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D-2996/2007 • BVGer D-2996/2007 KI-generiert

Asylum Claim Rejected Due to Lack of Documentation and Credible Narrative

Geschäftsnummer D-2996/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court rejected an asylum claim, upholding the lower authority's decision to not consider the application and to order the applicant's removal. The court found that the applicant failed to provide any identity or travel documents without valid reasons, despite being requested to do so, and that their narrative lacked credible substantiation regarding their detention and escape. Furthermore, the court determined that there were no indications of a risk of persecution or mistreatment upon return to their home country, nor any obstacles to the execution of their removal.

Legislator-Regeste

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Art. 105 cpv. 1 LAsi, Art. 108a LAsi, Art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, Art. 32 cpv. 3 LAsi, Art. 109 cpv. 3 LTF, Art. 6 LAsi; Asylum Claim Rejected Due to Lack of Documentation and Credible Narrative: The court found that the applicant failed to provide any identity or travel documents without valid reasons, despite being requested to do so, and that their narrative lacked credible substantiation regarding their detention and escape. Furthermore, the court determined that there were no indications of a risk of persecution or mistreatment upon return to their home country, nor any obstacles to the execution of their removal.

Schlagwörter

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Glaubhaftigkeit der Asylgründe glaubhafte Dokumente Abschiebung Verfolgung Asylwiderruf Reisepapier

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi

Used to not enter into the merits of the asylum application due to the applicant's failure to submit identity documents.

art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi

Used to decide the appeal in simplified procedure because it was manifestly unfounded.

art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA

Used to allocate the court costs to the appellant due to their losing the appeal.

art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006

Used to determine the amount of court costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Corte IV D-2996/2007 vav/egl/ {T 0/2}

Sentenza del 13 luglio 2007

Composizione: Giudici Vito Valenti, Claudia Cotting-Schalch e Fulvio Haefeli Cancelliere Lorenzo Egloff

A._______, dichiaratosi nato il _______, Etiopia, Ricorrente

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore

concernente

la decisione del 30 aprile 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N _______

Ritenuto in fatto

A. Il 2 aprile 2007, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 12 e del 23 aprile 2007), che circa [...] fa è stato incarcerato con l'accusa d'essere un collaboratore di una persona (di cittadinanza eritrea) che ha lasciato nel suo B._______ una borsa, poi ritrovata da agenti della sicurezza, contenente delle armi. Dopo un [...] di carcere, durante il quale sarebbe stato maltrattato, sarebbe riuscito ad evadere. Secondo la versione, a tal fine avrebbe approfittato d'una distrazione della guardia carceraria oppure dell'aiuto fornitogli da quest'ultima.

Sarebbe espatriato [...].

B. Il 30 aprile 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e l’esecuzione dell’allontanamento verso l'Etiopia siccome lecita, esigibile e possibile.

C. Il 30 aprile 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata nel merito della domanda d’asilo. Ha altresì presentato una domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.

Considerato in diritto:

1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett.

d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ricevibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del

20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), nonché all'art. 108a LAsi.

3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha addotto, all'infuori di generiche scusanti, dei motivi che potessero giustificare la mancata tempestiva esibizione di un documento di viaggio o d'identità. Detto Ufficio ha inoltre ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dall'interessato in corso di procedura, in particolare quelle relative alla data del suo arresto ([...] o [...] del calendario etiope), al carcere in cui sarebbe stato rinchiuso per un [...], al periodo di detenzione e all'evasione (sfruttando un'occasione favorevole oppure grazie all'aiuto di una guardia carceraria). Infine, secondo l'autorità inferiore non sono necessari ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.

4. Nel ricorso, l'insorgente fa valere di non disporre d'alcun documento. Sostiene che la sua carta d'identità gli è stata ritirata dagli agenti di polizia etiopi al momento del suo arresto verso la fine del [...]. Questa circostanza giustifica la mancata consegna alle autorità svizzere di un documento e implica la necessità d'entrare nel merito della sua domanda. Allega, altresì, di non poter tornare in patria, dove rischia d'essere ucciso da agenti dei servizi di sicurezza per i motivi indicati in corso di procedura.

5. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv.

2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro

48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base agli art. 3 e 7 LAsi (lett.

b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c).

5.1 Questo Tribunale osserva che, senza valide ragioni, il ricorrente ha omesso di presentare tempestivamente documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, e ciò benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli al più tardi il 12 aprile 2007. Da un lato, l'allegazione secondo cui le autorità etiopi gli hanno confiscato la carta d'identità s'esaurisce in mera affermazione di parte generica ed imprecisa, segnatamente sul momento della confisca. Dall'altro lato, non è verosimile che abbia potuto trasferirsi in Sudan (dove è rimasto circa tre mesi), Libia ed Italia senza mai dovere presentare un documento. Premesso quanto precede, non v'è motivo di ritenere che se il ricorrente avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente un documento d'identità o di viaggio, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16).

5.2 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha addotto, tranne generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive presentate in materia d'asilo. Giova rilevare che quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per i motivi di cui al provvedimento litigioso cui può essere, nella misura in cui riassunti nel presente giudizio, rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Da quanto esposto, discende che allo stato attuale degli atti di causa, l'UFM ha rettamente considerato siccome del tutto prive di fondamento le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi.

5.3 Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni presentate dal ricorrente (v.

considerando 5.2 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 5.4

5.4.1 Per gli stessi motivi, non emergono altresì neppure indizi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Etiopia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).

5.4.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 5.4.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito. Peraltro, l'insorgente non appartiene ad una categoria a rischio secondo quanto postulato dall'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati (ANGELA BENIDIR-MÜLLER, Update/Etiopia, Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati [OSAR], Berna, 10 ottobre 2006, pag. 3 e segg.). Inoltre, può ancora essere rilevato, per quanto attiene agli obblighi militari, che in Etiopia l'arruolamento ha luogo di principio su base volontaria (HOME OFFICE, Country of Origin Information Report Ethiopia, 11 aprile 2007, pag. 4 e MICHAEL KIRSCHNER, Äthiopien-Militär und Desertion, [OSAR], Berna, 15 giugno 2004, pag. 4).

5.4.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF osserva nondimeno che in Etiopia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Inoltre, il ricorrente è giovane ed ha una certa esperienza professionale. Non emerge altresì dagli atti di causa che egli soffra di problemi di salute suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Etiopia.

5.4.4 Peraltro, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà altresì procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

6. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

7. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

8. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 5.4.

9. Ne consegue, che a giusta ragione l'UFM ha ritenuto ragionevolmente esigibile l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente.

10. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi).

11. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. Peraltro, e ritenuto che il ricorso era sprovvisto di probabilità d’esito favorevole, la domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

12. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.

3. La domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.

5. Comunicazione:

- al ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)

- all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N _______)

- a C._______ (in copia)

Il Giudice: Il Cancelliere:

Vito Valenti Lorenzo Egloff

Data di spedizione: