Asylum seeker's claim dismissed due to lack of credibility.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn asylum seeker from the Democratic Republic of Congo claimed persecution after witnessing his father's death at the hands of soldiers. The Federal Administrative Court dismissed the asylum claim, finding the applicant's account to be generic, contradictory, and lacking credibility, particularly regarding his escape and the assistance he received. The court also determined that the applicant had not sought protection from national authorities and that his fear of prosecution for theft did not constitute grounds for asylum. Consequently, the court upheld the order for his removal from Switzerland.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 6 LAsi, Art. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi; Asylum seeker's claim dismissed due to lack of credibility: The Federal Administrative Court dismissed the asylum claim, finding the applicant's account to be generic, contradictory, and lacking credibility, particularly regarding his escape and the assistance he received. The court also determined that the applicant had not sought protection from national authorities and that his fear of prosecution for theft did not constitute grounds for asylum. Consequently, the court upheld the order for his removal from Switzerland.
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KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to allocate court costs to the appellant due to the outcome of the proceedings.
Used to justify the award of reimbursement of legal fees to the appellant's representative.
Cited as the legal basis for dismissing the appeal when federal law is not violated, discretionary power is not abused, facts are not incorrectly or incompletely ascertained, and the decision is not inadequate.
Cited as the legal basis for confirming the decision on expulsion when the conditions for abstention are not met.
Cited as the legal basis for confirming the decision on expulsion when the conditions for abstention are not met.
Cited as the legal basis for confirming the decision on expulsion when the conditions for abstention are not met.
Cited as the legal basis for confirming the decision to refuse asylum due to the lack of verisimilitude of the appellant's statements.
Cited as the legal basis for confirming the decision to refuse asylum when the conditions for persecution are not met.
Cited as the legal basis for the provision of asylum in Switzerland.
Cited to establish the appellant's standing to appeal the decision.
Cited to establish the jurisdiction of the Federal Administrative Court to judge appeals against decisions of the Federal Office for Migration.
Cited to establish the jurisdiction of the Federal Administrative Court to judge appeals against decisions of the Federal Office for Migration.
Cited as the legal basis for applying the language of the appealed decision in the appeal proceedings.
Cited to state that the decision is final and cannot be appealed to the Federal Tribunal.
Cited to establish the governing laws for asylum proceedings.
Cited to confirm that the formal requirements of the appeal brief are met.
Cited to confirm that the appeal period has been respected.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV D-2854/2007/gam {T 0/2}
Sentenza del 6 luglio 2010
Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Blaise Pagan, Robert Galliker;
cancelliere Carlo Monti;
Parti A._______, Congo (Kinshasa), ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore;
Oggetto Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 28 marzo 2007 / N […].
D-2854/2007
Fatti:
A. L'interessato, proveniente dalla Repubblica democratica del Congo (RDC) e residente dal 2002 a B._______, nella provincia dell'Equateur, ha depositato domanda d'asilo in Svizzera in data 25 febbraio 2004.
Interrogato sui propri motivi d'asilo, egli ha addotto di avere assistito alla morte del padre e di temere ora per la propria vita. Infatti, la notte del 10 febbraio 2004 alcuni soldati avrebbero fatto irruzione nella sua abitazione a B._______ per eseguire dei controlli, durante i quali avrebbero legato il padre dell'interessato poiché ritenuto da loro un falso soldato. Il richiedente ed il genitore sarebbero poi stati costretti a seguire i soldati nella foresta, ove questi ultimi avrebbero chiesto al padre se questi fosse fedele a Kabila o a Bemba, e, dopo che egli avrebbe risposto in favore del primo, i soldati gli avrebbero sparato. L'interessato è poi stato costretto a seguire i soldati attraverso la foresta, riuscendo a fuggire e giungendo in una casa ove gli sarebbe stato offerto rifugio. Dopo aver tentato il suicidio, egli è stato trasfe rito all'ospedale, ove avrebbe trascorso cinque giorni, per poi espatria re e giungere in Svizzera in data 25 febbraio 2004.
B. In data 28 marzo 2007 l'Ufficio federale della migrazione (UFM, autorità inferiore) ha respinto la succitata domanda d'asilo del richiedente e ne ha ordinato l'allontanamento, siccome lecito, possibile ed esigibile.
C. Il 23 aprile 2007 l'insorgente ha inoltrato ricorso contro la menzionata decisione dell'UFM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Egli ha inoltre allegato un certificato medico a riguardo di un'operazione al braccio subita all'ospedale C._______ di D._______ eseguita dal Dr. E._______.
D. Con decisione incidentale del 22 maggio 2007 codesto Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. Ha inoltre considerato il gravame privo di probabilità d'esito
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favorevole ed ha quindi invitato il ricorrente a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali.
E. Il 30 maggio 2007 il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto.
F. Il 31 ottobre 2007 l'insorgente ha inoltrato un certificato medico redatto dal Dr. F._______, in cui si attesta la diagnosi di problemi di adattamento con perturbazioni miste delle emozioni e della condotta con tendenza suicida del ricorrente.
G. Con scritto del 8 novembre 2007 il TAF ha invitato l'UFM ad inoltrare una sua eventuale presa di posizione al ricorso.
H. Il 13 novembre 2007 l'UFM ha osservato che il ricorso non conterrebbe fatti o mezzi di prova che potrebbero modificare la propria posizio - ne. L'autorità inferiore ha inoltre indicato una discordanza nel racconto del ricorrente in merito alla morte della madre, e, in merito al certifica - to medico, ha dichiarato che le tendenze suicide non costituirebbero un ostacolo all'allontanamento dell'insorgente.
I. Con scritto del 28 novembre 2007 il TAF ha invitato il ricorrente ad inoltrare una sua eventuale replica.
J. Nella replica del 13 dicembre 2007 il ricorrente ritiene che le allegazioni in merito alla morte della madre non sarebbero contraddittorie. Egli aggiunge inoltre di non possedere più una rete familiare né sociale in patria, e ribatte quanto affermato nel certificato del Dr. F._______, os - sia che il rischio di suicidio in caso di rimpatrio sarebbe molto elevato.
K. In data 18 marzo 2010 il TAF ha invitato il ricorrente ad esprimersi sul - l'odierno stato di salute e di produrre un eventuale nuovo certificato medico redatto dal Dr. F._______ entro il 6 aprile 2010.
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L. Il 29 marzo 2010 il ricorrente ha richiesto una proroga per l'inoltro di detto certificato medico, che questo Tribunale ha concesso fino al
16 aprile 2010.
M. In data 14 aprile 2010 il ricorrente ha inoltrato il certificato rispettivamente del Dr. E._______ del 26 marzo 2010, e del Dr. G._______ del
31 marzo 2010.
N. Con ordinanza del 20 aprile 2010 il TAF ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi su detti certificati medici.
O. In data 7 maggio 2010 l'UFM ha riesaminato la propria decisione del
28 marzo 2007 ed ha concesso l'ammissione provvisoria al ricorrente, dopo considerazione di tutte le circostanze del caso, poiché l'esecu - zione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile.
P. Con ordinanza del 12 maggio 2010, il TAF ha concesso al ricorrente un termine fino al 28 maggio 2010 per esprimersi sul mantenimento della propria domanda d'asilo.
Q. Con scritto del 27 maggio 2010 il ricorrente ha comunicato la propria volontà di mantenere il ricorso in materia d'asilo.
R. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri - presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten - za.
Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
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gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (108 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti e pure gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incom - pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA; art. 106 LAsi). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. decisione del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2a ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5).
3.
3.1 Giusta l'art. 16 cpv. 2 LAsi la procedura davanti all'Ufficio federale si svolge di norma nella lingua ufficiale nella quale ha avuto luogo l'au - dizione cantonale o nella lingua ufficiale del luogo di residenza del ri - chiedente. La decisione impugnata è stata redatta in una lingua, il francese, che non è quella ufficiale del cantone di residenza del ri - chiedente (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. . 27). Giusta l'art.
4 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni
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procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1, RS 142.311), l'UFM può scostarsi eccezionalmente dalla norma se, tra l'altro, il richiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficiale.
3.2 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in francese, il ricorso è stato presentato però in italiano, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.
4. Preliminarmente il TAF osserva che, essendo stato il ricorrente posto a beneficio dell'ammissione provvisoria con il riesame parziale da par te dell'UFM della decisione impugnata del 28 marzo 2007, oggetti del litigio in questa sede risultano essere esclusivamente la decisione riguardante il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato dell'insorgente, il conseguente rifiuto della sua domanda d'asilo, nonché la pronuncia dell'allontanamento. Per contro, la conclusione sul punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento è divenuta senza oggetto.
5. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi - zioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, apparte - nenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politi - che, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una proba - bilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fon date o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
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In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri - chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con - vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GI- CRA 1995 n. 23).
6.
6.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto che le allegazioni del ricorrente in merito ai propri motivi d'asilo non sarebbero pertinenti a dimostrare una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. L'interessato avrebbe dichiarato di avere subito delle persecuzioni da parte di alcuni soldati ribelli ma non avrebbe però mai richiesto la protezione delle autorità, né dunque una siffatta protezione gli sarebbe mai stata negata. L'UFM sottolinea come non sia possibile chiedere asilo in Svizzera senza aver anteriormente cercato la protezione del proprio Paese d'origine. Inoltre, neppure l'essere stato arrestato in precedenza per furto ed il timore di poter venire perseguito penalmente risulta determinante ai sensi della legge sull'asilo secondo l'art. 3 LAsi. L'autorità inferiore osserva come egli non sarebbe riuscito a rendere verosimili le proprie dichiarazioni ai sensi dell'art. 7 LAsi. Infatti, l'UFM si dichiara perplesso di fronte all'allegazione del ricorrente secondo la quale il di lui pa - dre avrebbe chiesto ai militari di poterlo portare con loro, visti i rischi che avrebbe comportato per il richiedente, come pure alla dichiarazione secondo cui un militare avrebbe sparato un colpo in aria invece di tentare di impedire la fuga dell'interessato. Inoltre, l'autorità inferiore dubita che il richiedente abbia avuto l'occasione fortuita di trovare rifugio presso degli sconosciuti che l'avrebbero accolto prontamente, senza peraltro essere riuscito ad indicarne il nome. L'interessato non sarebbe inoltre stato in grado di fornire indicazioni specifiche per ciò che concerne la persona che l'avrebbe
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accompagnato e la compagnia aerea con cui sarebbe giunto in Italia, e neppure il tipo di documenti con i quali avrebbe viaggiato. Infine, l'autorità inferiore ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile.
6.2 Nel gravame, l'insorgente ha ribadito i fatti descritti nelle audizioni e contesta le conclusioni dell'UFM, considerandole troppo semplicisti - che. Egli ha dichiarato che al momento dei fatti sarebbe stato appena sedicenne, e che non sarebbe dunque lecito aspettarsi che un ragazzo della sua età chieda aiuto alle autorità, vista la scarsa affidabilità di queste. Inoltre, egli allega di non aver dichiarato che il padre avrebbe chiesto ai militari di portare il proprio figlio con sé, bensì che questi avrebbe affermato di non poter lasciar solo il proprio figlio, e che sa - rebbe poi stato un soldato ad ordinare al ricorrente di seguirli (cfr. ricorso, pag. 4 con rimando al verbale di audizione del 10 marzo 2004, pag. 4). In aggiunta, l'incapacità del ricorrente di ricordare l'identità del proprio accompagnatore ed il nome della compagnia aerea non comporterebbe l'inverosimiglianza dei drammi vissuti (cfr. ricorso, pag. 5), ed egli sottolinea come nel proprio racconto non vi sarebbero contrad - dizioni e come la semplice possibilità di una soluzione diversa a quan - to allegato non implica che la propria versione si dimostrerebbe falsa. Il ricorrente censura inoltre l'assenza di un tutore durante la prima au - dizione, invocando una violazione dei propri diritti. Infine, egli contesta l'esecuzione del proprio allontanamento, poiché privo di rete sociale e con problemi di salute. Di conseguenza, questa non sarebbe possibile, né ammissibile, né tanto meno ragionevolmente esigibile.
7.
7.1 Questo Tribunale osserva in maniera generale che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dal ricorrente s'esauri - scono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non cor - roborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostan - za per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso.
Vi è innanzitutto da osservare, in merito alla mancata immediata desi - gnazione di un curatore, che la censura ricorsuale non è tutelabile, es - sendo sufficiente che la persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi sia stata nominata in un momento che le consenta di poter presenziare all'audizione principale sui motivi d'asilo (cfr. GICRA 2004 n. 30). Nel caso concreto, il curatore, nominato in
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data 18 marzo 2004, era presente durante l'audizione federale (cfr. verbale d'audizione del 24 marzo 2004, pag. 3).
Codesto Tribunale constata come l'intero racconto risulti generico e stereotipato, in particolar modo il ricorrente ha allegato di essere stato costretto a seguire i militari dopo che questi avrebbero ucciso suo padre, poiché costoro non avrebbero voluto rischiare che l'insorgente potesse raccontare quanto accaduto (cfr. ibidem, pag. 7), e di essere in seguito riuscito a fuggire, malgrado un militare, vedendolo, avrebbe sparato un colpo in aria ordinandogli di fermarsi (cfr. ibidem e verbale d'audizione del 10 marzo 2004, pag. 4). Appare illogico che dei soldati ribelli, i quali avrebbero ucciso il padre del ricorrente per il solo motivo che costui avrebbe simpatizzato per Kabila, abbiano deciso di lasciare in vita l'insorgente e addirittura di portarlo con loro per il timore che li potesse denunciare, e, quando egli sarebbe riuscito a scappare, si sia - no limitati a sparare una volta in aria intimandogli di fermarsi. Risulta peraltro improbabile che il ricorrente, essendosi allontanato durante la notte, abbia avuto la possibilità di constatare che un militare avrebbe sparato in aria, e che per di più detto militare si sia limitato ad un unico colpo (cfr. verbale d'audizione del 10 marzo 2004, pag. 4). A mente di questo Tribunale risulta inverosimile e contro ogni logica che il ricorrente, per ciò che concerne la propria fuga ed il rifugio trovato presso sconosciuti, non sia stato in grado di indicarne il nome (cfr. verbale d'audizione del 24 marzo 2004, pag. 9), malgrado, a suo dire, questi gli avrebbero salvato la vita, prima dandogli rifugio, e successivamente portandolo all'ospedale dopo che egli avrebbe tentato il suicidio (cfr. ibidem). Il ricorrente ha ulteriormente leso la propria credibilità con le allegazioni in merito al proprio espatrio, secondo le quali uno scono - sciuto avrebbe pagato l'intero viaggio dell'insorgente, di cui peraltro egli non è riuscito a fornire l'identità, senza che tale benefattore aves - se chiesto o ricevuto alcuna remunerazione (cfr. ibidem, pagg. 7 e 11), come pure qualsiasi dettaglio riguardante la compagnia aerea, malgrado egli abbia dichiarato di aver fatto due scali prima di giungere in Ita - lia (cfr. ibidem, pag. 4).
Tutto ciò stante, vista l'inverosimiglianza delle dichiarazioni, vengono a far difetto argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui alla decisione impugnata.
7.2 In virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazionale per rapporto alla protezione nazionale, si deve poter
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esigere da un richiedente l'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibilità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella di uno Stato terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli, non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e che può essere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo sistema di protezione interna (cfr. decisione del TAF D- 7847/2006 del 18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18, pag. 180 e segg.; GICRA 2000 n. 15, pag. 107 e segg.).
Come l'autorità inferiore ha rettamente sottolineato, il ricorrente non si è rivolto alle autorità congolesi per denunciare i presunti fatti perpetrati dai militari ribelli, ritenendo di essere ricercato per il furto ai danni di una donna di B._______ (cfr. verbale d'audizione del 24 marzo 2004, pag. 7). Si rileva in primo luogo che delle ricerche di polizia od una condanna secondo le leggi nazionali per reati commessi sono delle misure statali del tutto legittime che non possono essere qualificate quali persecuzioni pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto più che, a prescindere della verosimiglianza di quanto allegato, egli stesso ha di - chiarato di non conoscere la pena prevista per il proprio furto, accen - nando alla possibilità di essere condannato al carcere oppure di dover pagare una multa (cfr. ibidem, pag. 10). Si rileva inoltre che non vi è ragione di ritenere che l'insorgente non possa ottenere dalle autorità in Congo, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione in futuro contro l'eventuale agire illegittimo di terzi nei suoi confronti.
7.3 Da quanto esposto, questo Tribunale ritiene che l'autorità inferiore ha rettamente considerato, nel suo insieme, le dichiarazioni del ricor - rente come non realizzanti le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impu - gnata va confermata.
8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avreb - be dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi). Pertanto, anche sul punto di questione dell'allontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
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9. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il di - ritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuri - dicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso, nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto, va respinto.
10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, ma che sono ridotte in conseguenza dell'esito favorevole in materia d'esecuzione dell'allontanamento (riesame della decisione da parte dell'UFM), sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
11. Considerato inoltre che l'insorgente è patrocinato in questa sede, si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA ed art. 7 e segg. TS-TAF.) le quali, in assenza di una nota dettagliata, sono fissate d'ufficio a CHF 600.-, conto tenuto dello stato delle cose prima del verifi - carsi del motivo che termina la lite e sulla base degli atti di causa per il lavoro effettivo ed utile, svolto dal patrocinatore del ricorrente (art. 15 in combinato disposto con art. 5 2 a frase TS-TAF ed art. 14 cpv. 2 TS- TAF).
12. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 300.-, sono poste a carico del ricorrente, le quali vengono computate all'anticipo di CHF 600.- versato in data
30 maggio 2007. Il TAF rifonderà al ricorrente i restanti CHF 300.-
3. L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 600.- a titolo di spese ripetibili di questa sede.
4. Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata)
- UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia)
- H._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: