mirarchi