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D-2767/2020 • BVGer D-2767/2020 KI-generiert

Asylum Appeal Dismissed: Personal Dispute Not Protected Ground

Geschäftsnummer D-2767/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court dismissed an asylum appeal, upholding the decision to reject the asylum claim and order the applicant's removal. The court found that the applicant's reasons for fleeing, stemming from a personal dispute involving a family feud and a criminal complaint, did not fall under the protected grounds for asylum (race, religion, nationality, social group, or political opinion). Furthermore, the court determined that Algerian authorities could provide adequate protection and that the removal was permissible, reasonably enforceable, and possible, as there were no concrete risks of treatment contrary to international law or specific personal dangers in the home country.

Legislator-Regeste

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Art. 108 cpv. 1 LAsi, Art. 111a LAsi, Art. 111 lett. e LAsi, Art. 111a cpv. 2 LAsi, Art. 111a cpv. 1 LAsi, Art. 106 cpv. 1 LAsi; Asylum Appeal Dismissed: Personal Dispute Not Protected Ground: The court found that the applicant's reasons for fleeing, stemming from a personal dispute involving a family feud and a criminal complaint, did not fall under the protected grounds for asylum (race, religion, nationality, social group, or political opinion). Furthermore, the court determined that Algerian authorities could provide adequate protection and that the removal was permissible, reasonably enforceable, and possible, as there were no concrete risks of treatment contrary to international law or specific personal dangers in the home country.

Schlagwörter

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Asylgrund Abschiebung Staatsangehörigkeit internationaler Schutz Urlaub aus persönlichen Gründen Strafanzeige

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 108 cpv. 1 LAsi
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d’asilo della SEM (art.
Art. 111a LAsi
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art.
Art. 111 lett. e LAsi
111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art.
Art. 111a cpv. 2 LAsi
e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
Art. 111a cpv. 1 LAsi
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art.
Art. 106 cpv. 1 LAsi
This provision governs the grounds for appeal in asylum matters, specifically concerning violations of federal law and inaccurate or incomplete ascertainment of legally relevant facts.
Art. 49 PA
This provision pertains to the inadmissibility of a decision in matters concerning foreigners.
Art. 62 cpv. 4 PA
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr.
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Art. 106 cpv. 1 LAsi

This provision governs the grounds for appeal in asylum matters, specifically concerning violations of federal law and inaccurate or incomplete ascertainment of legally relevant facts.

Art. 49 PA

This provision pertains to the inadmissibility of a decision in matters concerning foreigners.

Art. 63 cpv. 1 e 5 PA

These provisions relate to the levying of court costs based on the outcome of the proceedings and the party's loss.

Art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 (TS-TAF, RS 173.320.2)

This provision specifies the amount of court costs to be charged in proceedings before the Federal Administrative Court.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte IV D-2767/2020

Sentenza del 5 giugno 2020

Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione della giudice Barbara Balmelli, cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti A._______, nato il 19 marzo 1990, Algeria, c/o CFA Chiasso, Via Milano 23, 6830 Chiasso, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento;

decisione della SEM del 28 aprile 2020 D-2767/2020

Visto:

la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il 18 dicembre 2019,

i verbali relativi al rilevamento delle generalità del 27 dicembre 2019, al colloquio Dublino del 3 gennaio 2020 ed all’audizione sui fatti del 21 aprile 2020,

il progetto di decisione negativa del 24 aprile 2020 ed il contestuale parere della rappresentante legale del 27 aprile 2020, la decisione della SEM del 28 aprile 2020 (notificata il giorno medesimo) per il cui tramite detta autorità ha respinto la domanda d’asilo dell’interessato pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l’esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile, la cessazione del mandato di rappresentanza legale, il ricorso del 28 maggio 2020, per il cui tramite l’insorgente ha richiesto l’annullamento della precitata decisione e la verifica più attenta della questione del rifugio interno e della pertinenza delle sue allegazioni, l’avviso di ricevimento del gravame trasmesso al ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 29 maggio 2020,

e considerato:

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,

che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),

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che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),

che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorrente ha ricondotto la sua fuga ad alcune problematiche presentatesi a seguito della relazione con una ragazza non accettata dal padre di quest’ultima, cosa che avrebbe originato una faida famigliare sfociata nell’accoltellamento del fratello e la presentazione di una denuncia a suo carico; ch’egli si è detto temere ulteriori atti pregiudizievoli da parte dei famigliari della ragazza,

che nella querelata decisione, la SEM ha ritenuto irrilevanti i motivi addotti dal ricorrente, in particolare visto il fatto che le vicissitudini sopra citate sarebbero state territorialmente circoscritte, da che la possibilità di sottrarvisi recandosi in un’altra regione del paese, che nel ricorso l’insorgente avversa le conclusioni cui è giunta l’autorità resistente,

che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi),

che la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all’art. 3

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cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza,

che in specie i motivi addotti dall’insorgente non sono riconducibili ad uno dei motivi elencati dal precitato disposto (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, opinioni politiche), risultando pertanto irrilevanti in materia d’asilo, che per di più, trattandosi semmai di un rischio di esposizione ad atti pregiudizievoli emananti da entità non statali circoscritte a livello locale, occorrerebbe ancora, perché il gravame meriti accoglimento, che il ricorrente non sia in misura di ottenere un’appropriata protezione in patria (cfr. DTAF 2008/4 e DTAF 2011/51),

che tuttavia, si può partire dal presupposto che le autorità algerine siano in linea di principio capaci e disposte a proteggere (cfr. sentenze del Tribunale E-2533/2019 del 29 maggio 2019 consid. 6.1, E-1826/2019 del 27 maggio 2019 consid. 6.3, E-6848/2018 del 18 dicembre 2018 consid. 5.3), e ciò anche in contesti apparentabili a quello di cui alla presente disamina (cfr.

sentenza del Tribunale E-6354/2019 del 20 dicembre 2019), che in definitiva v’è dunque da tutelare la valutazione dell’autorità inferiore circa l’irrilevanza dei motivi d’asilo addotti dall’interessato, che, per quanto riguarda la concessione dell’asilo ed il riconoscimento della qualità di rifugiato il ricorso non è destinato ad esito favorevole, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento,

che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr,

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RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che in sede ricorsuale l’insorgente non contesta tale conclusione, che giusta l’art. 83 cpv. 3 LStr, l’esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera,

che nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d’asilo dell’insorgente, quest’ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), che, in siffatte circostanze, non v’è nemmeno motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d’origine ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all’art. 44 LAsi),

che ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStr, l’esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nel Paese d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che in primo luogo in Algeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione sull’integralità del territorio nazionale, che dagli atti non traspaiono neppure motivi personali che si opporrebbero all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente in Algeria; che egli è giovane ed in buona salute, dispone di una rete famigliare in patria, è alfabetizzato e può vantare esperienza lavorativa,

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che pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento risulta parimenti ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all’art. 44 LAsi), che infine, non si osservano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all’art. 44 LAsi),

che l’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure possibile, che l’attuale situazione dal punto di vista sanitario non è ostativa all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale E-1043/2020 del 19 maggio 2020 consid. 9.5 e rif. citati),

che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento il gravame va disatteso,

che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA);

che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e

5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Data di spedizione: