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D-3271/2013 • BVGer D-3271/2013 KI-generiert

Asylum Denial Upheld for Failure to Submit Documents and Lack of Credibility

Geschäftsnummer D-3271/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the denial of asylum, finding that the applicant failed to submit required identification documents within the stipulated timeframe, without providing a valid excuse. The court also determined that the applicant's statements regarding his asylum claim were neither credible nor sufficient to establish refugee status, and that his removal to his home country was permissible and feasible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 cpv. 2 LAsi, Art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, Art. 111a LAsi, Art. 111 lett. e LAsi, Art. 111a cpv. 2 LAsi, Art. 111a cpv. 1 LAsi; Asylum Denial Upheld for Failure to Submit Documents and Lack of Credibility: The court also determined that the applicant's statements regarding his asylum claim were neither credible nor sufficient to establish refugee status, and that his removal to his home country was permissible and feasible.

Schlagwörter

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Glaubhaftigkeit der Asylgründe Reisedokumente Flüchtlingsstatus Abschiebung Glaubhaftmachung der Identität mangelnde Glaubhaftigkeit Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) e allontanamento

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi

Basis for the decision not to enter into the merits of the asylum application due to the applicant's failure to submit identity or travel documents.

art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA

Basis for ordering the applicant to pay court costs due to losing the case.

art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]

Basis for determining the amount of court costs to be paid by the applicant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte IV D-3271/2013

Sentenza del 17 giugno 2013

Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas, cancelliera Camilla Fumagalli.

Parti A._______, nato il (...), Marocco, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;

decisione dell'UFM del 6 giugno 2013 / N (...).

D-3271/2013

Visto:

la prima domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 28 settembre 2012;

il ritiro, il 22 gennaio 2013, della succitata domanda da parte del richiedente;

il conseguente stralcio della domanda da parte dell'UFM in data

30 gennaio 2013;

la seconda domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il

22 aprile 2013;

i documenti che l'UFM ha rimesso al medesimo, nel corso di ambo le procedure, mediante i quali lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda di asilo;

i verbali di audizione del 5 ottobre 2012 (di seguito: verbale 1), del

2 maggio 2013 (di seguito: verbale 2) e del 16 maggio 2013 (di seguito: verbale 3);

la decisione dell'UFM del 6 giugno 2013, notificata all'interessato il giorno medesimo (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo;

il ricorso inoltrato dal ricorrente il 7 giugno 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato);

l'incarto dell'UFM, pervenuto via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 10 giugno 2013;

l'incarto originale completo dell'UFM, pervenuto al Tribunale in data

12 giugno 2013;

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i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato:

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,

48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);

che, tuttavia, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;

che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile;

che nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);

che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;

che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);

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che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);

che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinan-

za) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6 pp. 69-70);

che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri;

che la fotocopia del passaporto depositata dal ricorrente non costituisce un documento valido ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;

che, infatti, essa non costituisce manifestamente un documento valido ai sensi di legge (cfr. Sentenza del Tribunale E-7458/2007 del

13 novembre 2007, consid. 3.1);

che, in via preliminare, è d'uopo rilevare che l'autore del gravame è venuto a conoscenza della necessità di produrre un documento d'identità già nel corso della sua prima domanda di asilo depositata in Svizzera il

28 settembre 2012; che, nel corso della prima audizione, egli ha dichiarato di non possedere alcun documento d'identità (cfr. verbale 1, p. 7); che, a distanza di oltre sette mesi, egli ha dichiarato di possedere in effetti un passaporto ma questo si troverebbe in Italia (cfr. verbale 2, p. 6; verbale 3, p. 2); che, tuttavia, ad oggi il ricorrente non ha presentato tale documento;

che, vista l'inverosimiglianza, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità di suddette dichiarazioni relative al possesso dei documenti d'identità, vi è ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i suoi documenti per i bisogni di causa;

che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità;

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che, in conclusione, non avendo esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;

che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente;

che, come rettamente considerato nella querelata decisione, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente siano inverosimili, nonché irrilevanti ai sensi dell'asilo;

che, in particolare, egli non è in grado di fornire il nome del presunto fidanzato (cfr. verbale 2, p. 5; verbale 3, pp. 2 e 4); che, del resto, anche i racconti relativi alla propria omosessualità e alle vicende precedenti l'espatrio risultano vaghi e contraddittori, come rettamente ritenuto nella querelata decisione cui si rinvia;

che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza, sicché per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione impugnata;

che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;

che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 pp. 725-733 e DTAF 2007/8, consid. 5.6.5-5.7 pp. 90 e ss.);

che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Marocco possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del

28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della Legge federale del

16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente

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in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);

che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;

che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;

che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733);

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);

che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di

diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr);

che la situazione vigente in Marocco non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;

che, per quanto riguarda la situazione personale del ricorrente, egli è giovane e celibe, ha frequentato le scuole sino all'anno della maturità, è (...) e parla diverse lingue (cfr. verbale 2, p. 4); che, inoltre, l'insorgente dispone in Patria di ampia rete sociale, ritenuto che vi risiedono i genitori, cinque sorelle e due fratelli (cfr. verbale 2, p. 5; verbale 3, p. 3);

che, infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'al-

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lontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;

che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;

che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;

che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;

che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

(dispositivo alla pagina seguente)

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli

Data di spedizione: