Asylum Seeker's Removal Order Upheld Despite General Instability
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis case concerns an asylum seeker whose application was rejected, and an order for removal was issued. The appeal focused solely on the execution of the removal order. The court found that while the general situation in the applicant's home region was stable, individual circumstances must be considered. However, for a young, healthy, single Kurdish man with work experience and family ties in the region, removal was deemed feasible and reasonably enforceable, leading to the dismissal of the appeal and upholding the removal order.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 52 PA, Art. 111a LAsi, Art. 111 lett. e LAsi, Art. 111a cpv. 2 LAsi, Art. 111a cpv. 1 LAsi, Art. 106 cpv. 1 LAsi; Asylum Seeker's Removal Order Upheld Despite General Instability: The appeal focused solely on the execution of the removal order. The court found that while the general situation in the applicant's home region was stable, individual circumstances must be considered. However, for a young, healthy, single Kurdish man with work experience and family ties in the region, removal was deemed feasible and reasonably enforceable, leading to the dismissal of the appeal and upholding the removal order.
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KI-generiertUsed to assess whether the execution of the removal is reasonably exigible due to the general situation in the country of origin.
Cited in relation to Article 44 LAsi, it was used to determine the possibility of executing the removal.
Used to determine if the execution of removal is admissible under public international law and the Asylum Act, specifically concerning the prohibition of refoulement.
The court found that the SEM did not violate federal law, abuse its discretion, or incorrectly ascertain legally relevant facts in its decision.
The court found that the decision was not inadequate, where applicable.
Used to reject the application for legal aid as the grounds presented by the appellant were unlikely to succeed.
Used to order the appellant to bear the court costs due to the outcome of the proceedings.
Used in conjunction with Article 63 PA to determine the amount of court costs to be borne by the appellant.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Corte IV D-3917/2016
Sentenza del 14 settembre 2016
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Sylvie Cossy;
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), alias C._______, nato il (…), Iraq, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Esecuzione dell'allontanamento;
decisione della SEM del 31 maggio 2016 / N (…).
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Visto:
la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il 19 ottobre 2015,
i verbali d’audizione del 2 novembre 2015 (cfr. atto A4) e del 14 aprile 2016 (cfr. atto A17),
il certificato di nazionalità iracheno e la carta d’identità versati agli atti, la decisione del 31 maggio 2016 della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), notificata il 2 giugno 2016, con la quale l’autorità di prime cure ha respinto la domanda d’asilo e pronunciato l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera, incaricandone il Cantone Ticino dell’esecuzione, il ricorso del 23 giugno 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 24 giugno 2016), per mezzo del quale l’interessato ha chiesto l'accoglimento del gravame, l'annullamento della decisione impugnata limitatamente alla questione dell’esecuzione dell’allontanamento e la concessione dell’ammissione provvisoria ed ha altresì depositato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo e protestando tasse spese e ripetibili, l’incarto della SEM trasmesso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 27 giugno 2016, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente ai sensi dell’art. 108 cpv. 1 della legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 PA, che vi è dunque motivo di entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
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l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso del 23 giugno 2016 verte unicamente sulla questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento. Di conseguenza la decisione impugnata è cresciuta in giudicato in materia d'asilo e riguardo alla pronuncia dell'allontanamento. Il Tribunale si limiterà pertanto all'esame della questione contestata relativa all'esecuzione dell'allontanamento, che nella decisione impugnata la SEM è dell'avviso che nulla osti all'allontanamento del richiedente, dal momento che la situazione nelle provincie del nord dell’Iraq, controllate dal governo regionale curdo, sarebbe conforme alla prassi del Tribunale e degli altri stati europei, che in particolare, le provincie curde non sarebbero attualmente minacciate dall’organizzazione “Stato Islamico” e nella regione non vigerebbe una situazione di violenza generalizzata,
che secondo quanto riportato nel gravame, l’esecuzione dell’allontanamento andrebbe invece ritenuta quantomeno inesigibile, in ragione della situazione personale del ricorrente e di quella generale nel paese d’origine, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione all'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve
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provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell’ allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; W ALTER STÖCKLI, Asyl, in ÜBERSAX/RUDIN/HUGI/YAR/GEISER [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.), che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera,
che nella misura in cui il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ne v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), l'esecuzione dell'allontanamento è da considerarsi ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica,
che il Tribunale considera che attualmente le provincie curde di Dohuk, di Erbil e di Suleimaniya non siano preda di una situazione di violenza generalizzata e che in tali luoghi non viga una situazione politica tesa al punto da rendere inesigibile l'esecuzione dell’allontanamento (cfr. sentenza di riferimento E-3737/2015 del 14 dicembre 2015 che ha attualizzato la prassi già stabilita dalla DTAF 2008/5),
che tuttavia, in considerazione della forte sollecitazione delle strutture della regione facente seguito alla guerra civile siriana, alla presenza dello Stato Islamico nell’Iraq centrale ed alla conseguente esistenza di un importante numero di profughi interni (Internally Displaced Persons, IDP), i fattori individuali non sono privi di portata (cfr. Ibidem), che in ossequio a tale giurisprudenza, l’esecuzione dell’allontanamento è pertanto in principio esigibile per gli uomini giovani, di etnia curda e celibi che risultino in buona salute e provengano da questa regione o vi abbiano
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vissuto per un lungo periodo, disponendo nel contempo di una rete sociofamigliare o di legami con i partiti dominanti (cfr. Ibidem), che in specie il ricorrente proviene da D._____, nella provincia di Dohuk, dove ha vissuto sin dall’infanzia (cfr. atto A4, pag. 3). Egli è un giovane di etnia curda di stato civile celibe e dispone di parentela nella regione. Pur non avendo potuto terminare alcuna formazione, l’insorgente può inoltre vantare una certa esperienza professionale tant’è che ha svolto un’attività lavorativa sino al suo espatrio (cfr. atto A17, pag. 4), che pertanto l’esecuzione dell’allontanamento è pure da reputarsi esigibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LAsi,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi),
che in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata non meritano accoglimento,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA),
che pertanto il ricorso va respinto,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
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che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: