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D-3872/2014 • BVGer D-3872/2014 KI-generiert

Asylum seeker's removal admissible despite claim of persecution.

Geschäftsnummer D-3872/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The federal administrative court dismissed an asylum seeker's appeal against the federal office of migration's decision not to consider his asylum claim and to order his removal from Switzerland. The court found that the asylum seeker did not contest the asylum office's decision regarding the merits of his asylum claim but only the executability of his removal. The court determined that removal was admissible, reasonably enforceable, and possible because there was no evidence of immediate risk of persecution or ill-treatment in his home country, his personal situation did not prevent his return, and there were no insurmountable obstacles to his repatriation.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi della LAsi) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 8 luglio 2014

Schlagwörter

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Ausschaffung trotz Verfolgungsgefahr Abschiebung Wiedererwägung des Asylgesuchs Heimschaffung Migrationsrisiko vollstreckbarer Entscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 83 cpv. 3 LStr

This provision was used to assess the admissibility of the expulsion.

Art. 44 LAsi

This provision, in conjunction with Art. 83 LStr, was used to assess the admissibility, exigibility, and possibility of expulsion.

Art. 83 cpv. 4 LStr

This provision was used to assess the exigibility of the expulsion.

Art. 83 cpv. 2 LStr

This provision was used to assess the possibility of the expulsion.

Art. 106 cpv. 1 LAsi

This provision was cited in the context of the overall dismissal of the appeal, indicating no violation of federal law or abuse of discretion by the lower authority.

Art. 63 cpv. 1 e 5 PA

This provision, along with Art. 3 of the TS-TAF, was the basis for imposing court costs on the unsuccessful appellant.

Art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 (TS-TAF)

This provision, along with Art. 63 PA, was the basis for imposing court costs on the unsuccessful appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte IV D-3872/2014

Sentenza del 17 luglio 2014

Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Daniel Willisegger;

cancelliere Gilles Fasola.

Parti A._______, nato il (…), Tunisia, c/o Ufficio federale della migrazione, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;

decisione dell'UFM del 8 luglio 2014 / N […].

D-3872/2014

Visto:

la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data

20 giugno 2014;

i verbali d'audizione del 24 giugno 2014 (di seguito: verbale 1) e dell'8 luglio 2014 (di seguito: verbale 2);

il verbale della decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) dell'8 luglio 2014, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. atto A 10/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera;

il ricorso dell'11 luglio 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 14 luglio 2014) nel quale l'insorgente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una decisione nel merito, limitatamente alla questione dell'esigibilità dell'allontanamento, e la concessione dell'ammissione provvisoria; l'ulteriore conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese di giustizia, con protestate spese e ripetibili;

gli atti dell'UFM trasmessi via telefax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 14 luglio 2014;

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato:

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA;

che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;

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che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);

che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;

che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino tunisino e di avere vissuto a Tunisi e a Ben Arous (Tunisia) (cfr. verbale 1, pp. 3 e 4); che nel 1989 avrebbe lasciato la Tunisia per l'Italia per motivi economici; che in Italia avrebbe vissuto sino al 2011, anno in cui avrebbe ricevuto un foglio di via dalle autorità italiane (cfr. verbale 1, p.6); che, pertanto, nel marzo del 2011 sarebbe tornato in Tunisia dove avrebbe vissuto sino a fine maggio del 2012, allorquando sarebbe nuovamente espatriato verso l'Italia (cfr. ibidem);

che nella decisione contestata l'UFM ha ritenuto che il richiedente non avrebbe inoltrato una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi, in quanto l'interessato non avrebbe manifestato la volontà d'ottenere dalla Svizzera una protezione contro persecuzioni;

che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi e ha contestualmente pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile;

che, nel ricorso, l'insorgente riconosce di non avere motivi d'asilo ai sensi della LAsi; che, tuttavia, egli ritiene vi sarebbero problemi gravi e reali tali da rendere inesigibile il proprio allontanamento; che, segnatamente, in Tunisia non avrebbe accesso alle cure mediche necessarie, non avrebbe un lavoro e neppure un alloggio; che, oltretutto, in seguito al lungo periodo trascorso in Italia non sarebbe più in grado di adattarsi allo stile di vita tunisino; che, pertanto, gli andrebbe concessa l'ammissione provvisoria;

che, innanzitutto, occorre rilevare che il ricorrente non ha contestato la decisione dell'UFM di non entrata nel merito circa il riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo e l'allontanamento dalla Svizzera; che il medesimo contesta unicamente la pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento;

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che, di conseguenza, il Tribunale si limiterà all'esame della questione contestata relativa all'esecuzione dell'allontanamento;

che, in virtù dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri del

16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2); che, in caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStr);

che il ricorrente, non contestando il rifiuto della propria domanda d'asilo, non può prevalersi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi che riprende il principio del non-refoulement statuito all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30);

che, dalle carte processuali, non emergono elementi da cui desumere che l'insorgente in Tunisia possa essere confrontato al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);

che, per di più, la situazione in Tunisia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;

che, pertanto, l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.1);

che, in virtù di quanto poc'anzi indicato, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);

che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli ha una formazione scolastica di base e vanta numerose esperienze professionali in patria e all'estero (cfr. verbale 1, p. 3); che, inoltre, malgrado quanto sostenuto nel ricorso, dalle sue stesse dichiarazioni si evince che l'insorgente non si è estraniato dal contesto sociale tunisino; che, infatti, egli era solito rientrare regolarmente in Tunisia dove ha mantenuto contatti con la sorella ed amici (cfr. verbale 2, D24-27, pp. 3-4); che, oltretutto, egli ha recentemente vissuto in Tunisia tra il marzo del 2011 e

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la fine maggio del 2012 (cfr. verbale 1, p. 6) e ancora per cinque mesi da aprile 2013 (cfr. verbale 2, D21, p.3);

che anche gli evocati problemi di salute non sono tali da giustificare la permanenza in Svizzera per motivi medici; che, infatti, la visita medica del (…) ha rilevato un caso di ipotensione classificato come "bagatella" (cfr. Atto A5/1); che, se del caso, il ricorrente potrà richiedere l'aiuto al ritorno per motivi sanitari;

che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;

che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il ricorso va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;

che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto;

che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;

che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Gilles Fasola

Data di spedizione: