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D-2677/2008 • BVGer D-2677/2008 KI-generiert

Asylum seeker's appeal rejected for failure to pay costs.

Geschäftsnummer D-2677/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld a decision to reject an asylum claim and order the applicant's removal from the country, finding the applicant's appeal inadmissible due to a failure to pay procedural costs. The court reasoned that the applicant's claim of late notification of the payment deadline was invalid because the decision was deemed officially notified seven days after the postal service issued a pick-up notice, regardless of when the applicant actually retrieved the document from the post office or was given it by the facility where they resided.

Legislator-Regeste

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Art. 105 LAsi, Art. 12 cpv. 1 LAsi, Art. 20 cpv. 2bis PA, Art. 44 cpv. 2 LTF, Art. 42 cpv. 7 LTF, Art. 6 LAsi; Asylum seeker's appeal rejected for failure to pay costs: The court reasoned that the applicant's claim of late notification of the payment deadline was invalid because the decision was deemed officially notified seven days after the postal service issued a pick-up notice, regardless of when the applicant actually retrieved the document from the post office or was given it by the facility where they resided.

Schlagwörter

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Verzugskosten gesetzliche Verfahrensfrist Abschiebung Verfahrensmissbrauch Eröffnung des Entscheids verspätetes Asylgesuch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 42 cpv. 7 LTF per rimando dell'art. 6 LAsi

Cited to deem the request for a new deadline for payment an abuse of process and therefore inadmissible.

Art. 23 PA

Cited to declare the appeal inadmissible due to the expiry of the deadline for payment of the advance.

Art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA

Cited to impose court costs on the appellant.

Art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2)

Cited to impose court costs on the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Corte IV D-2677/2008 {T 0/2}

Sentenza del 5 giugno 2008

Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliere Carlo Monti.

Parti A._______, Nigeria, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;

decisione dell'UFM del 25 aprile 2008 / N .

D-2677/2008

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

1. Il 23 febbraio 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera.

2. Il 25 aprile 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del

26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando nello stesso tempo l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo.

3. Il 25 aprile 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la summenzionata decisione dell'UFM. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.

4. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del

17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

5. Il TAF, con decisione incidentale del 14 maggio 2008, ha respinto la surriferita domanda – le conclusioni del ricorso apparendo prive di probabilità d'esito favorevole – ed ha invitato il ricorrente a versare, entro il 26 maggio 2008, un anticipo di fr. 600.-- (art. 63 cpv. 4 e cpv. 5 della legge sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.

6.

6.1 Il 30 maggio 2008, il ricorrente ha segnalato a questo Tribunale che la decisione incidentale del 14 maggio 2008 gli è stata consegnata dai responsabili della B._______ solo il 29 maggio 2008, quindi oltre il

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termine assegnato per il versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Chiede quindi di fissare un nuovo termine per procedere al versamento del citato anticipo, fermo restando che il mancato tempestivo pagamento non è dipeso dalla sua volontà.

6.2 Secondo costante e nota giurisprudenza, un atto è, per principio, considerato notificato alla data alla quale il suo destinatario lo riceve effettivamente. Quando il tentativo d'intimazione di un invio raccomandato si rileva infruttuoso e, per conseguenza, è emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverlo, l'invio è validamente notificato quando è ritirato alla posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni (v. anche art. 12 cpv. 1 LAsi), l'invio è ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 134 V 49 consid. 4). Tale principio è applicato pure allorquando la posta, di sua iniziativa, accordi un termine di ritiro più lungo e l'invio venga ritirato solo l'ultimo giorno di tale termine (DTF 127 I 31 nonché Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 9). Non è per contro necessario che il destinatario prenda effettivamente in consegna oppure prenda altrimenti conoscenza della decisione amministrativa o giudiziaria intimata (DTF 122 I 139 consid. 1). Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse avere designato o avere autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi invii postali. Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato equivale a una notifica al destinatario medesimo (cfr. Rtid 2005 II n. 45 pag. 221 consid. 2 con riferimento). Inoltre, è da considerarsi valida la notifica di una decisione raccomandata consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di una semplice procura tacita, risultante dalle circostanze (DTF 110 V 36; v. anche Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 5). Infine, secondo la legge – art. 20 cpv. 2bis PA e art. 44 cpv. 2 LTF, disposizioni entrate in vigore il 1° gennaio 2007 – una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso.

6.3 Il TAF osserva che il Centro della B._______, nel quale il ricorrente soggiorna dal 30 aprile 2008, costituisce da tale data il

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recapito ufficiale dello stesso; conseguentemente gli atti della sua procedura d'asilo andavano notificati in tale luogo (GICRA 1998 n. 5).

6.4 Le persone responsabili delle strutture in cui soggiornano i richiedenti l'asilo vanno considerati – per principio – siccome autorizzati a prendere in consegna gli invii postali destinati agli ospiti della struttura medesima (v. GICRA 1998 n. 5), ciò che il ricorrente neppure contesta. L'insorgente doveva peraltro prevedere un'intimazione entro breve di una decisione da parte del TAF dopo il ricevimento di un semplice avviso di ricevimento del ricorso il 29 aprile 2008, tanto più in una procedura evasa dall'UFM con una decisione di non entrata nel merito. Usando della necessaria diligenza, egli doveva e poteva pertanto organizzarsi (leggi richiedere regolarmente informazioni al responsabile della struttura in cui soggiorna o direttamente all'ufficio postale che distribuisce gli invii di detta struttura), alfine di ricevere tempestivamente gli invii postali a lui indirizzati presso la B._______.

6.5 Dalle carte processuali risulta che il 15 maggio 2008 la posta ha emesso un avviso di ritiro dell'invio contenente la decisione incidentale del TAF del 14 maggio 2008. In considerazione della summenzionata giurisprudenza, la decisione incidentale del 14 maggio 2008, benché ritirata in posta unicamente il 29 maggio 2008, deve considerarsi notificata il 22 maggio 2008, ossia l'ultimo giorno del termine di 7 giorni a decorrere da quello dell'emissione dell'avviso di ritiro. In siffatta evenienza, la questione di sapere in quale momento i responsabili della B._______ abbiano effettivamente consegnato al ricorrente l'invio postale contenente la decisione del Tribunale amministrativo federale del 14 maggio 2008 non è determinante. Per sovrabbondanza, può essere rilevato che nello scritto del

30 maggio 2008 l'insorgente si limita altresì al riguardo a mere e generiche affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza. Pertanto, la domanda d'assegnazione di un nuovo termine per il versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali sconfina nell'abuso processuale ed è pertanto inammissibile (art. 42 cpv. 7 LTF per rimando dell'art. 6 LAsi). In conclusione, la decisione incidentale del TAF del 14 maggio 2008 ha da considerarsi notificata il 22 maggio 2008. Per conseguenza, è scaduto infruttuoso il termine, al 26 maggio 2008, assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali, ed il ricorso va ritenuto inammissibile (art. 23 PA).

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7. Il giudice dell'istruzione decide in qualità di giudice unico la non entrata nel merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF e art. 111 lett. b LAsi).

8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA, nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2677/2008

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. La domanda d'assegnazione di un nuovo termine per il versamento del richiesto anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è inammissibile.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Le spese processuali, di fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Comunicazione a:

- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)

- UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N )

- C._______ (in copia)

Il giudice dell'istruzione: Il cancelliere:

Vito Valenti Carlo Monti

Data di spedizione: